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STATUTO. ** Approvato dall assemblea degli iscritti del 10/03/1973 ** Ultima modifica con Referendum del 20 Dicembre 2021

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STATUTO

** Approvato dall’assemblea degli iscritti del 10/03/1973 **

Ultima modifica con Referendum del 20 Dicembre 2021

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Mod. STAT 2

COSTITUZIONE E SCOPO Art. 1

E’ istituito tra i dipendenti in servizio ed in quiescenza del ex Gruppo Etruria (ora INTESA SANPAOLO) una associazione ad esclusivo scopo assistenziale denominata: “Fondo Assistenza ex Gruppo Etruria”, di seguito indicata “Fondo” o “Associazione”.

L’Associazione ha sede legale in Arezzo, Via Calamandrei 255, presso INTESA SANPAOLO.

Il Fondo, ente non commerciale senza finalità di lucro, realizza i propri scopi attraverso il sostegno economico ai Soci ed alle loro famiglie, per esigenze sanitarie integrative e/o sostitutive delle prestazioni del Servizio Sanitario pubblico.

Art. 2

Il funzionamento del Fondo, le condizioni, la natura, le modalità dei suoi interventi sono precisati in un apposito “Regolamento”.

ISCRITTI AL FONDO Art. 3

Possono iscriversi al Fondo i Dipendenti di INTESA SANPAOLO e delle società da essa controllate, i quali superato il periodo di prova, siano assunti a tempo indeterminato.

Non possono reiscriversi coloro che per motivi personali si sono in precedenza dimessi dal Fondo.

Art. 4

L’iscrizione al Fondo sarà consentita, in qualsiasi momento a tutti coloro che, avendo le attribuzioni di cui all’Art. 3, ne abbiano fatto domanda.

Nella domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, dovrà essere dichiarato di accettare le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento e di ottemperare alle prescrizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione per la sua applicazione.

La qualifica di socio non è temporanea né soggetta a termine o decadenza, ma si perde esclusivamente per le ragioni previste dal presente Statuto.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio di Amministrazione, il cui giudizio deve essere sempre motivato. In mancanza di comunicazione, comunque, l’addebito del contributo sulla busta paga comproverà l’avvenuta ammissione a socio.

I Soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali, nonché di collaborare al buon andamento dell’ “Associazione”.

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati i contributi dovuti dal mese successivo a quello della comunicazione dell’assunzione a tempo indeterminato al mese di presentazione della domanda d'iscrizione. Si precisa che per i dipendenti ex UBI trasferiti dall’azienda in società partecipate, al momento dell’iscrizione dovranno essere versati i contributi dovuti dal mese successivo a quello della comunicazione dell’assunzione a tempo indeterminato in UBI al mese della presentazione della domanda di iscrizione.

Sono in ogni modo istituiti, per tutti i dipendenti, i seguenti massimali per il calcolo degli arretrati da versare:

PRIMI 5 ANNI: il calcolo è fatto sulla busta paga di un dipendente al livello base dell'area impiegatizia, come definito dal C.C.N.L. Bancario in vigore, con zero scatti d'anzianità, per il numero di mensilità previsto dallo stesso C.C.N.L.

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Mod. STAT 3 Euro 30,00 PER OGNI ULTERIORE ANNO DI ANZIANITA’

Le Provvidenze previste dal Fondo decorreranno, in ogni caso, dal mese di presentazione della domanda d'iscrizione.

Art. 5

Il Fondo ha durata illimitata finché non vengano meno i presupposti per cui è stato costituito, o per essere gli iscritti in numero inferiore a cinquanta.

Art. 6

Gli iscritti si obbligano a versare un contributo mensile nella misura prevista dal “Regolamento”.

Art. 7

La responsabilità degli iscritti è limitata al contributo annuo versato da ciascuno.

Art. 8

La qualifica d'iscritto si perde:

a) - per dimissioni volontarie, che devono essere notificate a mezzo lettera firmata, con preavviso di almeno trenta giorni. In tal caso l’iscritto è tenuto ugualmente al pagamento della quota di contributo fino alla fine del mese successivo a quello in cui ha rassegnato le dimissioni; lo stesso dicasi per il coniuge iscritto non fiscalmente a carico.

b) - per morosità di almeno un anno del pagamento dei contributi previsti dal “Regolamento”.

