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Modello ISEE 2020/2021

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Academic year: 2022

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Modello ISEE 2020/2021

Istruzioni operative

CAF Do.C. Spa

Sede amministrativa: Corso Francia, 121 d – 12100 Cuneo Tel. 0171 700700 – Fax 800 136 814

www.cafdoc.it – info@cafdoc.it

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Sommario

1. PREMESSA...3

2.QUADRONORMATIVODELL’ISEE ...3

3.CONVENZIONEINPSCAFDO.C.SPA ...5

4.FLUSSODELLADSU ...5

5.CONTENUTODELSERVIZIO ...6

6. GESTIONE DELLE DSU CON ERRORI ...7

7. GESTIONE DELLE DSU CON ATTESTAZIONE CONTENENTE OMISIONNI/DIFFORMITA’ ...8

8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ...8

9. VERIFICHE E PENALI ...9

10. GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI ... 10

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1. PREMESSA

Nell’ambito della disciplina dei rapporti CAF Do.C - Soggetti incaricati, prevista dalla scrittura privata unificata e valida per i servizi concernenti il modello 730, RED, ISEE e Prestazioni assistenziali, il Soggetto incaricato è tenuto a svolgere l’attività di raccolta e di trasmissione dei modelli ISEE, secondo le disposizioni di legge, le istruzioni e le procedure fornite dall’Inps.

I Soggetti incaricati devono, inoltre, utilizzare strumenti operativi e metodologie di lavoro conformi a quelli definiti nelle convenzioni via via in vigore e da CAF Do.C., rimanendo esclusivi responsabili verso quest'ultimo del corretto svolgimento di tali attività, della correttezza e della tempestività del rilevamento e della trasmissione dei dati allo stesso CAF Do.C.. Gli indirizzi, le istruzioni applicative e le procedure operative da osservare sono comunicate da CAF Do.C. e devono comunque essere consultate a cura dei Soggetti incaricati mediante accesso alle pagine dedicate del sito.

Le presenti istruzioni operative, sono da considerarsi valide fino a diverse disposizioni comunicate o rese note da CAF Do.C., tramite pubblicazione sul sito.

2.QUADRONORMATIVODELL’ISEE

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, in attuazione dell’art. 5 del D.L. 201/2011 (c.d. Salva Italia), ha profondamente riformato la disciplina ISEE contenuta nel D.lgs. 109/1998 e nel D.P.C.M. 221/1999.

L'INPS, con circolare n. 171 del 18 dicembre 2014, ha provveduto a riepilogare le novità entrate in vigore il 1° gennaio 2015, esaminando il D.P.C.M. 159/2013, spiegando la nuova DSU, il nuovo calcolo dell'indicatore e fornendo le prime indicazioni operative.

Il D.P.C.M. 159/2013 affianca all’ISEE Ordinario o Standard utilizzabile per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, ulteriori ISEE:

ISEE UNIVERSITÀ: utilizzabile per le prestazioni per il diritto allo studio universitario previa identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente;

ISEE SOCIOSANITARIO: utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario;

ISEE MINORENNI CON GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI: utilizzabile per le prestazioni rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi; tiene conto della situazione economica del genitore non convivente;

ISEE CORRENTE: è un aggiornamento dell’ISEE già rilasciato. Dal 23 ottobre 2019 si può richiedere in seguito a variazioni della situazione lavorativa o all’interruzione di trattamenti previdenziali/assistenziali/indennitari esenti di almeno un componente del nucleo oppure ad una riduzione della situazione reddituale complessiva del nucleo. Ha validità di sei mesi dalla data di presentazione.

Il D.P.C.M. 159/2013 ha previsto un forte ridimensionamento dell’autocertificazione delle informazioni da parte del cittadino perché i dati reddituali sono attinti dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

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Di conseguenza le informazioni per il calcolo dell’ISEE sono di tre tipologie:

► autodichiarate dal cittadino: es. dati anagrafici, informazioni sulla disabilità;

► acquisite dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate: es. reddito complessivo ai fini IRPEF;

► acquisite dagli archivi dell’INPS: es. indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare.

