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Guida pratica di diritto commerciale: CONTRATTO D AGENZIA IN FRANCIA. membrettilex.com/guida-pratica-di-diritto-commerciale

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Guida pratica

di diritto commerciale:

CONTRATTO D’AGENZIA IN FRANCIA

membrettilex.com/guida-pratica-di-diritto-commerciale

(2)

Contratto d’Agenzia in Francia

Sommario

Contratto d’Agenzia: Parte 2 Contratto d’Agenzia: Parte 3 Contratto d’Agenzia: Parte 1 Presentazione

Contract d’Agence: Part 4 - Accord de non-concurrence et durée

Contract d’Agence: Part 5 - Indeminite de fin du contrat

(3)

Sono un avvocato iscritto all’ordine di Milano (Italia) e Lione (Francia), sono esperto di diritto commerciale in ambito internazionale, in particolare tra Italia e Francia, nonché di diritto societario.

Dirigo uno studio legale italo-francese e faccio parte degli avvocati fiduciari del Consulat General de France di Milano, sono bilingue italiano-francese oltre a lavorare correntemente in inglese.

Sono inoltre cofondatore dello studio legale MMSLEX e di FrenchLex.

Luca Membretti

Telefono

Tel. (+39) 02.36.64.20.48 Diretto: (+39) 334.67.60.219

Email

[email protected] [email protected]

Lione

Le Blok - 30 rue Joannès Carret - 69009

Milano

Via Freguglia 10, 20122

(4)

Sommario

Contratto d’Agenzia:

Parte 1

1. Chi è l’agente

commerciale in Francia?

2. Disciplina normativa del contratto di agenzia commerciale

3. Che oggetto ha, quindi, il contratto di agenzia?

4. Ipotesi di esclusione

(5)

5

Agente Commerciale

1. Un agente commerciale è qualsiasi rappresen- tante di una società responsabile della vendita dei suoi prodotti o servizi. Questa accezione economica copre tre diverse situazioni giuri- diche: quella di un agente commerciale che soddisfa le condizioni giuridiche strettamente definite dal diritto dell’Unione europea, suc- cessivamente qualificato come agente “statu- tario”;

2. quella di un agente che non soddisfa queste condizioni giuridiche, successivamente quali- ficato come agente di “common law” soggetto alle regole del diritto francese;

3. quella di un agente legato da un contratto in- ternazionale che può non essere soggetto alle regole dell’Unione europea o francesi.

La differenza essenziale tra agenti statutari e agenti di diritto comune è che solo i primi possono chiedere il risarcimento del danno causato da una violazione del contratto da parte del preponente.

Gli altri possono ottenere un risarcimento solo se provano, in anticipo, che erano legati al preponen- te da un mandato di interesse comune e, se sono legati da un contratto internazionale, quando il contratto rientra nel diritto francese.

Quando il contratto è concluso tra parti che sono cittadini di diversi Stati membri dell’UE, la legge dello Stato membro che rispetta la protezione mi- nima prescritta dalla direttiva e che le parti hanno scelto per disciplinare il contratto, può essere mes- sa da parte dal giudice a favore delle norme impe- rative della legge del proprio paese se quest’ultima accorda una protezione più favorevole all’agente.

I contratti sono altresì soggetti ai testi di diritto comune relativi alla rappresentanza introdotti nel codice civile e applicabili dal 1° ottobre 2016, in quanto compatibili con le norme speciali proprie del contratto di agenzia commerciale e la loro ap- plicazione riguarda i contratti conclusi a partire da tale data.

I contratti di agenzia commerciale sono soggetti alle disposizioni degli articoli L 134-1 e seguenti e R 134-1 e seguenti del codice di commercio, nella misura in cui riguardano l’attività prevista in questi articoli.

I suddetti articoli derivano dalla legge 91-593 del 25 giugno 1991 che recepisce la direttiva europea 86/653 del 18 dicembre 1986 sul coordinamento dei diritti degli Stati membri dell’Unione europea relativi agli agenti commerciali indipendenti.

Le disposizioni imperative della direttiva su indica- ta, in particolare quelle relative ai diritti dell’agente in caso di risoluzione del contratto, devono essere applicate non appena la situazione presenta uno stretto legame con la Comunità (ora UE), in par- ticolare quando l’agente svolge la propria attività sul territorio di uno Stato membro, indipendente- mente dalla legge alla quale le parti intendevano assoggettare il contratto. Non sono quindi appli- cabili se l’agente lavora al di fuori dall’Unione, trat- tandosi solo di una questione di ordine pubblico interno.

2. Disciplina normativa del contratto di agenzia commerciale 1. Chi è l’agente commerciale

in Francia?

(6)

3. Che oggetto ha, quindi, il contratto d’agenzia?

Il contratto di agenzia commerciale è quello che affida a una persona, detta “agente commercia- le”, il compito di negoziare ed eventualmente di concludere, in nome e per conto di produttori, in- dustriali, commercianti o altri agenti commercia- li, contratti di vendita, di acquisto, di locazione o di prestazione di servizi, in qualità di agente e su base permanente (C. com. art. L 134-1).

Questa qualifica richiede le seguenti specificazio- ni:

• non dipende dalla forma del contratto, né dal- la volontà delle parti, né dall’iscrizione dell’a- gente nell’apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale commerciale; rileva solo l’attività effettivamente svolta;

• l’agente di commercio è colui che agisce per un produttore, cioè per un soggetto che svol- ge un’attività economica che genera la circo- lazione di beni e la fornitura di servizi, come nel caso di un architetto designer d’interni, che, non soggetto ad una professione regola- mentata, allestisce negozi, realizza stand fie- ristici e decorazioni di vetrine e crea oggetti;

Tuttavia, alcuni agenti sono esclusi dal campo di applicazione di codesta regolamentazione; è il caso di quelli che sono soggetti a disposizioni le- gislative specifiche; in particolare le agenzie di viaggio, gli intermediari in operazioni bancarie e gli agenti immobiliari.

L’applicazione della legge può essere rinunciata dalle parti alle seguenti condizioni (C. com. art. L 134-15):

• l’attività dell’agente commerciale deve essere prevista in un contratto che l’agente deve ese- guire e che è stato concluso tra le parti princi- palmente per un altro scopo:

• il contratto deve essere scritto;

• la rinuncia all’applicazione della legge deve es- sere scritta.

Qualsiasi clausola o accordo contrario a queste re- gole è considerato non valido (C. com. art. L 134- 16)

• solo l’attività effettivamente svolta determina l’applicazione della qualifica di agente com- merciale nel senso sopra indicato;

• non appena l’agente ha il potere di “negoziare”

contratti, è un agente commerciale, indipen- dentemente dal fatto che il contratto specifi- chi che non ha il potere di “vincolare” il prepo- nente;

• l’agente deve “negoziare” i contratti e benefi- cia di questo status anche se non ha il potere di modificare i prezzi dei beni che vende per conto del preponente;

4. Ipotesi di esclusione

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1. Quali sono le parti di un contratto di agenzia in Francia?

2. Che forma deve avere il contratto di agenzia in Francia?

3. Quali sono i requisiti richiesti per svolgere l’attività di agente commerciale in Francia?

Registro speciale 4. Che calcolo bisogna effettuare per determinare l’importo della provvigione?

Contratto d’Agenzia:

Parte 2

Sommario

(8)

Non si richiede la redazione di un documento scritto; tuttavia, ogni parte ha il diritto di ottenere dall’altra, su sua richiesta, un documento scritto e firmato che espone il contenuto del contratto di agenzia, comprese le eventuali modifiche (C. com.

art. L 134-2). Qualsiasi clausola o accordo che pre- veda la rinuncia a questo diritto da parte di una parte è considerato nullo (art. L 134-16).

Prima di iniziare la propria attività, un agente com- merciale stabilito e operante in Francia deve es- sere iscritto in un registro speciale tenuto presso la cancelleria del tribunale commerciale (o del tri- bunale giudiziario) nella cui giurisdizione è domi- ciliato. Tuttavia, questa formalità è solo una misura professionale, poiché la direttiva comunitaria (n°

21653) non condiziona l’esercizio alla sua osser- vanza.

Sebbene qualsiasi clausola contraria alle norme dello statuto relative alla risoluzione del contratto sia considerata non scritta, le parti possono subor- dinare l’entrata in vigore del contratto all’iscrizione dell’agente nel registro speciale.

Gli agenti commerciali stabiliti all’estero che forni- scono solo prestazioni temporanee e occasionali in Francia non sono tenuti a iscriversi nel registro speciale se non hanno un insediamento stabile in Francia (C. com. art. R 134-6, par. 7).

L’agente di commercio deve depositare una di-

chiarazione presso il registro secondo le disposi- zioni degli articoli A 134-1 e seguenti del Codice del Commercio. Una persona fisica sposata in regime di comunione legale o contrattuale deve provare, secondo una forma definita per decreto, che il suo coniuge è stato informato delle conseguenze sul patrimonio comune dei debiti contratti nell’eser- cizio della sua professione (C. com. art. R 134-5).

Se l’agente esercita la sua attività come impren- ditore individuale a responsabilità limitata, deve dichiarare la ripartizione dei beni con i dettagli ri- chiesti dall’articolo R 134-5, paragrafo 2 del Codice del Commercio. Deve inoltre, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio, depositare i documenti contabili di cui al n. 2163 nel registro speciale (art. R 134-7).

Chi non ha fatto la dichiarazione o chi fa dichia- razioni inesatte o incomplete nell’espletamento di queste formalità è passibile di un’ammenda di 1.500 euro (art. R 134-14).

In cambio, il registro rilascia all’agente commercia- le una ricevuta della dichiarazione e un numero di registrazione (art. R 134-6, comma 1). Il luogo e il numero di iscrizione nel registro speciale devono apparire sui documenti e sulla corrispondenza ad uso professionale dell’interessato, sotto pena di un’ammenda di 450,00 euro, e l’agente commer-

1. Quali sono i diritti

riconosciuti all’agente nel contratto di agenzia?

2. Come e quando matura il diritto alla provvigione?

3. Quali sono i requisiti richiesti per svolgere l’attività di agente

commerciale in Francia

Le parti possono essere persone fisiche o persone giuridiche (C. com. art. L 134-1). Nel caso di una so- cietà di fatto, il contratto esiste solo se è concluso con i soci personalmente (Cass. com. 6-1- 1981:

JCP G 1982.II.19818 oss. Hémard).

Una società di esercizio liberale a responsabilità limitata, che può svolgere solo attività regolamen- tate per le quali deve essere autorizzata, non può essere un agente commerciale (CA Rouen 13-3- 2008 n° 07/03936: RJDA 12/08 n° 1288).

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9 ciale che esercita come imprenditore individuale

a responsabilità limitata deve, inoltre, menzionare lo scopo dell’attività professionale a cui sono de- stinati i beni e il nome che incorpora il suo cogno- me o nome abituale immediatamente preceduto o seguito dalle parole “EIRL” (art. R 134-12 e R 134- 16).

Solo questa ricevuta attesta il completamento della formalità; la tessera di agente commercia- le rilasciata dalla Fédération nationale des agents commerciaux non ha quindi alcun valore probato- rio.

Qualsiasi fatto suscettibile di modificare una delle indicazioni contenute nella dichiarazione d’iscri- zione deve essere dichiarato al registro sotto pena di una multa di 1.500 euro (C. com. art. R 134-15, 2°). Questa dichiarazione può essere fatta per via elettronica (art. R 134-13).

L’agente commerciale che cessa di esercitare la sua attività o non soddisfa le condizioni richieste dalla legge deve, entro due mesi, chiedere la can- cellazione della sua iscrizione, indicando la data di tale cessazione, sotto pena di un’ammenda di 1.500 euro (C. com. art. R 134-8 e R 134-15, 4°).

In caso di morte, la cancellazione deve essere ri- chiesta dagli eredi o successori universali dell’a-

gente (art. R 134-10).

Infine, la cancellazione di un agente commerciale dal registro può essere ordinata da qualsiasi tribu- nale quando emette una decisione che porta alla sua incapacità o al divieto di esercitare la sua pro- fessione (art. R 134-11) o d’ufficio (art. R 134-9). La cancellazione dal registro speciale comporta au- tomaticamente la cancellazione dell’agente com- merciale dal sistema di sicurezza sociale (C. com.

art. R 134-9-1).

Altre attività

L’agente commerciale conserva il diritto di effet- tuare transazioni commerciali per conto proprio poichè le disposizioni relative allo statuto di agen- te commerciale, senza autorizzarlo espressamen- te come faceva il decreto del 1958, non glielo vie- tano formalmente; in questo caso, l’agente è un commerciante, ma solo per l’esercizio di tale at- tività.

Se l’agente commerciale compra e rivende i pro- dotti del suo preponente, questa attività di ac- quirente- venditore deve essere accuratamente distinta da quella di rappresentanza, poiché ob- bedisce semplicemente alle regole della vendita e non a quelle dell’agenzia commerciale qui enun- ciate; ciò può portare alla squalifica del contratto di agenzia commerciale come contratto di con- cessione.

Inoltre, il preponente rimane estraneo all’attivi- tà dell’agente; non può quindi essere tenuto a fatturare i servizi forniti dall’agente in relazione a quest’ultimo.

In mancanza di una clausola di esclusività che lo vincola al mandante, l’agente commerciale ha an- che il diritto di accettare la rappresentanza di nuo- vi mandati senza l’autorizzazione del mandante;

4. Esercizio dell’attività di agente.

Altre attività consentite

L’agente di commercio, in quanto semplice agente (n° 21660), svolge un’attività civile; non può quin- di essere titolare di un’impresa e avere lo status di commerciante.

La prova del contratto di agenzia e del suo conte- nuto è quindi soggetta alle regole civili della prova degli atti.

Tuttavia, l’attività è qualificabile come commercia- le se l’agente la svolge sotto la copertura di una so- cietà commerciale o se la sua attività di agenzia è accessoria alla sua attività commerciale principale.

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tuttavia non può accettare la rappresentanza di una società concorrente con quella di un suo man- dante senza l’accordo di quest’ultimo (C. com. art.

L 134-3), pena la risoluzione del contratto (Cass.

com. 21-6-1967). In ogni caso, l’agente commer- ciale non deve fare concorrenza sleale a nessuno dei suoi mandanti, cosa che non avviene quando i vari prodotti rappresentati sono complementari tra loro e non sono intercambiabili.

Esclusività

L’agente può rappresentare il suo mandante solo se il contratto impone una clausola di esclusività.

Quanto al preponente, egli può, in linea di prin- cipio, vendere direttamente nel settore assegna- to all’agente (Cass. com. 25-3-1974 n. 73-11.423), soluzione conforme alla legge generale sulla rap- presentanza dal 1° ottobre 2016. Egli non può però usare questo potere fino al punto di rendere ine- sistente il corrispettivo del contratto azzerando il compito che ha affidato all’agente.

