COMUNE DI CAGLIARI
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL LOCALE AD USO BAR INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA DE GASPERI A CAGLIARI
L’anno duemilaventidue, addì ____ del mese di ____________, negli uffici del Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza del Comune di Cagliari, in via Sauro n°
19, Cagliari - piano quarto
TRA
Il Comune di Cagliari (C.F. 00147990923), rappresentato da ________________, nato a _____________ il ____________, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza del Comune medesimo, giusta decreto del Sindaco prot. n. ________ del ___________, autorizzato a stipulare il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di seguito denominato anche “CONCEDENTE”
E
_______________________________, nato a _________ il ____________ C.F.
________________, residente in _____________ Via _________________ n. ___, di seguito denominato anche “CONCESSIONARIO”,
premesso
che con Determinazione n. ________ del ______________ è stato approvato lo schema di contratto per la concessione dell'immobile, appartenente al patrimonio indisponibile dell’Ente, ubicato in Cagliari, P.zza Alcide De Gasperi, piano terra, ad uso bar interno dell’edificio sede degli uffici del Comune di Cagliari;
si stipula e conviene quanto segue:
art. 1 - oggetto
___________________, nella predetta qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio,
Protezione e Sicurezza del Comune di Cagliari, in nome e per conto del quale agisce, CONCEDE a _________________ il locale sito in Cagliari, P.zza de Gasperi, piano terra, e le relative pertinenze, come identificato nella planimetria allegata (Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facenti parte dell’edificio sede degli uffici del Comune di Cagliari.
Art. 2 - durata
La concessione avrà durata di anni sei a decorrere dalla data della sottoscrizione rinnovabili una sola volta per ulteriori anni sei, salva la facoltà per il Comune di Cagliari di revoca anticipata per ragioni di pubblico interesse e di decadenza nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali.
Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, dandone comunicazione esclusivamente a mezzo PEC, almeno sei mesi prima della data in cui il rilascio dovrà avere esecuzione.
Alla scadenza della concessione i locali torneranno nella piena disponibilità del Comune, in buono stato manutentivo ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni.
E’ esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l’applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente concessione.
Art. 3 - canone
Il canone di concessione stabilito ed accettato dalle parti è di € _______
(_____________) mensili, per un totale annuo di € ____ (_____________), oltre all'imposta di bollo nella misura fissata dalla legge; il canone mensile dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese; Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo all’automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli
interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. Detto canone sarà aggiornato su base annua, nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il deposito cauzionale dovuto a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto è pari a tre mensilità e verrà reso al termine della concessione, salvo compensazione a seguito di verifica sia dello stato dell’immobile sia dell’osservanza di ogni obbligazione prevista in capo al concessionario.
Art. 4 - utilizzo
L’immobile viene concesso al fine di esercitarvi l'attività di bar - ristoro. E’ vietata ogni diversa destinazione dell’immobile oltre che le attività di sala giochi, agenzia di scommesse e similari.
Non è ammessa la chiusura dell'attività, salvo che per ferie estive per un periodo non superiore a 30 giorni. L'ingiustificata inattività che si protragga per più di 10 giorni durante il periodo dal 15 settembre al 14 giugno e/o per più di 30 giorni durante il periodo dal 15 giugno al 14 settembre è causa di decadenza ai sensi del successivo articolo 10.
Art. 5 - cessione del contratto
La presente concessione ha carattere personale. Il concessionario, salvo autorizzazione del Comune, non può cedere i locali a terzi, nemmeno nell’ipotesi prevista dall’art. 2558 del C.C., pena la decadenza della presente concessione e l’incameramento della cauzione.
E' altresì vietata la subconcessione parziale dell’immobile.
Art. 6 – stato dell’immobile ed eventuali interventi
Il concessionario dichiara di aver esaminato il locale e prende atto che l'immobile viene concesso nello stato di fatto, d'uso e di manutenzione in cui si trova; sono a carico del concessionario le spese connesse a qualsiasi intervento di allestimento, riparazione, sistemazione e conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e/o adeguamento tecnico, igienico, sanitario, impiantistico, allacciamento utenze che si rendessero necessarie per l'avvio e lo svolgimento della specifica attività e nei limiti dell’uso a tal fine consentito; tali, eventuali, interventi saranno effettuati a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte del competente ufficio comunale, senza che il concessionario possa vantare alcun indennizzo da parte del concedente, prima, durante o al termine del rapporto di concessione. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e alla conclusione dei medesimi dovranno essere fornite al Comune di Cagliari tutte le dichiarazioni e le certificazioni di legge attestanti la conformità alle vigenti normative.
