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INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI CON TASSO FISSO E TASSO VARIABILE (EURIBOR)

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INFORMAZIONI GENERALI SUL

CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI CON TASSO FISSO E TASSO VARIABILE (EURIBOR) MUTUO IPOTECARIO “MCD” PER CENTRO STORICO

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2017 Aggiornate al

02/10/2017

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

Credito Cooperativo Mediocrati Società Cooperativa per Azioni Sede legale ed amministrativa: Via Alfieri – 87036 Rende (CS) Tel. 0984.841811 – Fax 0984.841805

e-mail: [email protected] - sito internet: www.mediocrati.it Registro delle Imprese di Cosenza n. 46914 – n. R.E.A. 156519 – Cod. ABI 07062.3 Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5419

Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A160927

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS’ÈIL CREDITOIMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.

Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi.

Se il finanziamento è concesso nella forma del mutuo fondiario questo è garantito da ipoteca, normalmente di primo grado, su immobili e l'ammontare massimo della somma erogabile è pari all'80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti, il limite dell'80% deve comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà.

I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse e l’importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.).

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INFORMAZIONI GENERALI SUL

CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI CON TASSO FISSO E TASSO VARIABILE (EURIBOR) MUTUO IPOTECARIO “MCD” PER CENTRO STORICO

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2017 Aggiornate al

02/10/2017

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate, determinato dall’incremento del parametro di indicizzazione rilevato periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Finanziamento a tasso misto (attualmente non previsto)

Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.

Il tasso misto può essere consigliabile per chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

Finanziamento a due tipi di tasso (attualmente non previsto)

Il contratto è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile.

Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto (2)

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.

Per saperne di più:

La Guida pratica “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici” , che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul nostro sito www.mediocrati.it

RINCIPALI CONDIZIONIECONOM

RINCIPALI CONDIZIONIECONOM

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Esempio con tasso variabile:

finanziamento di euro 50.000,00 a favore di non socio della banca valore di mercato immobile in ipoteca € 100.000

durata 10 anni - rata mensile

tasso Euribor 6m-365 vigente al momento della stipula: -0,25%

tasso applicato (-0,25% + spread di 1,95 p.p.): 1,70% (variabile mensilmente) importo delle rate: € 453,42 (variabile mensilmente)

commissione incasso rata: € 4,00 commissione istruttoria fidi: € 400,00

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02/10/2017

Imposta sostitutiva: € 125,00 TAEG: 2,116% (variabile mensilmente)

TAEG: 2,555% (variabile mensilmente) Calcolato includendo anche la/e polizza/e assicurativa/e facoltativa/e

Il tasso di interesse, l’importo della rata e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento, nonché le spese notarili e l'iscrizione dell'ipoteca.

Ai fini del calcolo del taeg sono state ipotizzati un valore del premio annuo per la sottoscrizione della polizza obbligatoria(incendio e scoppio) su immobile pari ad € 146,70 (calcolata sul valore di mercato dell’immobile accertato dal perito per la durata del finanziamento) e spese di perizia pari ad € 300. Tali stime si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso.

Ai fini del calcolo del taeg con polizza assicurativa/facoltativa, il premio annuo per l'assicurazione facoltativa è stato ipotizzato pari ad € 571,99 nel caso in cui la Banca finanzi la polizza alle condizioni previste per il finanziamento.

VOCI COSTI

Importo massimo finanziabile

- Acquisto immobile di tipo residenziale: importo massimo erogabile pari all’50% del valore dell’immobile accertato dal perito ;

- Ristrutturazione di immobile di tipo residenziale specificamente documentata: importo erogabile massimo pari all’50% del valore dell’intervento di accertato dal perito.

Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate ulteriori garanzie reali (ad es. Pegno) integrative.

Può essere prevista anche l’erogazione a SAL.

Durata minima 18 mesi e un giorno

Durata massima 25 anni con Tasso Fisso – 30 anni con Tasso Variabile Durata massima preammortamento 24 mesi

Garanzie accettate

1) Ipoteca su bene immobile di tipo residenziale ubicato in Italia.

