L’acconto IVA 2019
Luca Bilancini
(Commercialista, Pubblicista - Gruppo di Studio EUTEKNE)
L’obbligo del versamento dell’acconto IVA discende dall’art. 6 della L. 405/90.
Il termine per il versamento dell’acconto sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno 2019 (mese o trimestre) scade il giorno 27 dicembre 2019
Scadenza
Modalità di determinazione dell’acconto
Metodo STORICO
Metodo PREVISIONALE
Metodo EFFETTIVO
Metodi
Sono tenuti al versamento dell’acconto i soggetti passivi obbligati alla liquidazione periodica del tributo:
su base MENSILE (art. 1 DPR 100/98)
su base TRIMESTRALE PER NATURA (art. 74 co. 4 del DPR 633/72)
su base TRIMESTRALE PER OPZIONE (art. 7 del DPR 542/99)
Ambito soggettivo
Possono optare per la liquidazione periodica trimestrale i soggetti passivi IVA che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari (art. 7 del DPR 542/99):
non superiore a € 400.000,00, se esercenti attività professionale o artistica o attività che hanno per oggetto prestazioni di servizi;
non superiore a € 700.000,00, se esercenti altre attività.
Trimestrali per opzione
Sono esonerati dall’adempimento:
i soggetti che devono versare un acconto di importo inferiore a € 103,29
i soggetti che hanno cessato o cessano l’attività nel corso del 2019 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica
con riferimento all’ultimo periodo dell’anno
i soggetti in regime agricolo di esonero (art. 34 co. 6 del DPR 633/72)
Soggetti esonerati (1)
i soggetti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74 co. 6 del DPR 633/72)
le società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché altre associazioni che abbiano aderito al regime di cui alla L. 398/91
i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 co. 1° 2 del DL 98/2011)
Soggetti esonerati (2)
i soggetti che aderiscono al regime forfetario (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014)
i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell’IVA
I soggetti che hanno esclusivamente effettuato operazioni attive nei confronti della Pubblica Amministrazione con adozione dello
«split payment»
Soggetti esonerati (3)
Non versano acconto:
i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019
i soggetti passivi «mensili» che risultavano a credito nella liquidazione del mese di dicembre 2018
i soggetti passivi «trimestrali per natura» che risultavano a credito nella liquidazione del quarto trimestre 2018
i soggetti passivi «trimestrali per opzione» che risultavano credito nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2018
i soggetti passivi che prevedono di evidenziare un credito nell’ultimo
periodo (mese o trimestre) del 2019 o nella dichiarazione IVA annuale 2019
Altri soggetti esonerati
L’acconto IVA determinato mediante il metodo storico si calcola applicando l’aliquota dell’88% sull’ammontare dell’IVA risultante:
dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 per i soggetti mensili;
dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre del 2018 per i soggetti trimestrali per natura;
dalla dichiarazione IVA annuale 2018 per i soggetti trimestrali per opzione.
Metodo storico
Metodo storico – Riferimenti dichiarativi
Soggetto passivo Base per il calcolo Comunicazione
periodica Dichiarazione annuale IVA Mensile
Saldo a debito dell’IVA relativa al mese di dicembre
2018
VP13 + VP14 LiPe dicembre 2018
VH15 (debiti) + VH17 In caso di compilazione
quadro VH Trimestrale per
natura
Saldo a debito dell’IVA relativa all’ultimo trimestre
2018
VP13 + VP14 LiPe IV trimestre
2018
VH16 (debiti) + VH17 In caso di compilazione
quadro VH Trimestrale per
opzione Saldo IVA a debito
2019 - VL38 + Acconto – VL36
Metodo storico
HP Soggetto passivo IVA trimestrale
Acconto versato per il 2018: € 7.000
Saldo dichiarazione IVA annuale 2018: € 5.050 (di cui € 50,00 per interessi)
Base per calcolo acconto: € 12.000 (7.000 + 5.050 - 50)
Acconto IVA per il 2019: € 10.560
Metodo storico – esempio di calcolo
Da periodicità mensile a trimestrale
L’importo dell’acconto deve essere determinato prendendo a riferimento l’ammontare dell’IVA versata nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla
liquidazione relativa al mese di dicembre 2018
Metodo storico – variazione della periodicità
Da periodicità trimestrale a mensile
L’importo dell’acconto deve essere determinato facendo riferimento a un terzo :
dell’IVA versata con riferimento al IV trimestre 2018 (soggetti trimestrali per natura);
del versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA riferita al 2018 (soggetti trimestrali per opzione)
Metodo storico – variazione della periodicità
Da periodicità mensile a trimestrale - Esempio Ottobre 2018 (debito): € 4.000
Novembre 2018 (debito): € 6.500
Dicembre 2018 (debito comprensivo di acconto): € 7.500 Totale: € 18.000
Acconto IVA: € 15.840 (88% di € 18.000)
Metodo storico – variazione della periodicità
Prevede la determinazione dell’acconto sulla base della stima
delle operazioni riferite all’ultimo mese o ultimo trimestre dell’anno (2019), cui si deve applicare la percentuale dell’88%
Rischi
Se dalla liquidazione definitiva emerge un saldo a debito eccedente
rispetto alla previsione, si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97, salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento
Metodo «previsionale»
Prevede la determinazione dell’acconto sulla base delle operazioni attive effettuate e passive registrate nell’ultimo mese (mensili) o trimestre
(trimestrali) dell’anno 2019, fino alla data del 20.12.2019.
Metodo «effettivo» o della «liquidazione effettiva»
Operatore IVA
Periodo di riferimento operazioni attive
effettuate
Periodo di riferimento operazioni passive
registrate
Quota percentuale
Mensile 1.12.2019 –
20.12.2019 1.12.2019 –
20.12.2019 100%
Trimestrale 1.10.2019 -
20.12.2019 1.10.2019 -
20.12.2019 100%
L’importo dell’acconto va scomputato:
dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2019, per i soggetti passivi mensili
dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre del 2019, per i soggetti passivi trimestrali «per natura»
dal saldo relativo all’anno 2019, per i soggetti passivi trimestrali
«per opzione»
Scomputo
L’importo dell’acconto va indicato:
nel rigo VL 30 della dichiarazione annuale IVA, campi 1 e 2, nel computo dell’ammontare dell’imposta dovuta e versata (il medesimo importo
deve essere riportato nel rigo VP13, campo 2, della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA riferita all’ultimo periodo del 2019);
nel rigo VH17 della dichiarazione annuale IVA, qualora il soggetto passivo sia tenuto alla compilazione del quadro VH.
Indicazione
Soggetti
Soggetti con contabilità separata Modalità di calcolo
Dato storico: ottenuto mediante la somma algebrica delle risultanze dell’ultima liquidazione periodica del 2019 (mensili o trimestrali per natura) e della dichiarazione annuale relativa al 2018 (trimestrali per opzione), tenendo conto dei correttivi da applicare alle suddette
risultanze, nell’ipotesi in cui , nel 2019, si siano verificate variazioni
Casi particolari (1)
Soggetti
Soggetti con contabilità separata Modalità di calcolo
Dato previsionale: adozione dei medesimi criteri indicati al punto precedente, ma con riferimento alle risultanze previste per il 2019
Casi particolari (1)
Soggetti
Gestori dei servizi di telecomunicazione (DM 24.10.2000 n. 366) e
gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e del servizio di fognatura e depurazione (DM 24.10.2000 n. 370)
trimestrali per natura che abbiano versato, nel 2018, un ammontare di IVA superiore a € 2.000.000
Modalità di calcolo
Casi particolari (2)
Soggetti
P.A. e società soggette allo split payment Modalità di calcolo
Possibile la determinazione con i tre metodi (storico, previsionale o effettivo).
Occorre tenere conto, nella base di calcolo, dell’IVA versata con le modalità previste per lo split payment
Casi particolari (3)
Soggetti
Soggetti che hanno effettuato operazioni straordinarie
P.S. trasformazioni sostanziali soggettive ininfluenti ai fini dell’acconto IVA Modalità di calcolo
Casi particolari (4)
Estinzione dante causa Acconto Soggetto obbligato
Entro il 30.11.2019 (mensili) o
entro il 30.9.2019 (trimestrali) Non dovuto -
Entro il 27.12.2019 Sulla base delle risultanze Avente causa
Soggetti
Società controllanti e controllate - «IVA di gruppo»
Modalità di calcolo
Determinazione del dato previsionale «riassumendo algebricamente le risultanze di gruppo delle liquidazioni mensili, di quelle trimestrali
e di quelle di cui all'articolo 74, quarto comma, compensando in tal modo le risultanze a debito con quelle a credito.» (CM 51/91)
Casi particolari (5)
Modalità di calcolo
Confronto fra il dato così ottenuto e quello corrispondente "dato storico di gruppo" e versamento dell'acconto per tutte le società del gruppo
nella misura prescritta, calcolata su uno dei due dati sopra indicati (CM 51/91).
Se non sono intervenute variazioni nel gruppo rispetto all’anno precedente, la controllante versa l’acconto in forma cumulativa; in caso contrario,
le società che cessano di far parte del gruppo determinano distintamente l’acconto e vengono escluse dalla liquidazione di gruppo.
Casi particolari (5)
Risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.8.2019 n. 350
Alfa (controllante) soggetto che rientra fra gli operatori di cui ai DM 24.10.2000 n. 366 e 370; Beta (controllata), soggetto «ordinario».
Controllante:
calcola l’acconto dovuto per sé nella misura pari al 97% dell’importo corrispondente alla media dei versamenti dei trimestri precedenti
calcola l’acconto della controllata secondo le modalità «ordinarie»
somma i due importi e versa il risultato ottenuto
Casi particolari (5)
6013 per i soggetti passivi «mensili»
6035 per i soggetti passivi «trimestrali»
Codici tributo modello F24
La sanzione amministrativa per l’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto IVA è determinata secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97, in misura pari al 30% dell’importo non versato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%.
È possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97.