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Direzione Amministrazione e Fiscale Milano, 7 marzo 2014 Ufficio Consulenza Fiscale

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Direzione Amministrazione e Fiscale Milano, 7 marzo 2014 Ufficio Consulenza Fiscale

DECRETO MONTI

Imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

Art. 19 DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dallaL. N. 214/2011 Artt. 5 e 8 DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 Decreto attuativo 24 maggio 2012

Legge Stabilità 2013

CM n. 48/E del 21 dicembre 2012 Legge stabilità 2014

Art. 13 commi 2/bis - 2/ter e note 3/bis e 3/ter della Tariffa Parte prima annessa al DPR n. 642/72

…§…

1

Nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la L. n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione (con modificazioni) del DL n. 201 del 6 dicembre 2011.

L’art. 19 del citato decreto contiene una completa rivisitazione delle disposizioni concernenti la

determinazione dell’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto relativi ai conti correnti, sui rendiconti relativi ai libretti di risparmio e sui rendiconti relativi ai prodotti finanziari.

Il DL n. 16/2012 (Semplificazioni Tributarie), convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 e il decreto attuativo 24 maggio 2012 hanno disposto ulteriori modifiche al testo del su citato art. 19.

In data 21 dicembre 2012 è stata pubblicata la CM n. 48/E.

Il presente documento, che verrà pubblicato tra le news della pagina web dell’Ufficio Consulenza Fiscale, riassume tutte le disposizioni e le problematiche connesse con la materia in parola e sostituisce le

precedenti note emesse.

Premesse

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in commento:

 per Ente gestore si intende il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio nazionale l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa ai sensi rispettivamente del TUB, TUF, ovvero del Codice delle assicurazioni private, ivi comprese Poste italiane Spa, che si relazioni direttamente o indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto sotto qualsiasi forma emessi;

 per cliente si intende il soggetto così definito dal provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 20 giugno 2012 (emesso in sostituzione di quello del 9 febbraio 2011, pubblicato nella GU del 16 febbraio 2011, n. 38 e di quello del 29 luglio 2009). Gli altri e diversi documenti ad essi relativi sono soggetti al bollo, ove dovuto in base alle regole ordinarie di cui al DPR n. 642/72;

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Direzione Amministrazione e Fiscale Milano, 7 marzo 2014 Ufficio Consulenza Fiscale

DECRETO MONTI

Imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

Art. 19 DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dallaL. N. 214/2011 Artt. 5 e 8 DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 Decreto attuativo 24 maggio 2012

Legge Stabilità 2013

CM n. 48/E del 21 dicembre 2012 Legge stabilità 2014

Art. 13 commi 2/bis - 2/ter e note 3/bis e 3/ter della Tariffa Parte prima annessa al DPR n. 642/72

…§…

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 non rientrano nella nozione di cliente - sia con riferimento all’imposta di bollo dovuta sui conti e libretti sia con riferimento all’imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari - e, dunque, non sono soggetti all’imposta in parola:

1. le banche;

2. le società finanziarie;

3. gli istituti di moneta elettronica (IMEL);

4. le imprese di assicurazione;

5. le imprese di investimento;

6. gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Fondi comuni e SICAV);

7. le società di gestione del Risparmio (SGR);

8. le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

9. i fondi pensione;

10. Poste Italiane Spa;

11. Cassa Depositi e Prestiti;

12. ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria (se ed in quanto iscritto nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, come avviene ad es. per i CONFIDI);

13. società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario;

14. società che controllano l’intermediario;

15. società che sono controllate dall’intermediario;

16. società che sono sottoposte a comune controllo;

 gli estratti conto e i rendiconti relativi a rapporti intrattenuti con i predetti <<soggetti non clienti>> sono soggetti all’imposta ordinaria di euro 2,00 per ogni esemplare effettivamente inviato (non opera quindi la presunzione di invio), se la somma certificata supera euro 77,47;

 le Fondazioni bancarie non sono comprese tra i <<non clienti>>;

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DECRETO MONTI

Imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

Art. 19 DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dallaL. N. 214/2011 Artt. 5 e 8 DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 Decreto attuativo 24 maggio 2012

Legge Stabilità 2013

CM n. 48/E del 21 dicembre 2012 Legge stabilità 2014

Art. 13 commi 2/bis - 2/ter e note 3/bis e 3/ter della Tariffa Parte prima annessa al DPR n. 642/72

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 sono esclusi dall’applicazione dell’imposta in parola i rapporti aperti per ordine dell’autorità giudiziaria (ad es. depositi giudiziari, rapporti relativi a procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari e immobiliari, cause civili e penali, ecc.), nonché quelli intestati al Fondo unico giustizia di cui all’art. 61, comma 23, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. n. 6 agosto 2008 n. 133 e all’art. 2 del DL 16 settembre 2008, convertito con modificazioni, dalla L n. 181/ 2008;

 per Prodotti finanziari si intendono i prodotti individuati ex art. 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati;

 nella determinazione dell’imposta proporzionale sui prodotti finanziari occorre osservare la regola degli arrotondamenti al decimo di euro previsti per l’imposta proporzionale di bollo dall’articolo 3, comma 2, del DPR n. 642/1972 (per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05). Tale disposizione non si applica all’imposta dovuta sui conti e libretti in quanto la stessa è dovuta in misura fissa e non proporzionale; per ciascun esemplare imponibile (di estratto conto, rendiconto relativo a libretti ovvero rendiconto relativo a prodotti finanziari) è comunque dovuta l’imposta minima di euro 1,00 come disposto dall’art. 3, co 3, del DPR n. 642/1972 (nei casi di esclusione o esenzione da bollo non è dovuto neppure l’importo minimo);

 il calcolo dell’imposta in base al periodo rendicontato deve essere effettuato per giorni, e non per mesi, considerato che il D.M. 24.5.2012 fa espresso riferimento all’anno civile per la determinazione del tributo;

 l’imposta di bollo assolta sugli estratti dei conti correnti e sui rendiconti dei libretti è sostitutiva di quella ordinaria dovuta per gli atti e documenti emessi o ricevuti nell’ambito di tali rapporti (regolamento in c/c o libretto);

 l’imposta di bollo assolta sui prodotti finanziari è sostitutiva di quella ordinaria dovuta per gli atti e documenti ad essi relativi.

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DECRETO MONTI

Imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

Art. 19 DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dallaL. N. 214/2011 Artt. 5 e 8 DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 Decreto attuativo 24 maggio 2012

Legge Stabilità 2013

CM n. 48/E del 21 dicembre 2012 Legge stabilità 2014

Art. 13 commi 2/bis - 2/ter e note 3/bis e 3/ter della Tariffa Parte prima annessa al DPR n. 642/72

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PARTE PRIMA

I. Imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’art. 119 TUB, nonché sui rendiconti dei libretti di risparmio

Ai sensi dell’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa Parte Prima annessa al DPR n. 642/72, nel testo vigente dal 1° gennaio 2012:

a) è dovuta l’imposta di bollo sugli estratti conto relativi ai conti correnti inviati ai clienti ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e sui rendiconti dei libretti di risparmio (anche postali), per ogni esemplare:

 nella misura annuale di 34,20 euro, se il cliente è persona fisica (comprese le ditte individuali e i liberi professionisti);

 nella misura annuale di 100 euro, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica (cioè in tutti glia altri casi);

b) ai fini dell’applicazione dell’imposta si fa riferimento ai contratti di conto corrente di corrispondenza e di libretti di risparmio. I documenti da assoggettare a bollo (estratti conto e rendiconti) sono quelli riepilogativi dell'andamento del rapporto, che devono essere inviati alla clientela almeno una volta all'anno ai sensi dell'articolo 119 T.U.B. ( o con diversa periodicità stabilita contrattualmente) ovvero in sede di estinzione dei rapporti e che indicano le movimentazioni del conto o del libretto durante il periodo rendicontato, oltre al saldo finale;

c)

ai fini della quantificazione dell’imposta occorre considerare l’intestazione del rapporto (nsg);

d)

l’estratto conto o il rendiconto si presumono inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione;

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Imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

Art. 19 DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dallaL. N. 214/2011 Artt. 5 e 8 DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 Decreto attuativo 24 maggio 2012

Legge Stabilità 2013

CM n. 48/E del 21 dicembre 2012 Legge stabilità 2014

Art. 13 commi 2/bis - 2/ter e note 3/bis e 3/ter della Tariffa Parte prima annessa al DPR n. 642/72

