COMUNE DI GONZAGA
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Provincia di Mantova
Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del Canone (COSAP)
Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 30/07/2015
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art.1: Ambito e scopo del Regolamento Art.2: Definizioni
Art.3: Funzionario Responsabile
TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI Art.4: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche Art.5: Tipi particolari di occupazione
Art.6: Occupazioni con dehors, tavolini e sedie per il ristoro all’aperto Art.7: Richiesta di occupazione
Art.8: Istruttoria
Art.9: Atto di concessione
Art.10: Obblighi del concessionario Art.11: Titolarità della concessione
Art.12: Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta della concessione Art.13: Modifica, sospensione e revoca della concessione
Art.14: Decadenza ed estinzione della concessione
Art.15: Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza Art.16: Limiti delle occupazioni
Art.17: Occupazioni abusive
TITOLO III – CANONE DI CONCESSIONE
Art.18: Istituzione ed ambito di applicazione del canone Art.19: Soggetti attivi e passivi
Art.20: Graduazione e determinazione del canone
Art.21: Occupazioni permanenti – Disciplina del canone Art.22: Occupazioni temporanee – Disciplina del canone
Art.23: Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere – Disciplina del canone
Art.24: Distributori di carburante. Disciplina del canone Art.25: Esenzioni
TITOLO IV – VERSAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, VERIFICHE E CONTROLLI, SANZIONI
Art.26: Versamento del canone per occupazioni permanenti Art.27: Versamento del canone per occupazioni temporanee Art.28: Norme comuni per il versamento
Art.29: Riscossione coattiva
Art.30: Attività di verifica e controllo Art.31: Rimborsi
Art.32: Sanzoni
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art.33: Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche Art.34: Norme transitorie
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1: Ambito e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i., disciplina le regole per l’occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche per attività soggette ad autorizzazione del Comune, nonché i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni e le sanzioni. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo, la proroga e la decadenza degli atti di concessione e altre modifiche.
2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione del suolo, aree e spazi pubblici, tenuto conto del valore economico dell’uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito dell’occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività della sottrazione del bene all’uso comune.
Art.2: Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) Con il termine “concessione” si intende l’atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l’occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definite alla lett. c), a prescindere che sia dovuto o meno il canone;
b) Con il termine “occupazione” od “occupare” si intende l’utilizzo esclusivo, anche di fatto, del suolo, spazio od area pubblica come definiti alla lettera c), da parte di soggetti interessati, per attività sottoposte ad autorizzazione del Comune;
c) con il termine “suolo pubblico”, “area pubblica” o “spazio pubblico”, comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strada non comunali situati all’interno del centro abitato, individuato ai sensi del codice della strada, nonché le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulti costituita una servitù di pubblico passaggio o che sono di uso pubblico, compresi i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, i tratti di marciapiede o di strade aperte al pubblico e simili;
d) con il termine “canone” si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione, ovvero di fatto, suolo, aree e spazi pubblici, come definiti alla lettera c), per la sottrazione degli stessi all’uso pubblico della comunità;
e) con il termine “concessionario” si intende la persona fisica o giuridica titolare dell’autorizzazione all’occupazione.
Art.3: Funzionario responsabile
1. Nel caso di gestione in forma diretta, al competente Responsabile di posizione organizzativa sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
TITOLO II – OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
Art.4: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
1. Qualsiasi occupazione di suolo, aree e spazi pubblici, individuate all’art. 2 lett. c) del presente Regolamento, deve essere preventivamente concessa dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento, anche se escluse dall’applicazione del canone, tramite rilascio di atto di concessione che costituisce il titolo per l’occupazione, fatte salve le occupazioni d’urgenza disciplinate dall’art. 15 del presente Regolamento. Le concessioni vengono rilasciate in conformità alle vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, ambientale, di pubblica sicurezza e di commercio, nonché secondo quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le occupazioni di suolo, aree e spazi pubblici possono essere permanenti o temporanee:
a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque un’opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall’art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. Il periodo di durata delle concessioni è determinato dal Servizio comunale competente, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativo del Comune, fatte salve le restrizioni dovute alla tutela del pubblico interesse. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone sono computate per intero.
b) Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile, realizzate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico/viabilità, nonché per altri motivi di pubblico interesse. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, purchè di durata inferiore all’anno.
