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Decreto prot. n /I/003 SP/AA

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Decreto prot. n. 14424/I/003 SP/AA

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione della modifica al Regolamento per la creazione di spin off dell’Università degli Studi di Bergamo.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l’art. 12, relativo all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

RICHIAMATO il decreto rettorale prot. n. 3326/I/003 del 22.2.2006 di emanazione del Regolamento per la creazione di spin off dell’Università degli Studi di Bergamo;

RITENUTO necessario provvedere ad una parziale revisione del Regolamento in questione;

RICHIAMATI gli articoli 2 e 3 del D.Lvo 27.7.1999, n. 297 nonché l’art. 6, comma 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 5.7.2011 e del Senato Accademico del 5.7.2011 che hanno approvato le modifiche al predetto Regolamento per la creazione di spin off dell’Università degli Studi di Bergamo;

DECRETA Art. 1

Sono emanate le modifiche al REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, nel testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico del 5.7.2011.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo”.

Art. 3

Il testo del nuovo Regolamento per la creazione di spin off dell’Università degli Studi di Bergamo è contestualmente pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Atti e documenti > Regolamenti” ed entra in vigore alla data del presente decreto rettorale.

Bergamo, 19.7.2011

IL RETTORE

F.to Prof. Stefano Paleari

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REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI SPIN OFF DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO Modificato con Decreto rettorale prot. n. 14424 del 19.7.2011

Art. 1

Definizione e principi generali

1. L’Università degli Studi di Bergamo, di seguito “Università”, in conformità alle vigenti norme ed ai principi dettati dal proprio Statuto, favorisce la costituzione di società di capitali aventi come finalità lo sfruttamento, su base imprenditoriale, di brevetti, invenzioni o ritrovati scaturiti dalla ricerca universitaria.

Non sarà autorizzata la costituzione di società che prevedono attività di ricerca o consulenza in concorrenza con le modalità già previste a favore dell’Università.

L’attività di tali società dovrà quindi rientrare di norma nella logica della ingegnerizzazione e commercializzazione dell’oggetto delle invenzioni o dei ritrovati.

2. Sono “spin off dell’Università di Bergamo” quelle società alle quali l’Università partecipa come socio.

3. Sono “spin off accademici” le società nelle quali l’Università non ha una quota di partecipazione e che sono costituite da personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dipendente dell’Università.

Art. 2

Soci proponenti ed altri partecipanti

1. La proposta di società spin off può essere formulata da uno o più dipendenti dell’Università che abbiano partecipato all’attività di ricerca da cui deriva lo spin off.

2. Oltre ai soci proponenti, può partecipare al capitale sociale ogni altra persona fisica o giuridica, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Art. 3

Partecipazione dell’Università

1. La partecipazione dell’Università nello spin off non potrà superare il 20% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell’Università non disponga diversamente ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità.

2. E’ condizione essenziale per la partecipazione dell’Università allo spin off che lo Statuto della Società preveda che:

a) le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine societaria o all’oggetto sociale, diritto di recesso in caso di dissenso siano efficaci solo se approvate dall’Università;

b) la partecipazione dell’Università, pur mantenendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote e sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;

c) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno tre membri dei quali almeno uno nominato dall’Università;

d) la nomina di almeno un Sindaco da parte dell’Università, qualora venga nominato il Collegio sindacale e del Revisore, qualora l’organo collegiale non sia obbligatorio per legge;

e) il diritto di prelazione per i soci dello spin off, compresa l’Università, da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote;

f) l’obbligo per i soci di acquisire, in proporzione delle rispettive quote, la quota di partecipazione dell’Università in caso di suo recesso al prezzo che sarà determinato sulla

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base del valore del patrimonio netto alla data di recesso, e comunque ad un prezzo non inferiore al valore nominale della partecipazione.

Art. 4

Partecipazione del personale

1. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l'attivazione di uno spin off:

a) può chiedere l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività anche retribuita a favore dello spin off, purché non trattasi di lavoro subordinato e comunque nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma. L’autorizzazione, una volta concessa, si rinnova automaticamente per il periodo di mantenimento della partecipazione dell’Università allo spin off, salvo che siano intervenute variazioni rispetto all’autorizzazione originaria;

b) può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione dello spin off.

2. Il docente e/o ricercatore a tempo pieno può svolgere le attività di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che il loro svolgimento non contrasti con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Il Preside della Facoltà di appartenenza del docente o ricercatore e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto. In ipotesi di sopravvenuta incompatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, su richiesta del Rettore, il docente o ricercatore, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività o optare per il tempo definito ovvero, qualora la normativa vigente lo richieda per il ruolo ricoperto, chiedere ed ottenere di essere collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il docente e/o ricercatore e/o assegnista di ricerca socio può assumere la carica di Amministratore delegato o Presidente nello spin off previa autorizzazione del Rettore, che tenga conto della compatibilità di tale carica con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca. Il docente e/o ricercatore che assuma la carica di Presidente o di Amministratore delegato senza la prevista autorizzazione del Rettore, sarà posto d'ufficio in regime di aspettativa senza assegni per l’intera durata della carica assunta, a decorrere dalla data di inizio di tale attività.

