• Non ci sono risultati.

COMUNE DI CORNUDA. (Provincia di Treviso) CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO CON L A.S.D. BOCCIOFILA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI CORNUDA. (Provincia di Treviso) CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO CON L A.S.D. BOCCIOFILA"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI CORNUDA (Provincia di Treviso)

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO CON L’A.S.D. BOCCIOFILA CORNUDESE MONTEROCCA PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

COMUNALE PER IL GIOCO DELLE BOCCE DI VIA DEL COMMERCIO DAL 01/04/2018 AL 31/03/2033

L.R. 11.05.2015, n. 8

“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”

TRA

il COMUNE DI CORNUDA, (C.F.: 83000710265 - P.IVA: 00721030260), nella persona del dott. ZORZETTO Massimo, (C.F.: ZRZMSM67B12B563Y), nato a Camposampiero (PD) il 12/02/1967, in qualità di Responsabile del Patrimonio, domiciliato per il presente presso la sede del Municipio di Cornuda, sita in Piazza Giovanni XXIII, 1, il quale dichiara di agire ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in quanto Responsabile dell'Area 5 – Area Tecnica – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Cornuda nell’interesse del Comune qui rappresentato

E

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bocciofila CORNUDESE MONTEROCCA, con sede in Cornuda (TV), Via del Commercio, 4/B, (P.I.: 02470880267; C.F.:

92006360264), qui rappresentata dal Sig. Favero Roberto, nato a Valdobbiadene (TV) il 02/10/1975, residente a Crocetta del Montello (TV) Via Cal di Sopra, 10, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse della predetta Associazione, di seguito denominata: “Comodataria”;

(2)

PREMESSO

- che l’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed Impianti sportivi;

- che l’utilizzo degli Impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti ad assicurare la massima fruibilità da parte di cittadini, Associazioni e Società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva ed Istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti che praticano le attività sportive cui l’Impianto è destinato, ai sensi dell'art. 24, co.

3 della L.R. Veneto n. 8/2015;

- che l’ottimizzazione dell’uso degli Impianti sportivi è realizzabile mediante l’affidamento in gestione degli stessi in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle Federazioni sportive, attraverso procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità, ai sensi dell'art. 26, co. 1, della L.R. Veneto n. 8/2015;

- che tale principio viene richiamato dall’art. 90, co. 25 della L. n. 289/2002 che prevede: “(…) nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari (…)”.

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI

 con deliberazione n. 68 del 11.12.1992, il Consiglio Comunale costituiva a favore della Associazione Bocciofila “Cornudese Monterocca” il diritto di superficie trentennale su un’area di proprietà comunale di mq 2.500 per costruirvi e mantenervi due campi per il gioco delle bocce, coperture, servizi e ristoro annessi, alle condizioni tutte risultanti dalla relativa Convenzione del 1993;

 con Concessione n. 93024 del 16.03.1993, il Comune di Cornuda autorizzava la costruzione di n. 2 campi da bocce, mentre con Concessione n. 94010 del 12.05.1994 e relative varianti Prot. n. 94-3817 del 30.08.1994 e Prot. n. 95-1002 del 07.03.1995 veniva consentita l’installazione di una struttura prefabbricata da utilizzarsi come locali di servizio e sede dell’Associazione, dichiarata agibile con provvedimento Prot. n. 94-643 del 14.07.1995;

 con deliberazione n. 69 del 29.09.1997, il Consiglio Comunale approvava la previsione di una somma specifica pari a L. 150.000.000 destinata al sostegno finanziario per la realizzazione di un bocciodromo coperto ad opera dell’Associazione Bocciofila “Cornudese Monterocca”;

 con deliberazioni n. 3 del 30.01.1998 e n. 9 del 04.02.1998, il Consiglio Comunale approvava la rideterminazione delle condizioni di convenzionamento con l’Associazione Bocciofila “Cornudese Monterocca”, descritte nella successiva Convenzione di Rep. n. 1733 del 25.03.1998, registrata in Montebelluna il 09.04.1998 al n. 710, stabilendo in sostituzione del precedente un nuovo diritto di superficie di durata ventennale, al termine del quale la medesima Associazione avrebbe ricevuto in comodato gratuito per un decennio lo stabile ed i relativi impianti;

(3)

 Con nota datata 17.04.2018 Prot. n. 5697, l’ASD Bocciofila “Cornudese Monterocca” chiedeva al Comune di Cornuda la concessione in comodato d’uso gratuito per un periodo di 15 anni dell’Impianto sportivo comunale per il gioco delle bocce, in estensione alla durata inizialmente prevista;

 Con deliberazione di Giunta n. 151 del 08.11.2018 l’Amministrazione Comunale forniva gli indirizzi programmatici per la concessione in comodato d’uso gratuito del citato Impianto nei termini richiesti dall’ASD Bocciofila “Cornudese Monterocca” ed approvava lo schema di contratto.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Cornuda concede in comodato d’uso gratuito e gestione alla sopra identificata Associazione, ai sensi dell’art. 1803 e ss. del Codice Civile e dell’art. 9 della Convenzione Rep n. 1733 del 25.03.1998, registrata a Montebelluna (TV) in data 09.04.1998 al n. 710 Serie 1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.

9 del 04.02.1998, ed in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 08.11.2018 recante l’indirizzo in merito alla gestione dell’Impianto sportivo comunale per il gioco delle bocce di Via del Commercio, 4/B, composto da:

 Campo coperto per il gioco delle bocce

 Campo scoperto per il gioco delle bocce

 Sede sociale

 Aree esterne pertinenziali a verde e parcheggio

il tutto come meglio evidenziato nell’allegata planimetria e così censito all’Agenzia del Territorio: Comune di Cornuda – N.C.E.U. Sez. Unica – Fg 6° – Mn. 1411, sub 1-2, Cat. C/4, Cl. 3, Cons. 199mq, Sup. 369mq, Rendita € 349,43.

Alla scadenza del presente contratto, qualora non siano state completate le formalità relative ad un nuovo contratto, il Comodatario si impegna a far continuare la gestione alle medesime condizioni, su richiesta del Comodante, sino a quando le parti non abbiano provveduto alla stipula di nuovo contratto e comunque non oltre 1 anno successivo alla scadenza del contratto. Qualora il Comodante intenda avvalersi di detta proroga, provvederà a dare comunicazione al Comodatario mediante forma scritta almeno 15 giorni prima della naturale scadenza.

Il Comodatario si impegna a mantenere l’iscrizione all’Albo comunale dell’Associazionismo e del Volontariato per tutta la durata del contratto di comodato.

Il presente contratto tiene conto del Piano di utilizzo e del Piano di conduzione tecnica depositati dal Comodatario, secondo i contenuti di cui all'art. 27 punto 5 della Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

L’Impianto sportivo viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al Comodatario.

La struttura in oggetto, resa agibile con provvedimento dirigenziale Prot. n. 13328 del 19.06.2006, presenta una capienza massima di cento (100) persone contemporaneamente, compresi soci, atleti, personale di servizio ed eventuale pubblico.

Art. 2 – Durata

Il presente contratto decorre dal 01.04.2018 e si concluderà, di diritto, il 31.03.2033 senza l’intervento di formalità alcuna.

Alla scadenza del periodo di gestione, l’Impianto tornerà nella piena disponibilità del Comune, comprese le eventuali migliorie apportate ai sensi del successivo art. 8, previa redazione di apposito verbale di riconsegna.

(4)

Il verbale di riconsegna è da redigersi a cura del Responsabile del Servizio Tecnico, in contraddittorio fra le parti, ed ha valore integrante e sostanziale della presente convenzione sotto ogni profilo, anche giuridico, economico e di gestione.

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare l’opportuna vigilanza, attraverso l’Assessorato competente e/o i Funzionari preposti, per garantire l’esatta osservanza del presente contratto ed il buono stato di conservazione dell’Impianto.

Alla conclusione del comodato per qualsivoglia motivo, il Comodatario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al soggetto entrante.

Spetterà al Comodatario uscente l’eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione.

Alla conclusione della gestione per qualsivoglia motivo, verranno effettuate le letture dei vari contatori in contradditorio tra il Comodatario uscente ed il soggetto entrante, alla presenza di un rappresentante del Servizio Tecnico comunale.

Art. 3 – Oneri del Comodatario

Il Comodatario assume interamente a proprio carico, senza alcun corrispettivo e senza alcuna rivalsa di qualsiasi natura nei confronti del Comune, tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri per la manutenzione ordinaria dell’Impianto.

