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AREA SICUREZZA E PRIVACY

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Academic year: 2022

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1 REVISIONI N° Rev Data

Approv. DESCRIZIONE

Paragr.

Pagina

Verifica e Approvazione ____________________

Emissione: Gestore Qualità

___________________________________

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INDICE

1 SCOPO ... 3

2 MANSIONI ... 3

2.1 Presidente C.d.A. ... 3

2.2 Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ... 3

2.3 Servizio Privacy ... 5

3 CAMPO DI APPLICAZIONE ... 5

4 RIFERIMENTI ... 6

4.1 Norme di riferimento ... 6

4.2 Figure coinvolte ... 6

5 MODALITA’ OPERATIVE ... 6

6 PROCEDURE DI CONTROLLO ... 7

6.1 Aggiornamento del DVR e procedure di gestione dei DUVRI ... 7

6.2 Modalità esecutive dell’attività formativa ... 7

6.3 Modalità di gestione e aggiornamento dei report su infortuni e malattie professionali ... 8

6.4 Modalità di valutazione delle condizioni di sicurezza degli ambienti gestiti dalla cooperativa e degli alimenti sia per gli utenti che per gli addetti ... 8

6.5 Modalità di verifica di rispetto degli obblighi sulla salute e sicurezza nelle forniture di beni e servizi ... 8

6.6 Modalità di valutazione e controllo sulla gestione dei dati personali e del sistema informativo. ... 8

6.7 Obbligo di informazione all’O.d.V. e modalità di controllo ... 8

7 REATI ... 9

7.1 [10 di 18] Delitti contro la personalità individuale... 9

7.2 [12 di 18] Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro ... 13

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1 SCOPO

Scopo della presente procedura allegata al Modello di organizzazione, gestione e controllo di è la prevenzione dei rischi di commissione di reati di cui al D.Lgs 231/2001, quali: violazioni di normative sulla sicurezza che possono comportare i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime, ed i reati contro la personalità individuale nella gestione delle informazioni sensibili, con specifico riferimento ai minori.

2 MANSIONI

2.1 Presidente C.d.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Galassi, o in caso di sua assenza od impedimento il Vicepresidente, esercita il ruolo di Datore di Lavoro e nomina il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/08, per assicurare che tutte le prescrizioni in merito alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro siano applicate e mantenute.

Il Presidente/Direttore è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

2.2 Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione aziendale è la Dottoressa Rosi Zucchini, consulente esterno con contratto di prestazione professionale con la cooperativa ed in possesso dei requisiti indicati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, è coadiuvato dall’ ASPP Graziella Vergnano che ha il compito di attuare le attività formative per il personale.

Il Medico competente è il Dott. Valiollah Abri Bastami.

Tra i principali compiti del RSPP specificati nel contratto di consulenza:

• L’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

• Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

• Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

• Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

• partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

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• fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36;

• Coordinare le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

• Redigere e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale per il Datore di Lavoro.

I suddetti compiti sono adempiuti mediante le seguenti attività:

. a.1) Sopralluoghi annuali nelle sedi di lavoro caratterizzate da rischi residui significativi causati dalla tipologia delle mansioni svolte o dalla tipologia dell’utenza o dalle caratteristiche strutturali degli edifici (es. Residenze Sanitarie Assistenziali). Nelle altre sedi sopralluoghi con periodicità triennale e colloqui annuali con i Coordinatori presso la sede amministrativa della Cooperativa P.G. Frassati e compilazione di una scheda di censimento dei rischi.