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a) nel caso di estratti conto inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è

rapportata al periodo rendicontato, definito in base all’anno civile (365 gg.);

b) il rapporto dell’imposta annua al periodo rendicontato deve essere effettuato anche per gli estratti e le rendicontazioni emesse in sede di chiusura dei rapporti e per i rapporti aperti nel corso dell’anno;

c) qualora per effetto della commisurazione dell’imposta a giorni, l’importo applicabile sul documento sia inferiore ad un euro il tributo applicabile sarà, comunque, pari a tale importo (1 euro);

d) n base a quanto precisato nella CM n. 42/E, in considerazione del fatto che i sistemi informativi utilizzati dalle banche e da Poste italiane prevedevano, sulla base della previgente disciplina, l’applicazione di importi fissi di imposta in considerazione della periodicità mensile, trimestrale o semestrale dell’estratto conto, i soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta possono

facoltativamente continuare a riferirsi per il calcolo dell’imposta ai predetti periodi mensili, trimestrali o semestrali, come definiti dalla previgente disciplina e dall’articolo 119 del TUB.

Resta fermo che in caso di estratti conto e rendiconti di periodi inferiori a quelli mensili, trimestrali e semestrali, come, ad esempio, in caso di apertura o cessazione del rapporto in corso d’anno, l’imposta deve essere determinata in considerazione degli effettivi giorni rendicontati;

e) se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro. A tal fine sono

unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati (stesso NSG), intrattenuti con il medesimo gestore nel momento in cui si emette il documento;

f) per giacenza media deve intendersi la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione;

g) per la verifica della soglia di esenzione occorre verificare la giacenza media riferibile al periodo rendicontato, calcolata considerando cumulativamente anche la giacenza media del medesimo

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Imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

Art. 19 DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dallaL. N. 214/2011 Artt. 5 e 8 DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 Decreto attuativo 24 maggio 2012

Legge Stabilità 2013

CM n. 48/E del 21 dicembre 2012 Legge stabilità 2014

Art. 13 commi 2/bis - 2/ter e note 3/bis e 3/ter della Tariffa Parte prima annessa al DPR n. 642/72

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periodo relativa agli altri rapporti di c/c e libretti di risparmio identicamente intestati, compresi quelli per cui non si procede alla rendicontazione. La verifica della giacenza complessiva del cliente deve essere effettuata in occasione di ogni estratto o rendiconto e deve essere riferita al periodo

rendicontato;

h) per la valutazione della posizione complessiva del cliente, devono essere ricompresi anche i libretti di risparmio al portatore. In tal caso ai fini del cumulo occorre porre rilievo al soggetto che viene censito al momento dell’emissione del libretto ovvero al soggetto successivamente censito dall’intermediario quale portatore del libretto;

i) nel caso di superamento del limite di giacenza media di € 5.000,00 l’imposta è dovuta su ogni rapporto di conto corrente o libretto riferibili al medesimo NSG;

j) Il periodo di riferimento per il calcolo della giacenza media è sempre quello rendicontato, a prescindere dalla diversa periodicità di rendicontazione degli altri rapporti (cfr. esempio n. 4, CM n.

48/E, pag. 17);

k) gli estratti dei conti correnti intestati a persone fisiche con giacenza media negativa nel periodo rendicontato non sono soggetti a tassazione e non concorrono a formare il cumulo per la verifica della giacenza media in caso di altri rapporti identicamente intestati alla stessa persona fisica;

l) l’imposta pagata sull’estratto conto relativo ai conti correnti e sul rendiconto relativo ai libretti è sostitutiva di quella dovuta sugli atti e documenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche relativi ai medesimi conti o libretti;

m) l’effetto sostitutivo opera anche nei casi in cui l’imposta non risulti applicata per il mancato superamento del limite complessivo di € 5.000,00;

n) dati i precedenti punti K) e l), non sono dovute le imposte di bollo sugli atti e documenti relativi ad operazioni "regolate" mediante i conti correnti e libretti di risparmio assoggettati al c.d.

<<maxi bollo>> , come ad es.:

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Imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

Art. 19 DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dallaL. N. 214/2011 Artt. 5 e 8 DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 Decreto attuativo 24 maggio 2012

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- l'imposta di bollo di euro 16,00 sul contratto di conto corrente e sul contratto

di libretto di risparmio;

- l'imposta di bollo di euro 16,00 sugli altri contratti bancari e finanziari regolati mediante conto corrente o libretto di risparmio (ad. es. buoni di risparmio o time deposit);

- l'imposta di bollo sulle ricevute bancarie, anche elettroniche, di cui all'articolo 14 Tariffa, Parte I, se regolate mediante quel c/c o libretto di risparmio;