In particolare sono a carico del Comodatario le spese relative a:

a) Utenze dei servizi relativi all’erogazione di acqua potabile e sanitaria, energia elettrica, gas, telefono ed asporto rifiuti nessuna altra esclusa;

b) Conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica e degli impianti meccanici, oltre alla pulizia ed alla sanificazione di filtri ed impianti ad aria e delle canne fumarie;

c) Conduzione e sorveglianza dell’Impianto con riferimento all’apertura, chiusura, custodia dello stesso.

In particolare, il Comodatario individuerà il referente responsabile dell’Impianto e ne comunicherà il nominativo al Comune, assicurandone l’immediata reperibilità e garantendone la celere sostituzione in caso di assenza od impedimento.

Qualora il Comodatario intenda avvalersi di personale dipendente e/o volontario per la gestione dell’Impianto, è tenuto a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale medesimo durante l’attività gestionale o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Il Comodatario è altresì tenuto ad osservare le vigenti normative in materia di rapporto di lavoro nonché le disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

d) Pulizia e manutenzione ordinaria dell’Impianto ed in particolare:

 Pulizia di tutti i locali; nei periodi di chiusura dell’Impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia straordinaria; disinfezione di tutti i locali, arredi fissi e mobili; controllo della dotazione di materiali di consumo e reintegro; controllo e ripristino efficienza dei servizi idro- sanitari; controllo temperatura dei locali; controllo manometri; controllo e ripristino efficienza lampade e corpi illuminanti (esterni, interni, di emergenza); controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari; controllo impianto di riscaldamento; pulizia ed espurgo impianti fognari; pulizia e controllo delle coperture degli stabili e delle linee di scarico delle acque piovane.

 Predisposizione e preparazione dell’Impianto, compresi gli allestimenti dei campi e distribuzione della relativa attrezzatura da gioco.

 Ripristino dell’area di gioco dopo l’uso mediante la sistemazione delle eventuali attrezzature accessorie utilizzate.

 Pulizia delle aree esterne e circostanti ed estirpazione erbacce, potatura periodica di siepi, essenze arboree, sfalcio delle aree verdi di pertinenza,

(5)

compresa l’area verde a nord dell’Impianto, e derattizzazione ove necessaria.

Tutti i servizi saranno svolti con mezzi tecnici e materiali propri, che dovranno essere comunque conformi alla normativa vigente in materia.

e) Rispetto degli obblighi di legge che competono al Comodatario dell’Impianto in termini di gestione della sicurezza e degli impianti antincendio in regime ordinario ed in condizioni di emergenza secondo quanto stabilito dalla normativa vigente relativa alle diverse attività da svolgere.

Tutte le imposte, tasse, tariffe ed ogni ulteriore spesa relativa ad autorizzazioni, concessioni, licenze sono a carico del Comodatario;

Il Comodatario si impegna inoltre a:

 Mettere a disposizione l’accesso e l’uso gratuito dell’Impianto sportivo in occasione di n. 7 (sette) utilizzi festivi/non festivi derivanti da impegni assunti dall’Amministrazione Comunale per proprio conto e/o verso terzi, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni da parte del Comune, salvo disponibilità e/o non concomitanza con eventi sportivi programmati dal Comodatario, i quali avranno sempre la precedenza;

 Mettere a disposizione del Comune n. 1 spazi pubblicitari con inserimento del logo ed in posizione centrale.

 Utilizzare i parcheggi nel rispetto delle altre attività che si svolgono in zona. I parcheggi non sono custoditi e nessuna responsabilità sarà a carico del Comodatario in caso di furti e/o danneggiamenti.

 Usare e far usare l’Impianto e le strutture in modo che non subiscano danni o siano adibite ad usi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione.

 Osservare i vari ordini di servizio che il Comune dovesse di volta in volta emettere a salvaguardia del buon mantenimento dell’Impianto dato in comodato ed a comunicare all’Assessorato competente tutte le circostanze ed i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività nell’Impianto.

 Rispondere nei confronti del Comune per ogni eventuale danno o per il perimento delle strutture e delle attrezzature, salvo il normale deperimento d’uso e i danni derivanti da causa di forza maggiore.

 Osservare e far rispettare, all’interno dell’Impianto, il limite massimo di persone ammissibili, ove previsto e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente relativa alle diverse attività da svolgere.

