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GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONEN.220DEL27AGOSTO2014

OGGETTO: Polizza fideiussoria n. 607301 del 01.07.2014 – Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 5 del 20.08.2014 - inerente l'attività di gestione e chiusura della discarica per rifiuti urbani non pericolosi, sita a Carbonia in località Sa Terredda, di proprietà del Comune. Accettazione.

ILDIRIGENTE

Vista la Direttiva 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ed in particolare l’articolo 4, comma 1, che abroga il D. Lgs. 59/2005recante

“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche dei rifiuti”;

Visto il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 relativo a “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione Dm 3 agosto 2005”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 13.04.2010 avente per oggetto “Decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l’art. 22, comma 4) che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 59, comma 4, lett. b, che assegna all’Amministrazione Provinciale

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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 13.04.2010, avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008, recante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/10 del 29.07.2003 con la quale è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale) alla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani finalizzato all’adeguamento alla direttiva 1999/31/CE della discarica esistente in località Sa Terredda nel Comune di Carbonia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/44 del 30.12.2003 con la quale è stato approvato - ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 22/1997 - il progetto di un impianto di preselezione e trattamento dei rifiuti urbani a servizio del sub ambito della Provincia di Carbonia Iglesias, presentato dalla XIX Comunità Montana Sulcis Iglesiente, titolare dell’autorizzazione all’esercizio della discarica di “Sa Terredda”, e con la quale ne è stata autorizzata la realizzazione;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53/13 del 20.12.2006 avente ad oggetto “D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208. Approvazione e autorizzazione alla realizzazione del progetto dei “Lavori di realizzazione di una linea di preselezione trattamento e stabilizzazione e compostaggio della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, località Sa Terredda”, proposto dalla Comunità Montana n. 19 di Iglesias”;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 18 del 12.03.2009 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Comune di Carbonia

“Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs.

59/2005) sito in località Sa Terredda nel Comune di Carbonia;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias n. 1 del 19.11.2009, inerente il rilascio al Comune di Carbonia - ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 - dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti mediante discarica controllata

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Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto P.G.R n. 90 del 02.07.2013

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per rifiuti non pericolosi RSU, sita in località Sa Terredda in Comune di Carbonia, e relativa rete di trasferimento, a servizio della Provincia di Carbonia Iglesias;

Vista la determinazione del dirigente del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 7599/317 del 26.03.2010 avente ad oggetto

“Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di selezione e stabilizzazione di rifiuti urbani, in località “Sa Terredda” in Comune di Carbonia, a servizio del sub ambito della Provincia di Carbonia Iglesias. Art.

208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Ente titolare: Comune di Carbonia”;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 75 del 21.04.2010, con la quale è stata modificata ed integrata - ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 59/05 – la determinazione n. 18 del 12.03.2009, relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC del Comune di Carbonia “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005) sito in località Sa Terredda nel Comune di Carbonia;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 97 del 26.04.2010 con la quale è stata modificata la determinazione n. 18 del 12.03.2009 sopra richiamata, procedendo al rilascio dell’autorizzazione dell’impianto di selezione e stabilizzazione per rifiuti urbani, di proprietà del Comune di Carbonia, sito a Carbonia in località Sa Terredda, meglio identificato alla categoria 5.3 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06 “Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”;

Vista la determinazione del dirigente del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 16877/761 del 20.07.2010 avente ad oggetto

“Determinazione n. 7599/317 del 26.03.2010. Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di selezione e stabilizzazione di rifiuti urbani, in località “Sa Terredda” in Comune di Carbonia, a servizio del sub ambito della Provincia di Carbonia Iglesias. Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Ente titolare:

Comune di Carbonia. Modifica”;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 157 del 16.06.2011 con la quale si è provveduto a modificare la determinazione n. 18 del 12.03.2009 e la determinazione n. 97 del 26.04.2010, a seguito - rispettivamente - del cambio di gestore e della variazione nella titolarità degli impianti;

Viste e richiamate integralmente le garanzie finanziarie, prestate dal Comune di Carbonia a copertura

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delle attività dell’impianto IPPC di discarica e di selezione e stabilizzazione relativamente ai provvedimenti autorizzativi sopra richiamati;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 225 del 30.07.2013, con la quale è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l’impianto IPPC, sito nel Comune di Carbonia in località Sa Terredda e costituito dalla “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)” e da

““Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (Punto 5.3 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)”;

Vista la polizza fideiussoria n. 203.91.000050 del 25.11.2013 e le relative appendici di precisazione n. 1 del 25.11.2013 e n. 2 del 11.03.2014, dell'importo di € 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00), con validità dal 25.11.2013 al 25.11.2020 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Cattolica di Assicurazione soc. coop. per conto del Comune di Carbonia ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 225 del 30.07.2014, a copertura della gestione dell’impianto di selezione e stabilizzazione sopra citato;

Vista la propria determinazione n. 93 del 27.03.2014 con la quale è stata accettata la polizza fideiussoria in oggetto;

Vista la propria determinazione n. 171 del 20.06.2014, con la quale si è proceduto ad una modifica sostanziale della determinazione n. 225 del 30.07.2013 - ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D. Lgs.

152/2006 – autorizzando i lavori di upgrade dell’impianto di selezione e stabilizzazione consentendo il trattamento della frazione umida organica;

Vista la polizza fideiussoria n. 607301 del 01.07.2014, dell’importo di € 6.254.500,00 (euro seimilioniduecentocinquantaquattromilacinquecento/00), con validità dal 09.05.2014 al 30.07.2020 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Elba Assicurazioni s.p.a. per conto del Comune di Carbonia ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 225 del 30.07.2014, così come modificata dalla determinazione n. 171 del 20.06.2014, a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto;

Vista la clausola speciale, contenuta nel frontespizio della polizza n. 607301 del 01.07.2014, sotto la voce

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“Condizioni Particolari”, in base alla quale la Società (compagnia assicuratrice) – a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione – si avvale del termine previsto dal primo comma dell’art. 1957 c.c.;

Considerato che tale clausola è in contrasto con quanto previsto dalla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 e che la Provincia ha espressamente comunicato – con apposite note - che l’unica clausola accettabile è quella che prevede la rinuncia da parte della Società ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c., lasciando integri i diritti del beneficiario fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente e la Società;

Preso atto che la compagnia assicuratrice ha chiarito – attraverso un inciso contenuto nel frontespizio della polizza in oggetto, sotto la voce “Garanzia Prestata” – che l’Allegato GE costituisce parte integrante e sostanziale

de

lla polizza fideiussoria n. 607301 del 01.07.2014 e le condizioni in essa contenute annullano e sostituiscono eventuali altre in contrasto con le stesse;

Visto l’Allegato GE alla polizza fideiussoria n. 607301 del 01.07.2014, ed in particolare l’articolo 4, comma 2, che prevede la rinuncia da parte della Società ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c., e l’articolo 4, comma 5, che ribadisce espressamente che “La società rinuncia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice civile nonostante la clausola speciale del frontespizio di polizza che si intende abrogata”;

Preso atto della rinuncia della compagnia assicuratrice ad avvalersi del termine previsto dall’art. 1957 c.c.;

Dato atto che la società Elba Assicurazioni s.p.a., con sede legale a Milano in via Mecenate n. 90, è iscritta nel registro delle imprese di Milano al R.E.A. n. 1878095, ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03.06.2008, con iscrizione all'Albo Imprese presso l’IVASS al n. 1.000167;

Vista la conformità della polizza fideiussoria n. 607301 del 01.07.2014 allo “Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs.

152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05”, di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008;

Ritenuto opportuno accettare la polizza fideiussoria n. 607301 del 01.07.2014 - acquisite al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 5 del 20.08.2014 - che si allega al presente atto per farne parte

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integrante e sostanziale;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4;

- la L. 241/1990;

- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;

Vista la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” nonché la Delibera Presidenziale di Giunta Regionale n. 90 del 02.07.2013 “Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province– Nomina commissario straordinario”;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 29.08.2013, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente con decorrenza dal 01.09.2013 per la durata della corrente gestione commissariale;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di accettare la polizza fideiussoria n. 607301 del 01.07.2014 - Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 5 del 20.08.2014 - dell’importo di € 6.254.500,00 (euro seimilioniduecentocinquantaquattromilacinquecento/00), con validità dal 09.05.2014 al 30.07.2020 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Elba Assicurazioni s.p.a.

per conto del Comune di Carbonia ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 225 del 30.07.2014, così come modificata dalla determinazione n. 171 del 20.06.2014, a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto;

2. di precisare che la compagnia assicuratrice – conformemente a quanto richiesto dalla D.G.R.

39/23 del 15.07.2008 – ha pattuito di rinunciare ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c., prevedendo espressamente l’abrogazione della clausola speciale del frontespizio di polizza contenente una contraria previsione (art. 4, comma 5, Allegato GE alla polizza n. 607301 del 01.07.2014);

3. di dare atto, per quanto riportato all’articolo 2 della presente determinazione, che l’unica clausola accettata da questo Ente è quella che prevede la rinuncia da parte della Società ad

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eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c., lasciando integri i diritti del beneficiario fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente e la Società;

4. di precisare che l’efficacia dei provvedimenti autorizzativi, di cui alle determinazioni n. 225 del 30.07.2013 e n. 171 del 20.06.2014, rimarrà sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle necessarie garanzie finanziarie richieste in sede di rilascio dell’AIA e della sua successiva modifica.

Iglesias, 27 agosto 2014

ILDIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu F.to Palmiro Putzulu

Resp. Proc./Dott.ssa Michela Cherchi F.to Michela Cherchi

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