La DSU è modulare, non c’è un’unica dichiarazione, identica per tutte le situazioni, ma una DSU strutturata in più Moduli, ed all’interno di essi, in più quadri, in funzione della prestazione che si intende richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

Il decreto n. 4 del 28 gennaio 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni con la legge n. 26 del 28 marzo 2019, contiene disposizioni importanti ai fini della definizione del nucleo familiare (art. 5 Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio):

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

L’art. 1, comma 986, della Legge di Bilancio 2019 - L. n. 145/2018 ha previsto solo per le DSU presentate nell'anno 2019 la possibilità di non dichiarare gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.

L’art.28 bis del D.L. n. 34 del 2019 (cd. Decreto Crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, ha aggiunto ai fattori che danno la possibilità di richiedere l’ISEE corrente, la cessazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, carte di debito incluse, percepiti da amministrazioni pubbliche ed esenti da tassazione IRPEF. Inoltre ha reso alternative e non concomitanti le seguenti condizioni:

- interruzione o riduzione dell’attività lavorativa,

- variazione superiore al 25% della situazione reddituale,

- interruzione dell’erogazione di un trattamento a carico della Pubblica Amministrazione (in quest’ultimo caso l’ISEE corrente si calcola come nell’ipotesi di variazione di un contratto a tempo indeterminato).

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Infine ha esteso la validità dell’ISEE corrente a sei mesi. In caso di variazioni “in positivo” nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti (ad esempio se si trova occupazione come lavoratore dipendente o con contratti flessibili, se si inizia un’attività di lavoro autonomo, o se si iniziano a percepire trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari), l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi.

Il D.L. n. 101 del 3 settembre 2019, relativo a disposizioni urgenti in materia di ISEE, ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze." Per come è scritta la norma, i redditi e i patrimoni devono essere entrambi riferiti ai due anni precedenti o entrambi all’anno precedente (senza possibilità di indicare annualità diverse per i redditi e i patrimoni).

3.CONVENZIONEINPSCAFDO.C.SPA

CAF Do.C. ha stipulato con l'INPS, apposita convenzione per gestire l’attività relativa alla certificazione ISEE.

La convenzione è consultabile sul sito, nelle pagine dedicate al servizio ISEE.

4.FLUSSODELLADSU

Al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni autodichiarate. In tale fase, al dichiarante deve essere rilasciata la ricevuta di avvenuta presentazione al CAF (disponibile stampando la DSU sulla procedura online), ma non l’ISEE calcolato. Il calcolo dell’ISEE sarà rilasciato dall’INPS, una volta completata l’acquisizione degli altri dati dai propri archivi e da quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Tempistiche del calcolo ISEE:

1. entro 4 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della DSU, CAF Do.C. trasmette in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE;

2. entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’INPS, avviene l’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE;

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3. Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria, l’INPS determina l’ISEE e lo rende disponibile ai soggetti interessati.

4. Pertanto, entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l’ISEE.

Completato l’iter di acquisizione dei dati rilevanti per la DSU, l’INPS rende disponibile l’attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, comprensivo degli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi che sono necessari al calcolo, direttamente a CAF Do.C. se il dichiarante ha conferito specifico mandato nella sezione della DSU “modalità ritiro attestazione ISEE”.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

5.CONTENUTODELSERVIZIO

In base al quadro normativo dell’ISEE e alla convenzione tra l’INPS e i CAF per l’attività relativa alla certificazione ISEE, i Soggetti incaricati devono svolgere il servizio ISEE nei confronti dei cittadini secondo le seguenti modalità:

a) formulazione al dichiarante delle domande necessarie per l’individuazione dell’indicatore/indicatori da calcolare, in modo da privilegiare la compilazione di una unica DSU riportante il calcolo di tutti gli ISEE di suo interesse;

b) assistenza al dichiarante durante la compilazione della DSU modulare, con l’esame dell’eventuale documentazione utile al fine del calcolo degli ISEE. L'attività di assistenza riguarda anche la compilazione di appositi moduli, a seguito della rilevazione, nell'attestazione, di omissioni o difformità nei dati autodichiarati ovvero di inesattezze nei dati forniti da INPS ed Agenzia delle entrate;

c) controllo dell’identità del dichiarante e conservazione della copia del documento di riconoscimento;

d) acquisizione di specifico mandato sottoscritto da parte del dichiarante per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Assistenza nella compilazione della DSU;

2. Ricezione della DSU e verifica della sua completezza;

3. Trasmissione della DSU all’INPS;

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4. Rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi informativi necessari al calcolo dell’indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate;

5. Accesso alla “lista dichiarazioni”, messa a disposizione dall’Inps, per controllare l’esistenza di altra/e DSU, riferita al proprio nucleo familiare anche presso enti diversi;

6. Accesso alla “lista dichiarazioni” al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU, riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo di particolari indicatori;

7. Richiesta all’INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE.

Il dichiarante dovrà sempre delegare CAF Do.C. a svolgere le attività indicate nei punti 1-2-3 (indispensabili per poter gestire l’isee).

Il punto 4 deve essere barrato nel caso in cui CAF Do.C. venga delegato a ricevere l’attestazione ISEE.

È cura dei Soggetti incaricati acquisire e conservare tale mandato, insieme alla copia del documento di identità del dichiarante per due anni. In caso di verifiche da parte dell’INPS o degli Enti erogatori, il mandato dovrà essere trasmesso a CAF Do.C.

e) rilascio al dichiarante di:

- Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU, recante la firma dell’operatore nonché l’impegno a trasmettere al sistema informativo dell’ISEE dell’INPS, entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, i dati in essa contenuti;

- Attestazione riportante l’ISEE determinato dall’INPS, il contenuto della DSU nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate, in presenza dello specifico mandato conferito dal dichiarante.

f) Trasmissione della DSU a CAF Do.C. cliccando su “invia” nell’apposita procedura.

I dati acquisiti dalle DSU devono essere conservati, in formato cartaceo o elettronico, al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell’INPS e degli enti erogatori. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all’INPS, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, si deve procedere alla distruzione dei dati medesimi, adottando le misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, affinché il processo di distruzione escluda perdite o trattamenti indesiderati di dati.

6. GESTIONE DELLE DSU CON ERRORI

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Nel caso di errori materiali (di trascrizione) commessi dall’operatore che compila la dichiarazione, dopo il rilascio dell’attestazione, il Soggetto incaricato si impegna ad effettuare, con effetto retroattivo, la correzione della DSU, precedentemente trasmessa e ancora in corso di validità, attraverso la specifica funzione di rettifica resa disponibile sulla procedura online.

La rettifica è un’assunzione di responsabilità da parte del Soggetto incaricato e pertanto non deve essere utilizzata per gestire eventuali rettifiche richieste dal dichiarante della DSU.

Successivamente al rilascio dell’attestazione, il Soggetto incaricato, in nome e per conto dell’utente, potrà formulare a CAF Do.C. richiesta di oscuramento della DSU, la quale non sarà cancellata dal sistema informativo dell’ISEE, ma resa non visibile, fermo restando che l’Istituto procederà ad assoggettare la stessa DSU a verifica. La richiesta di oscuramento dovrà essere corredata dai seguenti documenti: mandato specifico al CAF sottoscritto dal dichiarante, copia di un valido documento d’identità del dichiarante, dichiarazione sottoscritta dal dichiarante di non aver utilizzato la DSU al fine di ottenere una prestazione sociale agevolata. Qualora sia accertato che il dichiarante abbia già ottenuto una prestazione sociale agevolata, l’INPS non procede con l’oscuramento della DSU.

7. GESTIONE DELLE DSU CON ATTESTAZIONE CONTENENTE OMISIONNI/DIFFORMITA’

Dal 1° gennaio 2020 l’INPS effettua un controllo automatico sulla base dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti gestito dall’Agenzia delle Entrate. Il controllo è finalizzato a riscontrare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato nella DSU e quanto risulta nell’archivio stesso. Viene controllato, in particolare, se risultano omissioni o difformità relative al valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare.

Eventuali omissioni o difformità vengono poi riportate nelle annotazioni dell’attestazione ISEE.

Se sono stati indicati correttamente tutti i valori del patrimonio mobiliare, come risultanti dalla certificazione rilasciata dall’intermediario finanziario (es. banca, poste italiane ecc.), si può presentare domanda per la prestazione sociale agevolata, utilizzando l’attestazione ISEE anche con omissioni o difformità. L’Ente che deve erogare la prestazione in questo caso ha facoltà di chiedere al dichiarante la documentazione idonea per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Se invece, non sono stati indicati uno o più rapporti finanziari (ovvero redditi risultanti da certificazioni fiscali) si deve presentare una nuova DSU che dovrà contenere le informazioni che in precedenza erano state omesse o esposte non correttamente. Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 6 in caso di errori commessi dall’operatore che ha compilato la DSU.

8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Soggetto incaricato stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta (1)dal dichiarante è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di due anni dalla data di trasmissione della dichiarazione. Il Soggetto incaricato è tenuto a conservare per due anni

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anche il mandato di cui al precedente punto 4, acquisito nello svolgimento delle relative attività, sottoscritto in originale dal dichiarante, unitamente al documento di riconoscimento.

(1) La DSU ISEE è un’autocertificazione (art. 76, DPR 445/2000) e con la firma il dichiarante acquisisce piena consapevolezza delle responsabilità penali per eventuali dichiarazioni false.

9. VERIFICHE E PENALI

Per accertare il corretto adempimento del servizio ISEE, l’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle dichiarazioni trasmesse dal CAF.

Per ogni dichiarazione trasmessa dal CAF, oltre il termine di quattro giorni lavorativi, viene applicata una penale commisurata al ritardo:

- Da 5 a 30 giorni € 5,00 - Da 31 a 180 giorni € 15,00 - Oltre i 180 giorni € 45,00.

Per tutte le dichiarazioni presentate da soggetto deceduto, la penale è pari ad euro 171,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.

Ad integrazione dei controlli automatici, l'INPS sottopone periodicamente a verifica un campione manuale nella misura dell’1% delle dichiarazioni trasmesse dal CAF e applica per ciascuna dichiarazione irregolare trasmessa, un sistema di penali graduate e commisurate alla gravità.

A seguito dei controlli manuali, l’INPS sanziona le seguenti situazioni:

- difformità tra i dati trasmessi al sistema informativo dell’ISEE dell’INPS e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione;

- dichiarazione priva di sottoscrizione;

- dichiarazione a firma di soggetto diverso dal dichiarante, al di fuori dei casi previsti nella sezione "Dichiarazione resa nell'interesse o in nome e per conto di altri" dei moduli di DSU pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;

- dichiarazione recante firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia da parte del cittadino che la disconosce davanti alle competenti autorità, compreso l'INPS;

- richiesta di corrispettivi all'utenza da parte del CAF;

- mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall'INPS.

CAF Do.C. potrà rivalersi nei confronti del Soggetto incaricato qualora le contestazioni e/o sanzioni siano imputabili ad una condotta di quest’ultimo.

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10. GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI

Il servizio di assistenza alla compilazione, acquisizione e trasmissione delle dichiarazioni deve essere svolto gratuitamente, senza richiedere compensi ai cittadini.

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