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La novità non inciderà sul calcolo della pensione. Sarà lo Stato a farsi carico della quota di contributi INPS scontati per il 2022.

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Academic year: 2022

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In parallelo alla revisione delle aliquote IRPEF e al nuovo sistema di detrazioni sui redditi da lavoro, l’emendamento del Governo alla Legge di Bilancio 2022 introduce uno sconto contributivo una tantum, finalizzato a rendere più corposo il risparmio mensile in busta paga.

Ad averne diritto saranno i lavoratori dipendenti, ad eccezione dei lavoratori domestici che, considerando anche il rateo della tredicesima, percepiscono una retribuzione annua non superiore a 35.000 euro circa.

La novità non inciderà sul calcolo della pensione. Sarà lo Stato a farsi carico della quota di contributi INPS scontati per il 2022.

Si tratta, viene spiegato, di una misura "eccezionale" riferita solo al periodo 1°

gennaio-31 dicembre 2022.

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Riforma Irpef 2022, da 5 a 4 aliquote e nuove detrazioni: ecco cosa cambia

Le nuove aliquote Irpef 2022 passeranno da 5 a 4. In sostanza, sarà eliminata l’aliquota Irpef al 41% e il taglio di tre punti di quella del 38% che scende al 35%.

Nessuna novità invece per quanto attiene ai redditi fino a 15mila euro – confermata l’aliquota del 23%.

Si ricorda che la riforma prevede che la no tax area viene fissata entro questi limiti:

per i lavoratori dipendenti: 8.174 euro;

per i lavoratori autonomi: 5.550 euro (700 euro in più di prima);

per i pensionati: 8500 euro (326 euro in più di prima).

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Detrazione per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) D.P.R.

n. 917/1986):

- per redditi fino a 15.000 euro: detrazione pari a 1.880 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro);

- per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 1.910+1.190*[(28.000-reddito complessivo)/(28.000-15.000)]

- per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 1.910*[(50.000-reddito complessivo)/(50.000-28.000)]

- per redditi oltre 50.000 euro: 0

Il suddetto importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro.

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La decisione di non intervenire in modo strutturale sui contributi pagati dai lavoratori dipendenti, destinando invece 7 miliardi alla riduzione delle aliquote centrali, inevitabilmente garantisce i maggiori risparmi ai redditi tra i 40 e i 45mila euro e notevoli benefici anche alle fasce superiori.

Mentre i vantaggi saranno minimi per quell’85% di lavoratori dipendenti che dichiara meno di 35mila euro.

In più ci è stato detto che metteranno delle “CORREZIONI” per evitare che una parte dei contribuenti sia addirittura penalizzata, cosa che suscita interrogativi sulla qualità e linearità dell’intervento.

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PENSIONATI

Detrazione per redditi di pensione (art. 13, comma 3, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986):

- per redditi fino a 8.500 euro: detrazione pari a 1.955 euro (non inferiore a 713 euro);

- per redditi oltre 8.500 euro e fino a 28.000 euro: 700+(1.955-700)*[(28.000-reddito complessivo)/(28.000-8.500)]

- per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 700*[(50.000-reddito complessivo)/(50.000-28.000)]

- per redditi oltre 50.000 euro: 0

Il suddetto importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 25.000 euro a 29.000 euro.

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Bonus 100 euro, abolizione dal 1° gennaio 2022: come

cambia la busta paga

Le modifiche al trattamento integrativo bonus da 100 euro per 12 mesi =1200 €

Come appena detto, le novità non si esauriscono con la revisione delle regole di determinazione dell’IRPEF, ma interessano anche il trattamento integrativo, meglio conosciuto come “Bonus IRPEF”, attualmente spettante, nella misura di 1.200 euro, per i redditi fino a 28.000 euro (art. 1 D.L. n. 3/2020).

Ad esso, si affianca l’ulteriore detrazione, in misura decrescente per i redditi fino a 40.000 euro (art. 2 D.L. n. 3/2020).

In sintesi, le novità sono le seguenti:

- l’importo massimo del trattamento integrativo di 1.200 euro (100 € per 12 mesi) viene riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito;

- il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 D.P.R. n. 917/1986), lavoro dipendente (art.13, comma 1 D.P.R. n. 917/1986), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter D.P.R. n.917/1986), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986) e per detrazioni edilizie (art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda;

- viene eliminata l’ulteriore detrazione (art. 2 D.L. n. 3/2020).

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