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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 28 marzo 1996 *

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S E N T E N Z A D E L L A C O R T E (Prima Sezione) 28 marzo 1996 *

Nel procedimento C-272/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato C E , dal Tribunal correctionnel di Arlon (Belgio) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

Michel Guiot,

Climatec SA, in qualità di datore di lavoro civilmente responsabile,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato CE,

LA C O R T E (Prima Sezione),

composta dai signori D . A . O . Edward (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Rühi, amministratore principale

* Lingua processuale: il francese.

(2)

viste le osservazioni scritte presentate:

— per il Pubblico ministero, dal signor Philippe Naze, sostituto presso l'auditorat du travail del Tribunal de première instance di Arlon;

— per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore di amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

— per il governo tedesco, dal signor Ernst Roder, Ministerialrat presso il mini- stero federale dell'Economia, in qualità di agente;

— per il governo lussemburghese, dal signor Nicolas Schmit, consigliere di lega- zione di prima classe presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, e Hélène Michard, membro del servizio giuridico, in qua- lità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Guiot e della Climatec SA, rappresentati dal- l'avv. André Bosseler, del foro di Arlon, del governo belga, rappresentato dal signor Jan Devadder, del governo lussemburghese, rappresentato dall'avv. Lue Frieden, del foro di Lussemburgo, e della Commissione, rappresentata dalle signore Marie-José Jonczy e Hélène Michard, all'udienza del 28 settembre 1995,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 ottobre 1995,

I-1916

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ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 C o n sentenza 1° settembre 1994, pervenuta in cancelleria il 29 settembre seguente, il Tribunal correctionnel di Arlon ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art.

177 del Trattato C E , una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 59 e 60 dello stesso Trattato.

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del signor Guiot, nella sua qualità di amministratore della Climatec SA, società di diritto lussemburghese (in prosieguo: la «Climatec»), e nei confronti della stessa Climatec, in quanto datore di lavoro civilmente responsabile, accusati di aver omesso di pagare, nel periodo marzo 1992 - marzo 1993, i contributi per le

«marche-fedeltà» e le «marche-intemperie» imposti dalla normativa belga in ragione dell'occupazione di quattro lavoratori alle dipendenze della Climatec in un cantiere sito in Arlon (Belgio). Le somme dovute per il periodo in esame ammon- tano in capitale a 98 153 BFR.

3 In forza del contratto collettivo di lavoro belga del 28 aprile 1988 (in prosieguo: il

«contratto»), concluso in seno alla commissione paritaria del settore edile, relativo alla concessione di «marche-fedeltà» e di «marche-intemperie», reso obbligatorio con il regio decreto 15 giugno 1988 (Moniteur belge del 7 luglio 1988, pag. 9897), questi quattro lavoratori impiegati nel territorio belga dovevano essere assoggettati al regime delle «marche-fedeltà» e delle «marche-intemperie».

4 Ai sensi dell'art. 2 del contratto, tutte le imprese facenti capo alla commissione paritaria del settore edile sono tenute a versare al fondo per la sicurezza dei lavo- ratori edili (in prosieguo: il «fondo») un contributo complessivo del 9,12%, di cui il 9% è destinato alla concessione di «marche-fedeltà» ai loro lavoratori e lo 0,12%

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a coprire le spese di gestione. Ai sensi dell'art. 3, talune categorie di imprese sono inoltre tenute a versare al fondo un contributo del 2 , 1 % , di cui il 2 % è destinato alla concessione di «marche-intemperie» ai loro lavoratori e lo 0,10% a coprire le spese di gestione. In forza dell'art. 4, n. 1, del contratto, questi contributi «vengono calcolati sulla base del 100% della retribuzione lorda spettante al lavoratore».

5 Peraltro, nel Granducato del Lussemburgo la Climatec è tenuta a versare, ai sensi della previdenza sociale di questo Stato, due tipi di contributi per tutti i lavoratori alle sue dipendenze, ivi compresi quelli distaccati temporaneamente in un altro Stato membro.

6 In primo luogo, l'art. 1 della legge 28 gennaio 1971, relativa alla concessione di un salario di compensazione in caso di disoccupazione dovuta ad intemperie invernali (Mémorial A, 1971, pag. 36), prevede che, in caso di disoccupazione dovuta ad intemperie invernali che intervengano nel periodo dal 16 novembre al 31 marzo, i lavoratori impiegati nel settore dell'edilizia hanno diritto a un'indennità compen- satoria del salario (in prosieguo: il «salario di compensazione»). Ai sensi dell'art.

13, questo salario di compensazione è dovuto sia per ore isolate di disoccupazione sia per giornate intere e consecutive. L'art. 15 dispone che l'importo orario lordo è di regola rissato nell'80% del salario orario lordo normale del lavoratore.