(11)

1. La libera la concorrenza dell’agenzia in Francia 2. Tra gli obblighi del preoponente è prevista l’esclusiva. In che cosa consiste?

3. La provvigione nel contratto di agenzia.

Calcolo ed esclusioni.

Contratto d’Agenzia:

Parte 3

Sommaire

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Impegno del preponente

L’agente commerciale impegna il preponente con i suoi atti e quindi obbliga quest’ultimo ad onorare gli ordini che prende in suo nome e per suo conto.

Se il preponente intende riservarsi il diritto di ac- cettare o rifiutare gli ordini, ciò dovrà essere indi- cato espressamente nel contratto. In questo caso, egli sarà in difetto se rifiuta sistematicamente tutti gli ordini ricevuti dall’agente.

Sub-agente

Salvo disposizioni contrarie o se il mandato è con- cluso intuitus personae (CA Versailles 4-9-2003 n° 01-3773 : RJDA 1/04 n° 38), il mandatario può affidare l’esecuzione della sua missione a sub-a- genti (C. com. art. L 134-1).

Il sub-agente ha un’azione diretta contro il prepo- nente per il pagamento delle somme che gli sono dovute, indipendentemente dal fatto che sia stato remunerato dal preponente durante l’esecuzione del suo mandato di agente commerciale (CA Lio- ne 10-6-2004 n° 02/4922: Bull. inf. C. cass. 2005 n° 1892).

Spedizione di prodotti contrattuali

Anche se le disposizioni attuali, contrariamente

1. La libera concorrenza nell’agenzia in Francia - Elementi caratterizzanti

In linea di principio, le norme sul divieto di accor- di illeciti non sono applicabili ai contratti di agen- zia perché l’agente non è considerato un’impresa indipendente; le uniche clausole che potrebbero portare all’applicazione del divieto sono le clauso- le di “single branding” (il termine UE per una si- tuazione di non concorrenza), le clausole di non concorrenza post-contrattuali e le situazioni di collusione (MCC n. 23300).

Il diritto del preponente di ritirare i clienti all’agente

Alcuni contratti prevedono il diritto del preponen- te di cambiare unilateralmente i clienti che entra- no nell’area di rappresentanza dell’agente e quindi permettono al preponente di rilevare un cliente

“direttamente” a condizione che egli dia un pre- avviso e sostituisca i clienti rilevati o compensi l’a- gente secondo i termini della clausola. La clausola

“Salvo vietare qualsiasi sviluppo del portafoglio dell’agente commerciale” è stata ritenuta legittima poiché in questo caso il recesso aveva riguardato un solo cliente, il che escludeva che potesse, sotto il pretesto della modifica del contratto per recesso di un cliente, nascondere un’opzione di risoluzione del contratto senza il pagamento dell’indennità di risoluzione del contratto.

nente può, per la libertà di contratto, consegnare all’agente commerciale uno stock di prodotti che quest’ultimo dovrà consegnare; in questo caso, lo stock rimane di proprietà del preponente: è solo presso l’agente come deposito.

Performance bond

In conformità con la libertà di contratto, l’agente commerciale può garantire al preponente, nono- stante il silenzio dei testi, il pagamento della mer- ce da parte del compratore (accordo del credere).

Anche in assenza di una tale clausola, l’agente può essere responsabile dell’insolvenza del comprato- re se non ha preso le precauzioni elementari.

Quando l’agente incassa direttamente i proventi delle vendite, è utile imporgli di versare le somme ricevute su un conto separato per facilitare il loro recupero in caso di procedura collettiva contro l’a- gente, che è una società commerciale (n° 21690).

Diligenza

Le parti sono legate da un contratto di interesse comune; sono tenute a un dovere di lealtà reci- proca; si devono anche informazioni reciproche (C. com. art. L 134-4, paragrafi 1 e 2).

L’agente commerciale deve comunicare al suo mandante tutte le informazioni necessarie all’e-

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13 ponente deve mettere a disposizione dell’agente

commerciale ogni documentazione utile sui pro- dotti o servizi oggetto del contratto d’agenzia, comunicargli le informazioni necessarie all’esecu- zione del contratto, in particolare notificargli entro un termine ragionevole il rischio di un calo signi- ficativo del volume degli ordini che l’agente com- merciale avrebbe potuto normalmente aspettarsi e informarlo entro un termine ragionevole dell’ac- cettazione, del rifiuto o della mancata esecuzione di un’operazione da lui proposta (art. R 134-2).

L’agente commerciale deve eseguire il suo man- dato da buon professionista; il preponente deve metterlo in condizioni di eseguire il proprio man- dato (art. L 134-4, comma 3). Qualsiasi clausola o accordo contrario alle disposizioni precedenti è considerato non apposto (art. L 134-16 e R 134-4, paragrafo 1).

L’agente può impegnarsi a non intraprendere rap- presentazioni concorrenti con quelle del prepo- nente alla scadenza del contratto se sono soddi- sfatte le seguenti condizioni (C. com. art. L 134-14).