. a.2) Esame sistematico di tutti gli aspetti afferenti l’attività della Cooperativa allo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie per una mappa completa dei rischi attraverso:

. a) esame dell’organizzazione del lavoro attraverso colloqui con il Datore di Lavoro, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, il Medico Competente;

. b) acquisizione della documentazione tecnica necessaria alla verifica della rispondenza delle strutture, macchine, impianti, attrezzature alle misure di prevenzione di igiene e sicurezza (certificati di conformità alla Legge 46/90, Certificati Prevenzione Incendi, Certificati di omologazione delle attrezzature, Registro infortuni, ecc.);

. a.3) Redazione di una relazione di sopralluogo sullo stato di fatto e sulle relative misure preventive e protettive ;

. a.4) Revisione del documento di Valutazione dei rischi nel caso intercorrano modifiche significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, infortuni significativi, evoluzione normativa e tecnica, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità ;

. a.5) Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali ;

. a.6) Allestimento modulistica per la gestione dei DPI, modulistica per gli OSS territoriali ai fini di una autovalutazione dei rischi, modulistica per la gestione delle attrezzature;

. a.7) Consulenza annuale sugli obblighi derivanti ai contratti di appalto e d’opera consistente in: allestimento modulistica per la verifica dei requisiti tecnico-professionali, allestimento documenti informativi sui rischi specifici, allestimento di documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) per i servizi e lavori affidati a livello decentrato, redazione del DUVRI per i servizi e lavori affidati a livello centrale;

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. a.8) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, riunione periodica prevista dall’art. 35 D.Lgs. 81/08, incontri con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza; incontri con il Medico Competente;

a.9) Attività di informazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

Il RSPP riferisce al Presidente/Direttore, si rapporta con l’ASPP, i Responsabili di Area Complessa e Coordinatori, Preposti e RLS.

2.3 Servizio Privacy

Per la delicatezza delle attività svolte la cooperativa tutela il diritto alla protezione dei dati personali, da qui la necessità che il trattamento sia disciplinato assicurando un elevato livello di tutela delle persone, nonché dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia (artt. 1 e 2, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il servizio protezione si basa su una specifico documento di policy aziendale impostato come

“Disciplinare interno ai sensi del Provvedimento Garante n. 13/07 del 1° marzo 2007” che viene sistematicamente aggiornato.

Nel documento sono individuate anche le modalità di gestione delle informazioni sensibili e delle attrezzature informatiche in uso al personale.

Tra i principali compiti del servizio :

• gestione e controllo del Disciplinare e del Mansionario sulla protezione dei dati sensibili;

• gestione e controllo del sistema informativo e delle attrezzature informatiche in uso al personale;

• aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati;

• coordinare la formazione sul rispetto delle normative specifiche.

Il responsabile del servizio privacy è Luca Bertone, il servizio si avvale dall’Amministratore di Sistema, esterno, incaricato dalla Cooperativa come responsabile trattamento dati, della loro gestione e distruzione.

Riferisce al Presidente/Direttore, si rapporta con i Responsabili di Area Complessa e Coordinatori.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica per l’attività di individuazione di eventuali inadempienze rispetto alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, alle norme sulla gestione dei dati personali per scongiurare un utilizzo improprio lesivo dei diritti delle persone.

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4 RIFERIMENTI

4.1 Norme di riferimento

• D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

• D.Lgs 81/08.

• Statuto e Regolamenti approvati dall’Assemblea dei Soci.

• Codice Etico.

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (Vigenza 31 luglio 2004 - Consolidato con la legge 27 luglio 2004, n. 188 di conversione con modifiche decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158).

• Il manuale di POLICY AZIENDALE (Revisione 2 del 11/08/2016) e il Mansionario incarichi sulla Privacy.

• Il Documento programmatico sulla sicurezza ( DPS).

• La Istruzione Operativa Sicurezza e HACCP del Manuale e Procedure del Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001.

4.2 Figure coinvolte

• Presidente/Direttore.

• RSPP.

• ASPP.

• Responsabile servizio privacy.

• Responsabili Area Complessa e Coordinatori.

• Organismo di Vigilanza.

• Tutti i lavoratori incaricati del trattamento dei dati.

Nell’applicazione della presente procedura sono inoltre coinvolte sia le altre funzioni apicali della cooperativa, sia tutti i lavoratori, poiché chiunque può commettere una violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro ed utilizzo improprio delle informazioni personali, dalla quale potrebbe derivare un danno alle persone o un infortunio grave.