7 In secondo luogo, il regolamento granducale del 21 luglio 1989, recante dichiara- zione di obbligatorietà generale delle clausole 14a e 15a del contratto collettivo di lavoro per l'edilizia stipulato tra la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise ed il Groupement des entrepreneurs du bâtiment e des travaux publics, da un lato, e la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens e la Confédération syndicale indépendante, dall'altro {Mémorial A, 1989, pag. 975), ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1989, l'obbligo per il datore di lavoro di ver- sare un premio di fine anno nella misura del 3 % del salario lordo. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'art. 18 e l'allegato IV del regolamento granducale 16 ottobre 1993, recante dichiarazione di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per l'edilizia stipulato fra i sindacati Onofhängege Gewerkschaftsbond I-1918

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Letzebuerg (OGB-L) e Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), da un lato, ed il Groupement des entrepreneurs du bâtiment e des travaux publics e la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise, dall'altro (Mémorial A, 1993, pag. 1668), hanno aumentato il suddetto premio nella misura del 4 % del salario lordo. Tale premio di fine anno viene versato con il salario di dicembre, sempreché l'impiegato abbia u n anno di anzianità nell'impresa nel momento in cui è dovuto il premio (vale a dire il 31 dicembre), e p u ò essere ridotto progressivamente, fino a concorrenza del 100%, a causa di assenze.

8 Considerando che l'esito del procedimento penale dipendeva dall'interpretazione delle norme del Trattato relative alla libera prestazione di servizi, il Tribunal cor- rectionnel di Arlon ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«— Se gli artt. 7, 7A, 59 e 60 del Trattato sull'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che il fatto che uno Stato membro renda obbligatorio mediante un contratto collettivo reso obbligatorio con regio decreto, per tutte le imprese che lavorano o intendono lavorare sul suo territorio in forza del loro diritto alla libera prestazione di servizi, il versamento di contributi dato- riali a titolo di "marche di fedeltà" e di "marche intemperie" che costituiscono un doppione dell'obbligo di contribuzione nel paese di origine di queste imprese, dove tali contributi coprono gli stessi rischi e hanno in pratica una finalità simile, se non identica, costituisce una violazione degli articoli sopra menzionati, in quanto si tratta di una misura discriminatoria in fatto, la quale rappresenta così un grave ostacolo alla realizzazione della libera prestazione di servizi nel grande mercato interno senza frontiere, poiché tale obbligo causa un costo supplementare per le imprese comunitarie, rendendole così meno competitive sul territorio dello Stato membro di cui trattasi.

— Più precisamente: se l'obbligo, per un'impresa edile stabilita in un altro Stato membro e che effettua prestazioni di servizi nel settore edile in Belgio, di pagare marche di intemperie e di fedeltà ai sensi del C C L del 28 aprile 1988, reso obbligatorio dal regio decreto 15 giugno 1988, sia compatibile con l'art.

59 del Trattato CEE (restrizioni alla libera prestazione di servizi transfronta- liera)».

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9 C o n tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 59 e 60 del Trattato ostino a che u n o Stato membro imponga ad un'impresa stabilita in un altro Stato membro e che esegue temporaneamente lavori nel primo Stato, di ver- sare contributi datoriali a titolo di «marche-fedeltà» e di «marche-intemperie» per i lavoratori che sono stati addetti a questi lavori, qualora tale impresa sia già tenuta a versare contributi datoriali comparabili, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi lavorativi, nello Stato in cui è stabilita.

10 Si deve ricordare che l'art. 59 del Trattato prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare mag- giormente le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (v., a questo proposito, sentenze 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger, Racc. pag. I-4221, punto 12, e 9 agosto 1994, causa C-43/93, Vander Elst, Racc. pag. I-3803, punto 14).

1 1 Occorre inoltre rilevare che, anche in assenza di armonizzazione in materia, la libera prestazione di servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato, può essere limitata solo da norme giustificate dall'interesse generale e valevoli per tutte le persone e le imprese che esercitino un'attività nel territorio dello Stato destinatario, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito (v., in ispecie, sentenze 26 febbraio 1991, causa C-180/89, Commissione/Italia, Racc. pag. I-709, punto 17; causa C-198/89, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-727, punto 18, e citata causa Vander Elst, punto 16).

1 2 A questo proposito, nella sentenza 27 marzo 1990, causa C-113/89, Rush Portu- guesa (Racc. pag. I-1417, punto 18), la Corte ha considerato che il diritto comuni- tario non osta a che gli Stati membri estendano l'applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra le parti sociali in materia di salari minimi I -1920

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a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro, e che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri neanche d'imporre l'osservanza di queste norme con i mezzi adeguati.

13 Alla luce di quanto sopra, occorre poi esaminare se i requisiti fissati dalla norma- tiva belga comportino effetti restrittivi sulla libera prestazione di servizi e, even- tualmente, se, nel settore dell'attività presa in esame, motivi imperativi inerenti all'interesse generale giustifichino tali restrizioni alla libera prestazione di servizi.

In caso affermativo, si dovrà inoltre verificare che questo interesse n o n sia già garantito dalle norme dello Stato in cui è stabilito il prestatore e che lo stesso risul- tato non possa essere ottenuto mediante regole meno restrittive.

14 Occorre anzitutto osservare che una normativa nazionale che imponga al datore di lavoro, il quale agisce in qualità di prestatore di servizi ai sensi dei Trattato, di ver- sare contributi datoriali al fondo per la sicurezza dello Stato membro ospitante, oltre ai contributi già versati al fondo per la sicurezza dello Stato in cui è stabilito, gli impone un onere economico supplementare, per cui egli non si trova su un piano di parità, dal punto di vista della concorrenza, con i datori di lavoro stabiliti nello Stato ospitante.

15 Occorre quindi considerare che tale normativa, anche se si applica indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, p u ò costituire una restri- zione alla Ubera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato.

16 Si deve tuttavia ammettere che l'interesse generale inerente alla tutela previdenziale dei lavoratori del settore edile, a causa di condizioni peculiari di questo settore, può costituire un motivo imperativo che legittima tale restrizione alla libera pre- stazione di servizi.

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17 Tuttavia, ciò non si verificherebbe nel caso in cui i lavoratori di cui trattasi usu- fruissero della stessa tutela o di una tutela essenzialmente comparabile, grazie ai contributi datoriali già versati dal datore di lavoro nel suo Stato membro di stabi- limento.

18 Alla luce di quanto sopra, spetta al giudice a quo verificare se i requisiti fissati dalla normativa dello Stato di stabilimento, nella specie il Granducato di Lussemburgo, siano analoghi o comunque comparabili a quelli posti dalla normativa dello Stato in cui la prestazione di servizi è effettuata, nella specie il Regno del Belgio.

19 A questo proposito, occorre osservare che nella questione pregiudiziale il giudice a quo ha sottolineato che i contributi belgi e lussemburghesi di cui trattasi coprono di fatto gli stessi rischi e perseguono una finalità simile, se non addirittura identica.

20 Questa conclusione è corroborata dagli atti di causa e dalle informazioni fornite in risposta ai quesiti scritti della Corte, nonché dalla discussione svoltasi dinanzi ad essa. Infatti, ne consegue che, sebbene la normativa lussemburghese differisca da quella belga, in particolare per quanto attiene alle percentuali dei premi e alle modalità del loro versamento, tali normative prevedono entrambe meccanismi volti, da un lato, a tutelare i lavoratori del settore edile dal rischio di inattività e, quindi, di perdita del salario dovuta ad intemperie e, dall'altro, a premiarne la fedeltà al settore di attività di cui trattasi.

21 Poiché la tutela previdenziale dei lavoratori rappresenta la sola considerazione d'interesse generale in grado di legittimare restrizioni alla libera prestazione di ser- vizi come quelle di cui trattasi, le eventuali differenze tecniche riscontrate nella gestione di questi regimi n o n possono giustificare tale restrizione.

I - 1922

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22 La questione proposta dal giudice a quo va pertanto risolta dichiarando che gli artt.

59 e 60 del Trattato ostano a che uno Stato membro imponga ad un'impresa sta- bilita in un altro Stato membro e che esegue temporaneamente lavori nel primo Stato di versare contributi datoriali a titolo di «marche-fedeltà» e di «marche- intemperie» per i lavoratori addetti alla realizzazione di questi lavori, qualora tale impresa sia già assoggettata, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di atti- vità, a contributi comparabili nello Stato membro in cui è stabilita.

Sulle spese

23 Le spese sostenute dal governo belga, dal governo tedesco e dal governo lussem- burghese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presen- tato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente solle- vato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA C O R T E (Prima Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal correctionnel di Arlon con sentenza 1° settembre 1994, dichiara:

Gli artt. 59 e 60 del Trattato CE ostano a che uno Stato membro imponga ad un'impresa stabilita in un altro Stato membro e che esegue temporaneamente lavori nel primo Stato di versare contributi datoriali a titolo di «marche- fedeltà» e di «marche-intemperie» per i lavoratori addetti alla realizzazione di

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questi lavori, qualora tale impresa sia già assoggettata, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, a contributi comparabili nello Stato membro in cui è stabilita.

Edward Jann Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 marzo 1996.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

D.A.O. Edward

I -1924

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