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DISCIPLINARE DI GARA CIG D66 CUI CUP G97G

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Academic year: 2022

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(1)

Settore III - Area Tecnica

Servizio Urbanistica e Ambiente, LL.PP. e Patrimonio

Tel. 0864/6192.202 – Fax 0864/6192.222

PEC: [email protected] – E-mail: [email protected]

C.I.G 8585416D66 C.U.P. G97G20000140004

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l’appalto integrato dei Lavori di "Riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'ex cava di Roccalta a Roccaraso (AQ)" con cessione di bene immobile a

titolo di corrispettivo (art. 191 D.Lgs. 50/2016)

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 121 (508 Reg. Gen.) del 31/12/2020 questa Amministrazione Aggiudicatrice di Roccaraso Settore III Area Tecnica

Indirizzo: Viale Degli Alberghi, 2/a Telefono: 0864.61921 Fax: 0864.6192222

Profilo di committente (in cui reperire la documentazione di gara): www.cuccasteldisangro.acquistitelematici.it PEC [email protected] email [email protected] ha stabilito di affidare l’appalto integrato per progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'ex cava di Roccalta a Roccaraso (AQ)".

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il luogo di realizzazione dei lavori è Comune di Roccaraso codice NUTS ITF11

CIG 8585416D66 CUI 82000150662-2020-00003 CUP G97G20000140004

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31del Codice, è l’Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III Area Tecnica; email: [email protected] - tel. 0864.6192202 - fax 0864.6192222 - PEC [email protected]

1.1 Piattaforma Telematica

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico Centrale Unica di Committenza Castel di Sangro – Roccaraso di DigitalPA srl, accessibile dal sito www.cuccasteldisangro.acquistitelematici.it

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;

- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto

“Registrazione degli Operatori economici”.

1.2 Registrazione degli Operatori economici concorrenti

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: https://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

(2)

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito www.cuccasteldisangro.acquistitelematici.it procedendo secondo le indicazioni fornite dal sistema.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito www.cuccasteldisangro.acquistitelematici.it dovranno selezionare la voce “Gare Pubblicate”.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell’art. 23 del Codice, redatto internamente dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma dell’Arch. Paolo Di Guglielmo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 31/12/2020.

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) Gli elaborati componenti il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi dell’art. 23 del Codice, redatto internamente dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma dell’Arch. Paolo Di Guglielmo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 31/12/2020

Ai sensi dell'art. 74 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica all’indirizzo sopra precisato.

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma www.cuccasteldisangro.acquistitelematici.it è da intendersi fatto al suddetto link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all’indirizzo https://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul sistema https://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell'Ente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o mediante altro canale di comunicazione (email, pec, ecc…).

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema https://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

(3)

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, TIPOLOGIA DEL CONTRATTO – APPALTO CONGIUNTO

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto l’intervento deve necessariamente interessare l’intera area di intervento. La suddivisione in lotti non risulterebbe, inoltre, economicamente conveniente per l’Ente.

Il Comune di Roccaraso indice una procedura aperta avente ad oggetto l’aggiudicazione congiunta (appalto integrato ai sensi dell’art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, stante la sua ammissibilità fino al 31/12/2021 per effetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020) di quanto segue:

a) APPALTO INTEGRATO per Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di

“Riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’ex cava di Roccalta”, dell’importo totale dell’appalto di € 264.875,16, oltre IVA ed oneri previdenziali INARCASSA, come meglio indicati nella seguente tabella riepilogativa:

Descrizione: Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di

“Riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'ex cava di Roccalta”

A1) Importo dei lavori categoria OG13 Opere di Ingegneria naturalistica - comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di cui al punto A2)

€ 247.200,00 CPV 45112711-2

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 7.200,00

B) Spese tecniche per Progettazione DEFINITIVA ed ESECUTIVA (oltre INARCASSA ed IVA dovute per legge)

Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

€ 17.675,16 CPV 71322000-1 Importo totale dell’appalto € 264.875,16

di cui:

Importo (progettazione + esecuzione lavori) a base d’asta € 257.675,16 L’appaltatore dovrà redigere il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori sopra descritti, in conformità con quanto stabilito dalla normativa sui contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n.

207/2010, per la parte in vigore, al D.Lgs. n. 81/2008, al D.M. 17/01/2018 - Nuove norme tecniche per le costruzioni, alla L.R. n. 28/2011, e ad ogni altra norma e disposizione riguardante la materia, nonché secondo quanto riportato nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, approvato con delibera di G.C. n. 119 del 31/12/2020.

Detta progettazione, ed in particolare la Progettazione Definitiva, dovrà, a cura dell’Appaltatore stesso, essere sottoposta all’approvazione della Soprintendenza SABAP (ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04), dell’Ufficio del Genio Civile (ai fini dell’ottenimento di Autorizzazione Sismica e/o Deposito Sismico) e della Giunta Comunale (ai fini della sua approvazione ed accettazione). Sarà cura del proponente, inoltre, verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni e nulla osta occorrenti, che dovessero verificarsi in sede di predisposizione della Progettazione Definitiva dell’opera.

L’importo per la progettazione è stato quantificato nella misura sopra indicata in considerazione del fatto che saranno resi disponibili tutti gli elaborati del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, in formato editabile.

L’appaltatore è altresì tenuto all’esecuzione dei lavori.

CESSIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI: immobile e suoli ubicati in località "Roccalta", individuati con le particelle n. 173, 174, 289/parte, 815/parte e “strade” del foglio n. 2/A, dell’estensione complessiva di circa 2.700 mq, non più suscettibili di utilizzo per l'Ente e, per questo, inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22/10/2020, scheda n. T23/2020, che si allega in estratto al di seguito per una più completa comprensione:

LOTTO DESCRIZIONE IDENTIFICAZIONE CATASTALE CONSISTENZA

VALORE STIMATO

DESTINAZIONE E NORMATIVA URBANISTICA

Modalità di valorizzazione

n. Scheda Località Fg. Mappale Sup.

mq. Zona

Urbanistica

Normativa Adottata

A-Alienazione L-Locazione

(4)

T23/2020

Immobile in disuso e relativa area di pertinenza

Loc.

Roccalta 2 173 320 43.200,00

“B" PRG Vigente “B4"

PRG Adottato PRG Vigente:

Dimensione del lotto minimo pari a 4.000 mq;

PRG Adottato:

Dimensione del lotto minimo pari a 350 mq e rapporto di copertura pari al

60%

A Immobile in

disuso

Loc.

Roccalta 2 174 20 2.700,00

Porzione di terreno edificabile

Loc.

Roccalta 2 815/parte 1.709 230.715,00 Porzione di

terreno edificabile

Loc.

Roccalta 2 289/parte 214 28.890,00 Relitto di

suolo stradale

Loc.

Roccalta 2 strade

(parte) 437 58.995,00

Totali 2.700 364.500,00

Il prezzo di cessione di cui sopra è stato individuato mediante apposita stima dell’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto di redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22/10/2020.

Valore a base d’asta degli immobili: € 364.500,00, oltre iva ed altri oneri come dovuti per legge.

A detto importo, vanno aggiunte le somme dovute, a titolo di ristoro in favore del Comune di Roccaraso delle spese dallo stesso anticipate nel corso dell'anno 2020, in esecuzione della D.G.C. 82 del 30/09/2020, per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza dell’immobile oggetto di dismissione, quantificate nel Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento approvato con Determina del Settore III Area Tecnica n. 104 (456 Reg.Gen.) del 24/11/2020 in complessivi € 29.995,31, arrotondati ad € 30.000,00.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, risulta il seguente:

Importo complessivo a base d’asta degli immobili: € 364.500,00 + € 30.000,00 = € 394.500,00 oltre iva ed altri oneri come dovuti per legge

Pertanto, l’esecuzione dell’appalto integrato di “Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di Riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’ex cava di Roccalta”, prevede la totale compensazione mediante cessione dei succitati immobili, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, oltre all’obbligo di corresponsione in favore della Stazione Appaltante dell’importo derivante dalla differenza tra valore economico offerto in sede di gara per l’acquisto dei beni oggetti di cessione (Voa nei successivi paragrafi) ed il valore economico offerto per l’esecuzione dell’appalto integrato (Voe nei successivi paragrafi), come desumibili dall’offerta economica prodotta dal concorrente in sede di gara.

4. TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Si rinvia alle previsioni del Bando. E’ facoltà dell’Amministrazione provvedere alla consegna in via di urgenza nelle more della stipula del contratto.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sarà applicata:

- per la progettazione: una penale pari allo 0,1%, comunque non superiore al 10% del corrispettivo;

- per l’esecuzione una penale pari all’ 1,00 per mille dell’importo contrattuale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli artt. 45 e 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,per la medesima gara, in forma singola o associata.

(5)

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c)ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e tecnico-professionale appresso indicati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.

157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 PER L’ESECUZIONE

7.1.a) IDONEITÀ PROFESSIONALE

(6)

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.1.b) CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA E TECNICO/ORGANIZZATIVA

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al punto 3 del presente disciplinare.