- l'imposta di bollo di euro 2,00 sugli estratti di conto, le ricevute, le quietanze, i MAV, RAV, le fatture senza Iva e altri documenti recanti addebitamenti e accreditamenti relativi ad operazioni regolate su c/c o libretto di risparmio;

o) i conti correnti e libretti intestati a soggetti diversi da persone fisiche (ad esempio, società) sono sempre imponibili (Euro 100,00 annui, da rapportare ai periodi rendicontati), a prescindere da giacenze medie positive o negative;

p) per i libretti al portatore, assume rilievo la natura (persona fisica o meno) del soggetto che è stato censito anagraficamente all'apertura del rapporto oppure il diverso possessore che è stato censito successivamente. Nel caso in cui venga censita una persona fisica, si applica l'imposta di euro 34,20 e il saldo del libretto al portatore concorre a determinare il cumulo per il calcolo della giacenza media, unitamente agli altri rapporti identicamente intestati alla stessa persona fisica;

q) i rapporti di c/c o libretto di risparmio intestati a società fiduciarie conto terzi sono soggetti a bollo in funzione della natura del soggetto fiduciante (se persona fisica, il tributo è pari a euro 34,20 annui, fatta salva la soglia di esenzione in caso di giacenza media fino a 5.000 euro; se invece il fiduciante è soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è sempre pari euro 100,00 annui);

r) al riguardo la CM n. 48/E precisa che, qualora il fiduciante, persona fisica, intrattenga presso il medesimo intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria e un rapporto in nome proprio, tali rapporti non devono essere cumulati tra loro ai fini della verifica del limite di esenzione. Diversamente, nel caso in cui il fiduciante intrattenga presso il medesimo intermediario, ad esempio, più rapporti di conto corrente per il tramite di una società

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Imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

Art. 19 DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dallaL. N. 214/2011 Artt. 5 e 8 DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 Decreto attuativo 24 maggio 2012

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fiduciaria, tali rapporti devono essere considerati unitariamente al fine di stabilire la spettanza dell’esenzione;

 Per la valutazione complessiva del cliente NON devono essere ricompresi i c.d. <<conti di base esenti dall’imposta di bollo>> ai sensi dell’art. 12 co 6 del Decreto Salva Italia. In proposito si rammenta che l’art. 12, comma 3 del D.L. 6/12/2011 n. 201 (cd. Salva Italia) convertito, con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, ha previsto l’istituzione di un conto corrente “base” per i soggetti socialmente svantaggiati, intendendosi per tali coloro che hanno un Isee inferiore a 7.500 euro all’anno. Tale conto prevede un plafond di operazioni gratuite da effettuarsi entro l’anno e prevede anche una variante per i pensionati che percepiscono una pensione non superiore a 1.500 euro al mese. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Abi, la Banca d’Italia e le Poste hanno firmato una convenzione che prevede due tipologie di conti, il tipo A ed il tipo B con caratteristiche diverse. Il Conto di Base A, se detenuto da un soggetto che autocertifichi un Isee inferiore a 7.500 euro, è esente dall’imposta di bollo di euro 34,20 annua (il bollo non viene né

recuperato al cliente, né versato all’Erario). In tal caso il c/c non concorre a formare il cumulo con altri rapporti intestati allo stesso soggetto ai fini della verifica della giacenza dei 5.000 euro

rapportata al periodo rendicontato. In applicazione della richiamata norma di esenzione non sono dovute le imposte sul contratto bancario (euro 16,00) e sugli atti e documenti regolati sul medesimo rapporto (assegni bancari del carnet, ricevute, quietanze, estratti di conto una tantum, estratti di conto delle carte di credito con regolamento nel conto, altri contratti bancari regolati nel medesimo conto, ecc).

 Per quanto attiene ai contratti con i quali vengono apposti “Vincoli Temporali di indisponibilità” sui saldi (totali o parziali) dei conti correnti e dei libretti di risparmio (c.d. buoni di risparmio/time deposit), allo stato si conferma l’interpretazione già fornita e che di seguito si riassume.

L’attuale testo del comma 2/ter dell’art. 13 della Tariffa Parte Prima annessa al DPR n. 642/72 (bollo sui prodotti) circoscrive l’ambito applicativo dell’imposta facendo riferimento al concetto di “prodotto finanziario”.