L’immobile sarà oggetto di valutazione secondo standard affidabili che sarà svolta da periti/soggetti dotati di adeguata professionalità e indipendenti rispetto al processo di commercializzazione/erogazione del credito.

Al momento della stipula del mutuo il cliente dovrà sostenere costi

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relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Spese per perizia tecnica immobile ipotecato (obbligatoria) a carico del mutuatario:

Spese per perizia tecnica immobile ipotecato (obbligatoria) Fino ad € 200.000 € 300 fisse

Fino ad € 350.000 1,50 per mille dell’importo stimato

Fino ad € 500.000 1,25 per mille dell’importo stimato

Fino ad € 2.000.000 1,00 per mille dell’importo stimato

Oltre € 2.000.000 0,75 per mille dell’importo stimato

Per i valori intermedi superiori a € 350.000 si applica la formula seguente:

T= {[(t1-t2)/(l2-l1)]x(l2-Vi)} + t2

t1= tasso applicato al limite massimo dello scaglione inferiore t2= tasso applicato al limite massimo dello scaglione superiore l1= importo massimo del primo scaglione

l2= importo massimo del secondo scaglione Vi= valore intermedio ai due scaglione

Per i mutui a SAL per ogni stato di avanzamento lavori € 150

2) Altre garanzie integrative: fidejussione, pegno

Valute disponibili Euro

Modalità di calcolo degli interessi Anno civile (365 giorni)

TASSI DISPONIBILI TASSO FISSO

Tasso di interesse nominale annuo fisso

Durata del mutuo Tasso

fino a 10 anni 2,30%

oltre 10 e fino a 15

anni 2,95%

oltre 15 e fino a 20

anni 3,15%

oltre 20 e fino a 25 3,20%

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02/10/2017

anni

I tassi fissi vengono determinati il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno in base al seguente parametro Irs di periodo arrotondato ai cinque centesimi percentuali superiori, pubblicato di norma da “IL SOLE24ORE”

e/o da riviste equipollenti, riferito all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello del trimestre di applicazione (ad esempio: ultimo giorno lavorativo di giugno per il tasso applicato nel trimestre di luglio-settembre).:

fino a 10 anni

Euro Irs Lettera 10Y/6M aumentato di uno spread di: 1,35 punti;

oltre 10 e fino a 15 anni

Euro Irs Lettera 15Y/6M aumentato di uno spread di:1,60 punti;

oltre 15 e fino a 20 anni

Euro Irs Lettera 20Y/6M aumentato di uno spread di:1,60 punti;

oltre 20 e fino a 25 anni

Euro Irs Lettera 25Y/6M aumentato di uno spread di: 1,60 punti;

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello indicato in tabella, in relazione all’andamento del parametro di riferimento al momento della stipula.

Tasso di interesse di

preammortamento nominale fisso Stesso tasso dell’ammortamento TASSO VARIABILE

Parametro di indicizzazione

I tassi variano mensilmente in base al seguente parametro di indicizzazione:

Euribor a sei mesi 365 arrotondato ai cinque centesimi percentuali superiori, pubblicato di norma da “IL SOLE24ORE” e/o da riviste equipollenti, riferito all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione (ad esempio: ultimo giorno lavorativo di giugno per il tasso applicato nel mese di luglio).

Spread

Durata del mutuo Spread

Fino a 5 anni 1,50

oltre 5 fino a 10 anni 1,95

oltre 10 e fino a 15

anni 2,30

oltre 15 e fino a 20

anni 2,30

oltre 20 e fino a 25 2,30

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anni

oltre 25 e fino a 30

anni 2,30

Di conseguenza il tasso di interesse di ammortamento nominale annuo è pari

Durata del mutuo Tasso

Fino a 5 anni 1,25

oltre 5 fino a 10 anni 1,70

oltre 10 e fino a 15

anni 2,05

oltre 15 e fino a 20

anni 2,05

oltre 20 e fino a 25

anni 2,05

oltre 25 e fino a 30

anni 2,05

Tasso di interesse di preammortamento nominale Variabile

Stesso tasso dell’ammortamento

TASSO MISTO Non previsto

DUE TIPI DI TASSO Non previsto

SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Istruttoria

Soci: 0,40% dell’importo del mutuo (min. € 350) Non Soci: 0,50% dell’importo del mutuo (min. € 400)

(Le spese istruttoria si applicano nella misura pari al 50% delle spese d'istruttoria rispetto alle condizioni ordinarie).

