• Non ci sono risultati.

Disciplinare di Gara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Disciplinare di Gara"

Copied!
33
0
0

Testo completo

(1)

Pag. 1 a 33 Allegato n. 1 al Bando di gara

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla stipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto l’acquisizione di servizi di ideazione, progettazione e realizzazione grafica di materiali e strumenti di comunicazione di Lazio Innova - CIG 8628960B0C - CUP F59C21000380008

(CPV): CPV79341000-6 “Servizi Pubblicitari"; 22462000-6 “Materiale Pubblicitario”

Documento redatto sullo schema Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.

1228 del 22 novembre 2017

Lazio Innova – Registro Ufficiale – PROT. 0009003 del 04-03-2021

COPIA PER IL DESTINATARIO

(2)

Pag. 2 a 33

INDICE

1. PREMESSE ... 4

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ... 4

2.1. DOCUMENTI DI GARA ... 4

2.2. CHIARIMENTI ... 4

2.3. COMUNICAZIONI... 4

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ... 5

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI ... 6

4.1. DURATA ... 6

4.2. OPZIONI E RINNOVI ... 6

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE... 7

6. REQUISITI GENERALI ... 8

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ... 8

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ ... 8

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ... 9

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ... 9

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE ... 10

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 10 8. AVVALIMENTO... 11

9. SUBAPPALTO ... 12

10. GARANZIA PROVVISORIA... 12

11. SOPRALLUOGO ... 14

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. ... 14

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ... 14

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 16

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 16

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE... 17

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ... 18

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO ... 19

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA ... 23

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA ... 24

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ... 25

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ... 25

COPIA PER IL DESTINATARIO

(3)

Pag. 3 a 33 18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

DELL’OFFERTA TECNICA ... 26

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA ... 28

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 29

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE ... 29

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ... 30

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. ... 31

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO... 31

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ... 33

25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 33

26. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ... ... 33

COPIA PER IL DESTINATARIO

(4)

Pag. 4 a 33 Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla stipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto l’acquisizione di servizi di ideazione, progettazione e realizzazione grafica di materiali e strumenti di comunicazione di Lazio Innova - CIG 8628960B0C - CUP F59C21000380008

1. PREMESSE

Con determina a contrarre del 24.02.2021 Lazio Innova S.p.A. (di seguito “Lazio Innova”) ha deliberato la stipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto l’acquisizione di servizi di ideazione, progettazione e realizzazione grafica di materiali e strumenti di comunicazione di Lazio Innova.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice come di seguito definito.

Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la procedura sarà gestita mediante piattaforma e-procurement accessibile al link https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi.

La documentazione di gara, inoltre, è disponibile sul sito internet http://www.lazioinnova.it/appalti-in-corso/.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma.

CIG: 8628960B0C CUP: F59C21000380008

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Andrea Ciampalini.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare:

1) Schema di accordo quadro (Allegato n. 1)

2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato n. 2) 3) Elenco Prodotti (Allegato 2.1)

4) Brief A e B – Lazio Europa e Lazio Innova (Allegato n. 3) 5) Schema di dichiarazioni aggiuntive (Allegato n. 4) 6) Documento di Gara Unico Europeo (Allegato n. 5)

7) Schema d’Offerta riduzione tempi di consegna (Allegato n. 6) 8) Schema d’Offerta Economica (Allegato n. 7)

9) Domanda di partecipazione (Allegato n. 8).

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante piattaforma e-procurement nella sezione “Chiarimenti”, entro le ore 12:00 del 31.03.2021.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante PEC notificata dalla medesima piattaforma e-procurement.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma e-procurement.

COPIA PER IL DESTINATARIO

(5)

Pag. 5 a 33 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere appositamente apportate all’interno della propria scheda di registrazione nella piattaforma e-procurement, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTODELL’APPALTO,IMPORTOESUDDIVISIONEINLOTTI

Oggetto dell’Appalto è la prestazione di attività di ideazione, progettazione e realizzazione, inclusa la supervisione tecnica della produzione, dei materiali e strumenti di comunicazione cosiddetti “Below the Line” (di seguito i “Materiali BTL), così come individuati nell’allegato 2.1 (Elenco Prodotti) del Capitolato, che Lazio Innova intende utilizzare per promuovere, non solo le iniziative dalla stessa direttamente gestite, ma anche le iniziative gestite dalla Regione Lazio e/o dalle altre amministrazioni coinvolte sia nell’attuazione del POR FESR e dei Fondi SIE, sia nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo della crescita della Regione.

Le caratteristiche tecniche del Servizio e le specifiche prestazioni richieste sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprensivo di allegati e nello Schema di Accordo Quadro, allegati al presente Disciplinare.

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’eventuale frazionamento pregiudicherebbe la forza identitaria dei materiali prodotti e, più in generale, l’efficacia delle attività di comunicazione sotto il profilo della coerenza. Una gara a lotto unico – con conseguente unicità di coordinamento, direzione e responsabilità – appare idonea ad assicurare una adeguata omogeneità dei materiali prodotti e dei relativi risultati perseguiti sotto il profilo della comunicazione.