5 MODALITA’ OPERATIVE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) gestisce gli aspetti legati alla salute e sicurezza nelle commesse in collaborazione con il Responsabile Area Complessa. Per una puntuale e corretta gestione della sicurezza è opportuno considerare i seguenti punti che possono rappresentare delle criticità:

• Sistematico aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs 81/08;

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• Adeguata gestione dei rischi legati alle commesse e ai lavori in appalto o concessione;

• Adeguata informazione, formazione e aggiornamento di tutte le figure;

• Adeguate procedure di sorveglianza sanitaria;

• Adeguato sistema di rilevazione degli infortuni, malattie professionali, incidenti e non conformità di gestione in materia di sicurezza.

Il Servizio privacy gestisce e controlla le modalità di trattamento dei dati personali e di gestione del sistema informativo.

I controlli devono garantire da un utilizzo improprio delle informazioni e delle immagini, con specifica attenzione a quelle riferite ai minori.

6 PROCEDURE DI CONTROLLO

Le modalità operative delle funzioni di gestione commesse della cooperativa sono sottoposta ad adeguate procedure di controllo in merito a:

• Aggiornamento del DVR e procedure di gestione dei lavori a contratto;

• Modalità esecutive dell’attività formativa;

• Modalità di gestione e aggiornamento dei report su infortuni, malattie professionali, incidenti e non Conformità in materia di sicurezza;

• Modalità di valutazione delle condizioni di sicurezza e di igiene degli ambienti gestiti dalla cooperativa sia per gli utenti che per gli addetti;

• Modalità di valutazione e controllo sulla gestione dei dati personali e del sistema informativo.

6.1 Aggiornamento del DVR e procedure di gestione dei DUVRI L’O.d.V. deve verificare che:

• Le procedure relative alla valutazione dei rischi siano correttamente applicate;

• Vengano rispettate le procedure di gestione della sicurezza nei lavori in appalto, sia nei confronti dei committenti sia di eventuali fornitori.

6.2 Modalità esecutive dell’attività formativa

L’O.d.V. deve verificare che siano correttamente gestite le attività relative alla formazione: dalla pianificazione all'esecuzione delle attività, alla tenuta della documentazione provante la realizzazione e la verifica dell’efficacia di tutte le attività formative nei confronti degli addetti ai sensi della normativa sulla sicurezza e degli accordi specifici.

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6.3 Modalità di gestione e aggiornamento dei report su infortuni e malattie professionali L’O.d.V. deve verificare che:

• Siano registrati e analizzati tutti gli episodi di infortuni, malattie professionali, incidenti e non conformità in materia di sicurezza, per individuare eventuali aree di rischio specifico e conseguenti azioni di prevenzione e di miglioramento;

• Siano tempestivamente comunicati tutti gli episodi significativi e gli infortuni con una prognosi di durata superiore ai 40 giorni.

6.4 Modalità di valutazione delle condizioni di sicurezza degli ambienti gestiti dalla cooperativa e degli alimenti sia per gli utenti che per gli addetti

L’O.d.V. deve verificare che le procedure di sicurezza (valutazione dei rischi e controlli periodici negli ambienti di lavoro) e di igiene alimentare siano adeguate a prevenire i reati in materia di sicurezza sul lavoro e di HACCP.

6.5 Modalità di verifica di rispetto degli obblighi sulla salute e sicurezza nelle forniture di beni e servizi

Ai fornitori di beni e servizi con ricadute sugli aspetti di sicurezza sul lavoro, vengono richiesti specifici requisiti di garanzia sul rispetto della specifica normativa.

A tutti i fornitori viene richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008, accertando la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro.

6.6 Modalità di valutazione e controllo sulla gestione dei dati personali e del sistema informativo.

L’O.d.V. deve verificare che le procedure di gestione delle informazioni sensibili siano rispettate con particolare attenzione all’utilizzo dei sistemi informativi, alla loro sicurezza dalle intrusioni ed a scorretti utilizzi soprattutto nelle attività rivolte ai minori.

6.7 Obbligo di informazione all’O.d.V. e modalità di controllo

Le attività di controllo vengono effettuate secondo le modalità previste da parte dell’O.d.V..

Ulteriori attività di monitoraggio vengono condotte nel corso dell’anno dall’O.d.V. o da funzione da lui delegata.

I responsabili hanno l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni infortunio grave che determini una prognosi superiore ai 40 gg, allegando i verbali ispettivi, ogni contestazione, interna o esterna, sul mancato rispetto degli obblighi sulla sicurezza e sull’igiene alimentare, ogni fatto che possa presupporre il rischio di un utilizzo improprio del sistema informativo della cooperativa.

Con cadenza almeno annuale va presentato all’O.d.V. l’analisi degli incidenti sul lavoro, dei mancati infortunio e le misure adottate per evitare il loro ripetersi.

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7 REATI

Di seguito si elencano i reati e la tabella di sintesi con le aree aziendali coinvolte e i controlli da adottare per la prevenzione dei correlati rischi.2Delitti contro la personalità individuale

7.1 [10 di 18] Delitti contro la personalità individuale Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote . 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.):

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne

comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile. (Art. 600-bis c.p.):

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne

favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

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10 Pornografia minorile. (Art. 600-ter c.p.):

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale

pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.16.

Detenzione di materiale pornografico. (Art. 600-quater c.p.):

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (Art. 600-quater bis c.p.):

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. (Art. 600-quinquies c.p.):

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Tratta di persone. (Art. 601 c.p.):

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

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La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. ( comma abrogato dall’art. 3, L. 2 luglio 2010, n.

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Art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente).

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, é punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero

pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Acquisto e alienazione di schiavi. (Art. 602 c.p.):

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più

rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

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2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

609-undecies c.p. Adescamento di minorenni

[I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 600-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Tabella di sintesi

FATTISPECIE DI REATO AMBITO AZIENDALE CONTROLLI PREVENTIVI Comportamenti dolosi

che compromettono la libertà e la dignità delle persone, di particolare gravità se rivolte a minori.

Gestione corretta dei rapporti di lavoro e delle relazioni con i fornitori di servizi.

Gestione e Produzione:

- Responsabili di Area Complessa

- Coordinatori Sicurezza e privacy:

Responsabile Privacy

Definizione delle funzioni aziendali responsabili per la selezione e l’assunzione del personale.

Verifica della corretta tenuta delle registrazioni amministrative del personale, incluse le denunce INPS e INAIL.

Introdurre uno specifico divieto nel Codice etico in tema di pornografia minorile.

Dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile nella rete interna della cooperativa; precise indicazioni della policy aziendale ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso di tutti i dipendenti;

approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari.

Richiesta carichi pendenti per i lavoratori impiegati all’interno di servizi rivolti a minori;

(autocertificazione di assenza condanne penali richiesta al momento dell'assunzione con successiva verifica del certificato).

Obbligo di segnalazione all’OdV di tutte le non conformità evidenziate.

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7.2 [12 di 18] Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

Articolo del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123 art. 9 e modificato dal D.Lgs 81/08):

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articoli del Codice penale richiamati:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono omessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di

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violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Ai sensi dell’art. 583 le lesioni possono essere gravi o gravissime. Le lesioni sono gravi:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;

2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Le lesioni sono gravissime, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) perdita di un senso;

3) perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente al viso.

Tabella di sintesi

FATTISPECIE DI REATO AMBITO AZIENDALE CONTROLLI PREVENTIVI Violazioni di normative

sulla sicurezza che possono comportare i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime.

Societario:

- Presidente

Sicurezza e Privacy:

- R.S.P.P. e A.S.P.P.

- Preposti

Gestione e Produzione:

- Responsabili di Area Complessa

- Coordinatori

Mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell’attività aziendale.

Verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi del D.lgs. 231/2001 e del D.lgs. 81/2008, evitando duplicazioni.

Valutazione ed individuazione dei raccordi tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e delle normative applicabili in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto nel sistema integrato di controllo riguardante il RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente qualificabile come controllo tecnico-operativo. L‘O.d.V. è incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure.

Riferimenti

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