Imposta sostitutiva 0,25% oppure 2% della somma erogata Imposta di bollo sulle eventuali

cambiali in garanzia Come per legge, di tempo in tempo vigente Pegno su titoli a garanzia - spesa

deposito € 0,00

Pegno su titoli a garanzia - spesa

bolli Come per legge, di tempo in tempo vigente

Altre garanzie obbligatorie Fidejussione

Tassa ipotecaria Come per legge, di tempo in tempo vigente Oneri per mediazione Non conosciuti

Altro Nessun altro costo diverso da quelli sopra indicati

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02/10/2017

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO Spese incasso rata con

- addebito in conto corrente, - mediante SDD,

-pagamento per cassa

€ 4,00

Commissione incasso rata € 0,00 Spese invio quietanza

- cartaceo

- in formato elettronico

Gratuito

Spese per avviso scadenza rata - cartaceo

- in formato elettronico

Gratuito

Spese per sollecito di pagamento € 0,00 Spese per comunicazioni periodiche

- cartaceo

- in formato elettronico

Gratuito

Spese per altre comunicazioni € 0,00 Spese per altre comunicazione a

mezzo raccomandata € 7,00

Spese per richiesta documentazione Massimo 5,00 euro per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.

Variazione/restrizione/trasferimento

di ipoteca Costi notarili a carico del mutuatario Rinnovazione ipoteca Costi notarili a carico del mutuatario Spese per cancellazione

ipotecarie ordinarie (non semplificate ex art. 40 bis del TUB)

Nessun costo

Accollo mutuo (laddove la banca vi aderisca)

Nessun costo

Frazionamento e ripartizione mutuo Nessun costo

Compenso per estinzione anticipata zero

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Spese per stipula atto fuori dai

locali della banca Nessun costo

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento Progressivo “francese”

Tipologia di rata Costante

Periodicità delle rate Mensile

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA Durata del

finanziamento (anni)

Tasso di interesse fisso applicato Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale

10 2,30% € 466,85

15 2,95% € 344,14

20 3,15% € 281,12

25 3,20% € 242,40

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA Durata del

finanziamento (anni)

Tasso di interesse applicato (in ipotesi di tasso

Euribor 6M 365 pari a -0,25%)

Importo della rata mensile per

€ 50.000,00 di capitale

Se il tasso di interesse aumenta del

2% dopo 2 anni*

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2

anni*

10 1,70% € 453,42 € 490,13 € 423,82

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell’oscillazione più ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.mediocrati.it

