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GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

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GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto Vice Presidente G.R. n. 1 del 31.12.2014

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONEN.96DEL8APRILE2015

OGGETTO: Polizza fideiussoria n. 706976 del 31.03.2015 – Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep.

n. 4 del 08.04.2015 - inerente l'attività di gestione post-operativa della discarica per rifiuti urbani non pericolosi, sita a Carbonia in località Sa Terredda, di proprietà del Comune.

Accettazione.

ILDIRIGENTE

Vista la Direttiva 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ed in particolare l’articolo 4, comma 1, che abroga il D. Lgs. 59/2005recante

“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche dei rifiuti”;

Visto il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 relativo a “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione Dm 3 agosto 2005”;

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l’art. 22, comma 4) che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 59, comma 4, lett. b, che assegna all’Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 13.04.2010, avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di

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AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO discarica per rifiuti non pericolosi”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008, recante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/10 del 29.07.2003 con la quale è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale) alla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani finalizzato all’adeguamento alla direttiva 1999/31/CE della discarica esistente in località Sa Terredda nel Comune di Carbonia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/44 del 30.12.2003 con la quale è stato approvato - ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 22/1997 - il progetto di un impianto di preselezione e trattamento dei rifiuti urbani a servizio del sub ambito della Provincia di Carbonia Iglesias, presso la discarica di “Sa Terredda”, e con la quale ne è stata autorizzata la realizzazione;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53/13 del 20.12.2006 con la quale è stata approvata ed autorizzata la realizzazione – ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - di una linea di preselezione, trattamento e stabilizzazione e compostaggio della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, a Carbonia in località Sa Terredda;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 18 del 12.03.2009 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC Comune di Carbonia

“Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs.

59/2005) sito in località Sa Terredda nel Comune di Carbonia;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias n. 1 del 19.11.2009, con la quale il Comune di Carbonia è stato autorizzato - ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 - alla continuazione dell’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti mediante discarica controllata per rifiuti non pericolosi RSU, sita in località Sa Terredda in Comune di Carbonia, e della relativa rete di trasferimento, a servizio della Provincia di Carbonia Iglesias;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 75 del 21.04.2010, con la quale è stata modificata ed integrata - ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs. 59/05 – la determinazione n. 18 del 12.03.2009 sopra richiamata;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 97 del 26.04.2010 con la quale

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è stata modificata la determinazione n. 18 del 12.03.2009 sopra richiamata, procedendo al rilascio dell’autorizzazione dell’impianto di selezione e stabilizzazione per rifiuti urbani, di proprietà del Comune di Carbonia, sito a Carbonia in località Sa Terredda, meglio identificato alla categoria 5.3 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06 “Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 157 del 16.06.2011 con la quale si è provveduto a modificare la determinazione n. 18 del 12.03.2009 e la determinazione n. 97 del 26.04.2010, a seguito - rispettivamente - del cambio di gestore e della variazione nella titolarità degli impianti;

Viste e richiamate integralmente le garanzie finanziarie, prestate dal Comune di Carbonia a copertura delle attività dell’impianto IPPC di discarica e di selezione e stabilizzazione relativamente ai provvedimenti autorizzativi sopra richiamati;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 225 del 30.07.2013, con la quale è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l’impianto IPPC, sito nel Comune di Carbonia in località Sa Terredda e costituito dalla “Discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi” (Punto 5.4 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)” e da

““Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (Punto 5.3 dell’Allegato VIII, Parte Seconda al D.Lgs. 152/06)”;

Vista la propria determinazione n. 171 del 20.06.2014, con la quale si è proceduto ad una modifica sostanziale della determinazione n. 225 del 30.07.2013 - ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D. Lgs.

152/2006 – autorizzando i lavori di upgrade dell’impianto di selezione e stabilizzazione consentendo il trattamento della frazione umida organica;

Vista la polizza fideiussoria n. 706976 del 31.03.2015 - acquisita al protocollo dell’Ente in data 01.04.2015 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 4 del 08.04.2015 - dell’importo di € 6.254.500,00 (euro seimilioniduecentocinquantaquattromilacinquecento/00), con efficacia dal 26.03.2015 al 30.07.2020comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Elba Assicurazioni s.p.a. per conto del Comune di Carbonia ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 225 del 30.07.2013, così come modificata dalla determinazione n. 171 del 20.06.2014, a copertura della fase di gestione post- operativa della discarica in oggetto;

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Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto Vice Presidente G.R. n. 1 del 31.12.2014

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Precisato che la data di emissione del 26.03.2015, indicata nella polizza fideiussoria, non corrisponde alla data di stipula della garanzia in quanto il contratto si è perfezionato solo in data 31.03.2015 con la firma apposta digitalmente dalla parte Contraente - come risulta dal prospetto riepilogativo relativo alle firme digitali, allegato alla presente - e precisato, altresì, che il contratto, per espressa previsione delle parti, produce effetti dal 26.03.2015;

Vista la durata della garanzia finanziaria, indicata nel frontespizio della polizza fideiussoria n. 706976 del 31.03.2015, sotto la voce “Durata del contratto”, nella quale è riportato l’errato termine di scadenza del 30.06.2020;

Dato atto che la garanzia finanziaria – prestata per piani quinquennali – deve avere la stessa durata dell’autorizzazione, maggiorata di due anni, e che pertanto la scadenza della polizza fideiussoria deve essere prevista per il giorno 30.07.2020, da rinnovare (con la stessa o altra compagnia assicurativa) per i successivi quinquenni fino alla concorrenza del trentennio legislativamente previsto;

Vista, altresì, la clausola speciale, contenuta nel frontespizio della polizza n. 706976 del 31.03.2015, sotto la voce “Condizioni Particolari”, in base alla quale la Società (compagnia assicuratrice) – a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione – si avvale del termine previsto dal primo comma dell’art. 1957 c.c.;

Considerato che tale clausola è in contrasto con quanto previsto dalla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 e che la Provincia ha espressamente comunicato – con apposite note - che l’unica clausola accettabile è quella che prevede la rinuncia da parte della Società ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c., lasciando integri i diritti del beneficiario fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente e la Società;

Dato atto che la compagnia assicuratrice ha chiarito – attraverso un inciso contenuto nel frontespizio della polizza in oggetto, sotto la voce “Garanzia Prestata” – che l’Allegato GE costituisce parte integrante e sostanziale

de

lla polizza fideiussoria n. 706976 del 31.03.2015 e le condizioni in essa contenute annullano e sostituiscono eventuali altre in contrasto con le stesse;

Preso atto che l’Allegato GE alla polizza fideiussoria n. 706976 del 31.03.2015 indica, quale termine di scadenza, la data del 30.07.2018, maggiorata di due anni, precisando che la garanzia finanziaria – prestata per piani quinquennali - ha la stessa durata dell’autorizzazione maggiorata di due anni, ossia il 30.07.2020;

Preso atto, altresì, che l’Allegato GE alla polizza fideiussoria n. 706976 del 31.03.2015, all’art. 4, paragrafo 4, prevede espressamente che “La società rinuncia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del

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termine di cui all’art. 1957 del Codice civile nonostante la clausola speciale del frontespizio di polizza che si intende abrogata”;

Considerato, quindi, che le uniche clausole valide tra le parti sono quelle che sanciscono la scadenza della garanzia finanziaria alla data del 30.07.2020 e la rinuncia della compagnia assicuratrice ad avvalersi del termine previsto dall’art. 1957 c.c.;

Dato atto che la società Elba Assicurazioni s.p.a., con sede legale a Milano in via Mecenate n. 90, è iscritta nel registro delle imprese di Milano al R.E.A. n. 1878095, ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03.06.2008, con iscrizione all'Albo Imprese presso l’IVASS al n. 1.000167;

Vista la conformità della polizza fideiussoria n. 706976 del 31.03.2015 - con le clausole sopra individuate - allo “Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05”, di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008;

Ritenuto opportuno accettare, con le precisazioni sopra richiamate, la polizza fideiussoria n. 706976 del 31.03.2015;

Dato atto che la polizza fideiussoria n. 706976 del 31.03.2015 è stata firmata digitalmente dalle parti contraenti, le cui firme digitali sono state verificate sulla base delle informazioni presenti nel certificato qualificato ed il cui prospetto riepilogativo si allega al presente atto, unitamente alla copia cartacea della polizza contenente l’attestazione di conformità all’originale, per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4;

- la L. 241/1990;

- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;

Visti:

- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”;

- il Decreto del Vice Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 31.12.2014 “Commissari per le gestioni provvisorie delle province di Olbia Tempio, di Carbonia Iglesias, del Medio Campidano,

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Legge Regionale 28.06.2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province Decreto Vice Presidente G.R. n. 1 del 31.12.2014

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dell’Ogliastra e di Cagliari. Legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19”;

- il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 16.02.2015, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente con decorrenza immediata per la durata della corrente gestione commissariale.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di accettare la polizza fideiussoria n. 706976 del 31.03.2015 - Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 4 del 08.04.2015 - dell’importo di € 6.254.500,00 (euro seimilioniduecentocinquantaquattromilacinquecento/00), con efficacia dal 26.03.2015 al 30.07.2020 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Elba Assicurazioni s.p.a.

per conto del Comune di Carbonia ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 225 del 30.07.2013, così come modificata dalla determinazione n. 171 del 20.06.2014, a copertura della fase di gestione post-operativa della discarica in oggetto;

3. di precisare, con riferimento alla durata della garanzia finanziaria, che l’unica clausola accettata e ritenuta valida dall’Ente è quella contenuta nell’Allegato GE alla polizza fideiussoria n. 706976 del 31.03.2015, che sancisce la scadenza della polizza alla data del 30.07.2018, maggiorata di due anni per i controlli, fino al 30.07.2020, ferma restando la decorrenza iniziale del 26.03.2015 indicata nel frontespizio della stessa polizza fideiussoria;

4. di precisare, altresì, con riferimento alle Condizioni Particolari della garanzia finanziaria, che l’unica clausola accettata dall’Ente è quella che prevede la rinuncia da parte della Società ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c., lasciando integri i diritti del beneficiario fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente e la Società, così come espressamente pattuito dalle parti contraenti, che hanno sottoscritto l’esplicita abrogazione della clausola speciale del frontespizio di polizza contenente una contraria previsione (art. 4, paragrafo 4, Allegato GE alla polizza n. 706976 del 31.03.2015).

Iglesias, 8 aprile 2015

ILDIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu

Resp. Proc./Dott.ssa Michela Cherchi F.to Michela Cherchi F.to Palmiro Putzulu

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