Il valore dell’Accordo Quadro, definito sulla base dell’entità complessiva dei budget che potranno essere complessivamente impegnati per la diffusione di iniziative di comunicazione nei 24 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) oltre IVA da intendersi come importo massimo presunto non costituente in alcun modo un minimo garantito per l’Aggiudicatario.

Il suddetto importo è comprensivo della spesa, stimata in Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA, da eventualmente destinare all’acquisto dei diritti dei terzi secondo quando previsto all’art. 4.2. del Capitolato.

Gli Operatori Economici dovranno formulare le proprie offerte sulla base dei Servizi e della tempistica descritti nel Capitolato, nel relativo allegato 2.1 (Elenco Prodotti) e nello Schema di Accordo Quadro. Per ciascun materiale descritto nel Capitolato dovrà essere formulato un ribasso sui valori posti a base d’asta.

Il valore dell’appalto è da intendersi al netto dell’Iva. Non sono stati stimati costi della manodopera in considerazione della natura prevalentemente intellettuale delle prestazioni.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’A.N.AC.

(già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di prestazioni di natura intellettuale.

E’ comunque onere dell’Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

COPIA PER IL DESTINATARIO

(6)

Pag. 6 a 33 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11°, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’Aggiudicatario nella misura massima complessiva e indicativa di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto al Committente entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L’appalto è finanziato con Fondi comunitari, regionali e propri di Lazio Innova.

***

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4.1. DURATA

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è stata stimata in 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Alla scadenza dell’Accordo Quadro e a condizione che vi siano ancora risorse disponibili, la Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale e previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il servizio per un periodo non superiore a 18 mesi.

La Committente si riserva di dare avvio all’esecuzione dell’Accordo Quadro in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8°, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente gara.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà̀ di rinnovare l’Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di Euro 400.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché́ degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare agli aggiudicatari, nei successivi tre anni dalla stipula dell’Accordo Quadro, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento (servizi simili a quelli declinati nella presente procedura ma non esattamente identici con specifico riferimento alla tipologia dei prodotti ed alla quantità̀ indicate nell’all. 2.1 Elenco Prodotti), per un importo stimato complessivamente non superiore ad Euro 50.000,00 al netto di IVA, nonché́ degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La durata dell’accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’Accordo Quadro, potrà imporre agli Aggiudicatari l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro originario.

In tal caso gli Aggiudicatari non potranno far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro.

Durante il periodo di efficacia, l’Accordo Quadro potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

COPIA PER IL DESTINATARIO

(7)

Pag. 7 a 33 Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad Euro 850.000,00 al netto di IVA, nonché́ degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

COPIA PER IL DESTINATARIO

(8)

Pag. 8 a 33 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi degli artt. 110 del Codice e 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Ai fini della verifica dei requisiti di carattere generale, da effettuarsi tramite AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n.

157 del 17 febbraio 2016, gli operatori economici devono inserire, in fase di richiesta di PASSOE, negli appositi campi, tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice. Nello specifico:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza (in caso di società

con un numero di soci pari o inferiore a quattro), se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara, qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZIDIPROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

COPIA PER IL DESTINATARIO

(9)

Pag. 9 a 33 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Aver maturato, negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o documento equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, un fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto, in ragione di quanto previsto dall’art. 83, comma 5 del Codice al fine di selezionare, attraverso la procedura in oggetto, Operatori Economici affidabili, dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del Servizio, e pertanto in grado di assolvere l’impegno prescritto dall’Accordo Quadro.

Il settore di attività è quello relativo a servizi di ideazione, progettazione grafica e realizzazione di Materiali BTL.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una delle seguenti modalità̀:

- bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa (tali documenti dovranno consentire l’individuazione del fatturato specifico annuo dichiarato);

- fatture fiscali corredate dai contratti commerciali di riferimento qualora la descrizione delle stesse non consenta l’associazione ai CPV in precedenza indicati.

In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:

·

che le fatture di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;

·

quale sia l’ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA.

In alternativa:

- in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

- in caso di committenti privati, i contratti unitamente alla dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In sede di partecipazione alla procedura, i requisiti di cui sopra sono oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

COPIA PER IL DESTINATARIO

(10)

Pag. 10 a 33 Gli Operatori Economici dovranno dimostrare di aver eseguito nell’ultimo triennio almeno tre contratti, ciascuno avente ad oggetto servizi di ideazione e progettazione grafica, di cui almeno uno avente ad oggetto l’ideazione e la progettazione grafica, per lo stesso cliente, di non meno di 3 tipologie di Materiale tra quelli indicati nell’allegato 2.1 del Capitolato.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I,I del Codice, mediante una delle seguenti modalità̀:

- in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi;

- in caso di committenti privati, i contratti unitamente alla dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione da comprovare sia stata effettivamente resa.

In sede di partecipazione alla procedura, i requisiti di cui sopra sono oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lett. a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso fermo restante che lo stesso deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Detto requisito, pertanto, può essere posseduto integralmente dalla mandataria.

Il requisito relativo ai servizi/forniture analoghi di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso fermo restante che la mandataria deve dimostrare di aver eseguito almeno due contratti.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

COPIA PER IL DESTINATARIO

(11)

Pag. 11 a 33 I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché́ tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art.45,comma 2 lett.b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché́ all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché́ posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità̀, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo quadro.

È ammesso l’avvalimento di più̀ ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Salvo il caso di avvalimento interno a un RTI o Consorzio, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità̀ di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché́ il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità̀ del contratto di avvalimento.

COPIA PER IL DESTINATARIO

(12)

Pag. 12 a 33 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti all’art. 105 del Codice e dalla normativa pro-tempore vigente; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell’Accordo Quadro (Euro 400.000,00) posto a base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005)..

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’accordo quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:

Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag. 9;

Iban - IT52I0832703200000000038905;

c/c intestato a Lazio Innova S.p.A.;

In entrambi i casi l’operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi dell’atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l’oggetto della stessa

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art.

93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

COPIA PER IL DESTINATARIO

(13)

Pag. 13 a 33 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) essere eventualmente corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

7) coprire la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’Aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;

8) recare la sottoscrizione del garante.

Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, l’Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, qualora l’Operatore Economico risultasse Aggiudicatario.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori Economici del raggruppamento o consorzio medesimi.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate all’interno della piattaforma telematica sotto forma di documenti informatici ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritti con firma digitale dai soggetti in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e l’Operatore Economico partecipante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

COPIA PER IL DESTINATARIO

(14)

Pag. 14 a 33 b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione

sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Si applica la riduzione del 50 % anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari esclusivamente costituiti da microimprese, piccole e medie imprese).

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

E’ sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO Non richiesto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 80,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTAE SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DIGARA

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente all’interno della piattaforma e-procurement entro le ore 16:00 del giorno 12.04.2021.

Tutta la documentazione presentata dai partecipanti, ove richiesto a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente in formato.p7m dal legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma e-procurement, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, Lazio Innova adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine

COPIA PER IL DESTINATARIO

(15)

Pag. 15 a 33 per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la piattaforma e-procurement assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Al di fuori dei casi di cui al paragrafo che precede, la presentazione dell’offerta attraverso la piattaforma e-procurement è a totale ed esclusivo rischio del partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Lazio Innova ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Lazio Innova e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di

funzionamento del Sistema. Lazio Innova si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

La documentazione che ciascun partecipante dovrà presentare, affinché sia reputata ammissibile, è suddivisa in:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni alla documentazione già presentata, ovvero ritirare la propria offerta. L’offerta ritirata entro il termine di scadenza per la presentazione, equivarrà ad offerta non presentata.

Non saranno ammesse integrazioni alla documentazione trasmessa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE e le dichiarazioni complementari potranno essere redatti sui modelli predisposti e allegati al presente disciplinare.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

COPIA PER IL DESTINATARIO

(16)

Pag. 16 a 33 L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene il DGUE e le dichiarazioni complementari nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

COPIA PER IL DESTINATARIO

(17)

Pag. 17 a 33 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 8 al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata nella piattaforma e-procurement nell’apposita sezione.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente singolo o da un suo procuratore.

Diversamente:

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila, dal legale rappresentante della mandataria/capofila oda un suo procuratore;

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o loro procuratori;

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura (corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000), oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo del valore di € 16,00. Il pagamento dell’imposta può essere provato mediante acquisto di contrassegno telematico.

I concorrenti dovranno produrre la copia fotografica del contrassegno telematico su un documento, firmato digitalmente, recante la seguente certificazione:

COPIA PER IL DESTINATARIO

(18)

Pag. 18 a 33

“Il sottoscritto ______ consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 attesta/attestano quanto segue:

- il contrassegno telematico apposto al presente documento, identificato con il n. ________________ attesta l’avvenuto pagamento, in data ___________ dell’imposta di bollo dovuta a fronte della presentazione dell’offerta economica nella presente procedura;

- l’originale del suddetto contrassegno è conservato presso il mittente ed è a disposizione di Lazio Innova e degli organi di controllo eventualmente interessati”.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE Allegato n. 4 secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Tutte le informazioni relative alla procedura di appalto sono precompilate da Lazio Innova.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5) PASSOE dell’operatore economico ausiliario.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. “Black List”

6) Dichiarazione dell’operatore economico ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’operatore economico ausiliario di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo dell’appalto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice].

COPIA PER IL DESTINATARIO

(19)

Pag. 19 a 33 Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α»

ovvero compilando:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto 7.1. del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice devono essere rese anche rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria). Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 15.3.1. Dichiarazioni complementari

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni complementari di cui all’Allegato 4, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

2. fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione);

3. dichiara che ai fini di eventuali accessi agli atti da parte di altri concorrenti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n.

241/1990 e degli articoli 76, comma 4, del Codice:

COPIA PER IL DESTINATARIO

Riferimenti

Documenti correlati

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta

All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la

All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale da parte del RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in