COMUNE DI ZANDOBBIO
PROVINCIA DI BERGAMO
PIAZZA MONUMENTO– 24060 ZANDOBBIO (BG) – C. F. 80003650167 – P. I.V.A. 00579580168 TEL 035 4256 911 – FAX 035 4256917 www.comune.zandobbio.bg.it - E- mail [email protected]
Guida all' I.M.U. 2012
Che cos’è l’I.M.U. ?
L'I.M.U. è l'imposta municipale propria la cui istituzione è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
Chi paga ?
Devono pagare l’imposta:
• i proprietari degli immobili (case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili ecc.);
• i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione (si ricorda che ha diritto di abitazione sull’intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza l’abitazione di famiglia ed il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
• i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing) ;
• i concessionari di aree demaniali Non devono pagare l’I.M.U. gli inquilini.
Quando si paga ?
- entro il 18 giugno: primo acconto pari al 50% dell’imposta calcolata ad aliquota standard (o il 33% per i proprietari di abitazione principale che scelgano le tre rate)
- entro il 17 settembre: secondo acconto solo per l’abitazione principale (solo per i proprietari di abitazione principale che abbiano scelto le tre rate)
- entro il 17 dicembre: saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno – effettuare conguaglio applicando le aliquote definitivamente approvate
Aliquote:
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 29/10/2012 ha approvato le seguenti aliquote:
tipologia Aliquota
%
detrazione
ABITAZIONE PRINCIPALE * 0,4% 200,00 € + 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (MASSIMO 400,00€)
ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A
ASCENDENTI (genitori)
DISCENDENTI (figli) ENTRO IL PRIMO GRADO
0,5% Non si applica
ALTRI IMMOBILI 0,76% Non si applica
Come si calcola e si versa l’imposta?
I versamenti in acconto (18 giugno e 17 settembre) vanno eseguiti solamente attraverso il modello F24 reperibile presso qualsiasi sportello bancario o postale e suddividendo la parte di
spettanza del Comune da quella dello Stato. Per il versamento di dicembre potrà essere usato anche il bollettino di conto corrente postale. E’ possibile collegarsi al sito web del Comune www.comune.zandobbio.bg.it ed eseguire, attraverso l’apposito link, il calcolo dell’imposta con la stampa del modello F24.
Il codice ente relativo al Comune di Zandobbio da indicare nel modello F24 è
M144
Tipologia immobile Base imponibile Detrazioni o riduzioni
Aliquota Quota al comune
Quota allo Stato
Codice F24 per
IMU a favore del comune
– M144
Codice F24 per IMU a favore dello Stato
Abitazione principale e relative pertinenze (C2/, C/6, C/7 massimo una per
ciascuna categoria)
Rendita catastale + 5% x 160 (tranne per
A/10)
Base euro 200,00 + 50 euro per ogni “figlio under 26” – massimo €.
400,00
0,40% 0,40% 0 3912 NO
Pertinenze diverse dalle precedenti
Rendita catastale + 5% x 160
======
0,76% 0,38% 0,38% 3918 3919
Abitazione concessa in uso gratuito a ascendenti (genitori) discendenti (figli) entro
il primo grado
Rendita catastale + 5% x 160
======
0,50% 0,12% 0,38% 3918 3919
Fabbricati inagibili o inabitabili
Rendita catastale + 5% x il coefficiente di
riferimento ***
Riduzione del 50% della base
imponibile
0,76% 0,38% 0,38% 3918 3919
Abitazioni possedute da anziani che dimorano in
strutture di lunga degenza a condizione
che non siano locate
Rendita catastale + 5% x 160 (tranne per
A/10)
Base euro 200,00 + 50 euro per ogni “figlio under 26” – massimo €.
400,00
0,40% 0,40% 0 3912 NO
Abitazioni possedute in Italia da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non siano locate
Rendita catastale + 5% x 160 (tranne per
A/10)
Base euro 200,00 + 50 euro per ogni “figlio under 26” – massimo €.
400,00
0,40% 0,40% 0 3912 NO
Fabbricati di interesse storico
Rendita catastale effettiva + 5% x il
coefficiente di riferimento ***
Riduzione del 50% della base
imponibile 0,76% 0,38% 0,38% 3918 3919
Fabbricato rurale abitazione principale del
proprietario
Rendita catastale + 5% x 160
Base euro 200,00 + 50 euro per ogni “figlio under
26” – massimo €.
400,00
0,40% 0,40% 0 3912 NO
Fabbricato rurale abitazione dell’affittuario che
conduce il terreno
Rendita catastale +
5% x 160 ====== 0,76% 0,38% 0,38% 3918 3919
Fabbricato strumentale
rurale “montano” ESENTE
Alloggi di ex IACP o di coop. Indivise
Rendita catastale +
5% x 160 200 euro 0,76% 0,76% 0 3918 NO
Tutti i fabbricati (a prescindere dal loro
utilizzo)
Rendita catastale +
5% x coefficiente *** ====== 0,76% 0,38% 0,38% 3918 3919 Terreni posseduti e
condotti da coltivatori diretti o Iap
Reddito domenicale + 25% x 110
Riduzione dell’imposta per
scaglioni
0,76% 0,38% 0,38% 3914 3915
Terreni montani ESENTE
Aree edificabili Valore di mercato ====== 0,76% 0,38% 0,38% 3916 3917
Versamento per i cittadini residenti all’estero: I cittadini residenti all’estero possono effettuare il versamento al pari degli altri cittadini utilizzando il modello F24, nel caso in cui non fosse possibile utilizzare il suddetto modello occorre provvedere nei seguenti modi:
• per la quota spettante al Comune effettuare un bonifico utilizzando il codice IBAN IT07D0542853630000000005002 (codice BIC BEPOIT21)
• per la quota dello Stato effettuare un bonifico utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000 (codice BIC BIT AITRRENT)
COPIA DI ENTRAMBE LE OPERAZIONI DEVE ESSERE INOLTRATA AL COMUNE PER I SUCCESSIVI CONTROLLI
I coefficienti
La rendita dei fabbricati, come visto, va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente di riferimento delle varie categorie di immobili che sono:
Categoria Catastale Moltiplicatori I.M.U.
A (no A/10) 160
B 140
C/2 – C/6 – C/7 160
C/1 55
C/3 – C/4 – C/5 140
A/10 80
D (No D/5) 60
D/5 80
Abitazione principale e pertinenze
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, ecc.) e C/7 (tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
In caso di separazione o divorzio, sarà il coniuge che abita la casa a versare l’I.M.U. anche se non ne è il proprietario.
Assimilazioni
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Detrazione per abitazione principale
Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare €.
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di cui sopra è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00.
Esenzioni
Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il Comune di Zandobbio rientra fra i Comuni classificati montani.
Aree fabbricabili
Di seguito viene riportata la tabella e le indicazioni utili per la valorizzazione delle aree fabbricabili. Nella tabella vengono indicati i valori medi che in nessun modo vincolano l’ente nella sua attività di accertamento.
Si ricorda che i terreni edificabili ricadenti in piani di lottizzazione vengono considerati urbanizzati a partire dal giorno della sottoscrizione in atto pubblico della convenzione di lottizzazione.
Per le convenzioni stipulate prima del 2010 i terreni sono da considerarsi urbanizzati a partire dal 01/01/2010 anche qualora il termine triennale non sia ancora decorso.
La dichiarazione
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto del 1° gennaio 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 04/02/2013.
I modelli saranno pubblicati nel sito web del comune non appena approvati con apposito decreto Ministeriale.
PER ULTERIORI E MAGGIORI INFORMAZIONI
Per ottenere ulteriori informazioni i contribuenti possono rivolgersi all’ufficio tributi del Comune di Zandobbio, telefonando al numero 035/4256908 durante gli orari di apertura degli uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
TABELLA DEI VALORI VENALI EURO/MQ DELLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2012 Destinazione If
(mc/mq)
coeff./riduz. ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV
URB P.L. URB P.L. URB P.L. URB P.L.
B1 1 1 178 107 178 107 124 74 117 70
B2 1,2 1,1 196 118 196 118 136 82 128 77
B3 1 1 178 107 178 107 124 74 117 70
B4 0,8 0,9 160 96 160 96 112 67 105 63
B5 1,3 1,1 196 118 196 118 136 82 128 77
B6 1,3 1,1 196 118 196 118 136 82 128 77
B7 0,1 0,5 89 53 89 53 62 37 58 35
C1 1,29 1,1 196 118 196 118 136 82 128 77
C2.A 1,74 1,1 196 118 196 118 136 82 128 77
C2.B 0,62 0,8 143 86 143 86 99 59 93 56
C3 1,28 1,1 196 118 196 118 136 82 128 77
C4 0,59 0,8 143 86 143 86 99 59 93 56
C5 0,73 0,8 143 86 143 86 99 59 93 56
C6 non approv.
0,66 0,8 143 86 143 86 99 59 93 56
C6 approv. 0,86 0,9 160 96 160 96 112 67 105 63
C7 0,37 0,7 125 75 125 75 87 52 82 49
C8 0,87 0,9 160 96 160 96 112 67 105 63
C9 0,49 0,7 125 75 125 75 87 52 82 49
D1 Uf=60%
Q=40%
1 92 55 144 86 174 105 92 55
D2 Uz=75%
Q=50%
1,1 101 61 158 95 192 115 101 61
D3/1 Uz=86%
Q=50%
1,1 101 61 158 95 192 115 101 61
D3/2 Uz=73%
Q=50%
1 92 55 144 86 174 105 92 55
D3/3 Uz=46%
Q=50%
0,9 83 50 130 78 157 94 83 50
D6 1,34 1,1 101 61 158 95 192 115 101 61
AP 2 1,1 101 61 158 95 192 115 101 61
P.P. 0,19 0,5 46 28 0 0 0 0 0 0
ATTENZIONE : Gli importi in grassetto indicano fattispecie presenti sul territorio, mentre gli altri rappresentano situazioni allo stato attuale solo teoriche.