Art. 7 – spese per manutenzione
Sono a carico del concessionario le riparazioni di manutenzione ordinaria. Le spese straordinarie per riparazioni, manutenzioni, sostituzioni o per altre opere sull'immobile o riguardanti le parti, cose ed impianti comuni, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 6, saranno sostenute dal Comune di Cagliari.
Art. 8 – miglioramenti e addizioni
In aggiunta a quanto previsto all'art. 6, eventuali lavori straordinari di recupero, restauro e adeguamento alla normativa vigente, eseguiti dal concessionario, per tutta la durata del contratto, dovranno necessariamente essere preventivamente autorizzati dal Comune di Cagliari, al quale il concessionario si impegna a presentare, per l'autorizzazione, tutta la documentazione tecnica e contabile; è fatto espresso divieto al concessionario di apportare modifiche senza il consenso scritto
del concedente; in ogni caso tutte le migliorie e le addizioni, fisse ed infisse, non asportabili senza danneggiare il locale, rimarranno, al termine della concessione, acquisite a favore del Comune, senza alcun diritto a rimborso o compenso;
Art. 9 – regole generali
Il concessionario si impegna ad osservare le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile.
Art. 10 – revoca e decadenza
La presente concessione potrà essere revocata in qualsiasi tempo per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto per danni e perdite di qualsiasi entità e genere.
La presente concessione si intenderà senz’altro decaduta:
1. in caso di scioglimento o cessazione del Concessionario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali e in ogni caso di perdita dei requisiti previsti nel bando;
2. in caso di cessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, della presente concessione ad altri, al di fuori dei casi espressamente autorizzati;
3. in caso di violazione grave degli obblighi previsti dalla Concessione o dalle norme di legge.
Sono motivo di decadenza dalla concessione il mancato pagamento anche parziale del canone di concessione, così come la subconcessione abusiva od il mutamento di destinazione dell’uso del locale, fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Comune.
Il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero del locale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune potrà procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.
Art. 11 - assicurazione
Il concessionario si impegna a provvedere all'assicurazione del bene oggetto della concessione, stipulando adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile e contro eventuali danni, diretti e indiretti, causati da qualsiasi evento al bene, al Comune di Cagliari e a terzi in dipendenza dell'uso del bene; detta polizza assicurativa dovrà essere stipulata per l’intera validità del contratto ovvero, se stipulata per un periodo inferiore, mantenuta per tutta la durata della concessione e presentata al concedente, sia all'atto della stipula del contratto sia ad ogni rinnovo della polizza stessa; il massimale per responsabilità civile per danni arrecati al concedente e/o a terzi nello svolgimento dell'attività deve essere almeno pari a € 500.000,00 a sinistro; il concedente si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a persone, animali o cose in conseguenza dell'uso del bene.
Art. 12 – consumi e utenze
Sono a carico del concessionario i consumi di energia elettrica, acqua, gas; a tal fine, lo stesso si obbliga a disporre le necessarie volture dei contratti di fornitura.
Sono a carico del concessionario, inoltre, la pulizia dei locali e il pagamento della tassa rifiuti.
Art. 13 – altri oneri a carico del concessionario
Il concessionario si assume ogni responsabilità e onere inerente l'assolvimento di tutti gli obblighi nascenti, sia preventivi che conseguenti, con gli altri uffici di questo Comune e/o altre pubbliche amministrazioni per il rilascio di altri provvedimenti autorizzatori necessari all'esecuzione dei lavori e/o allo svolgimento dell'attività, esonerando il Comune di Cagliari, in qualità di proprietario, da qualsiasi incombenza, responsabilità e onere.
Art. 14 - spese e registrazione
Tutte le spese contrattuali inerenti il presente contratto sono a carico del concessionario, incluse le imposte di registro e di bollo. Alla materiale registrazione del contratto provvederà il concessionario, entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
Art. 15 – disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legge, nonché agli usi e consuetudini in materia di concessioni.
Il presente atto viene redatto in triplice originale, uno per ciascuna delle parti e uno per la registrazione.
Art. 16 - consegna
Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario viene immesso nel possesso dell'immobile del quale vengono consegnate le chiavi.
Letto, approvato e sottoscritto Cagliari, _______________
IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO