1
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione
A cura di:
Milena d’Oriano – settore civile Gennaro Sessa – settore penale
MA GGIO 202 2
Settore Civile
(a cura di Milena d’Oriano)
3
RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 14361 del 6 maggio 2022, Presidente B. Virgilio, Relatore E. Manzon
TRIBUTI. Accise - Sottrazione del prodotto ad opera di terzi - Esenzione dall’imposta - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Dispersione o distruzione del bene - Necessità - Rinvio pregiudiziale alla Corte UE ai sensi dell'art. 267 TFUE - Oggetto.
La Quinta Sezione civile, in tema di “abbuono” dell’accisa (id est: estinzione dell’obbligazione di imposta), in fattispecie di falsificazione dei documenti relativi alla circolazione infra-comunitaria, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, formulando il seguente quesito: «Se l’art. 14, primo periodo, della direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 debba essere interpretato nel senso che, in caso di svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa, la responsabilità del depositario garante del pagamento dell’imposta sia di tipo oggettivo, senza alcuna possibilità di discarico dall’obbligazione e dalle somme corrispondenti alle correlative sanzioni, anche qualora detto svincolo dipenda da un fatto illecito – esclusivamente – imputabile ad un soggetto terzo, ovvero possa essere interpretato nel senso che l’abbuono dell’imposta e delle sanzioni correlative vada riconosciuto – quale caso fortuito ovvero forza maggiore – al depositario garante che risulti non solo del tutto estraneo al fatto illecito del terzo, ma anche legittimamente ed incolpevolmente affidato in ordine alla regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta».
---
Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 15230 del 12 maggio 2022, Presidente A.
Manna, Relatore F. Spena
COMUNITA’ EUROPEA. Trasporti su strada - Art. 3, lett. a), del reg. n.
561/2006/CE - Percorso - Nozione - Art. 6, par. 3, dello stesso regolamento - Periodo di guida - Nozione - Interpretazione - Rinvio pregiudiziale.
La Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ha richiesto alla Corte di Giustizia di pronunziarsi sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione:
4
a) se l’art. 3, lett. a), del reg. CE n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 15.3.2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il reg. n. 3820/85/CEE del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che il termine “percorso” non superiore ai 50 Km si riferisce al chilometraggio dell’itinerario (linea) individuato dall’impresa di trasporto per il pagamento del titolo di viaggio, oppure al chilometraggio complessivo percorso dell’autista nel turno di lavoro giornaliero o, ancora, alla massima distanza su strada raggiunta dal veicolo rispetto al punto di partenza (raggio) o, comunque, con quale diverso criterio i chilometri del percorso vadano calcolati. In ogni caso, se l’impresa che organizza il trasporto possa andare esente dall’applicazione del regolamento per quei veicoli che utilizza esclusivamente per coprire itinerari inferiori ai 50 Km. o se l’intero servizio di trasporto dell’impresa per il fatto che essa effettua con altri veicoli itinerari superiori ai 50 Km, sia soggetto all’applicazione del regolamento;
b) se l’art. 6, par. 3, del citato reg. n. 561/2006/CE debba essere interpretato nel senso che “il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive” è costituito dalla somma dei “tempi guida” delle due settimane - secondo la definizione del precedente articolo 4, lett. j) - oppure se esso comprenda anche altre attività e, in particolare, l’intero turno di lavoro osservato dall’autista nelle due settimane, oppure tutte le “altre mansioni” indicate dallo stesso art. 6 al par. 5.
---
Sezione Quinta Civile, ordinanza interlocutoria n. 16091 del 19 maggio 2022, Presidente B. Virgilio, Relatore P. Catallozzi
TRIBUTI. Iva - Società di comodo - Detrazione IVA di rivalsa - Nozione di soggetto passivo ex art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE - Interpretazione - Rinvio pregiudiziale.
La Quinta Sezione Civile ha richiesto alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 T.F.U.E., di pronunciarsi sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione:
1) se l’art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo e, conseguentemente, il diritto di detrazione o rimborso dell’i.v.a. di rivalsa assolta al soggetto che esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’i.v.a. in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative;
5
2) in caso di risposta negativa al primo quesito, se l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE e i principi generali della neutralità dell’i.v.a. e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell’i.v.a. ostano ad una disciplina nazionale che con l’art. 30, comma 4, della l. n. 724 del 1994, nega il diritto alla detrazione dell’i.v.a. di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell’i.v.a. in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative;
3) in caso di risposta negativa al secondo quesito, se i principi unionali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una disciplina nazionale che con l’art. 30, comma 4, della l. n. 724 del 1994 nega il diritto alla detrazione dell’i.v.a. nei termini di cui al punto 2).