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Data Parametro Valore

30/05/2015 Euribor 6M 365 0,05%

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02/10/2017

30/06/2015 Euribor 6M 365 0,10%

31/07/2015 Euribor 6M 365 0,05%

30/11/2015 Euribor 6M 365 0,00%

31/01/2016 Euribor 6M 365 -0,05%

31/05/2016 Euribor 6M 365 -0,15%

30/06/2016 Euribor 6M 365 -0,15%

30/09/2016 Euribor 6M 365 -0,20%

29/04/2017 Euribor 6M 365 -0,25%

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Data Parametro Valore

30/06/2016

Euro Irs Lettera 5Y/6M -0,10%

Euro Irs Lettera 10Y/6M 0,40%

Euro Irs Lettera 15Y/6M 0,70%

Euro Irs Lettera 20Y/6M 0,80%

Euro Irs Lettera 25Y/6M 0,85%

30/09/2016

Euro Irs Lettera 5Y/6M -0,10%

Euro Irs Lettera 10Y/6M 0,30%

Euro Irs Lettera 15Y/6M 0,60%

Euro Irs Lettera 20Y/6M 0,75%

Euro Irs Lettera 25Y/6M 0,75%

31/12/2016

Euro Irs Lettera 5Y/6M 0,10%

Euro Irs Lettera 10Y/6M 0,70%

Euro Irs Lettera 15Y/6M 1,05%

Euro Irs Lettera 20Y/6M 1,20%

Euro Irs Lettera 25Y/6M 1,25%

31/03/2017

Euro Irs Lettera 5Y/6M 0,20%

Euro Irs Lettera 10Y/6M 0,80%

Euro Irs Lettera 15Y/6M 1,15%

Euro Irs Lettera 20Y/6M 1,35%

Euro Irs Lettera 25Y/6M 1,40%

30/06/2017

Euro Irs Lettera 5Y/6M 0,30%

Euro Irs Lettera 10Y/6M 0,90%

Euro Irs Lettera 15Y/6M 1,30%

Euro Irs Lettera 20Y/6M 1,45%

Euro Irs Lettera 25Y/6M 1,55%

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OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2017 Aggiornate al

02/10/2017

30/09/2017

Euro Irs Lettera 5Y/6M 0,25%

Euro Irs Lettera 10Y/6M 0,95%

Euro Irs Lettera 15Y/6M 1,35%

Euro Irs Lettera 20Y/6M 1,55%

Euro Irs Lettera 25Y/6M 1,60%

SERVIZI ACCESSORI

Polizza assicurativa obbligatoria

Il cliente è tenuto ad assicurare l'immobile (con annessi, connessi ed eventuali dipendenze)su cui è iscritta l'ipoteca per tutta la durata del finanziamento,contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine. Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato e, in caso di polizza rilasciata da un intermediario terzo, la stessa deve essere di gradimento della Banca.

A carico del Cliente

Polizza assicurativa facoltativa

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/ e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul

mercato.

Nel caso in oggetto il cliente può sottoscrivere le assicurazioni facoltative denominate

"Protezione mutuo" di BCC Vita/Assicurazione e “Le Rate protette” di Assimoco (Cfr. il foglio informativo della Società in convenzione)

Cfr. le ipotesi nella sezione TAEG

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso

Modalità dell’esercizio del recesso dai servizi accessori e i relativi effetti per il cliente:

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02/10/2017

Protezione Mutuo

L’Assicurato può recedere dal presente contratto:

• Entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso alla Compagnia.

• Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà totalmente il premio corrisposto, senza applicare alcun onere a carico dell’Assicurato.

• Nel caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà il premio corrisposto, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia, dal premio rimborsato all’Assicurato.

Oppure

Trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta. La Compagnia provvederà alla restituzione all’Assicurato della parte di premio Danni, pagato e relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall’Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

Recesso durante la vigenza del contratto - trascorsi 5 anni di copertura

L’Assicurato ha un’ulteriore facoltà di recedere dal presente contratto, dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità. Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta.

Rimborso del premio in caso di recesso trascorsi 5 anni di copertura

In caso di Recesso trascorsi i cinque anni di copertura assicurativa, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio Danni pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all’Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla loro naturale scadenza. Il medesimo diritto di recesso spetta altresì ai singoli Assicurati, da potersi esercitare entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa relativa alle singole adesioni.

Rate Protette

L’Assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso. Il recesso libera entrambi le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Tasso di mora Due punti in più del tasso contrattualmente in vigore al momento della mora

Rinegoziazione mutuo Nessun costo

Adempimenti notarili A carico del mutuatario

Assicurazione immobile Si vedano le indicazioni presenti nel box servizi accessori

Imposta di registro Come per legge, di tempo in tempo vigente. I costi sono a carico del mutuatario

Tasse ipotecarie: Come per legge, di tempo in tempo vigente. I costi sono a carico del mutuatario

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OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2017

Aggiornate al

02/10/2017

Perizia tecnica Secondo la tariffa del perito prescelto

Imposta di bollo sul contratto Come per legge, di tempo in tempo vigente. I costi sono a carico del mutuatario

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell’istruttoria: entro 120 gg dalla presentazione della documentazione completa

Disponibilità dell’importo: entro 90 gg dalla stipula del contratto e comunque all’acquisizione delle garanzie ricevute.

ALTRO

Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale € 0,00

Spese assicurazione annuale* € 5,00

*Il Credito Cooperativo Mediocrati stipula ogni anno una polizza infortuni a favore dei clienti (persone fisiche, ditte individuali, società semplici di fatto e società a nome collettivo, titolari di conti correnti di corrispondenza, depositi a risparmio, mutui chirografari ed ipotecari, anticipazioni su titoli e valori, anticipazioni su merci e documenti rappresentativi di merci, anticipazioni su crediti, sovvenzioni cambiarie) che assicura il caso morte e l’invalidità permanente quando questa risulti pari o superiore al 65% della totale.

Per tutte le fattispecie di infortunio e rischio coperte dalla polizza e per i relativi indennizzi si rimanda alle principali condizioni generali del contratto di assicurazione che possono essere richieste presso le filiali della banca.

SERVIZI DI CONSULENZA Non previsti

INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 20 giorni dalla richiesta.

Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti:

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OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2017 Aggiornate al

02/10/2017

documento/i d’ identità e codice fiscale del/i richiedente/i e/o del/i garante/i

privacy e modulo consenso alle visure (crif,Cr,Cra e Cribis,ecc.) richiedente/i egarante/i

dichiarazione dei redditi del/i richiedente/i e/o del/i garante/i (mod. 730 – mod.unico – Cud)

per le richieste di mutuo ipotecario/fondiario: perizia redatta dalperito alla quale dovrà essere allegato anche l’atto di provenienza (titolo di proprietà) el’estratto catastale del bene oggetto di ipoteca.

ultime 2 buste paghe

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

Avvertimento per il Consumatore: in mancanza delle informazioni necessarie ai fini della valutazione del merito creditizio, il finanziamento non potrà essere concordato.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza preavviso e senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempimassimidichiusura del rapporto

La banca estingue il rapporto al momento dell’integrale pagamento del debito nonché dell’eventuale compenso per estinzione anticipata, ove dovuto.

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca [BCC Mediocrati - Ufficio reclami, Via Alfieri - 87036 Rende (CS); e-mail: [email protected]: [email protected]], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

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Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito della banca www.mediocrati.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, chiedere alla banca oppure consultare l’apposita “Guida Pratica” a disposizione della clientela presso ogni filiale della banca.

Nei casi in cui la contestazione alla Banca tragga origine dalla mancata erogazione del finanziamento, dal mancato incremento o dalla revoca di finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente, quest'ultimo può decidere di presentare direttamente istanza al Prefetto, in forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero degli Interni al fine di avviare la procedura di ricorso all'ABF;

• per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it, fino alla data di avvio dell’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ovvero in data 09/01/2017, istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016; o all’Ombudsman-Giurì Bancario sino alla data dell’

08/01/2017, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet. Le procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato e non ancora concluse alla data di avvio dell’operatività dell’ACF (09/01/2017), continuano a svolgersi secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012.

Dalla data di attivazione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), del cui funzionamento la Banca fornirà informazioni sul proprio sito web, il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l’intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L’ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.

Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

b) è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.

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Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data.

Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Il ricorso alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” o all’“Arbitro per le Controversie Finanziarie”

assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità;

• ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it.

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l’art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall’avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

(Si precisa che un’eventuale clausola sulla risoluzione stragiudiziale diversa da quella sopra riportata, contenuta in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superata da quella sopra, aggiornata con il riferimento all’Arbitro per le Controversie Finanziarie -ACF).

CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul ricavato esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.

LEGENDA

Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il

debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.

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Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del

mutuo.

Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore

dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito , l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Piano di ammortamento “italiano” Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.

Piano di ammortamento “tedesco” Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano.

La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è

costituita solo dal capitale.

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento

restituito.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero di quote pagate Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla

scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o

di

indicizzazione.

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Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Alcune spese non sono comprese, per esempio Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del cosiddetto “tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso d’interesse diviene usurario.

Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il “tasso soglia”

riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il “tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.

Riferimenti

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