Nel caso di mal tempo e avversità atmosferiche tali da non consentire o da rendere inutile l’occupazione, se nella richiesta e nell’atto di concessione è stato riportato un periodo alternativo della stessa durata, l’occupazione può essere rinviata a tale periodo, purchè rimangano inalterate le stesse misure, modalità, motivazioni e condizioni di occupazione.
Art.5: Tipi particolari di occupazione
1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l’esercizio del commercio al dettaglio si applicano oltre alle presenti, le specifiche disposizioni in materia. Il Comune può adottare specifici provvedimenti per l’individuazione delle aree pubbliche sulle quali vietare il commercio in forma itinerante.
2. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l’esercizio dello spettacolo viaggiante su area pubblica, oltre alle presenti, si applicano le disposizioni del vigente specifico regolamento comunale.
3. Fermo quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto da specifiche disposizioni in materia, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo e dimensione può essere collocata temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza la preventiva, specifica autorizzazione del mezzo pubblicitario, che costituisce anche concessione all’uso dell’area pubblica. Nell’ambito ed in prossimità di luoghi o beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, se non previo consenso degli enti competenti.
4. Non sono soggette a concessione le occupazioni di spazi ed aree pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere per conto del Comune. Non sono, altresì, soggette a concessione le occupazioni effettuate da Imprese per l’esecuzione di allacci, innesti, impianti e relativa manutenzione, finalizzati all’erogazione di servizi pubblici, quali: elettricità, telefonia,
acquedotto, gas, ecc. In tal caso l’autorizzazione alla manomissione del suolo costituisce anche concessione all’uso dell’area pubblica.
Art. 6: Occupazioni con dehors, tavolini e sedie per il ristoro all’aperto
1. Per dehors s’intende l’insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o asservito all’uso pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di alimenti destinati al consumo diretto/immediato.
2. Per la realizzazione di qualsiasi tipo di dehors, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria ed ambientale.
3. Al fine di garantire il transito pedonale, il dehors deve lasciare sempre libero un passaggio di almeno 1,5 mt. Il Comune ha comunque facoltà di valutare, di volta in volta, se detta misura minima sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni. Tra un dehors e l’altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di mt. 1,50.
4. L’occupazione di suolo pubblico sotto i portici con soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, pur non costituendo dehors, necessità della concessione di occupazione suolo pubblico. In tal caso deve sempre essere lasciato libero uno spazio per il passaggio dei pedoni di almeno 1,50 mt. (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza).
Art.7: Richiesta di occupazione
1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale suolo, spazi ed aree pubbliche, deve preventivamente presentare domanda al Comune e ritirare la concessione prima do occupare in qualunque modo il suolo richiesto, fatti salvi i casi previsti dall’art. 15 per le occupazioni d’urgenza.
2. La domanda da redigere in bollo, salvo esenzioni di legge, su apposita modulistica comunale scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.gonzaga.mn.it e corredata dai relativi allegati:
a) planimetria in scala adeguata, con esatta indicazione del posizionamento e degli ingombri di attrezzature, arredi e quant’altro deve essere collocato sul suolo/spazio (layout);
b) eventuale relazione illustrativa dell’occupazione se necessaria per descrivere l’occupazione;
deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l’inizio dell’occupazione. L’Ufficio comunale competente ha facoltà di accettare domande presentate con minor anticipo, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile per il rilascio della concessione.
3. La domanda può essere presentata direttamente al protocollo comunale o con PEC alla PEC istituzionale del Comune, con firma digitale dei documenti trasmessi.
4. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali, non superiori alle 4 (quattro) ore determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, nonché per le occupazioni di suolo pubblico da parte di commercianti itineranti, purchè non comportino intralcio al traffico.
5. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 4 (quattro) ore dovute a piccoli lavori di manutenzione, di manutenzione del verde, per piccoli traslochi che non comportino la riserva esclusiva di suolo pubblico ed ulteriori attività similari.
