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COMUNE DI SENIGALLIA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2015 ISTRUZIONI PAGAMENTO ACCONTO IMU E TASI E DICHIARAZIONE IMU 2014

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COMUNE DI SENIGALLIA

Ufficio Tributi e Canoni

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2015 ISTRUZIONI PAGAMENTO ACCONTO

IMU E TASI

E DICHIARAZIONE IMU 2014

L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) istituisce dall’anno 2014 l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si fonda su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'IMU (imposta di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi, articolata in TASI (tributo sui servizi indivisibili, a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile) e TARI (tassa sui rifiuti, destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore).

Di seguito si forniscono le istruzioni per il pagamento in acconto delle prime due componenti, e per le dichiarazioni di variazione IMU riferite all’anno 2014. Il versamento in acconto scade il prossimo 16 giugno 2015 e deve essere effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata a saldo terrà conto delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno in corso con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Chiunque possieda a titolo di proprietà un immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario di aree demaniali o il locatario di un immobile in leasing, è soggetto all’imposta municipale propria.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare dall’anno 2014 l’IMU non si applica ai seguenti immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 Aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche se non soddisfano i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica e purché non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

f) i fabbricati rurali ad uso strumentale.

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Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, con le relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Alle pertinenze eccedenti tale limite si applica l’aliquota ordinaria ed il pagamento va effettuato entro il 16 giugno.

In base al vigente regolamento comunale per l’applicazione della IUC si considerano, inoltre, abitazioni principali:

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l’abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita fino ad € 100,00 e, per le abitazioni concesse in comodato ai figli, a condizione che il nucleo familiare ivi residente e dimorante sia costituito da almeno due persone. In caso di più abitazioni, l’agevolazione può essere applicata ad una sola.

Sulla quota di rendita eccedente € 100,00 si applica l’aliquota ordinaria.

Per usufruire dell’agevolazione prevista il soggetto passivo dovrà farne richiesta presentando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale condizione dovrà essere dichiarata ai fini IMU.

Dal 2014 sono inoltre esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che sia verificata tale destinazione e a condizione che gli stessi immobili non siano stati locati.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il presupposto impositivo della TASI (art. 1, comma 669 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, secondo le definizioni valide ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU). La TASI non si applica ai terreni agricoli.

Il tributo sui servizi indivisibili è destinato al finanziamento di quei servizi per i quali non è possibile individuare l’intensità degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto, ed erogati in favore della collettività, quali ad esempio: pubblica illuminazione, manutenzione stradale, verde pubblico, polizia locale, ecc.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale di proprietà sull’immobile, il versamento della TASI dovrà essere effettuato autonomamente dai singoli soggetti: il titolare del diritto reale verserà una quota pari al 90% dell’ammontare del tributo, applicando l’aliquota deliberata dal Comune e relativa alla propria condizione soggettiva, mentre l’occupante verserà una quota pari al 10%, facendo riferimento alla condizione del titolare del diritto reale.

Quanto sopra si considera valido anche nel caso di abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, e per le abitazioni concesse in comodato ai figli, il cui nucleo familiare ivi residente e dimorante sia costituito da almeno due persone, calcolando l’imponibile per il versamento della TASI sulla quota di rendita eccedente € 100,00.

In caso di pluralità di possessori o detentori, questi sono tenuti in solido al pagamento di una unica obbligazione tributaria, senza tenere in considerazione le percentuali di possesso. Ai soli fini della determinazione dell’importo complessivamente dovuto, in presenza di due o più comproprietari, di cui uno o più residenti nell’immobile, il calcolo dovrà essere effettuato con riferimento alla quota di possesso di ciascun comproprietario, applicando l’aliquota e l’eventuale detrazione relativa alla propria condizione soggettiva. In questi casi l’importo minimo di € 10,00 al di sotto del quale non devono essere effettuati i versamenti si applica con riferimento all’imposta complessivamente dovuta.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario per la durata della locazione.

In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi l’anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore dei locali o aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati, il versamento della TASI deve essere effettuato da colui che gestisce i servizi comuni sui locali e le aree scoperte di uso comune e per le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

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BASE IMPONIBILE (IMU E TASI)

Il valore imponibile dei fabbricati si calcola rivalutando le rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione del 5%.

Le rendite rivalutate devono essere moltiplicate per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 e A/10;

- 65 per gli altri fabbricati accatastati nel gruppo catastale D;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Codice dei beni culturali e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Il valore imponibile dei terreni agricoli si calcola rivalutando i redditi dominicali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione del 25%.

I redditi rivalutati devono essere moltiplicati per i seguenti coefficienti:

- 75 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- 135 per tutti gli altri terreni.

Per le aree fabbricabili, il valore è quello venale in comune commercio. Le informazioni sui criteri di stima delle aree fabbricabili e dei fabbricati sui quali sono in corso interventi di recupero ai fini I.MU. sono disponibili sul sito www.comune.senigallia.an.it (cliccare ““Sportelli aperti al pubblico > Sportello tributi per il cittadino > Links > Imposta Municipale propria - IMU”). I valori applicabili per il 2015 possono essere calcolati applicando un coefficiente di svalutazione pari a - 0,75%.

Non si considerano tuttavia fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l’utilizzazione agricola.

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

L’aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria del Comune di Senigallia è pari 0,96 per cento.

L’aliquota è ridotta allo 0,27 per cento per l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno e al numero dei soggetti passivi per i quali spetta la detrazione. La stessa detrazione si applica per gli alloggi regolarmente assegnati dall’E.R.A.P.

L’aliquota è ridotta allo 0,79 per cento per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività economica o che appartengono alla categoria catastale D/2 anche se non sono posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto.

L’aliquota è ridotta allo 0,79 per cento per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale D/2 locati con contratto registrato.

L’aliquota è ridotta allo 0,86 per cento per le abitazioni locate con contratto registrato;

L’aliquota è ridotta allo 0,6 per cento per le abitazioni locate con contratto registrato a canone concordato ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3.

L’aliquota è ridotta allo 0,6 per cento per le abitazioni locate a seguito di regolare assegnazione da parte dell’E.R.A.P.

L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni locate a soggetti che hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza a seguito dei danni causati da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, a condizione che il contratto sia registrato e sia a canone concordato ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3.

Ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della IUC, per poter beneficiare dell’applicazione delle aliquote ridotte

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apposita richiesta autocertificando la sussistenza delle condizioni per ottenere l’agevolazione. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile l’autocertificazione deve comunque essere presentata da ciascun soggetto passivo, anche se in forma congiunta. Le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate entro il termine della dichiarazione IMU (30 giugno dell’anno successivo) ed hanno effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarate. La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine stabilito fa perdere il diritto all’applicazione delle agevolazioni.

Continuano ad avere effetto per l’anno di imposta 2015, sempreché non si siano verificate o si verifichino modificazioni dei dati e delle condizioni dichiarate, le dichiarazioni sostitutive già presentate negli anni precedenti.

ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI TASI

Aliquota 3,3 per mille per le abitazioni principali ed equiparate e per le relative pertinenze secondo le definizioni valide ai fini dell’IMU.

Detrazione € 160,00 per le abitazioni principali ed equiparate e per le relative pertinenze la cui rendita complessiva non superi € 300,00.

Detrazione € 90,00 per le abitazioni principali ed equiparate e per le relative pertinenze la cui rendita complessiva superi € 300,00 ma non superi € 500,00.

Detrazione € 40,00 per le abitazioni principali ed equiparate e per le relative pertinenze la cui rendita complessiva superi € 500,00 ma non superi € 600,00.

Il tributo dovuto per le abitazioni principali è ridotto del 50% per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 11.500,00, e del 30% per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra € 11.500,00 ed € 17.250,00. La dichiarazione sostitutiva ISEE dovrà essere presentata entro il termine della dichiarazione (30 giugno dell’anno successivo) relativamente alla situazione reddituale dell’anno precedente a quello per il quale si richiede la riduzione.

Il tributo dovuto per l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, è ridotto di due terzi (66,67%) a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

Aliquota ordinaria 1 per mille per tutti gli altri immobili soggetti al tributo.

COME CALCOLARE L’ACCONTO (IMU E TASI)

L’acconto per l’anno 2015 è pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta applicando al valore imponibile dell’immobile le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell’anno precedente.

L’importo deve essere rapportato alla quota ed ai mesi di possesso di ciascun soggetto titolare.

Per il calcolo dell’acconto è disponibile nel sito web istituzionale www.comune.senigallia.an.it. il programma “CITYPORTAL – CALCOLO IUC 2015” già impostato con le aliquote, le detrazioni e le riduzioni deliberate dal Comune di Senigallia.

Gli enti non commerciali devono effettuare il versamento in tre rate, con le seguenti modalità:

- entro il 16 giugno dell'anno in corso, il 50% dell'imposta pagata per l'anno precedente;

- entro il 16 dicembre dell'anno in corso, il 50% dell'imposta pagata per l'anno precedente;

- entro il 16 giugno dell'anno successivo, l'eventuale conguaglio.

Nel caso di crediti risultanti dalla dichiarazione IMU per l’anno precedente, gli enti non commerciali potranno compensare l'imposta dovuta con l'eventuale credito.

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COME PAGARE (IMU E TASI)

I versamenti vanno effettuati tramite Mod. F24 indicando il codice catastale del Comune di Senigallia I608 ed i seguenti codici tributo nella sezione riservata ai tributi locali:

3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE

3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE

3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE

3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE

3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO (E’ riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D all’aliquota standard dello 0,76 per cento)

3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE (La differenza di imposta tra l’aliquota standard e quella deliberata dal Comune)

3958 TASI - tributo sui servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3959 TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

3961 TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

In caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Il programma “CITYPORTAL – CALCOLO IUC 2015” permette di stampare il Mod. F24, dove i codici tributo vengono inseriti in automatico.

DICHIARAZIONE IMU 2014

Deve essere presentata la dichiarazione nei seguenti casi:

a) immobili che acquisiscono o perdono il diritto a riduzioni di imposta quali ad es. fabbricati inagibili, di interesse storico, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali;

b) immobili i cui soggetti passivi non corrispondono al titolare di diritti reali come nel caso di stipula o risoluzione senza riscatto del contratto di leasing o di concessione demaniale;

c) aree fabbricabili acquistate o cedute o per le quali è variata la valutazione, terreni agricoli divenuti edificabili o fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero da assoggettare ad imposizione come aree fabbricabili;

d) alloggi assegnati ai soci delle cooperative edilizie ed alloggi dell’E.R.A.P. per i quali cessa l’assegnazione che dà diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta;

e) immobili esenti ai sensi del comma 1, lett. c), g) ed i), del D.Lgs. 504/1992 se non dichiarati già esenti ai fini I.C.I. ed immobili che hanno perso od acquistato il diritto all’esenzione;

f) fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto o iscritti senza rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati per i quali sono stati imputati costi aggiuntivi alla chiusura del periodo di imposta;

g) immobili per i quali è intervenuta una riunione di usufrutto o l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie non dichiarata in catasto o sui quali si acquisisce o cessa un diritto reale di godimento per effetto di legge, come ad es. l’usufrutto legale dei genitori;

h) parti condominiali dell’edificio autonomamente accatastate nel caso in cui sia costituito il condominio;

i) immobili di persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

j) immobili per i quali il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale;

k) abitazione principale e relative pertinenze di nuclei familiari i cui componenti hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi o del coniuge assegnatario in caso di separazione legale o divorzio.

l) immobile, iscritto o iscrivibile nel C.E.U. come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche se non soddisfano i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica e purché non

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m) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che sia verificata tale destinazione e a condizione che gli stessi immobili non siano stati locati;

n) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

o) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

La dichiarazione deve essere presentata sia dai soggetti passivi che acquistano o per i quali variano le condizioni di possesso dell’immobile sia dal soggetto passivo che cessa il possesso dell’immobile.

Non devono presentare la dichiarazione IMU gli eredi che hanno presentato la dichiarazione di successione per gli immobili ereditati.

La dichiarazione per le variazioni intervenute nell’anno 2014 deve essere presentata entro il 30 giugno 2015. La mancata presentazione della dichiarazione per gli immobili di cui alle lettere l), m), n) entro il termine stabilito fa perdere il diritto all’applicazione delle esenzioni previste.

Il modello della dichiarazione e le relative istruzioni ministeriali sono disponibili nel sito web istituzionale www.comune.senigallia.an.it. all’interno del programma “CITYPORTAL – CALCOLO IUC 2015”.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU esclusivamente per via telematica con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2014.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni e tutta la modulistica, oltre alla possibilità di eseguire il calcolo con le aliquote, le detrazioni e le riduzioni deliberate dal Comune di Senigallia, sono disponibili sul sito web comunale all’indirizzo:

www.comune.senigallia.an.it.

Selezionare le voci “Sportelli aperti al pubblico > Sportello tributi per il cittadino > Links” per ulteriori informazioni e modulistica.

Selezionare la voce “CITYPORTAL – CALCOLO IUC 2015” per eseguire il calcolo e stampare il Mod. F24 per effettuare il versamento.

Lo Sportello tributi per il cittadino si trova in Viale Leopardi n. 6 (Palazzo La Nuova Gioventù) ed è aperto al pubblico il lunedì ed il mercoledì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:30 ed il giovedì pomeriggio dalle 15:15 alle 17:00.

Sarà possibile inoltre contattare l’ufficio al numero dedicato 071.6629370 nei seguenti orari: martedì dalle ore 15:15 alle ore 17:15 e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 oppure via mail all’indirizzo info.tributi@comune.senigallia.an.it.

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