***************************
QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 17441 del 30 maggio 2022, Presidente R.
Mancino, Relatrice L. Solaini
ASSISTENZA PUBBLICA. Vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica - Indennizzo ex art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992 - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale per contrarietà agli artt. 2, 3 e 32 Cost. - Non manifesta infondatezza.
La Sezione lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica.
***************************
6
TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE
Seconda Sezione Civile, ordinanza interlocutoria 9 maggio 2022, n. 14534, Presidente F. Manna, Relatrice C. Besso Marcheis)
PROCESSO CIVILE. Processo telematico - Distinzione tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte - Superamento - Fascicolo della controparte ritirato e non restituito nel corso del giudizio di primo grado - Onere di deposito in capo all’appellante dei documenti ivi contenuti, necessari per la dimostrazione della fondatezza dell’appello - Permanenza - Questione di massima di particolare importanza.
La Seconda Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:
- se l’adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l’ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l’abbandono della distinzione tra fascicolo d’ufficio e fascicolo di parte ai sensi degli artt. 168, 169 c.p.c., e da 72 a 77 disp. att. c.p.c.;
- se ciò determini il superamento della posizione interpretativa, fatta propria da questa Corte (SU n. 28498/2005 e n. 3033/2013), secondo cui l’appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d’appello non ha avuto quindi la possibilità di esaminare;
- se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel fascicolo informatico ovvero se, al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento, valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo di parte.
***************************
RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA SEZIONE QUARTA
Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 14230 del 5 maggio 2022, Presidente A. Doronzo, Relatore G. Cinque
7
GIUDIZIO DI CASSAZIONE. Procura rilasciata su foglio separato - Omesso riferimento alla sentenza impugnata nonché al giudizio di legittimità - Presenza di espressioni incompatibili con la specialità del giudizio - Validità o meno.
La Sesta Sezione lavoro, rilevata la presenza di un contrasto, ha trasmesso gli atti alla Sezione Quarta Civile per valutare la questione della validità, nel giudizio di cassazione, della procura rilasciata su foglio separato, che sia priva di riferimento alla sentenza impugnata nonché al giudizio di legittimità e presenti espressioni incompatibili con la specialità propria del predetto giudizio.
---
Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 14232 del 5 maggio 2022, Presidente relatore A.P. Patti
INTERESSE AD AGIRE. Diffida accertativa ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 costituente titolo esecutivo - Assenza di iniziative esecutive dei dipendenti - Interesse del datore di lavoro all’accertamento negativo dei debiti retributivi nei confronti dei dipendenti medesimi - Sussistenza o meno.
La Sesta Sezione lavoro ha trasmesso gli atti alla Sezione Quarta Civile per l’esame della questione concernente la ricorrenza, in caso di diffida accertativa ex art. 12 del d.lgs. n.
124 del 2004 convalidata dall’Ispettorato del lavoro e costituente titolo esecutivo, dell’interesse del datore di lavoro all’accertamento negativo di debiti retributivi nei confronti dei dipendenti medesimi, pur nell’assenza di iniziative esecutive dei dipendenti.
---
Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 15328 del 13 maggio 2022, Presidente L. Esposito, Relatore N. De Marinis
IMPIEGO PUBBLICO. Esercizio del potere disciplinare - Eccezione di decadenza - Eccezione in senso stretto o in senso lato.
La Sezione Sesta Lavoro, ritenuta la decisione di valenza nomofilattica, ha rimesso all’esame della Quarta Sezione, la questione se l’eccezione di decadenza del datore dall’esercizio del potere disciplinare, ex art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, sia o meno una eccezione in senso stretto.
---
8
Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 15329 del 13 maggio 2022, Presidente L. Esposito, Relatore N. De Marinis
IMPIEGO PUBBLICO. Procedimento disciplinare - Sospensione - Art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Ambito applicativo - Acquisizione degli atti del procedimento penale - Inclusione - Questione.
La Sezione Sesta Lavoro, ritenuta la decisione di valenza nomofilattica, ha rimesso all’esame della Quarta Sezione, la questione relativa alla portata applicativa dell’art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 (nella formulazione letterale applicabile “ratione temporis”, antecedente al d.lgs. n. 75 del 2017) con riferimento alla possibilità o meno di disporre la sospensione del procedimento disciplinare, al fine di consentire, non la definizione di quello penale, ma lo svolgimento di attività istruttoria, attraverso l’acquisizione degli atti del procedimento o processo penale concluso.
***************************
RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TRIBUTARIA ALLA SEZIONE QUINTA
Sezione Sesta Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 13877 del 3 maggio 2022, Presidente M Mocci, Rel. A. Mondini
TRIBUTI. Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato per mancata riassunzione del giudizio - Decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Prescrizione decennale - Applicabilità.
La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se, a seguito di sentenza passata in giudicato per mancata riassunzione ex art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l’Amministrazione finanziaria decade dal potere di riscossione nei termini di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 o se, dovendo riferirsi lo stesso alla sola fase amministrativa, debba trovare applicazione il termine di cui all’art. 2946 c.c.
---
Sezione Sesta Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 13878 del 3 maggio 2022, Presidente A.F. Esposito, Relatore C. Crolla
9
TRIBUTI. Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo PEC - Casella del destinatario “piena” - Perfezionamento.
La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione se può intendersi perfezionata la notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata nel caso in cui l’operatore attesti di aver rinvenuto “piena” la casella PEC del destinatario
***************************
RIMESSIONE DELLA SEZIONE PRIMA ALLA PUBBLICA UDIENZA
Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 13947 del 3 maggio 2022, Presidente G. Bisogni, Rel. A. Pazzi
FAMIGLIA. Assegno divorzile - Modifica - Natura della statuizione ex art. 9 della l. n. 898 del 1970 - Decorrenza dalla domanda o dalla decisione - Questione.
La Prima Sezione Civile, ha disposto il rinvio della causa per la trattazione in pubblica udienza della questione relativa alla natura della pronuncia di revisione delle condizioni di divorzio ex art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, al fine di individuare il momento da cui la stessa possa incidere sul precedente giudicato impositivo dell’obbligo di somministrazione dell’assegno divorzile, precisando che, nel caso in cui si ritenga che il giudice possa stabilire che la revoca o la modifica decorrano dalla data della domanda di revisione (e non da quella della decisione su di essa), sarà necessario altresì stabilire quali siano le condizioni che consentano al giudicante di disporre in tal senso.
---
Prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria n. 17443 del 30 maggio 2022, Presidente G. Bisogni, Relatore R. G. Conti.
FAMIGLIA. Filiazione - Procedimenti ex art. 336 c.c. - Provvedimenti provvisori e urgenti - Ricorribilità per cassazione - Questione.
La Prima Sezione ha disposto il rinvio della causa per la trattazione in pubblica udienza della questione riguardante la ricorribilità in cassazione dei provvedimenti provvisori e urgenti (nella specie la sospensione della responsabilità genitoriale) adottati nel corso dei procedimenti ex art. 336 c.c.
---
10
Prima Sezione Civile, ordinanza interlocutoria n. 17444 del 30 maggio 2022, Presidente U.L.C.G. Scotti, Relatore A. Pazzi.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTLITA’. Reiterazione del vincolo espropriativo - Danno - Prova - Questione.
La Prima Sezione ha disposto il rinvio della causa per la trattazione in pubblica udienza della questione se il danno effettivo, di cui è menzione nell’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, consistente nella perdita della capacità edificatoria del fondo inciso dalla reiterazione del vincolo, possa ritenersi sussistente in considerazione della sua natura intrinseca al diritto di proprietà e non necessiti perciò di prova specifica.
11
Settore Penale
(a cura di Gennaro Sessa)
12
QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE
Sezione Seconda, udienza del 14/04/2022 (dep. 03/05/2022), ord. n. 17439, Pres. G. Verga, Rel. I. Pardo.
IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – MOTIVI DI RICORSO – IN GENERE – Concordato in appello – Prescrizione del reato antecedentemente alla decisione di appello – Omessa declaratoria – Deducibilità con ricorso per cassazione – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.
La Seconda Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:
“Se, avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia consentito proporre ricorso per cassazione deducendosi l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronunzia di secondo grado”.
*************************
Sezione Terza, udienza del 12/05/2022 (dep. 26/05/2022), ord. n. 20563, Pres.
A. Aceto, Rel. A. Scarcella.
STUPEFACENTI – IN GENERE – Cessioni di droga – Concorso di persone nel reato – Diversa qualificazione del medesimo fatto – Ammissibilità – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.
La Terza Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:
“se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni dei concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell’ambito dell’art. 73, comma 5, nei confronti di altri”.
*************************
Sezione Quinta, udienza del 24/05/2022 (dep. 25/05/2022), ord. n. 20541, Pres. C. Zaza, Rel. G. De Marzo.
IMPUGNAZIONI – INTERESSE AD IMPUGNARE – Sentenza di proscioglimento per difetto di querela – Interesse all’impugnazione della parte civile – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.
La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:
“se sia ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per difetto di querela”.