Il comma 2/bis dell’art. 13 cit. (bollo su conti correnti e libretti di risparmio) conferma il riferimento agli estratti dei conti correnti inviati ai sensi dell’art. 119 TUB ed estende l’ambito applicativo della norma

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Art. 19 DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dallaL. N. 214/2011 Artt. 5 e 8 DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 Decreto attuativo 24 maggio 2012

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ai rendiconti dei libretti di risparmio.

Da quanto sopra occorre desumere che al disposto di cui al comma 2/ter soggiacciono i prodotti finanziari ad esclusione di quelli espressamente indicati nel precedente comma 2/bis (conto corrente e libretto di risparmio).

In base ai pareri emessi dalla Direzione Legale e Contenzioso i contratti in questione:

- se collegati al conto corrente , comportano un versamento in conto corrente soggetto a condizioni particolari per quanto concerne le modalità di utilizzo e, correlativamente, la remunerazione; emerge inoltre che l’operazione non è strutturata tramite l’emissione di titoli di credito e quindi non rientra nell’ambito di applicazione della Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia in tema di raccolta in titoli delle banche (Titolo V, capitolo 3);

- se collegati al libretto di risparmio, il fatto che il vincolo alla disponibilità delle somme depositate riguardi tutto o solo parte del saldo dei libretti non riveste particolare rilievo, dal momento che la fonte del vincolo è sempre la

medesima: la volontà delle parti. In sostanza, le parti convengono che una parte del saldo di tale libretto resti indisponibile per un certo tempo, concordato fra la banca ed il titolare del rapporto; a fronte di tale

indisponibilità la banca offre, solo relativamente alla somma vincolata, una particolare remunerazione, maggiore di quella prevista per la parte di saldo che rimane disponibile.

Ciò posto, poiché secondo i su esposti pareri sia nell’un caso che nell’altro il vincolo di indisponibilità non interferisce con la natura del saldo sul quale viene apposto, tale saldo continua ad essere tassato in base al comma 2/bis in quanto concorrente a formare quello del conto corrente o del libretto e, come tale, concorrente a determinare il limite della giacenza media annua di € 5.000,00 al superamento del quale è dovuta l’imposta.

 Si rammenta che, ai sensi dell’art. 27-bis della Tabella annessa al DPR n. 642/72, gli estratti conto e i rendiconti inviati alle ONLUS, alle Federazioni Sportive e agli Enti di promozione sportiva

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DECRETO MONTI

Imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

Art. 19 DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dallaL. N. 214/2011 Artt. 5 e 8 DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 Decreto attuativo 24 maggio 2012

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riconosciuti dal CONI sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo. Per le modalità di accertamento della sussistenza dei presupposti applicativi dell’esenzione si rimanda al Documento di Regole emesso in materia di imposta di bollo (rinvenibile in ARCO o sulla pagina web dell’Ufficio Consulenza Fiscale).

PARTE SECONDA

II. Imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (ad. es. certificati di deposito)

Ai sensi dell’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa Parte Prima annessa al DPR n. 642/72, nel testo vigente dal 1° gennaio 2012:

a) il c.d. sistema di tassazione per scaglioni è stato sostituito da una forma di imposizione su base proporzionale pari al 2 per mille1 A decorrere dall’anno 2014, l’importo massimo annuale è fissato nella misura massima di € 14.000,00 solo se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. A decorrere da tale annualità, per tutti gli altri soggetti, non vi sono limiti né minimo né massimo;

b) è dovuta l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a tutti i prodotti finanziari indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano oggetto (obbligatoriamente o meno) di deposito a custodia e amministrazione, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. In altri termini rientrano nell’ambito dei prodotti soggetti a bollo anche i

11 per mille annuo per il 2012 e all’1,5 per mille annuo dal 2013.

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Imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

Art. 19 DL n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dallaL. N. 214/2011 Artt. 5 e 8 DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012 Decreto attuativo 24 maggio 2012

Legge Stabilità 2013

CM n. 48/E del 21 dicembre 2012 Legge stabilità 2014

Art. 13 commi 2/bis - 2/ter e note 3/bis e 3/ter della Tariffa Parte prima annessa al DPR n. 642/72