4. Lo svolgimento di attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza svolta dalle Strutture dell'Università, ai sensi delle norme interne in materia di prestazioni conto terzi da parte dello spin off costituisce motivo di incompatibilità alla partecipazione societaria ed alla attività di collaborazione di tutto il personale universitario.

5. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno ed i dipendenti universitari che, successivamente alla costituzione di uno spin off, intendano svolgere attività retribuita a favore dello stesso anche assumendo la veste di socio d’opera, devono chiedere l'autorizzazione al Rettore. L’autorizzazione implica l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

6. Per il personale docente e ricercatore a tempo definito non è necessaria alcuna autorizzazione, fatto salvo comunque il divieto di concorrenza con le attività dell'Ateneo e la compatibilità con i doveri didattici e di ricerca previsti per il tempo definito.

7. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita, anche assumendo la veste di socio d’opera, purché al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione del Rettore, sentito il Direttore Amministrativo.

8. Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato dal Responsabile della struttura di appartenenza. Al fine della verifica il dipendente deve comunicare la propria nomina al Rettore.

9. I titolari di assegni di ricerca, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, sentito il docente responsabile della ricerca, possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme.

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10. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività sia retribuita che non retribuita, previa autorizzazione del Rettore, sentito il Collegio dei docenti del dottorato.

11. Gli allievi dei corsi di specializzazione possono svolgere a favore dello spin off attività sia retribuita che non retribuita, purché al di fuori dell'attività formativa, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche in materia.

12. Al termine di ciascun esercizio sociale, il personale dipendente che partecipi a qualunque titolo allo spin off deve comunicare all'Università i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin off.

13. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore dello spin off non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi. Il collegio dei sindaci dello spin off vigilerà sul rispetto di tale norma e ne riferirà annualmente all’Università nella relazione prevista al successivo art.

6, comma 4a.

14. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off.

Art. 5

Procedura di costituzione dello spin off

1. I soggetti proponenti devono trasmettere al Rettore il progetto di attivazione dello spin off dell'Università che dovrà contenere:

a) una dichiarazione motivata con la quale la Struttura o le Strutture di afferenza dei proponenti riconoscono la validità tecnico-scientifica della proposta di spin off e la approvano;

b) la proposta di statuto della società;

c) il business plan della società;

d) il personale proponente coinvolto;

e) l’elenco dei beni e servizi richiesti all’Ateneo;

f) la proposta di distribuzione delle quote di partecipazione al capitale.

2. Il progetto di costituzione dello spin off è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico;

3. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società viene iscritta all'Albo degli spin off tenuto dall'Università.

Art. 6

Spin off accademici

1. Il personale dipendente che intenda costituire o partecipare a spin off accademici deve rispettare le seguenti disposizioni:

a) richiedere al Rettore l'autorizzazione a costituire una società o a parteciparvi, evidenziando il ricorrere dei requisiti di cui al precedente art. 1.

A tal fine dovrà presentare al Rettore i documenti previsti dall’art. 5, comma 1, lett. a), b), d) ed e).

b) richiedere, per ciascun anno, l'autorizzazione al mantenimento in servizio, sotto il vincolo del diligente svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, e l'autorizzazione a percepire compensi dallo spin off per l'attività svolta, con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni. Il Preside della Facoltà di appartenenza e il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente o ricercatore socio vigilano sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta del Rettore, il docente o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, ovvero opti per il tempo

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definito, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale;

c) il personale tecnico amministrativo deve richiedere l'autorizzazione al Rettore a svolgere attività ed a percepire compensi dallo spin off secondo la disciplina di cui al precedente art.

4, comma 8;

d) tutto il personale dipendente dell’Università è tenuto al rispetto del divieto di attività in concorrenza, così come disposto all’art. 4, oltre che all’esatto adempimento delle proprie funzioni.

Art. 7

Rapporti tra Università e spin off

1. I rapporti tra l'Università e lo spin off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo della proprietà intellettuale, del personale e degli spazi e attrezzature.

2. L’Università potrà conferire direttamente allo spin off su base convenzionale o anche a titolo di conferimento soci, i diritti di sfruttamento dei brevetti depositati a proprio nome. Per gli spin off accademici tale conferimento potrà avvenire anche contestualmente all’approvazione dello spin off.

3. Eventuali partecipazioni dello spin off ad altre società dovranno essere autorizzate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

4. Nel caso in cui lo spin off stipuli contratti con strutture dell’Università ed il responsabile scientifico del contratto per l’Università coincida con uno dei soci, i contratti stessi devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione che ne disciplinerà la modalità di gestione.

5. La permanenza dello spin off all'interno delle strutture dell'Università non potrà di norma eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere prorogato, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, a condizioni da definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

6. Alla scadenza del periodo indicato al comma precedente, il personale interno all’Università sarà soggetto alla norma ordinaria in relazione alla possibilità di svolgere attività extralavorative.

Art. 8

Autorizzazione all'utilizzo del logo

1. Allo spin off può essere concesso l'utilizzo anche gratuito del nome e del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza.

2. Il contratto di licenza dovrà prevedere:

a) che lo spin off garantisca e tenga indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;

b) condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso. La revoca e la risoluzione operano automaticamente qualora l’Università cessi di essere socia dello spin off.

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del decreto rettorale di promulgazione.

Bergamo, 19.7.2011

IL RETTORE

F.to Prof. Stefano Paleari

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