La comprova di tale requisito è fornita mediante possesso SOA per OG 13 I Classifica (importo lavori inferiore a 258.000 euro).

7.1.c) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1.a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 7.1.b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: non meno del 60%

dalla mandataria, non meno del 20% dalla mandante.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Resta, infatti, fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascuna impresa.

Il concorrente dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo. Tale condizione potrà essere dimostrata mediante una delle seguenti modalità:

a) un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. art 79, comma 7, del DPR 207/2010);

b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o di più operatori economici progettisti;

c) avvalimento nei confronti di un operatore economico di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o di più operatori economici progettisti, tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art 46. In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice e nello specifico il comma 1 secondo periodo in base al quale “per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”. Il progettista ausiliario dovrà quindi eseguire direttamente i servizi di progettazione;

d) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;

e) associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub- raggruppamento

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temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub- raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.

7.2 PER LA PROGETTAZIONE

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell’impresa di costruzioni in possesso dell’attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 ed al Bando Tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11.8.2018:

A) Requisiti di idoneità professionale:

A1. Requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263, secondo quanto di seguito precisato:

a1.1) i professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i requisiti di cui all’art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016, ossia:

- essere in possesso di Laurea in architettura o laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537) (vd. Linee guida Anac n. 1 paragrafo 2.2.2.6);

- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

a1.2) le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettere a) e b) del codice) devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 del Decreto MIT n. 263/2016, ossia:

- avere organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci;

2) gli amministratori;

3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

a1.3) le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016, ossia:

- disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:

1) laurea in ingegneria o architettura;

2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- avere organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci;

2) gli amministratori;

3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A;

A.2) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei

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Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta l’iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

A.3) (per il/i professionista/i che espleta/espletano l’incarico di progettazione oggetto dell’appalto) Iscrizione all’albo degli Architetti sez. A. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta l’iscrizione ad apposito albo rispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

B) Requisito di capacità tecnica consistente nell’aver eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura (vd. Linee guida Anac paragrafo 2.2.2.), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, come indicato nella tabella seguente:

Categoria e ID delle opere L. 143/49 (Corrisp.za)

G (grado di complessità)

Importo delle opere

Specificità prestazione (art.3, c.3 d.m.

17.6.2016)

Importo Spese e oneri 10,58%

[P.02] - Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

e/o

[E.18] Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto

-

I/c

0,85

0,95

€ 240.000,00

QbII. 01 QbII. 05 QbII. 09 QbII. 12 QbII. 19 QbIII. 01 QbIII. 02 QbIII. 03 QbIII. 04 QbIII. 05 QbIII. 07 QbIII.09 QbIII.11

€ 15.984,49 € 1.690,67

per un importo almeno PARI a quello dei lavori oggetto del presente appalto.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.2 A1) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente punto 7.2 A2) deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.2 A3), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Il requisito di cui al punto 7.2 B), ai sensi delle Linee guida Anac n. 1, paragrafo 2.2.3.1, nel caso in cui il concorrente individui i progettisti mediante sub-raggruppamenti temporanei, avvalimento nei confronti di un

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raggruppamento o nel caso in cui il mandante che assume la progettazione è a sua volta un sub- raggruppamento, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria, deve dimostrare il possesso del requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M.

263/2016 di cui al punto 7.2 A1) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto;

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.2 A2) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 7.2 A3), relativo all’iscrizione all’Albo, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 B) deve essere posseduto in conformità alle previsioni di cui all’art. 47, comma 2bis del Codice Contratti pubblici.

STRUTTURA OPERATIVA PER L’ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Il progettista qualificato (impresa con proprio staff tecnico, ovvero progettista indicato, ovvero progettista associato), ai fini della partecipazione alla presente procedura, deve mettere a disposizione una struttura operativa di figure professionali dedicate allo svolgimento dei servizi tecnici connessi (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione).

A tale scopo, il professionista, in sede di offerta, dovrà nominativamente indicare le figure professionali in possesso di Laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica, abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per ciascuna figura professionale, nominativamente individuata, dovrà essere reso noto il rapporto professionale intercorrente con il progettista qualificato.

E’ considerato presente nell’organigramma qualsiasi soggetto che è componente di una associazione tra professionisti, socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM n. 263/16, anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

I professionisti indicati nel gruppo di lavoro dovranno, in caso di aggiudicazione, rendere opportune dichiarazioni in ordine alla moralità individuale e professionale. Le stesse saranno oggetto di verifica. La proposta di struttura operativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come singolo operatore economico (sia esso indicato o raggruppato);

- dal rappresentante legale del capogruppo, nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE già costituiti (sia esso indicato che raggruppato);

- dai tutti i rappresentanti legali nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE costituendo (sia esso indicato che raggruppato);

- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come Consorzio Stabile;

- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiari di averne i poteri, nel caso di progettista qualificato come Studio Associato.