…§…

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certificati di deposito e i c.d. conti deposito (cioè tutti i depositi bancari diversi dai c/c e libretti di risparmio), le comunicazioni relative a valori mobiliari, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, strumenti finanziari derivati, le eventuali risorse monetarie comunque denominate, ecc.;

c) per quanto concerne in particolare le gestioni patrimoniali, che in base a quanto previsto

dall’articolo 1, comma 5, del TUF, costituiscono servizi ed attività di investimento quando hanno per oggetto strumenti finanziari, rileva, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 comma 2-ter, l’intero valore della gestione patrimoniale, comprese le eventuali risorse monetarie;

d) con particolare riguardo ai certificati di deposito sottoscritti dai clienti e non immessi in rapporti intrattenuti con enti gestori, l’imposta va calcolata – da parte dell’ente emittente - per ciascun anno e applicata alla scadenza. In particolare, la CM n. 42/E precisa in merito che, in assenza di un

rapporto di custodia ed amministrazione ovvero altro stabile rapporto, l’obbligo di applicare l’imposta ricade sull’emittente il quale deve, quindi, procedere al calcolo dell’imposta per ciascun anno, a partire dal 2012, ed applicare la misura dell’imposta così determinata, unitamente a quella dovuta per l’anno o frazione di anno in cui avviene il rimborso, all’atto del rimborso del prodotto finanziario.

Nel caso in cui tali prodotti siano inseriti in un rapporto di custodia, amministrazione o gestione o altro stabile rapporto (ancorchè presso un ente gestore diverso dall’emittente), l’imposta deve essere applicata ogni anno dall’intermediario presso il quale è instaurato detto rapporto, secondo le modalità ordinarie. Occorrerà, per i casi della specie approntare un

meccanismo di comunicazioni tale da evitare duplicazioni d’imposta. La questione è stata già posta in sede ABI e riteniamo possa trovare definizione nella Circolare che verrà emessa da parte dell’Associazione di categoria;

e) in presenza di più enti gestori, le comunicazioni relative a prodotti finanziari rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta, sono quelle inviate dall'ente gestore che intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto (c.d.

intermediario più vicino);

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Imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati

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f) per le quote di fondi comuni d’investimento collocate dalla Banca ed inserite ad es. in “rubriche

fondi” o depositi o altri rapporti, l’imposta di bollo deve essere calcolata, addebitata e versata dalla Banca medesima. In altri termini, nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l’imposta deve essere applicata dall’intermediario collocatore sulle comunicazioni rese all’investitore e le comunicazioni inviate dall’emittente allo stesso investitore con riferimento alle quote o azioni di OICR sono irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo;

g) nel caso, invece, in cui le predette quote siano collocate direttamente dall’emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l’imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall’emittente.

h) nel caso in cui i prodotti finanziari siano detenuti tramite un rapporto di gestione patrimoniale o un rapporto di deposito titoli, l’imposta deve essere applicata dall’ente gestore presso il quale è detenuto tale rapporto. Inoltre, nel caso in cui presso due enti gestori il cliente intrattenga per i medesimi prodotti finanziari un contratto di gestione patrimoniale ed un contratto di deposito titoli, le comunicazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del DPR n. 642 del 1972, sono quelle inviate dall’ente gestore presso il quale il cliente intrattiene il rapporto di deposito. Tale ipotesi può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui il cliente abbia stipulato con Eurizon un contratto di gestione di portafogli con delega ad operare su un rapporto di deposito titoli intrattenuto presso ISP;

i) per i rapporti intrattenuti presso un intermediario residente per il tramite di società fiduciarie, l’imposta deve essere applicata dall’intermediario. Diversamente, per i prodotti finanziari detenuti all’estero ma oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente, l’imposta di bollo è applicata dalla società fiduciaria;

j) in altri termini, rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, comma 2- ter della Tariffa anche i prodotti finanziari detenuti all’estero che siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o che siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti. In relazione a tali prodotti, non trova dunque applicazione l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero in quanto tali attività non si considerano detenute all’estero;

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k) per le polizze di assicurazione, l’imposta deve essere comunque applicata dall’impresa di

assicurazione, anche nel caso in cui la polizza sia stata intermediata da un soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa (SAIA) ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB. Eventuali comunicazioni inviate dall’intermediario al cliente con riferimento al contratto di assicurazione non rilevano ai fini dell’applicazione del tributo in esame;

l) per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, sottoscritte da soggetti residenti, ed emesse da imprese di assicurazioni estere, che operano in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, l’imposta di bollo può essere applicata dalla società di assicurazione estera direttamente o tramite un rappresentante fiscale a condizione che dette imprese richiedano l’autorizzazione per il pagamento in modo virtuale e sempreché abbiano esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26-ter, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia non effettuino detti adempimenti, ma le polizze siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo di cui al citato articolo 13, comma 2-ter, del DPR n. 642 del 1972, deve essere applicata dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente;

m) per buoni fruttiferi postali l'imposta è comunque applicata a cura di Poste italiane S.p.A. alla scadenza;

n) l’imposta è dovuta per ogni esemplare ed è ragguagliata al periodo rendicontato. In assenza di emissione è dovuta sul saldo al 31 dicembre o alla data di estinzione del rapporto;

o) la CM n. 42/E ha chiarito che l’imposta deve essere determinata applicando al valore dei prodotti finanziari, come risultante dalle rendicontazioni inviate dall’ente gestore, ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione o alla data di cessazione del rapporto, le aliquote tempo per tempo vigenti (dal 1° gennaio 2014 2 per mille). In presenza di rendicontazioni periodiche ovvero di rapporti che iniziano o terminano nel corso dell’anno, l’imposta proporzionale così determinata deve essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato;

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p) i limite massimo va calcolato considerando cumulativamente tutti i prodotti finanziari detenuti dal

cliente con lo stesso ente gestore, su rapporti identicamente intestati (stesso NSG);

q) detta misura massima è applicata in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo ente gestore e va ragguagliata al periodo di durata del rapporto intrattenuto con il cliente.

r) nel caso in cui il cliente intrattenga in maniera continuativa più rapporti con il medesimo

intermediario il ragguaglio della soglia massima deve essere effettuato in base ai complessivi giorni di durata dei rapporti nell’anno, considerando una volta sola quelli intercorrenti in periodi

contemporanei;

s) l’imposta proporzionale deve essere arrotondata ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che sia di importo superiore o inferiore ad euro 0,05. L’articolo 3 del DPR n. 641 del 1972 stabilisce, infatti, al secondo comma che “Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura

proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05”;

t) qualora il tributo dovuto sulla singola rendicontazione sia di importo inferiore a 1 euro, l’imposta da applicare deve essere comunque pari a tale importo.

u) i rapporti non movimentati per l’intero periodo rendicontato con saldo a zero all’inizio e alla fine dello stesso periodo non sono soggetti a imposta (neppure l’importo minimo e neppure in sede di estinzione). Tali rapporti non concorrono alla determinazione del cumulo per la

determinazione dei limiti minimo e massimo;

v) i rapporti non movimentati per tutto il periodo rendicontato con giacenza positiva all’inizio dello stesso periodo, scontano normalmente l’imposta sul saldo di fine rendicontazione;

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w) sui rapporti con saldo di fine rendicontazione pari a zero (perché ad es. si è in fase di

estinzione) l’imposta proporzionale è anch’essa pari zero. In tali casi è dovuta l’imposta minima (€

1,00);

x) per l’individuazione dei prodotti finanziari occorre far riferimento al contenuto dell’articolo 1 TUF, pertanto rientrano nell’ambito applicativo del comma 2-ter le comunicazioni periodiche alla clientela relative ad es.a:

- depositi titoli (anche con riferimento ai titoli oggetto di contratti di pct e prestiti titoli);

- derivati (OTC, derivati regolamentati);

- gestioni patrimoniali;

- rubriche fondi (quote di fondi comuni d’investimento e quote di SICAV, ecc.);

- certificati di deposito e buoni fruttiferi materiali e immateriali;

- conti di deposito e altri contratti di deposito bancari diversi dai c/c e libretti di risparmio;

- polizze assicurative finanziarie, rami vita III e V (unit e index linked, operazioni di capitalizzazione);

y) Il bollo è dovuto su tutti i prodotti finanziari come sopra definiti, con riferimento ai quali risulti sussistente un rapporto diretto o indiretto tra ente gestore e cliente. Dal che deve desumersi che la semplice detenzione di prodotti finanziari ad es. in cassette di sicurezza, ecc., non genera il presupposto d’imposta;

z) le comunicazioni periodiche che determinano l’insorgenza del presupposto d’imposta sono quelle riepilogative dell’andamento di un rapporto relativo a prodotti finanziari intrattenuto col cliente, emesse per legge o per contratto e in base alla periodicità ivi stabilita;

aa) non sono soggetti a bollo i documenti emessi dalla banca “d’iniziativa”, o su richiesta “una tantum” del cliente, né le contabili di ciascuna operazione (anche se inviate cumulativamente). Tali documenti godono dell’effetto sostitutivo del maxi bollo pagato sui rendiconti e, dunque, non sono da tassare autonomamente;

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bb) le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensioni e dai fondi sanitari sono escluse

dall’applicazione dell’imposta di bollo (trattasi di esclusione soggettiva da detta imposta, dettata in termini tassativi). Gli eventuali documenti emessi sono soggetti a bollo, ove dovuto secondo le regole ordinarie di cui al DPR n. 642/72;

cc) riguardo alla custodia valori nell’ambito dei servizi di tesoreria e cassa, non vi sono elementi sufficienti per esonerare dal tributo le predette fattispecie. In altri termini, considerato che dal 1°

gennaio 2012 l’imposta è dovuta per le comunicazioni relative a tutti i prodotti finanziari

(prescindendo dall’obbligo di sottoscrizione di un contratto di custodia ed amministrazione), nei limiti in cui i soggetti titolari di servizi di tesoreria e cassa sono da considerare “clienti” secondo i criteri su esposti, le comunicazioni relative ai titoli amministrati e custoditi per conto dei medesimi sono soggette ad imposta proporzionale di bollo pari, per il 2012, all’1 per mille annuo, con un minimo di euro 34,20 annui ed un massimo di euro 1.200 annui. Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte (ente gestore), nonostante qualunque patto contrario (art. 8 DPR n. 642/72);

dd) il calcolo del controvalore degli strumenti finanziari su cui applicare l’imposta va eseguito tenendo conto del valore di mercato alla fine del periodo rendicontato (o al 31 dicembre nei casi eventuali in cui non viene emesso il rendiconto), in mancanza di questo, del valore nominale e, in mancanza sia del valore di mercato che di quello nominale, il bollo va applicato tenendo conto del valore di rimborso. In assenza dei predetti valori occorre rifarsi al costo d’acquisto desumibile dalle evidenze dell’intermediario, come espressamente previsto dal citato D.M. 24.5.2012;

ee) l’Amministrazione finanziaria, ai fini della determinazione dell’imposta, terrà conto dei valori

(mercato, nominale, rimborso, acquisto) rilevati al termine del periodo rendicontato come risultanti dalle comunicazioni periodiche inviate dalla banca. Nei casi di emissione dei documenti, assume quindi rilievo il valore di rendicontazione indicato dall’intermediario;

ff) nella CM n. 42/E viene chiarito che ai fini del calcolo dell’imposta deve essere assunto il valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari, in applicazione di disposizioni di legge, al termine del periodo rendicontato. Ciò vale anche per i contratti derivati, rispetto ai quali è stato

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precisato che eventuali valori negativi non assumono rilevanza ai fini del calcolo dell’imposta da applicare;

gg) per le polizze di assicurazioni, si assume il valore di riscatto o rimborso della polizza;

hh) riguardo alle operazioni di pronti contro termine e prestito titoli, si conferma il criterio di tassazione già adottato in passato: i titoli sottostanti alle operazione di pct e prestito titoli sono considerati ai fini della tassazione del rendiconto relativo al deposito nel quale i titoli risultano immessi, valorizzati con riferimento alla data di chiusura del rendiconto utilizzando i criteri

“gerarchici” ordinari, e segnatamente, nell’ordine: valore di mercato, valore nominale, valore di rimborso, costo d’acquisto;

ii) l’imposta assolta sui rendiconti relativi ai prodotti finanziari è sostitutiva del bollo dovuto sugli atti e documenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche relativi a tali prodotti (e relativi rapporti sui quali i prodotti sono regolati). Nello specifico, il predetto effetto sostitutivo opera con riferimento ad es.

- all’l'imposta di bollo di euro 16,00 dovuta sui contratti bancari e finanziari relativi ai prodotti finanziari (ad. es. contratto MIFID);

- all’eventuale imposta di bollo di € 2,00 dovuta sugli estratti di conto richiesti

<<una tantum>> dal cliente o emessi d’iniziativa dalla banca;

- all’eventuali imposta di bollo di € 2,00sulle fatture esenti da IVA.

jj) l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-bis e 2-ter, in commento può essere scomputata dall’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione (bollo scudo)

 Si rammenta che ai sensi dell’art. 27-bis della tabella annessa al DPR n. 642/72 i rendiconti inviati alle ONLUS, alle Federazioni Sportive e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo. Per le modalità di accertamento della sussistenza dei presupposti applicativi dell’esenzione si rimanda al Documento di Regole emesso in materia di imposta di bollo (rinvenibile in ARCO o sulla pagina web dell’Ufficio Consulenza Fiscale).

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