c) - per risoluzione del rapporto di lavoro con una delle società facenti parte di UBIBANCA a seguito di:

 dimissioni; esclusi gli iscritti che si dimettono dall’azienda per conseguimento del diritto alla pensione ma che percepiranno la medesima successivamente in quanto non aventi l’età per percepirla (in ogni caso tempo limitato);

 licenziamento;

 collocamento a riposo con anzianità d'iscrizione al Fondo inferiore a quindici anni;

 collocamento a riposo, qualora il Socio, pur avendo maturato quindici anni d'anzianità d'iscrizione al Fondo medesimo, non presenti richiesta di rimanere iscritto allo stesso;

 scorporo di dipendenti in Società controllate e/o partecipate dalla Banca allorché non sia fatta richiesta di continuare il rapporto;

 cessione (completata in ogni suo aspetto) da parte della Banca delle quote di proprietà di Società controllate e/o partecipate i cui dipendenti non rientrino alle dipendenze della Banca stessa.

 cessione di ramo d’azienda con relativi dipendenti da parte della Banca e/o sue partecipate ad altra Banca/Società, allorchè gli stessi non facciano richiesta di continuare il rapporto.

Il venir meno dell’iscrizione del socio determina l’automatica cessazione delle prestazioni per l’intero nucleo familiare.

PATRIMONIO DEL FONDO

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Mod. STAT 4

Art. 9

Costituiscono patrimonio del Fondo, oltre i contributi degli iscritti ed il loro eventuale impiego, anche le elargizioni, i lasciti e le donazioni d'enti o privati erogate a qualsiasi titolo.

Il “Fondo” può compiere le seguenti operazioni di impiego dei mezzi finanziari, al fine di conservare e rafforzare l’integrità patrimoniale per la realizzazione degli scopi istituzionali:

a) - investimenti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, b) - obbligazioni fondiarie o titoli ad esse parificate, c) - depositi fruttiferi presso l’Azienda.

ORGANI DEL FONDO Art. 10

Sono organi del Fondo:

a) - l’assemblea degli iscritti;

b) - il Comitato d'Amministrazione del Fondo;

c) - I Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI AL FONDO

Art. 11

L’Assemblea è l’organo sovrano.

L’Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

Vi partecipano con diritto di voto tutti i Soci che siano iscritti al Fondo alla data dell’Assemblea e siano in pari con i versamenti.

Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare per delega (allegando fotocopia del documento di identità) da altro Socio. Ogni Socio può rappresentare per delega non più di altri tre Soci.

L’assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per deliberare sulle materie indicate dall’art. 13, nonché sugli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno dal Comitato d'Amministrazione.

Potrà essere convocata straordinariamente su decisione del Presidente del Comitato d'Amministrazione o per domanda di almeno un terzo degli iscritti, ed ogniqualvolta debbano prendersi deliberazioni modificative del presente Statuto..

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Comitato d'Amministrazione a mezzo email a tutti gli iscritti (circolare da inviarsi a tutti gli Uffici della Sede Centrale, a tutte le Dipendenze della UBI, a tutte le Segreterie delle società del Gruppo UBI ed ai pensionati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato d'Amministrazione o da chi ne fa le veci, funge da segretario un Membro del Comitato d'Amministrazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno 1/10 dei soci.

L’assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno 1/5 dei Soci.

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Mod. STAT 5

Se il numero dei soci intervenuti è inferiore a quello prescritto, le assemblee (ordinarie e straordinarie) già indette in seconda convocazione nel solito luogo e con lo stesso ordine del giorno, sono valide:

- per l’Assemblea ordinaria, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, direttamente o per delega - per l’Assemblea straordinaria, quando siano presenti, direttamente o per delega, almeno 1/10 dei

soci.

Le deliberazioni vengono prese:

- nelle assemblee ordinarie, a maggioranza ( metà più uno dei votanti);

- nelle Assemblee straordinarie, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, salvo quanto previsto dall’art.22 (Scioglimento del “Fondo”).

Per le modifiche dello Statuto occorrerà invece la presenza di almeno la metà degli iscritti.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti presenti.

In alternativa può essere indetto un Referendum a scrutinio palese.

Art.12

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di conoscere gli orientamenti dei Soci, su problemi particolari, può deliberare di indire “referendum” tra i Soci stessi, stabilendone le norme di effettuazione.

Art. 13

Spetta all’Assemblea degli iscritti, in sessione ordinaria, provvedere con sue deliberazioni:

a) - all’elezione dei Membri del Comitato d'Amministrazione;

b) - alla nomina dei Revisori dei Conti;

c) - all’approvazione del Rendiconto Finanziario e del Bilancio;

d) - all’incremento, all’impiego o alla trasformazione del patrimonio sociale;

e) - all’accettazione di lasciti o donazioni;

g) - all’approvazione del “Regolamento” del Fondo e alla sua modifica;

h) - all’approvazione d’eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre a successivo referendum tra i soci.

COMITATO D’AMMINISTRAZIONE Art. 14

Il Comitato di Amministrazione è composto di sei membri, eletti tra tutti gli iscritti <<Il comitato di Amministrazione è composto di sei membri, eletti tra tutti gli iscritti.

I revisori dei Conti sono previsti in numero di tre ed eletti tra tutti gli iscritti. Essi dovranno essere scelti tra coloro che non ricoprano altra carica nel Fondo e preferibilmente tra coloro che hanno già ricoperto la carica di Amministratore.

Art. 15

Gli interessati a candidarsi alla carica di membro del Comitato d'Amministrazione ne dovranno fare richiesta al Presidente in carica, il quale provvederà a presentare la lista all’assemblea degli iscritti.

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Mod. STAT 6

Art. 16

Il Comitato elegge il proprio Presidente e il Segretario tra i propri membri.

Il Comitato d'Amministrazione del Fondo dura in carica quattro anni dalla data della sua nomina.

I suoi membri possono essere riconfermati.

Il Presidente del Comitato d'Amministrazione ha anche la rappresentanza legale del Fondo d'Assistenza, ne firma gli atti, presiede tanto l’Assemblea quanto il Comitato d'Amministrazione, firma i mandati di pagamento con il concorso del Segretario ed esegue le riscossioni sempre con il concorso del Segretario.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente del Comitato tutte le sue funzioni, previste dal presente Statuto, sono demandate al Segretario.

I membri restano in carica fino alla scadenza del loro mandato, anche nel caso di trasferimento.

Art. 17

Il Comitato d'Amministrazione:

a) - si riunisce ogni volta che sia ritenuto necessario dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Comitato;

b) - provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, alla preparazione del Rendiconto Finanziario, all’adozione di tutti gli atti d'ordinaria amministrazione che non siano demandati all’Assemblea;

c) - svolge tutte quelle attività tendenti al raggiungimento degli scopi per cui il Fondo è stato costituito, curando che il “Regolamento” approvato dall’Assemblea sia applicato scrupolosamente;

d) - indice referendum fra gli iscritti per le modifiche da apportare al Regolamento del Fondo, qualora lo richiedano almeno 1/5 degli iscritti; tali modifiche s'intendono approvate quando ottengano parere favorevole da parte della maggioranza degli iscritti.

Art. 18

I membri del Comitato dimissionari o deceduti prima della scadenza del mandato sono sostituiti con gli iscritti che risultano immediatamente seguenti nelle elezioni già effettuate.

Art. 19

Il Comitato d'Amministrazione delibera con la maggioranza dei membri presenti che non potrà mai essere inferiori al numero di tre.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato d'Amministrazione sono constatate con appositi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20

Il “Fondo” risponde unicamente con il suo patrimonio per tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei soci.

Resta esclusa ogni responsabilità personale e/o solidale dei componenti degli organi statuari, ad eccezione dell’ipotesi in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

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Mod. STAT 7

REVISORI DEI CONTI Art. 21

I Revisori dei Conti sono nominati in numero di tre dall'Assemblea e durano in carica due anni dalla loro nomina.

Intervengono senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'Amministrazione, vigilano sull’amministrazione del Fondo ed esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il Rendiconto Finanziario annuale, e lo stato del patrimonio da presentare all’Assemblea degli iscritti.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

Art. 22

Lo scioglimento del Fondo può avvenire oltre che per i casi previsti dall’Art. 5, anche per decisione dell’Assemblea straordinaria, appositamente convocata.

L’Assemblea che ha all’ordine del giorno lo scioglimento del “Fondo” può essere richiesta da almeno 4/5 dei membri del Consiglio di Amministrazione, da almeno 2/3 dei membri dei Revisori dei Conti o da almeno 4/5 dei Soci.

L’assemblea deve essere convocata dandone avviso a tutti i Soci almeno venti giorni prima della riunione, indicando la data, il luogo, l’ora di convocazione e l’ordine del giorno.

L’assemblea è valida, in prima e/o seconda convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno 4/5 dei Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo altro Socio.

La delibera di scioglimento del Fondo è valida solamente se approvata dall’Assemblea straordinaria con voto favorevole dei 4/5 degli iscritti.

In tal caso, nella stessa adunanza, dovrà essere provveduto alla nomina di un Collegio di Liquidazione, formato di tre membri anche non soci.

Il Collegio predisporrà un progetto di liquidazione che dovrà essere sottoposto per l’approvazione ed esecuzione, all’Assemblea degli iscritti, la quale delibererà anche sulla devoluzione dell’eventuale attivo.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile.

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