Elementi della clausola di non concorrenza:

1. La clausola è scritta.

2. Il divieto di concorrenza si applica solo all’a- rea geografica, alla clientela e al tipo di beni che sono stati oggetto del contratto.

La clausola non è nulla solo con riferimento al suo ambito territoriale ma se, ha inoltre, l’effetto di impedire all’ex agente di esercitare qualsiasi attività professionale. Lo è anche se non c’è correlazione tra la clientela contrat- tualmente affidata all’agente e l’impegno di non concorrenza.

3. La sua durata è limitata a due anni dopo la fine del contratto. Qualsiasi clausola che preveda una durata maggiore è considerata non scritta (art. L 134-16).

Anche se limitata a due anni, una clausola è nulla se vieta all’agente di esercitare la sua attività du- rante tale periodo.

A. Nessun diritto al rimborso delle spese

base della provvigione. Salvo diverso accordo, la commissione è calcolata

1. Su ogni operazione commerciale conclu- sa durante la durata del contratto di agenzia, quando l’operazione è stata conclusa grazie all’intervento dell’agente o quando è stata conclusa con un terzo la cui clientela l’agente commerciale aveva precedentemente otte- nuto per operazioni dello stesso tipo (C. com.

art. L 134-6, comma 1). Quando l’agente è re- sponsabile di un settore geografico specifico o di un gruppo di persone, la provvigione vie- ne applicata a qualsiasi transazione conclusa durante la durata del contratto di agenzia con una persona appartenente a questo settore o gruppo (art. L 134-6, comma 2), anche se que- sta transazione viene conclusa senza il suo in- tervento ma su intervento diretto o indiretto del preponente.

2. Su ogni transazione commerciale conclusa dopo la fine del contratto di agenzia (C. com.

art. L 134- 7):

• sia quando la transazione è dovuta princi- palmente all’attività dell’agente durante il con- tratto di agenzia ed è stata conclusa entro un

2. L’obbligo di non

concorrenza 3. La provvigione nel

contratto di agenzia.

Calcolo ed esclusioni

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periodo di tempo ragionevole dopo la fine del contratto;

• o quando l’operazione è stata conclusa con un terzo la cui clientela l’agente aveva pre- cedentemente ottenuto per operazioni dello stesso tipo e quando l’ordine del terzo è stato ricevuto dal preponente o dall’agente com- merciale prima che il contratto di agenzia sia stato risolto.

Corrispondentemente, il nuovo agente non ha di- ritto alla provvigione se questa è dovuta all’agente precedente, a meno che le circostanze non renda- no equa la ripartizione della provvigione tra i due agenti (art. L 134-8).

B. Diritto alla provvigione.

La provvigione viene guadagnata non appena il committente ha eseguito o avrebbe dovuto ese- guire la transazione in base all’accordo con il terzo o il terzo ha eseguito la transazione (C. com. art. L 134-9, par. 1). Questo diritto è attuato in confor- mità con i

seguenti principi.

1. La provvigione viene guadagnata al più tardi quando il cliente ha eseguito la sua parte della transazione o avrebbe dovu- to eseguirla se il mandante avesse esegui- to la propria parte (art. L 134-9, comma 2).

L’agente non ha diritto alla provvigione

plice accordo quadro sul prezzo, lo sconto e le condizioni di stoccaggio in base alle esi- genze del cliente e non può giustificare gli ordini effettuati in base a questo accordo.

Il diritto alla provvigione può estinguersi solo se il preponente stabilisce che il contratto tra lui e il cliente non sarà eseguito e che la man- cata esecuzione non è dovuta a circostan- ze a lui imputabili (art. L 134-10, comma 1) In caso di esecuzione parziale, la provvigione viene guadagnata man mano che il contratto viene eseguito. In questo caso, l’agente deve rimborsare le provvigioni già percepite se il rela- tivo diritto si estingue (art. L 134-10, comma 2).

Una clausola che impone all’agente di rimbor- sare una parte della sua provvigione in caso di inadempimento parziale del contratto è valida a condizione che la parte soggetta a rimborso sia proporzionata all’entità dell’inadempimen- to del contratto e che l’inadempimento non sia dovuto a circostanze imputabili al prepo- nente; tali circostanze non si riferiscono solo ai motivi giuridici che hanno portato diretta- mente all’inadempimento del contratto, ma si riferiscono a tutte le circostanze giuridiche e di fatto imputabili al committente, che sono all’origine della mancata esecuzione del con- tratto.

2. La provvigione deve essere pagata entro l’ul- timo giorno del mese successivo al trimestre

Le clausole che derogano, a scapito dell’agen- te, alle regole dei paragrafi a e b, ad eccezione dell’obbligo di rimborso, sono considerate non apposte (art. L 134-16).

3. La mancata iscrizione dell’agente di commer- cio nel registro speciale (n° 21670 f.) non priva l’agente del suo diritto alla provvigione previ- sta dal contratto.

4. Il preponente deve fornire all’agente commer- ciale un conteggio delle provvigioni dovute, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui sono state percepite; questo conteggio menziona tutti gli elementi in base ai quali è stato calcolato l’importo delle prov- vigioni (art. R 134-3, comma 1).

L’agente commerciale ha il diritto di esigere dal suo preponente di fornirgli tutte le informazioni, in particolare un estratto dei documenti contabili, necessarie per verificare l’importo della provvigio- ne che gli spetta (art. R 134-3, comma 2)

Qualsiasi clausola o accordo che deroga, a scapito dell’agente commerciale, agli obblighi del prepo- nente ai sensi dell’articolo R 134-3 del Codice del Commercio è considerato non scritto (art. R 134- 4).

(15)

1. La responsabilità dell’agente e la durata del contratto di agenzia in Francia

2. Si può cedere il contratto di agenzia in Francia?

3. L’ipotesi del rinnovo del contratto di agenzia in Francia?

4. Altre vicende del rapporto

Contratto d’Agenzia:

Parte 4

Sommario

(16)

1. La responsabilità

dell’agente e la durata del contratto di agenzia in Francia

Responsabilità

L’agente deve risarcire il preponente del danno che causa con i suoi errori (CA Paris 29-3-1979: GP 1980.som.75).

Durata del contratto

Il contratto dell’agente statutario è concluso libe- ramente per una durata determinata o indetermi- nata (cfr. C. com. art. L 134-11).

2. Che cosa accade se si viola il patto di non concorrenza?

Il contratto di agenzia può essere ceduto dall’a- gente solo con il consenso del preponente; l’a- gente che cede il suo contratto perde il suo diritto all’indennità alla fine del contratto (C. com. art. L 134-13, 3°); qualsiasi clausola o accordo che deroga a questa regola a danno dell’agente è considerato non apposto (art. L 134-16)

Se il preponente rifiuta il suo benestare alla ces- sione, l’agente ha diritto al risarcimento solo se questo rifiuto è abusivo; se un eventuale rifiuto del preponente facesse sorgere un diritto al risar- cimento, ciò equivarrebbe a vietargli di rifiutare il suo benestare.

La legge prevede che il contratto di agente com- merciale concluso a tempo determinato, se conti- nuato dalle parti, si rinnova per tacito accordo e di- venta un nuovo contratto a tempo indeterminato (C. com. art. L 134-11, comma 1; n. 16222).

Se il contratto non è continuato alla scadenza del termine, è stato riconosciuto, prima del 1° ottobre 2016 che l’agente commerciale aveva comunque diritto al risarcimento del danno subito, a condi- zione che il preponente non potesse giustificare questo mancato rinnovo per tacito accordo con una colpa grave dell’agente (art. L 134-12, al. 1 e L 134-13, 1°).

Si è anche ritenuto che l’agente che ha rifiutato di stipulare un nuovo contratto alla scadenza del precedente non può essere privato dell’indennità dovuta in caso di risoluzione del contratto perché il rifiuto di rinnovare non costituisce una risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo L 134-13, 1. Inol- tre, è stato ritenuto che l’indennità compensasse la perdita futura di reddito derivante dallo sfrutta- mento della clientela comune anche se l’agente si era limitato a sfruttare una clientela già esistente.

3. L’ipotesi del rinnovo del

contratto di agenzia in Francia

(17)

17 Dal 1° ottobre 2016 la soluzione è contraria alla

legge UE sul rinnovo che stabilisce che nessuno ha diritto al rinnovo del contratto. Tuttavia, questa soluzione è giustificata dalla deroga al diritto co- mune derivante dalla disposizione che riconosce all’agente il diritto all’indennità in caso di “cessa- zione del suo rapporto con il preponente” (C. com.

art. L 145-12, comma 1).

Ma l’agente dovrà, a pena di decadenza, avvalersi di questo diritto avvisando il preponente entro un anno dalla scadenza del contratto (art. L 134-12, comma 2).

Qualsiasi clausola o accordo che deroga a questo diritto a scapito dell’agente è considerato non ap- posto. (art. L 134-16).

4. Altre vicende del rapporto

Procedure concorsuali del preponente

Quando il contratto non è proseguito a causa della sottoposizione a procedura concorsuale del pre- ponente, l’agente commerciale ha diritto al risarci- mento del danno subito, poiché si verifica la “ces- sazione dei suoi rapporti con il preponente” che gli attribuisce questo diritto (C. com. art. L 134-12, comma 1).

L’agente non può allora omettere di dichiarare il suo credito entro i termini previsti a tal fine, i quali, dato il loro carattere di ordine pubblico, prevalgo- no sul termine di notifica previsto dall’articolo L 134-12, paragrafo 2 del Codice di commercio.

Morte dell’agente

Come ogni mandato (C. civ. art. 2003), il contrat- to del mandatario termina, se non diversamente stabilito, con la morte del mandante o del man- datario stesso.

Spesso gli eredi dell’agente hanno il diritto di pre- sentare un successore. In questo caso, il prepo- nente può rifiutare il candidato proposto se ha una giusta causa. In mancanza di una clausola che au- torizzi la presentazione di un successore da parte degli eredi, il preponente può liberamente rifiutare il terzo proposto.

Tuttavia, il contratto si considera continuato con gli eredi stessi quando, essendo stato avvisato della morte dell’agente, il preponente ha eseguito senza riserve gli ordini che essi hanno trasmesso.

Se il contratto non viene proseguito, gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno che ne deriva (C. com. art. L 134-12, comma 3). Essendo

“ugualmente” titolari di questo diritto (art. L 134- 12, comma 2), sono obbligati, come il loro autore, a notificare la loro richiesta di risarcimento entro un anno dalla morte dell’agente. Qualsiasi clausola o accordo che deroga al loro diritto all’indennizzo a scapito degli eredi è considerato non apposto (art.

L 134-16).

Poiché la legge non distingue le cause della morte dell’agente commerciale, che è l’evento oggetti- vo all’origine dell’inadempimento contrattuale, il suicidio dell’agente non può escludere il diritto al risarcimento dei suoi eredi.

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1. VRP: Voyageurs,

Représentants et placiers 2. Definizione di un VRP 3. La differenza con un agente di commercio 4. I vantaggi dello status di VRP

5. I vantaggi di ottenere lo status di VRP

6. Requisiti per ottenere lo status di VRP

7. I termini e le clausole specifiche del contratto di lavoro VRP

8. Dimissioni, licenziamento, violazione del contratto

Contratto d’Agenzia:

Parte 5

Sommario

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19

1. VRP, Voyageurs,

Représentants et placiers 3. La differenza con un

agente di commercio 4. I vantaggi dello status di VRP

2. Definizione di un VRP

La professione di VRP – voyageurs, représentants et placiers – è regolata da uno statuto specifico, che la distingue dagli agenti commerciali o dai venditori dipendenti. Le ore di lavoro, i salari, le vacanze, le prestazioni di sicurezza sociale, tutte le norme che regolano lo status di VRP sono stabilite nel codice del lavoro francese.

Un agente di commercio è indipendente. Lavora per conto proprio, e senza contratto di lavoro con l’azienda, può collaborare su mandato. A differen- za del VRP, l’agente di commercio è pagato solo dalla commissione, guadagnata sulla vendita ef- fettuata, per ogni vendita ricorrente.

Lo stato VRP è abbastanza ampio da coprire le professioni commerciali come ingegnere azienda- le, vendite tecniche ETC. Inoltre, a differenza degli agenti di commercio che hanno la possibilità di as- sumere personale e di affiancarsi ai servizi di altri agenti di vendita, la qualità di VRP non consente a questi di assumere e pagare altri collaboratori.

Questo è il principio dell’esecuzione personale della ricerca del cliente da parte del VRP. Tale prin- cipio è quindi incompatibile con la delega a terzi di parte della propria attività.

Il VRP è un supporto essenziale per il manager dell’azienda. Dedicati alle vendite, la loro espe- rienza e il loro know-how permettono loro di at- tuare una strategia di vendita a lungo termine.

Essendo parte integrante dell’azienda, conoscono perfettamente il prodotto e la loro specificità nel campo significa che sono sempre pronti ad ascol- tare il cliente. Le competenze hanno un costo, e il costo di un VRP non è trascurabile, dato che lui o lei generalmente ricevono un compenso se viene fatta una vendita o meno. Tuttavia, il VRP rimane subordinato al suo datore di lavoro, che

può fissare obiettivi e condizioni di lavoro.

I vantaggi dello status di VRP sono la sicurez- za salariale – il reddito, i contributi pensionistici, l’assicurazione sanitaria e di disoccupazione sono coperti – e l’autonomia nell’organizzazione del la- voro.

Il venditore VRP esclusivo riceve un reddito pro- fessionale minimo garantito, a differenza del VRP multi-card.

In qualità di rappresentante di vendita stipendiato, il VRP fidelizza il cliente e mantiene la relazione con questo per conto di una o più aziende, nel caso del VRP “multi-cartes”. Da solo o in squadra, è generalmente un venditore sul campo, a contatto con i clienti per la maggior parte del tempo. Si oc- cupa anche di marketing, merchandising, servizio post-vendita – in base al proprio contratto.

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5. I requisiti per ottenere lo

status di VRP 6. La rappresentanza

commerciale

Il VRP – voyageurs, représentants et placiers – si differenzia dai venditori salariati in generale per le condizioni stabilite dallo statuto e dal contratto di lavoro che lo lega all’impresa.

Le condizioni per ottenere lo status di VRP:

1. lavorare per uno o più datori di lavoro;

2. lavorare esclusivamente e costantemente come rappresentante commerciale

3. Non effettuare alcuna transazione commer- ciale per conto proprio.

Se queste condizioni legali non sono soddisfatte nella loro totalità, un accordo convenzionale può ancora essere raggiunto tra il datore di lavoro e il dipendente, a condizione che quest’ultimo abbia un vantaggio.

L’articolo L7311-3 del Codice del lavoro si limita a stabilire, ma senza dare una definizione reale dello status di VRP, l’attività di rappresentanza.

Per rappresentanza commerciale si intende la cir- colazione esterna all’azienda finalizzata alla ricer- ca di clienti, anche attraverso la negoziazione con questi ultimi.

Prospezione

La prospezione è generalmente definita come l’attività di ricerca metodica dei clienti. Quindi tro- vare una clientela è una condizione necessaria per ottenere la qualità di VRP. Inoltre, come accenna- to in precedenza, tale clientela deve essere ricer- cata personalmente per ottenere lo status di VRP.

Trasferte

La rappresentanza commerciale attraverso la prospezione del cliente si manifesta anche con il viaggio del VRP al di fuori dell’azienda. Questo è un altro principio, che implica lo spostamento fi- sico necessario volto a incontrare i clienti. Lo sta- tus di VRP genera anche una grande autonomia.

Infatti, l’autonomia nella ricerca dei clienti è una delle conseguenze proprio del principio dello spo- stamento fisico verso i clienti.

Acquisizioni di Ordini

Un’altra conseguenza della rappresentanza com- merciale è l’acquisizione degli ordini. Questo è lo scopo della prospezione, che idealmente si con- clude con un’acquisizione di un ordine o un più ordini di acquisto consecutivo. Prendere ordini è quindi diventato uno degli elementi costitutivi dell’attività di VRP.

Una volta soddisfatte, queste condizioni, è pos- sibile sia per il VRP che per il datore di lavoro di decidere insieme di stabilire un contratto di lavoro specifico per lo status di VRP.

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8. Dimissioni, licenziamento, violazione del contratto

7. I termini e le clausole specifiche del contratto di lavoro di VRP

In caso di dimissioni o licenziamento con un con- tratto a tempo indeterminato, il periodo di preav- viso deve essere almeno uguale a quello stabilito dagli accordi o dagli usi. Non può mai essere infe- riore a un mese durante il primo anno del contrat- to, due mesi durante il secondo anno e tre mesi per gli anni a seguire.

In caso di violazione del contratto, si può specifi- care una clausola di non concorrenza futura, limi- tata nel tempo e nello spazio, con una compensa- zione finanziaria.

In generale, il VRP è libero nella propria organiz- zazione. Tuttavia, i termini e le condizioni possono essere specificati, come l’uso di articoli e campioni, fatturato e vendite minime, rapporti regolari, pro- grammi di previsione, ecc.

L’esecuzione del contratto VRP è caratterizzata dall’applicazione della maggior parte dei benefici concessi in generale ai dipendenti, così come la legislazione sociale. Il VRP è assimilato alla cate- goria dei dipendenti e può quindi beneficiare delle disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi. Questo comporta anche l’applicazione delle norme dettate in materia di diritto del

lavoro, tranne che per determinate regole riguar- danti l’orario di lavoro, difficili da controllare.

Lo status di VRP è uno status speciale, per il quale bisogna fare attenzione. In effetti, diverse clausole specifiche devono essere inserite in contratto che dovrà essere il più dettagliato possibile al fine di evitare qualsiasi controversia. Infatti, a causa della natura specifica di questa attività, il contratto VRP deve essere giuridicamente solido per proteggere al meglio gli interessi di entrambe le parti.

Lo status giuridico di VRP permette di andare oltre il quadro del contratto collettivo di lavoro. Infatti, alcune clausole specifiche devono essere aggiunte al contratto di VRP

Periodo di prova:

Non può essere più lungo di 3 mesi. In caso di riso- luzione del contratto durante tale periodo, il dato- re di lavoro è tenuto a corrispondere una commis- sione di rientro a campione, sulle commesse già effettuate presso il VRP ma non ancora inviate al datore di lavoro. Anche il licenziamento è sogget- to agli stessi diritti degli altri dipendenti.

Orario di lavoro:

Le regole legali delle 35 ore non si applicano allo status di VRP, tranne nel caso di accordi e clausole speciali.

Remunerazione:

Il VRP può essere remunerato con salario fisso e/o commissioni, i cui importi e metodi di calcolo sono determinati liberamente dalle parti. Le commis- sioni devono essere pagate almeno ogni 3 mesi.

Il VRP ha diritto a un reddito minimo forfettario di almeno 520 volte lo SMIC (i.e. salario minimo) orario prevalente. Non c’è un minimo per il rappre- sentante multi-categoria.

Se il rappresentante è soggetto a un orario di la- voro fisso, e quindi controllabile, è soggetto allo SMIC. Se l’orario, al contrario, non è fisso, non sarà soggetto alle norme sull’orario di lavoro e quindi non potranno essere pagati gli straordinari.

Con riferimento alle ferie, le regole del diritto del lavoro si applicano ai VRP come ai dipendenti e, pertanto, questi ne avrà diritto.

I termini del rimborso delle spese professionali sono generalmente specificati nel contratto, sia su base forfettaria, sia incorporando il tasso di com- missione, sia giustificando le spese effettive.

Area geografica di attività:

L’area geografica di attività deve essere specificata, così come la categoria di clienti. Se c’è un’esclusiva, questa deve essere indicata: diversamente, il VRP potrà rappresentare un’altra azienda o un altro prodotto, escludendosi, in tal caso, la concorrenza sleale.

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