6. Nei casi di cui al comma 4 e 5, l’interessato deve dare comunicazione dell’occupazione alla Polizia Locale con adeguato anticipo.
7. Non sono soggetti a concessione, ma sono tenuti al pagamento del canone, i commercianti ambulanti, i produttori agricoli ai quali vengono assegnati giornalmente i posteggi di mercato non occupati dai titolari, nonché gli espositori ammessi al mercato.
8. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi, che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore alle 4 (quattro) ore, non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione alla Polizia Locale.
Art.8: Istruttoria
1. L’Ufficio competente, acquisita l’istanza dal protocollo, procede alla sua valutazione formale e dà avvio all’istruttoria con contestuale richiesta di nulla osta al Responsabile del Settore Tecnico e del Servizio di Polizia Locale.
2. Qualora la domanda risulti incompleta e/o irregolare, l’Ufficio ne richiederà l’integrazione e/o la regolarizzazione, dando al richiedente un termine congruo entro il quale provvedere.
La richiesta di integrazione e/o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento amministrativo.
3. Nello svolgimento dell’attività istruttoria, avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell’igiene, della sicurezza pubblica, dell’estetica e del decoro ambientale, il rispetto delle normative tecniche, urbanistiche, del regolamento edilizio e della normativa in materia di commercio.
4. Se non diversamente disposto da norme specifiche o di particolari esigenze del Comune, in caso di più domande riguardanti l’occupazione del medesimo bene di riferimento, la data di presentazione della domanda costituisce condizione di priorità alla concessione.
5. Sono comunque valutate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano legittimamente nella concessione, purchè quest’ultima non sia scaduta.
6. Non possono essere rilasciate o rinnovate concessioni di suolo, spazi ed aree pubbliche a coloro che risultino insolventi nei confronti del Comune per pagamenti di Cosap, anche su altre aree e per pagamenti rateali non ancora estinti.
7. Terminata l’istruttoria, si conclude il procedimento amministrativo o con l’emissione del provvedimento di concessione o con rigetto motivato dell’istanza, previo preavviso ai sensi della’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
Art.9: Atto di concessione
1. L’atto di concessione costituisce titolo che legittima l’occupazione e l’utilizzazione dell’area pubblica, ad eccezione delle occupazioni d’urgenza di cui all’art. 15. Esso deve recare: le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico, l’importo e le modalità di pagamento del canone dovuto, la durata e ogni quant’altra indicazione necessaria per una corretta occupazione del bene concesso.
Art. 10: Obblighi del concessionario
1. Le occupazioni sono autorizzate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo, da parte del concessionario, di rispondere direttamente in proprio di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all’ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell’occupazione potessero derivare a terzi e di tenere espressamente indenne il Comune da ogni responsabilità, pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l’obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le prescrizioni specificate nell’atto di concessione.
3. In particolare, il concessionario ha l’obbligo:
a) Di esibire, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli, la concessione;
b) Rispettare il divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
c) Mantenere in condizione di ordine, pulizia ed igiene l’area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, avendo cura del legittimo smaltimento degli stessi;
d) Di dare attuazione alle eventuali ordinanze emesse dagli organi competenti e di acquisire eventuali autorizzazioni previste dalla vigente normativa, per esercitare l’attività oggetto di occupazione;
e) Di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell’occupazione, al ripristino della condizione del bene identica a quella in cui si trovava in origine, rimuovendo, in particolare a sua cura e spesa, le opere od impianti installati, ritenendosi il Comune espressamente autorizzato, con l’accettazione della concessione, a provvedere all’esecuzione d’ufficio a spese del concessionario in caso di inottemperanza, anche utilizzando la cauzione eventualmente prestata;
f) Di pagare il canone alle scadenze prefissate;
g) Di non arrecare disturbo o molestie al pubblico ed intralcio alla circolazione;
h) Di non effettuare scarichi e depositi di materiale sull’area pubblica ricevuta in uso;
i) Di non effettuare scarichi di acqua sull’area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla condizione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
j) Di non effettuare spargimenti di materiali su aree e spazi pubblici e privati adiacenti a quelli occupati e di predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada;
k) Di comunicare al competente Ufficio e altri Servizi interessati la variazione anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante;
l) Di utilizzare l’area concessa esclusivamente per le finalità indicate nell’atto di concessione;
m) Il Comune può richiedere, al fine del rilascio di concessioni che prevedano lavori con manomissione del suolo pubblico, il versamento, presso la tesoreria comunale, da parte del richiedente, di una cauzione compresa fra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00. A tale scopo l’ufficio tecnico comunale, vista la tipologia e/o la durata dell’occupazione ed al fine di garantire l’Ente da eventuali danneggiamenti al patrimonio pubblico, quantifica l’importo della cauzione da versare e lo comunica all’ufficio competente per il rilascio della concessione. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti nel provvedimento amministrativo e sarà restituita, previa verifica, a fine occupazione, con rilascio di nulla osta da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale circa la regolare esecuzione dell’occupazione, il regolare ripristino dei luoghi e l’inesistenza di danni sul territorio.