La proposta della Struttura Operativa da parte degli operatori qualificati per progettazione e costruzione, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;

- dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;

- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;

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- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.

La proposta della Struttura Operativa dovrà, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dagli stessi componenti della struttura operativa, con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità, con la quale ciascuno dei professionisti indicati nella predetta struttura, accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti.

N.B.: Tra i componenti della Struttura Operativa dovrà, inoltre, essere indicato, a pena di esclusione, il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, ai fini dell’esecuzione dei lavori, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti o dell’attestazione di altro soggetto, anche partecipanti al raggruppamento.

In ordine ai requisiti richiesti per la progettazione, il concorrente potrà dimostrare il possesso degli stessi avvalendosi di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice.

L'operatore economico indicato quale ausiliario dovrà possedere i requisiti di cui al precedente punto 8.2. Nel caso di avvalimento nei confronti di più soggetti professionali e quindi presenza di più ausiliari (cosiddetto avvalimento frazionato) si richiede, a pena di esclusione, che gli stessi soggetti ausiliari, oltre a rispettare quanto previsto dall'art 89 comma 1 secondo periodo del Codice, relativamente all'obbligo di esecuzione della prestazione da parte dei soggetti ausiliari in relazione ai requisiti dagli stessi messi a disposizione, si impegnino formalmente ad un coordinamento tra loro e quindi ad un reciproco riconoscimento ed impegno alla collaborazione, sotto il coordinamento della figura del responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. Detto impegno potrà essere contenuto anche all'interno del contratto di avvalimento che quindi dovrà essere sottoscritto da tutti gli ausiliari oltre che dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle lavorazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art.

80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento ed è, quindi, causa di esclusione dalla gara.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per l’attività di progettazione non è consentito il ricorso al subappalto.

Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Vige il divieto di sub-appalto anche per la relazione geologica.

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Per l’attività di esecuzione, il concorrente indica all’atto dell’offerta la quota dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non è prevista la prestazione della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 1 co. 4 L. 120/2020.

L’offerta deve essere comunque corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

11.SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull’area interessata dai lavori è facoltativo.

Ove l’operatore economico sia interessato ad effettuarlo, la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla Stazione Appaltante attraverso la piattaforma di gestione telematica della gara utilizzata per le comunicazioni.

Il sopralluogo finalizzato alla presa visione dei luoghi può essere effettuato nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

L’Amministrazione Aggiudicatrice rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Qualora il concorrente ritenga che gli elaborati progettuali siano esaustivi, anche al fine di evitare possibili forme di contagio da COVID 19, nel rispetto del DL 18/2020 e ss.mm.ii., potrà produrre apposito atto notorio dove dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la presentazione dell’offerta, avendo dedotto tutte le circostanze e le peculiarità dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori, essendo gli stessi luoghi ampiamente documentati negli elaborati progettuali.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 (euro venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018) pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”.

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.

L’operatore economico deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa ed offerte tecnica ed economica) deve essere effettuata sul Sistema di gestione telematico della Gara, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it, conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Decreto legislativo n. 50/2016.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L’offerta deve essere collocata sul Sistema di gestione telematico della Gara entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 15/02/2021.

L’offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente “A – Documentazione Amministrativa”, “B “Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica Congiunta”.

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema di gestione telematico della Gara è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima,

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dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a

difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra

natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Centrale di committenza ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta

In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Roccaraso da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L’Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’Offerta Economica Congiunta devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. con firma digitale sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Sistema di gestione telematico della Gara, accessibili dal sito https://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b)del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Economica Congiunta e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.

83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

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- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta,che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale “A Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul Sistema secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, (in bollo) e deve contenere tutte le dichiarazioni e le informazioni e dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice,il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazionerichiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice,la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

(14)

b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello presente sul Sistema, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul Sistema, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e inserito all’interno della busta “Documentazione amministrativa”.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice,devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

3. dichiara, con riferimento al/ai professionista/i che espleterà/espleteranno il servizio di progettazione i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008;

4. individua il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;

5. dichiara la propria posizione rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/1999;

6. dichiara che l’importo offerto è fisso ed invariabile e remunerativo giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori/servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori/servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

8. dichiara di accettare il “Patto di Integrità” allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 4) (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

9. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l.

122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

Riferimenti

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