 Rispondere delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme richiamate ai punti precedenti;

 Rispondere per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione dell’Impianto;

 Installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e Impianti sportivi, nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. Gli oneri ed i proventi conseguenti sono a carico/a favore del Comodatario. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all’ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico al Comune per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

 Presenziare ad almeno un incontro annuale tra le altre Associazioni sportive, i gruppi sportivi non organizzati in associazione e le singole persone fisiche praticanti attività sportive ed il Comune, al fine di programmare iniziative congiunte a favore della collettività.

 Utilizzare il punto di ristoro presente all’interno della struttura nel rispetto della specifica normativa di settore.

(6)

 Rispettare quanto previsto nel Piano di conduzione tecnica e nel Piano di utilizzo.

In ogni caso, è a carico del Comodatario tutto quanto non espressamente previsto tra gli oneri a carico del Comune che si renda necessario per il buon funzionamento della struttura, fermo restando che, in ottemperanza a quanto indicato nel successivo art.

4, la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti rimane a carico del Comune, trattandosi di Impianto divenuto di sua proprietà.

Art. 4 – Oneri del Comune

Sono a carico dell’Amministrazione Comunale di Cornuda i seguenti oneri:

a) Verifica degli impianti elettrici e delle messe a terra.

b) Verifica semestrale dei mezzi e degli impianti antincendio.

c) Dotazione e controllo manutentivo del defibrillatore.

d) Manutenzione straordinaria degli immobili, delle aree esterne e delle attrezzature sportive presenti nell’impianto. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di ripristino e ristrutturazione degli impianti tecnologici, delle strutture murarie e portanti, resi necessari anche per motivi di sicurezza ed adempimenti normativi. E’ compito del Comodatario segnalare al Comune tali interventi. Qualora il Comune lo ritenga potrà affidare l’esecuzione degli interventi al Comodatario, tuttavia, per qualsiasi intervento classificabile come manutenzione straordinaria, il Comodatario dovrà comunque essere autorizzato all’esecuzione dal Comune. Le spese relative alla manutenzione straordinaria, anche se con esecuzione affidata al Comodatario, sono a carico del Comune;

e) Eventuale adeguamento della struttura sportiva, delle relative attrezzature installate e degli impianti tecnici alle norme in materia di sicurezza, nonché l’assolvimento degli obblighi riguardanti la prevenzione incendi;

f) Ogni onere derivante dall’uso non corretto del bocciodromo in occasione di manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale stessa;

Nessuno corrispettivo è dovuto dall’Amministrazione Comunale al Comodatario in via ordinaria a titolo di contributo per la gestione dell’Impianto.

Art. 5 – Modalità d’uso

Le modalità di utilizzo e gli orari di apertura dell’Impianto saranno definiti dal Comodatario nel Piano di utilizzo.

Il Comodatario riceve le prenotazioni dei campi da gioco e ne dispone l’utilizzo.

Il Comodatario ha diritto di godere ed usare gli immobili oggetto del presente contratto e di servirsene con la diligenza del buon padre di famiglia per tutta la durata del contratto, per esercitare la propria attività sportiva nonché per organizzare ed accogliere manifestazioni sportive.

In caso di manifestazioni sportive di carattere straordinario (vale a dire quelle non previste dal calendario delle normali attività sportive), nonché degli eventi sportivi di rilevante importanza o che possano creare situazioni di criticità ai fini della pubblica sicurezza da tenersi all’interno dell’Impianto, il Comodatario è tenuto a dare comunicazione all’Assessore di Reparto, all’Ufficio comunale preposto ed al Comando di Polizia Locale del Comune con congruo anticipo (minimo 15 giorni dall’evento).

In caso di manifestazioni o eventi di carattere non sportivo organizzati dal Comodatario, il medesimo è tenuto a dare comunicazione per iscritto al Comune con congruo anticipo (minimo 15 giorni dall’evento).

In caso di manifestazioni o eventi di carattere non sportivo che richiedono l’uso temporaneo dell’Impianto o di porzioni di esso da parte di altri soggetti mediante accordi tra questi ed il Comodatario, dovrà essere previamente data autorizzazione scritta da parte del Comune.

E’ facoltà del Comodatario richiedere ai terzi un corrispettivo per l’utilizzo degli spazi, salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 6 e salvo il caso in cui tale corrispettivo sia il ricavato da eventi quali manifestazioni, concerti o altre iniziative similari che

(7)

prevedono un biglietto d’ingresso a pagamento. In questo caso, il corrispettivo e la destinazione del ricavato saranno preventivamente concordate tra Comune e Comodatario.