Art.11: Titolarità della concessione
1. La concessione è rilasciata in capo al richiedente, sia esso persona fisica che persona giuridica. La sub-concessione non è ammessa, salvo che essa sia espressamente autorizzata nell’atto di concessione. In questo caso deve essere presentato al Comune il contratto tra le parti dove sia specificato l’accollo del debito da parte del subentrante.
2. Chi intende succedere a qualunque titolo, purchè legittimamente comprovato l’avvenuto subingresso al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizza la voltura dell’atto di concessione.
3. In caso di morte del titolare della concessione, gli eredi possono subentrare nel godimento della concessione stessa, ma entro 90 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al Comune, che, ove nulla osti, provvede a volturare l’atto di concessione.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, qualora il cedente abbia versato il canone per l’intero periodo di occupazione, quest’ultimo non ha diritto ad alcun rimborso e il subentrante non è
tenuto ad alcun pagamento. Invece, nel caso in cui il concessionario cedente sia insolvente nei confronti del Comune, il subentrante, per ottenere la voltura della concessione, dovrà provvedere al pagamento del canone dovuto dal cedente.
Art. 12: Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta della concessione
1. Le concessioni di norma possono essere rinnovate o prorogate prima della scadenza, previa istanza dell’intestatario da presentare al Comune almeno sette giorni prima della scadenza.
2. La proroga può essere rilasciata a condizione che non siano mutati i presupposti e le condizioni che hanno consentito il rilascio della concessione. Nel caso di occupazioni temporanee, la durata della concessione originaria sommata alla durata della proroga non può essere superiore all’anno. Nel caso di superamento dell’anno, dovrà essere richiesta una nuova concessione.
3. Nel caso in cui la proroga comporti modifiche delle condizioni originarie, l’interessato dovrà richiedere il rilascio di nuova concessione.
4. Il titolare della concessione può rinunciare alla medesima, previa presentazione di apposita comunicazione formale al Comune. Se l’atto è già stato rilasciato, anche se non ritirato, il richiedente ha l’obbligo dell’assolvimento del pagamento del canone previsto per il periodo richiesto sino al giorno della rinuncia, incluso, anche quando la concessione sia stata emessa e non ritirata.
5. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata almeno sette giorni prima della data in cui intende cessare l’occupazione. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.
Art.13: Modifica, sospensione e revoca della concessione
1. Il Comune, con atto motivato del Funzionario Responsabile del Servizio, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento l’atto di concessione ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico concernenti la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell’igiene e dell’ambiente, senza essere tenuto a dover corrispondere alcun indennizzo.
2. Il provvedimento di modifica, di sospensione o di revoca è notificato all’interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l’esecuzione dei lavori di rimozione dell’occupazione e rimessa in pristino dell’area o degli spazi occupati ovvero di modifica dell’occupazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvederà direttamente all’esecuzione dei lavori con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
3. La modifica dell’atto di concessione, comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La sospensione temporanea della concessione, per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione del canone in misura proprorzionale alla durata della sospensione.
5. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell’occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, esclusa qualsiasi altra indennità,
6. La modifica della concessione può essere chiesta dal titolare per specifiche e motivate esigenze che vengono sottoposte ad istruttoria da parte dell’ufficio competente come le nuove istanze.
Art. 14: Decadenza ed estinzione della concessione
1. Il concessionario decade, ex lege, dal diritto ad occupare lo spazio concessogli, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti presupposti:
a) Violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle prescrizioni previste nell’atto di concessione;
b) Destinazione ed utilizzo dell’occupazione, sostanzialmente diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione;
c) In caso di occupazione temporanea, se senza giustificato motivo, l’interessato non occupi il suolo nei dieci giorni successivi alla data stabilita per l’inizio dell’occupazione;
d) Nel caso di occupazione permanente, se senza giustificato motivo, l’interessato non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l’inizio dell’occupazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione e né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone, tra l’altro, i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
Art. 15: Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza
1. Per far fronte a gravi situazioni d’urgenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere effettuata dall’interessato anche prima dell’ottenimento dell’atto formale di concessione, che verrà rilasciato successivamente ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l’interessato ha l’obbligo di:
a) Dare immediato avviso, e comunque non oltre 48 ore dall’inizio dell’occupazione, alla Polizia Locale, anche tramite posta elettronica, pec o fax;
b) Adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dalla vigente normativa;
c) Presentare al competente ufficio la domanda per il rilascio della concessione entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio dell’occupazione.
3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui al comma precedente, oppure se venga accertata la mancanza dei motivi che giustifichino l’urgenza, l’occupazione sarà ritenuta abusiva con conseguente applicazione della relativa sanzione e con l’obbligo dell’immediata liberazione dell’area occupata.
4. Per le occupazioni d’urgenza, il pagamento del Canone, se dovuto, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
Art. 16: Limiti delle occupazioni
1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti previsti dal codice della strada e relativo regolamento di attuazione, a condizione che sia garantita un’adeguata circolazione dei veicoli e la pubblica incolumità.
2. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal codice della strada, l’occupazione di marciapiedi o portici di pubblico passaggio è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede o del portico, sempreché rimanga libera un’area per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,5 metri. Alle medesime condizioni è consentita l’occupazione nelle strade prive di marciapiede, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
3. All’interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate dagli strumenti urbanistici, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l’occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita
una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
4. Le occupazioni temporanee di marciapiedi richieste per cantieri edili / stradali, possono estendersi anche a tutta larghezza del marciapiede a condizione che vengano approntati percorsi pedonali alternativi e in sicurezza.
5. All’interno di piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l’adozione di eventuali accorgimenti da prescrivere nella concessione.
6. Non è consentita l’occupazione di suolo e aree pubbliche ubicati nelle vie e strade che danno l’accesso al quartiere fieristico “Parco Fiera Millenaria”, e nelle aree destinate a parcheggio, durante lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, per l’esercizio di qualsiasi forma di vendita, di propaganda, di pubblicità, di attività divulgativa/informativa, raccolta fondi, banchi di beneficenza ed attività similari, fatte salve quelle eventualmente poste in essere direttamente dal Comune, da Consorzi o Aziende partecipati dallo stesso, o da altri Enti Pubblici, specificatamente autorizzati dal Comune.
Art. 17: Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell’atto di concessione.
b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga, ovvero oltre la data di revoca.
c) le occupazioni d’urgenza per le quali l’interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 15 o per accertata inesistenza del requisito d’urgenza.
3. In caso di occupazione abusiva, l’ufficio competente, previa constatazione della relativa violazione, potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio o dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d’ufficio, addebitando le relative spese. Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a causa dell’occupazione.
4. Alle occupazioni abusive si applica la sanzione di cui all’art. 32. Il pagamento della sanzione non sana l’irregolarità dell’occupazione e l’occupante deve comunque corrispondere il Cosap dovuto, alle medesime condizioni delle occupazioni autorizzate.
5. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, l’abuso deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.
6. Per le occupazioni permanenti, il mancato pagamento del Cosap annuale dopo 120 (centoventi) giorni dalla scadenza, rende abusiva l’occupazione ai fini dell’applicazione della sanzione, determinando la decadenza della concessione rilasciata e ne impedisce il rilascio di nuova concessione fino alla completa solvenza del debito pregresso.
7. Nel caso di canone rateizzato, il mancato pagamento anche di una sola delle rate, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, rende abusiva l’occupazione ai fini dell’applicazione della sanzione, determinando la decadenza della concessione e ne impedisce il rilascio di ogni nuova concessione fino alla completa solvenza del debito pregresso.
TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE
Art.18: Istituzione ed ambito di applicazione del canone
1. Sono soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di tutti i beni di cui al precedente art. 2 lett. c), compresi gli spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
3. Per le manifestazioni fieristiche organizzate da soggetti diversi dal Comune, le concessioni di aree a favore degli stessi organizzatori sono disciplinate con specifici provvedimenti deliberativi.
4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune.
Art.19: Soggetti attivi e passivi
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il soggetto passivo del canone deve intendersi colui che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
Art.20: Graduazione e determinazione del canone.
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee, come meglio precisato al comma 2 del precedente art. 4.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e, a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate nelle seguenti due categorie:
I) centri abitati, come delimitati ai sensi del codice della strada;
II) tutto il restante territorio del Comune.
4. Il canone si determina in base alla durata espressa in giorni e all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all’applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le occupazioni esercitate su una unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, per la parte eccedente i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni permanenti realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nella tariffa determinata dalla giunta comunale, in ragione dei criteri soprarichiamati, nonchè in relazione alle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente comma 3, del valore economico della disponibilità dell’area in relazione al tipo di attività che vi viene svolta e al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all’uso pubblico dell’area stessa, con previsione dei seguenti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività:
- per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, coefficiente moltiplicatore 0,5
- per le occupazioni nelle aree comprese in categoria I esercitate in occasione di fiere e festeggiamenti, coefficiente moltiplicatore 1,1
Art.21: Occupazioni permanenti – Disciplina del canone
1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla giunta comunale; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.
2. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
Art. 22: Occupazioni temporanee. Disciplina del canone
1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 25 per cento.
2. Il canone si applica come segue, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 20, comma 6, computandosi le frazioni di tempo inferiori all'ora come ora intera:
a) fino a 12 ore: riduzione del 40 per cento;
b) oltre 12 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita dalla giunta comunale per l’occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo.
4. Per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 40 per cento; tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili, compresa quella di cui al comma 1.
Art. 23: Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere. Disciplina del canone
1. Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone viene determinato in base alla tariffa approvata dalla giunta comunale.
3. Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale dei medesimi è commisurato al numero complessivo di utenze, per la misura unitaria di tariffa stabilita dall’art. 18 della legge n. 488/1999.
4. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti: quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa è a carico degli utenti.
Art.24: Distributori di carburante. Disciplina del canone.
1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dalla giunta comunale.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
Art.25: Esenzioni.
1. Sono esenti dal canone:
a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato e da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici, concessionarie o affidatarie di servizi, per l’esecuzione di interventi a favore del Comune o autorizzati dal medesimo, nell’ambito di specifici accordi sovracomunali;
c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione/affidamento o successivamente, la devoluzione al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
g) le occupazioni di aree cimiteriali;
h) gli accessi carrabili e pedonali;
i) le occupazioni con tende, fisse o retrattili;
l) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
m) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico;
n) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
o) le occupazioni esercitate da enti non commerciali, associazioni, comitati, società cooperative, per manifestazioni od iniziative a carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale che occupano una superficie non superiore a mq. 15.000,00;
p) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
q) le occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o con altri impianti di distribuzione automatica;
r) le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ovvero effettuate per la posa degli stessi;
s) le occupazioni temporanee del soprassuolo con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, ovvero le occupazioni con faretti, lampade e lanterne;
t) le occupazioni con elementi di arredo urbano o con addobbi floreali, effettuate da esercizi commerciali, esercizi pubblici, studi professionali, aziende di credito ed assicurazione, nei pressi dei rispettivi locali;
u) le occupazioni temporanee con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le relative occupazioni delle carovane adibite ad abitazione e carriaggi;
v) sono esenti le occupazioni effettuate con ponteggi o opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza o il ripristino di immobili danneggiati a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 e oggetto di ordinanza sindacale o comunicazione comunale emessa a seguito di verbali redatti dai Vigili del Fuoco limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione e/o il ripristino dell’agibilità o la demolizione definitiva del fabbricato;
z) sono esenti le occupazioni occasionali non superiori alle 4 (quattro) ore, determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, oppure per eseguire operazioni di piccoli lavori di manutenzione, di mantenimento del verde, piccoli traslochi o attività similari;
aa) dall’anno 2014 sono esenti le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie) che non esercitano anche attività di gioco con appositi apparecchi elettronici (macchinette); La Polizia Municipale effettuerà periodi controlli per accertare il permanere in capo agli esercenti dei requisiti legittimanti l’applicazione delle esenzioni.
TITOLO IV – VERSAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, VERIFICHE E CONTROLLI, SANZIONI, CONTENZIOSO
Art.26: Versamento del canone per occupazioni permanenti
1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all’anno solare. Il canone è corrisposto in in’unica soluzione annuale, salvo il caso di rateizzazione.
2. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato entro la data di inizio dell’occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello del rilascio della concessione, deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o ratealmente dietro presentazione di apposita richiesta di piano rateale.
4. Per le occupazioni di cui all'articolo 23, - co.3 - il versamento del canone deve essere effettuato entro i termini di cui all’art. 18 L. 488/1999 e s.m.i.
Art.27: Versamento del canone per occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee, salvo i casi rateizzazione, il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione in un’unica soluzione per tutto il periodo di durata dell’occupazione, con le modalità di cui all’art. 22.
2. Per le occupazioni ricorrenti relative al commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato (p.es. i mercati), il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti.
3. Per le occupazioni di urgenza il pagamento del canone deve essere effettuato entro i termini previsti dall’art. 15 del presente Regolamento.
Art. 28: Norme comuni per il versamento
1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o tramite bonifico bancario, con arrotondamento all’unità di Euro, per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi gli euro dieci, limitatamente alle occupazioni permanenti.
3. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune (p.es.
occupazioni temporanee dei posteggi del mercato), il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento diretto, in via anticipata.
Art.29: Riscossione coattiva
1. Il comune procede alla riscossione coattiva del canone dovuto e non versato dal titolare della concessione e delle spese sostenute per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
2. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale delle entrate.
Art.30: Attività di verifica e controllo
1. Le verifiche ed i controlli sulla regolare applicazione del Regolamento e gestione del canone sono articolate come segue:
a) Controlli amministrativi o procedurali, che riguardano la verifica del rispetto delle norme regolamentari e di quelle che disciplinano la gestione dell’entrata, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità;
b) Controlli ispettivi/territoriali, che attengono alla verifica sul territorio di eventuali occupazioni di suolo pubblico abusive o poste in essere in modo difforme dalla concessione, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità.
2. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell’occupazione. Se nel corso dell’accesso o dell’ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazioni di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, gli agenti incaricati redigono il verbale di accertamento e contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
Art.31: Rimborsi
1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi in ragione tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento.
Art.32: Sanzioni.
1. Alle occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato del 10 per cento, nonchè una sanzione amministrativa non inferiore all’ammontare di tale somma nè superiore al doppio della stessa.
2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
3. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall’avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall’art.
20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Non possono essere rilasciate concessioni o comunque concesse occupazioni temporanee o permanenti a soggetti richiedenti che abbiano morosità pregresse per canoni OSAP non corrisposti.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art.33: Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
Art. 34: Norme transitorie
1. Le concessioni di suolo, aree e spazi pubblici vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla loro scadenza, con il semplice pagamento del canone.
2. Le modifiche apportate ad ogni revisione regolamentare, si applicano anche ai casi che non siano ancora completamente definiti alla data dell’entrata in vigore del regolamento integrato e modificato.