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L’acconto IVA 2019

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Academic year: 2021

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(1)

L’acconto IVA 2019

Luca Bilancini

(Commercialista, Pubblicista - Gruppo di Studio EUTEKNE)

(2)

L’obbligo del versamento dell’acconto IVA discende dall’art. 6 della L. 405/90.

Il termine per il versamento dell’acconto sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno 2019 (mese o trimestre) scade il giorno 27 dicembre 2019

Scadenza

(3)

Modalità di determinazione dell’acconto

 Metodo STORICO

 Metodo PREVISIONALE

 Metodo EFFETTIVO

Metodi

(4)

Sono tenuti al versamento dell’acconto i soggetti passivi obbligati alla liquidazione periodica del tributo:

 su base MENSILE (art. 1 DPR 100/98)

 su base TRIMESTRALE PER NATURA (art. 74 co. 4 del DPR 633/72)

 su base TRIMESTRALE PER OPZIONE (art. 7 del DPR 542/99)

Ambito soggettivo

(5)

Possono optare per la liquidazione periodica trimestrale i soggetti passivi IVA che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari (art. 7 del DPR 542/99):

 non superiore a € 400.000,00, se esercenti attività professionale o artistica o attività che hanno per oggetto prestazioni di servizi;

 non superiore a € 700.000,00, se esercenti altre attività.

Trimestrali per opzione

(6)

Sono esonerati dall’adempimento:

 i soggetti che devono versare un acconto di importo inferiore a € 103,29

 i soggetti che hanno cessato o cessano l’attività nel corso del 2019 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica

con riferimento all’ultimo periodo dell’anno

 i soggetti in regime agricolo di esonero (art. 34 co. 6 del DPR 633/72)

Soggetti esonerati (1)

(7)

 i soggetti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74 co. 6 del DPR 633/72)

 le società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché altre associazioni che abbiano aderito al regime di cui alla L. 398/91

 i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 co. 1° 2 del DL 98/2011)

Soggetti esonerati (2)

(8)

 i soggetti che aderiscono al regime forfetario (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014)

 i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell’IVA

 I soggetti che hanno esclusivamente effettuato operazioni attive nei confronti della Pubblica Amministrazione con adozione dello

«split payment»

Soggetti esonerati (3)

(9)

Non versano acconto:

 i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019

 i soggetti passivi «mensili» che risultavano a credito nella liquidazione del mese di dicembre 2018

 i soggetti passivi «trimestrali per natura» che risultavano a credito nella liquidazione del quarto trimestre 2018

 i soggetti passivi «trimestrali per opzione» che risultavano credito nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2018

 i soggetti passivi che prevedono di evidenziare un credito nell’ultimo

periodo (mese o trimestre) del 2019 o nella dichiarazione IVA annuale 2019

Altri soggetti esonerati

(10)

L’acconto IVA determinato mediante il metodo storico si calcola applicando l’aliquota dell’88% sull’ammontare dell’IVA risultante:

 dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 per i soggetti mensili;

 dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre del 2018 per i soggetti trimestrali per natura;

 dalla dichiarazione IVA annuale 2018 per i soggetti trimestrali per opzione.

Metodo storico

(11)

Metodo storico – Riferimenti dichiarativi

Soggetto passivo Base per il calcolo Comunicazione

periodica Dichiarazione annuale IVA Mensile

Saldo a debito dell’IVA relativa al mese di dicembre

2018

VP13 + VP14 LiPe dicembre 2018

VH15 (debiti) + VH17 In caso di compilazione

quadro VH Trimestrale per

natura

Saldo a debito dell’IVA relativa all’ultimo trimestre

2018

VP13 + VP14 LiPe IV trimestre

2018

VH16 (debiti) + VH17 In caso di compilazione

quadro VH Trimestrale per

opzione Saldo IVA a debito

2019 - VL38 + Acconto – VL36

Metodo storico

(12)

HP Soggetto passivo IVA trimestrale

 Acconto versato per il 2018: € 7.000

 Saldo dichiarazione IVA annuale 2018: € 5.050 (di cui € 50,00 per interessi)

 Base per calcolo acconto: € 12.000 (7.000 + 5.050 - 50)

 Acconto IVA per il 2019: € 10.560

Metodo storico – esempio di calcolo

(13)

Da periodicità mensile a trimestrale

L’importo dell’acconto deve essere determinato prendendo a riferimento l’ammontare dell’IVA versata nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla

liquidazione relativa al mese di dicembre 2018

Metodo storico – variazione della periodicità

(14)

Da periodicità trimestrale a mensile

L’importo dell’acconto deve essere determinato facendo riferimento a un terzo :

 dell’IVA versata con riferimento al IV trimestre 2018 (soggetti trimestrali per natura);

 del versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA riferita al 2018 (soggetti trimestrali per opzione)

Metodo storico – variazione della periodicità

(15)

Da periodicità mensile a trimestrale - Esempio Ottobre 2018 (debito): € 4.000

Novembre 2018 (debito): € 6.500

Dicembre 2018 (debito comprensivo di acconto): € 7.500 Totale: € 18.000

Acconto IVA: € 15.840 (88% di € 18.000)

Metodo storico – variazione della periodicità

(16)

Prevede la determinazione dell’acconto sulla base della stima

delle operazioni riferite all’ultimo mese o ultimo trimestre dell’anno (2019), cui si deve applicare la percentuale dell’88%

Rischi

Se dalla liquidazione definitiva emerge un saldo a debito eccedente

rispetto alla previsione, si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97, salvo il ricorso all’istituto del ravvedimento

Metodo «previsionale»

(17)

Prevede la determinazione dell’acconto sulla base delle operazioni attive effettuate e passive registrate nell’ultimo mese (mensili) o trimestre

(trimestrali) dell’anno 2019, fino alla data del 20.12.2019.

Metodo «effettivo» o della «liquidazione effettiva»

Operatore IVA

Periodo di riferimento operazioni attive

effettuate

Periodo di riferimento operazioni passive

registrate

Quota percentuale

Mensile 1.12.2019 –

20.12.2019 1.12.2019 –

20.12.2019 100%

Trimestrale 1.10.2019 -

20.12.2019 1.10.2019 -

20.12.2019 100%

(18)

L’importo dell’acconto va scomputato:

 dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2019, per i soggetti passivi mensili

 dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre del 2019, per i soggetti passivi trimestrali «per natura»

 dal saldo relativo all’anno 2019, per i soggetti passivi trimestrali

«per opzione»

Scomputo

(19)

L’importo dell’acconto va indicato:

 nel rigo VL 30 della dichiarazione annuale IVA, campi 1 e 2, nel computo dell’ammontare dell’imposta dovuta e versata (il medesimo importo

deve essere riportato nel rigo VP13, campo 2, della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA riferita all’ultimo periodo del 2019);

 nel rigo VH17 della dichiarazione annuale IVA, qualora il soggetto passivo sia tenuto alla compilazione del quadro VH.

Indicazione

(20)

Soggetti

Soggetti con contabilità separata Modalità di calcolo

 Dato storico: ottenuto mediante la somma algebrica delle risultanze dell’ultima liquidazione periodica del 2019 (mensili o trimestrali per natura) e della dichiarazione annuale relativa al 2018 (trimestrali per opzione), tenendo conto dei correttivi da applicare alle suddette

risultanze, nell’ipotesi in cui , nel 2019, si siano verificate variazioni

Casi particolari (1)

(21)

Soggetti

Soggetti con contabilità separata Modalità di calcolo

 Dato previsionale: adozione dei medesimi criteri indicati al punto precedente, ma con riferimento alle risultanze previste per il 2019

Casi particolari (1)

(22)

Soggetti

 Gestori dei servizi di telecomunicazione (DM 24.10.2000 n. 366) e

 gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e del servizio di fognatura e depurazione (DM 24.10.2000 n. 370)

trimestrali per natura che abbiano versato, nel 2018, un ammontare di IVA superiore a € 2.000.000

Modalità di calcolo

Casi particolari (2)

(23)

Soggetti

P.A. e società soggette allo split payment Modalità di calcolo

Possibile la determinazione con i tre metodi (storico, previsionale o effettivo).

Occorre tenere conto, nella base di calcolo, dell’IVA versata con le modalità previste per lo split payment

Casi particolari (3)

(24)

Soggetti

Soggetti che hanno effettuato operazioni straordinarie

P.S. trasformazioni sostanziali soggettive ininfluenti ai fini dell’acconto IVA Modalità di calcolo

Casi particolari (4)

Estinzione dante causa Acconto Soggetto obbligato

Entro il 30.11.2019 (mensili) o

entro il 30.9.2019 (trimestrali) Non dovuto -

Entro il 27.12.2019 Sulla base delle risultanze Avente causa

(25)

Soggetti

Società controllanti e controllate - «IVA di gruppo»

Modalità di calcolo

Determinazione del dato previsionale «riassumendo algebricamente le risultanze di gruppo delle liquidazioni mensili, di quelle trimestrali

e di quelle di cui all'articolo 74, quarto comma, compensando in tal modo le risultanze a debito con quelle a credito.» (CM 51/91)

Casi particolari (5)

(26)

Modalità di calcolo

Confronto fra il dato così ottenuto e quello corrispondente "dato storico di gruppo" e versamento dell'acconto per tutte le società del gruppo

nella misura prescritta, calcolata su uno dei due dati sopra indicati (CM 51/91).

Se non sono intervenute variazioni nel gruppo rispetto all’anno precedente, la controllante versa l’acconto in forma cumulativa; in caso contrario,

le società che cessano di far parte del gruppo determinano distintamente l’acconto e vengono escluse dalla liquidazione di gruppo.

Casi particolari (5)

(27)

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.8.2019 n. 350

Alfa (controllante) soggetto che rientra fra gli operatori di cui ai DM 24.10.2000 n. 366 e 370; Beta (controllata), soggetto «ordinario».

Controllante:

 calcola l’acconto dovuto per sé nella misura pari al 97% dell’importo corrispondente alla media dei versamenti dei trimestri precedenti

 calcola l’acconto della controllata secondo le modalità «ordinarie»

 somma i due importi e versa il risultato ottenuto

Casi particolari (5)

(28)

 6013 per i soggetti passivi «mensili»

 6035 per i soggetti passivi «trimestrali»

Codici tributo modello F24

(29)

La sanzione amministrativa per l’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto IVA è determinata secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97, in misura pari al 30% dell’importo non versato.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%.

È possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Sanzioni

Riferimenti

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