NOVITA’ ANNO 2015
COME PAGARE L’ACCONTO
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
TASI – TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI DEL COMUNE
Novità
Anche per l’anno 2015 sono in vigore IMU e TASI.
E’ cambiata la tassazione dei fabbricati della gruppo catastale D.
Armonizzazione IMU-TASI
I due tributi sono da coordinare tra loro nel senso che di norma la TASI è dovuta per immobili che non pagano l’IMU.
Inoltre la somma delle aliquote IMU-TASI per la stessa categoria di immobili non può superare l’aliquota complessiva del: 6,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; l’1,00 per mille per i fabbricati strumentali agricoli; 10,60 per mille per tutti gli altri immobili.
Quanto e quando pagare per l’acconto IMU-TASI
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato entro il 16 giugno 2015
Ciò vale per tutte le tipologie di immobili, compresi i fabbricati del gruppo catastale D.
Il versamento dell’acconto deve essere eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Le aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU-TASI relative al 2014 sono state approvate dal Comune in data 04/07/2014 con delibera del Consiglio Comunale n. 50
Sono le seguenti:
IMU
categoria Aliquota detrazione
Unità immobiliari catastali A1–A8-A9 destinate ad abitazione principale e relative pertinenze
6,00 per mille € 200,00 Unità immobiliari catastali A1–A8-A9 destinate ad abitazione
e relative pertinenze possedute da pensionato o disabili avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate
6,00 per mille € 200,00
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti 10,60 per mille
TASI
categoria Aliquota unità immobiliari (u.i.) e relative pertinenze destinate ad abitazione principale del
possessore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9
2,50 per mille u.i. e relative pertinenze assimilate per legge o per proprio regolamento all’abitazione
principale, e comunque non soggette ad IMU ai sensi dell’art.13 dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella legge 22/12/2011 n.221
2,50 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
2,50 per mille Immobili diversi da quelli delle categorie precedenti esenti o esclusi da IMU ma non
da TASI
2,50 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del DL 6/12/ 2011,
n.201, convertito dalla L 22/12/2011, n. 214
1,00 per mille
Quanto pagare per l’acconto per i fabbricati D
Con stretto riferimento a tali fabbricati, è ammessa la possibilità anche in sede di acconto di far ricorso sia per l’IMU che per la TASI alle aliquote approvate per il 2015 a seguito di quanto sotto riportato.
Novità !!! Con riferimento ai fabbricati D sono state modificate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2015 rispetto al 2014 come da tabella allegata:
Aliquote 2014 Aliquote 2015
IMU 10,60 per mille 8,10 per mille TASI 0,00 per mille 2,50 per mille
A seguito a tale variazione di aliquote IMU-TASI, per i fabbricati D versare l’acconto secondo la regola generale porterebbe in molti casi ad un eccesso di pagamento dell’IMU dovuta per l’intero anno; mentre ai fini TASI il contribuente dovrebbe pagare interamente quanto dovuto per l’anno a saldo in dicembre in quanto nulla verrebbe pagato in sede di acconto. Tale meccanismo innescherebbe meccanismi di rimborso-compensazione che complicherebbero gli oneri a carico del contribuente.
In particolare, in sede di acconto, distintamente per l’IMU e per la TASI, il contribuente può pagare una somma pari al 50% dei tributi annuali dovuti applicando le sopra riportate aliquote del 2015.
Quanto e quando pagare per il saldo IMU-TASI
Il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2015
Il versamento della seconda rata e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate per l’anno.
In pratica la somma da versare si ottiene sottraendo quanto pagato in acconto da quanto dovuto per l’intero anno applicando le sotto riportate aliquote e detrazioni.
Le aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU-TASI relative al 2015 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale del 30/04/2015 n.22 e sono le seguenti:
IMU
categoria Aliquota detrazione
Unità immobiliari catastali A1–A8-A9 destinate ad abitazione principale e relative pertinenze
6,00 per mille € 200,00 Unità immobiliari catastali A1–A8-A9 destinate ad abitazione
e relative pertinenze possedute da pensionato o disabili avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate
6,00 per mille € 200,00
Unità immobiliari del gruppo catastale D 8,10 per mille Aree fabbricabili, terreni e tutti gli immobili non rientranti
nelle categorie precedenti
10,60 per mille
TASI
categoria Aliquota
unità immobiliari (u.i.) e relative pertinenze destinate ad abitazione principale del possessore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9
2,50 per mille
u.i. e relative pertinenze assimilate per legge o per proprio regolamento all’abitazione principale, e comunque non soggette ad IMU ai sensi dell’art.13 dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella legge 22/12/2011 n.221
2,50 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
2,50 per mille
Unità immobiliari del gruppo catastale D 2,50 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma
8, del DL 6/12/ 2011, n.201, convertito dalla L 22/12/2011, n.
