• Non ci sono risultati.

La legge elettorale vigente in Italia (n. 270 del 2005)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "La legge elettorale vigente in Italia (n. 270 del 2005)"

Copied!
17
0
0

Testo completo

(1)

La legge elettorale vigente in Italia (n. 270 del 2005)

I punti caratterizzanti

(2)

La riforma elettorale

CAMERA DEI DEPUTATI

• Criterio:

- ripartizione dei seggi in ragione

proporzionale fra liste concorrenti

(bloccate), con eventuale attribuzione di un premio di maggioranza a carattere nazionale

CAMERA DEI DEPUTATI

• Criterio:

- ripartizione dei seggi in ragione

proporzionale fra liste concorrenti

(bloccate), con eventuale attribuzione di un premio di maggioranza a carattere nazionale

(3)

segue

• Ad ogni elettore:

- è attribuito un voto per la scelta della lista da esprimere in un’unica scheda

(4)

segue

• I partiti o gruppi politici possono effettuare il

collegamento in una coalizione delle liste da essi presentate (tutte le liste hanno lo stesso

contrassegno)

• Contestualmente al deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati che si

candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale indicano il nome della persona leader della forza politica

(5)

segue

• Operazioni elettorali:

1) Cifra elettorale circoscrizionale di lista 2) Cifra elettorale nazionale di lista

3) Cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di lista

(6)

segue

Sono ammesse alla ripartizione dei seggi:

a) Le coalizioni di liste che abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia raggiunto sul piano

nazionale il 2% dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche

riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia

speciale in cui si preveda una particolare tutela delle minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella circoscrizione;

(7)

segue

• b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute , presentate in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad

autonomia speciale in cui è prevista una particolare tutela di tali minoranze, che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella circoscrizione nonché

• delle liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale

almeno il 4% dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una delle

circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale in cui è prevista una particolare tutela di tali minoranze, che abbiano

conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella circoscrizione

(8)

segue

- Cifra elettorale nazionale delle coalizioni di lista di cui alla lettera a) e delle liste di cui alla lettera b);

- Totale cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle liste diviso per il numero dei seggi da attribuire = quoziente elettorale nazionale

- Cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione e di

ciascuna lista divisa per il quoziente elettorale = numero seggi da attribuire

- Eventuali seggi residui attribuiti con il metodo dei “più alti resti”

(9)

segue

• Si verifica se la coalizione di liste o la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi abbia conseguito almeno 340 seggi

se sì

• riparto dei seggi, per ciascuna coalizione di liste, sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista che abbia conseguito sul piano

nazionale almeno il 2% dei voti validi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una delle circoscrizioni

comprese in regioni ad autonomia speciale in cui è prevista una particolare tutela di tali minoranze, che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella circoscrizione e della lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno

(10)

segue

• Se la coalizione di liste o la singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi non ha conseguito almeno 340 seggi

• Ad essa sono attribuiti i seggi necessari per raggiungere tale consistenza

(totale delle cifre nazionali elettorali delle coalizioni di lista o delle liste diviso per 340 = quoziente elettorale nazionale di maggioranza)

- totale cifre elettorali nazionali altre coalizioni di liste o altre liste diviso per i restanti 277 seggi = quoziente elettorale di minoranza)

(11)

Senato della Repubblica

• Criterio:

Attribuzione su base regionale dei seggi tra liste concorrenti, in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale

(12)

segue

• Cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di lista e delle liste

• Totale delle cifre elettorali circoscrizionali di :

- A) ciascuna coalizione di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20% dei voti validi espressi e che contengono almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3% dei voti validi espressi;

- B) Ciascuna lista non collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno l’8% dei voti validi espressi nonché di ciascuna delle liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8% dei voti validi espressi

diviso per

(13)

segue

• Numero dei seggi da attribuire alla Regione

= quoziente elettorale circoscrizionale

• Cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista divisa per il quoziente elettorale circoscrizionale = numero seggi da assegnare

(14)

segue

• Si verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nell’ambito della circoscrizione abbia ottenuto almeno il 55% dei seggi assegnati alla Regione

• Se sì per ciascuna coalizione di liste

collegate di cui alla lettera A) che abbia ottenuto sul piano circoscrizionale almeno il 3% dei voti validi espressi si divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste

ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato

=quoziente elettorale di coalizione

(15)

segue

Cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto divisa per il

quoziente elettorale circoscrizionale =

numero seggi da assegnare a ciascuna lista

(16)

segue

• Se la coalizione di liste o la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi

nell’ambito della circoscrizione non ha raggiunto il 55% dei seggi assegnati alla Regione

• È assegnato alla predetta un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55% dei seggi assegnati alla Regione

(17)

segue

• I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste.

Riferimenti

Documenti correlati

Anno Numero di candidati Maggior numero di voti al solo candidato Presidente in valore assoluto Maggior numero di voti al solo candidato Presidente in % ai voti attribuiti

CENNI STORICI: edificio del XVIII secolo dimora di una delle famiglie più importanti di Nerviano: i Crivelli CONTESTO: anche se la forma urbana in cui l'edificio è inserito è

[r]

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative

Al termine delle operazioni di compensazione di tutte le liste determina i seggi finali, di cui prende nota nella colonna 12 dei PROSPETTI VII bis. – RIEPILOGO DEI SEGGI DI

Lista Voti Validi

Lista Voti Validi

8. Lo SIAD è sottoposto, dopo l'approvazione del Comune, al visto di conformità della competente Di - rezione generale dell'Area generale coordinamento Sviluppo