Art. 6 – Tariffe d’uso

Il Comodatario rimane libero nel determinare ed incamerare eventuali tariffe per l’uso dell’Impianto da parte di qualsiasi utilizzatore, anche non sportivo, salvo quanto previsto dall’art. 5.

Art. 7 – Controlli e penalità

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull’uso dell’Impianto e delle attrezzature da parte del Comodatario al fine di garantire costantemente che non vengano poste in essere attività pregiudizievoli per l’interesse pubblico o che, comunque, allontanino la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi, purchè ciò non avvenga in concomitanza di gare e manifestazioni in corso di svolgimento.

Il Comodatario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione ed a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l’accesso alle strutture.

Il Comune si riserva la possibilità di verificare, in ogni tempo e senza preavviso, attraverso personale degli Uffici competenti, la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria, della cura e della pulizia degli spazi.

Laddove necessario, comunicherà per iscritto al Comodatario l'obbligo di assolvimento degli adempimenti dovuti, che dovranno essere eseguiti nei tempi concordemente stabiliti.

In caso di ripetute inadempienze, il Comune si sostituirà al Comodatario addebitando allo stesso le relative spese.

Art. 8 – Migliorie

Il Comodatario potrà proporsi ed impegnarsi alla realizzazione, sotto la propria cura, spese e responsabilità, di opere di miglioria dei fabbricati e/o delle attrezzature concesse. Gli interventi dovranno essere debitamente sottoposti al parere dei competenti organi tecnici del Comune di Cornuda e specificamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. La progettazione esecutiva delle opere, la direzione lavori ed il collaudo saranno effettuati da tecnico abilitato con ogni onere a carico del Comodatario.

Il Comodatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche terzi, nel periodo degli interventi. A tale scopo lo stesso Comodatario contrarrà regolare polizza assicurativa.

Allo scadere del periodo di gestione, le migliorie comunque apportate agli immobili e/o alle strutture, se non amovibili senza arrecare danno ed a spese del Comodatario, si intendono trasferite al Comune a titolo esclusivo di proprietà senza diritto di rivalsa alcuna. È esclusa qualsiasi compensazione con eventuali danni arrecati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, ove ritenuto opportune, di partecipare alle spese di realizzazione delle opere autorizzate.

Art. 9 – Responsabilità

Il Comodatario è il responsabile dell'Impianto sportivo dato in uso e gestione e del suo funzionamento, dei rapporti con gli utenti e con terzi.

Il Comodatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, cose ed agli animali nello svolgimento del servizio per colpa propria o di soggetti da esso ammessi, sollevando il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità, compresa quella derivante dall’uso improprio dell’Impianto, e/o tenendo indenne il Comune in caso di richiesta di risarcimento danni per atti, fatti od omissioni direttamente od indirettamente riconducibili alla gestione dell’Impianto.

(8)

Il Comodatario è altresì responsabile nei confronti del Comune dei danni che potrà arrecare agli impianti, arredi, servizi ed attrezzature date in comodato, con l’esclusione dei fatti derivanti dall’utilizzo dell’Impianto durante le manifestazioni organizzate da soggetti diversi dal Comodatario ed autorizzate dal Comune o organizzate direttamente dal Comune.

Il Comodatario dovrà stipulare una polizza di RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), avente per oggetto l’oggetto stesso del contratto (se si tratta di polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le caratteristiche del presente contratto), per un massimale minimo unico di € 3.000.000,00= per sinistro. Essa dovrà essere estesa anche alle attività connesse ed ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Essa dovrà avere una durata pari alla durata stessa del contratto (è ammesso il rinnovo annuale).

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme al Comune prima dell’esecuzione del contratto, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme al Comune entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Comodatario ha l’obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa. Il Comodatario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia delle polizze.

Art. 10 – Divieto di subconcessione

Il Comodatario non potrà subconcedere e/o cedere ad altri, né in tutto né in parte, il contratto in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Ogni variazione della ragione sociale del Comodatario dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune e sottoposta ad assenso preventivo del medesimo.

Art. 11 – Risoluzione

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nel caso in cui il Comodatario non adempia anche ad una sola delle seguenti condizioni, previa dichiarazione da comunicarsi al Comodatario a mezzo raccomandata a/r:

 Condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate negli immobili ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici.

 Mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene su i luoghi di lavoro.

 Inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, antinfortunistiche anche riferite al personale dipendente.

 Grave compromissione dell'igiene e della salubrità dei locali, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e locali di ristoro.