214
1,00 per mille
Immobili diversi da quelli delle categorie precedenti esenti o esclusi da IMU ma non da TASI
2,50 per mille
Quanto e quando pagare IMU per Enti no profit
Il versamento dell'imposta è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con F24, in tre rate di cui le prime due, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2015, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2016.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Come pagare
Modello F24
I versamenti IMU –TASI devono essere effettuato dal contribuente:
- con modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale
- In alternativa al modello F24, quando sarà approvato dal competente Ministero, potrà essere utilizzato l’apposito bollettino postale ed il pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello postale.
Codice del Comune
Per pagare occorre indicare nel modello F24 o nel bollettino ccp il codice del Comune di Sassuolo: I462
Codici del tributo IMU
“3912” - denominato IMU per abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;
“3914” - denominato IMU per i terreni - COMUNE”;
“3916” - denominato IMU per le aree fabbricabili - COMUNE”;
“3918” - denominato IMU per gli altri fabbricati - COMUNE”;
“3925” - denominato IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO”;
“3930” - denominato IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”;
Codici del tributo TASI
“3958“: per abitazione principale e relative pertinenze
“3959“: per fabbricati rurali ad uso strumentale
“3960“: per aree fabbricabili
“3961“: per altri fabbricati.
Importo minimo dovuto
SE L'IMPOSTA TOTALE COMPLESSIVA RIFERITA ALL'INTERO ANNO E' DI IMPORTO PARI O INFERIORE A € 12 NON E' TENUTO AD ALCUN VERSAMENTO
Chi deve pagare
IMU
Sostanzialmente non cambia rispetto all’ICI.
L’IMU è dovuta da chiunque sia titolare a titolo di diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi) di un immobile compreso i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, l’imposta è dovuta dal locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali l’imposta è dovuta dal concessionario.
TASI
Sono tenuti al pagamento del tributo tutti i possessori ed detentori a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU.
La somma complessivamente dovuta per il tributo è ripartita per:
- il 90% della stessa a carico dei possessori (es. proprietari titolari di diritto di piena proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie ecc.);
- il 10% della stessa a carico dei detentori/occupanti (es. conduttori, affittuari comodatari ecc. diversi dai possessori sopra esposti)
I possessori indipendentemente dalla quota di proprietà o di diritto reale di godimento, devono pagare in solido tra loro il 90% del tributo dovuto. Ovvero ciascuno dei possessori è tenuto a pagare l’intera quota del 90%, indipendentemente dalla loro quota di proprietà, usufrutto, uso abitazione ecc. Ovviamente, per ogni anno il tributo va pagato una sola volta e quindi se uno dei possessori paga l’intera quota, libera gli altri dal pagamento.
I detentori, se diversi dai possessori; devono pagare in solido tra loro il 10% del tributo dovuto. Ovvero ciascuno dei detentori è tenuto a pagare l’intera quota del 10%.
Ovviamente, per ogni anno il tributo va pagato una sola volta e quindi se uno dei detentori paga l’intera quota, libera gli altri dal pagamento.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta al 100% soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In altri termini, in questo caso non vale la ripartizione 90/10 sopra esposta.
Ai sensi dell’art.5 del proprio regolamento che regola il tributo (approvato con delibera del consiglio comunale n.63 del 31/07/2014 pubblicato sul sito del comune), in applicazione del principio di massima semplificazione a favore del contribuente, è consentito il versamento parziale, da imputarsi a titolo di acconto, da parte di ciascun coobligato di una somma calcolata in ragione della propria quota di possesso.
Ciascun contribuente resta quindi obbligato a versare per intero l’eventuale somma dovuta a saldo, al netto degli acconti versati da tutti i coobligati imputabili alla medesima obbligazione tributaria.
Qualora il tributo sia versato per intero da uno dei possessori o dei detentori, libera gli altri.
Se i possessori versano il 100 % del tributo dovuto liberano anche i detentori, qualora questi ultimi siano diversi dai primi. In tal ultimo caso i possessori dovranno inviare apposita dichiarazione di accollo liberatoria al competente servizio comunale nel termini legali di presentazione della dichiarazione del tributo.
A chi si paga
IMU
Quanto pagato dai cittadini va allo Stato per i fabbricati D (fino all’ammontare di quanto dovuto calcolato sulla base dell’aliquota del 7,6 per mille) mentre il resto va al Comune dove sono situati i fabbricati, le aree fabbricabili e gli altri immobili tassabili.
Valore imponibile
Per ogni anno d’imposta l’importo complessivo dovuto si ottiene moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota di riferimento stabilita dal Comune.
Il valore imponibile si calcola come nell’IMU.
Per i fabbricati i valore si ottiene aumentando la rendita catastale vigente al 1 gennaio dell’anno di riferimento del 5% e poi moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e cat C/2, C/6 e C/7, con esclusione della cat A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella cat D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Esenzioni
Si applicano le seguenti esenzioni
a) immobili posseduti da Stato, e, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, comunità montane, loro consorzi, enti SSN, destinati esclusivamente compiti istituzionali b) fabbricati classificabili da E/1 a E/9
c) fabbricati usi culturali ex art 5-bis DPR, n.601/73 d) fabbricati esercizio culto art 8 e 19 Costituzione e) fabbricati de Santa Sede Trattato lateranense
f) fabbricati degli Stati esteri e Org Internazionali i) immobili utilizzati da soggetti art 87,co1,let.c) DPR n.917/86, destinati esclusivamente con modalità non commerciali attività assistenziali, previdenziali,sanitarie,ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività religione-culto-cura-anime art 16, let.a), L n.222/85
Calcolo on line
Sia per l’IMU che per la TASI è disponibile su questo portale un calcolatore per determinare quanto dovuto.
Dichiarazione In generale
Nei casi previsti per legge, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento va presentata la dichiarazione in caso di acquisto o cessazione del possesso o della detenzione del fabbricato o dell’area fabbricabile.
La dichiarazione una volta presentata ha effetto anche per gli anni successivi salvo che non intervenga una modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni,
Ai fini IMU
Vanno utilizzati i modelli approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In via ordinaria la dichiarazione può essere presentata:
o direttamente al Servizio Entrate e Patrimonio nei giorni di sportello (vedi sotto);
o per raccomandata senza ricevuta di ritorno;
o per pec.
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ai fini TASI
- Per quanto riguarda i possessori, si applicano le disposizioni riguardanti la presentazione della dichiarazione dell'IMU e quindi va utilizzato il modello approvato dal MEF per l’IMU. In tal caso, la dichiarazione può essere presenta:
o direttamente al Servizio Entrate e Patrimonio nei giorni di sportello (vedi sotto);
o per raccomandata senza ricevuta di ritorno;
o per pec.
- Per quanto riguarda i detentori (solo qualora siano diversi dai possessori), si applicano le disposizioni valide per la TARI, ovvero essi devono utilizzare il modello messo a disposizione dal comune, reperibile presso l’ufficio appresso indicato. In tal caso la dichiarazione può essere presentata congiuntamente a quella per la tassa rifiuti:
o presso il Servizio Entrate e Patrimonio
direttamente nei giorni di sportello (vedi sotto);
per raccomandata senza ricevuta di ritorno;
per pec.
o presso il Servizio Anagrafe per le utenze domestiche all’atto della richiesta o variazione della residenza
o presso il Servizio SUAP per operatori economici
Delibera di approvazione delle aliquote
Le delibere e le aliquote sono pubblicate sia nel sito del Comune che nel portale del federalismo fiscale https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/ .
In tali siti è possibile visionare o scaricare copia degli atti.
Regolamenti
I regolamenti di IMU e TASI sono pubblicati in questo portale e sul portale del federalismo fiscale https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/
Principali riferimenti normativi IMU
Art. 13 del decreto legge del 6/12/2011 n.201 conv. nella Legge del 22/12/2011 n.214 Art. 4 del decreto legge del 2/3/2012 n.16 conv. nella Legge del 26/4/2012 n.44 Art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23
Art.1, commi 380 e ss legge 24/12/2012, n. 228 (1).
Art.10 del decreto legge 8/4/2013, n. 35 convertito nella legge 6/6/2013, n. 64 Art.1 del decreto legge 21/5/2013, n. 54 in attesa di conversione in legge Art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n° 147.
Artt.1 e 2, del D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito nella legge 2/5/2014 n.68.
TASI
Art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n° 147.
Artt.1 e 2, del D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito nella legge 2/5/2014 n.68.
A quale ufficio rivolgersi
La gestione della tassa è affidata per legge al Comune e quindi al Servizio Entrate e Patrimonio.
Per informazioni rivolgersi al citato Servizio con sede e ricevimento del pubblico in viale Matteotti, 82 - 41049 - Sassuolo.
Si riceve il pubblico: martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
E' possibile contattare l'Ufficio: per telefono tel .0536/1844758-818 per fax al n°
0536/1844905 – per e-mail tributi@comune.sassuolo.mo.it - per pec:
entrate@pec.comune.sassuolo.mo.it
Presso gli uffici del Servizio Entrate è possibile reperire i modelli della dichiarazione e delle istanze.