 Inosservanza grave e reiterata, diretta e indiretta, delle disposizione di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente contratto.

 Violazione al divieto di subconcessione o di cessione del contratto.

 Destinazione dell'immobile o di parti di esso ad usi totalmente diversi da quelli previsti dal presente contratto, salvi i casi espressamente previsti.

 Mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli Impianti.

 Qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati.

 Scioglimento dell’Associazione e/o cessazione dell’attività svolta dal Comodatario per qualsiasi causa o motivo.

 Grave danno all'immagine del Comune.

(9)

 Ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.

Art. 12 – Recesso

Il Comodatario ha facoltà di recedere dal contratto con obbligo di preavviso scritto, da inoltrare a mezzo raccomandata a/r, di centottanta (180) giorni.

La restituzione dell'Impianto avviene senza alcun onere a carico del Comune per le migliorie eseguite dal Comodatario, salvo quanto stabilito all'art. 8.

Il Comune si avvale della facoltà prevista dall’art. 1809, co. 2 del Codice Civile di ottenere la restituzione immediata dell’immobile per urgenti ed improvvisi bisogni sopravvenuti nonché della facoltà prevista dall'art. 11, co. 4, L. 241/1990 di recedere dal contratto, in tutto o in parte, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, e in tale ipotesi fin d'ora riconosce un congruo indennizzo per pregiudizi provocati al Comodatario. L'indennizzo verrà calcolato e quantificato in via congiunta tra Comune e Comodatario, tenuto conto degli investimenti nelle more eseguiti dalla società sportiva, nonchè della programmazione sportiva.

Il preavviso di recesso dell'Amministrazione Comunale, da inoltrare mediante raccomandata a/r, sarà di sessanta (60) giorni, salvo motivate disposizioni d'urgenza.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie

Competente per le controversie relative al presente contratto di comodato, rientranti nella giurisdizione del Giudice ordinario, è il Foro di Treviso.

Art. 14 – Relazione annuale

Al termine di ogni anno solare il comodatario presenterà, entro la data del 31 gennaio all’Amministrazione comunale, una particolareggiata relazione riguardante tutte le attività svolte nella struttura sportiva affidata e l’elenco delle spese sostenute nel corso dell’anno.

Art. 15 – Inventario

Il Comune di Cornuda ed il Comodatario, in contraddittorio tra loro, provvederanno alla ricognizione di tutte le strutture, attrezzature ed impianti tecnologici connesse all’Impianto nel suo complesso considerato, al fine di verificare la regolarità e la conformità dell’immobile, redigendo apposito inventario dei beni e delle attrezzature ivi presenti.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

Le spese inerenti alla registrazione del presente contratto sono a carico del Comune di Cornuda.

Il presente contratto, scritto su n. 9 facciate e comprensivo degli allegati n. 1 che ne forma parte integrante, viene letto dalle parti e dichiarato conforme alla loro volontà.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare ed accettare specificatamente tutti gli articoli del presente contratto ed in particolare approvando espressamente gli artt. n. 3 (Oneri del Comodatario), n. 5 (Modalità d’uso), n. 8 (Migliorie), n. 9 (Responsabilità) e n. 10 (Divieto di subconcessione).

Cornuda, li...

Il Comodante Il Comodatario

Allegati: 1- planimetria

(10)

Riferimenti

Documenti correlati

ATS Sardegna concede in comodato d’uso gratuito ad AOU Sassari, che accetta l’immobile di proprietà sito nel Comune di Sassari denominato Palazzo Rosa, nello

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il comodatario dovrà procedere alla restituzione del bene secondo quanto specificato nel successivo art. 6..

L’allestimento sia della sala ove si terrà la celebrazione dei riti matrimoniali civili e la costituzione delle unioni civili, sia degli spazi esterni, è a completo carico della

I beni sono concessi in uso gratuito a seguito di sottoscrizione del contratto di concessione in comodato d’uso gratuito di bene mobile ad uso didattico.. Ogni tablet/pc

a) della mancata restituzione dei libri di testo nei termini o del danneggiamento tale da rendere detti libri inidonei al loro riutilizzo, risarcendo il danno nella misura

Il comodato d’uso è destinato agli alunni dell’istituto e si provvederà all’assegnazione in base ai seguenti criteri e indicatori che porterà a stilare una

Ogni tablet/pc è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto sottoscritto dal genitore, con indicazione del relativo numero d’inventario:

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi