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CITTA DI SAMARATE. Provincia di Varese TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI COMPONENTE IUC

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Academic year: 2022

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(1)

CITTA’ DI SAMARATE

Provincia di Varese

TASI

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

COMPONENTE IUC

INFORMATIVA 2014

(2)

Il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sia istituita l’Imposta Unica Comunale, IUC, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali La IUC è composta:

→ dall’IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;

di una componente servizi, che si articola:

→ nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che del detentore dell’immobile destinata a finanziare i servizi resi dal Comune quali la sicurezza, l’illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico, etc..;

→ nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

La disciplina della IUC oltre ad essere contenuta nella suddetta Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, è integrata con il relativo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/07/2014.

Ai sensi dell’art. 1 comma 669 della legge 147/2013, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l’abitazione principale ed aree fabbricabili* come definiti ai sensi dell’IMU. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

*IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAMARATE CON DELIBERAZIONE N. 40 DEL 22/07/2014 HA DECISO DI AZZERARE L’ALIQUOTA TASI PER TUTTE LE AREE FABBRICABILI

La TASI è pertanto dovuta sia dal possessore che dal detentore dell’immobile

corrisponde al proprietario e al titolare di altro DIRITTO REALE di godimento vale a dire di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati

Il comma 671 prevede che in caso di pluralità di possessori questi ultimi siano tenuti in solido al versamento della TASI.

Se l’immobile viene concesso in base ad un titolo attributivo di un diritto personale di godimento, ad un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, sia quest’ultimo che l’occupante/detentore sono entrambi tenuti al pagamento del tributo e titolari di un’autonoma obbligazione tributaria: è il caso ad esempio in cui l’immobile è concesso in locazione o in comodato, la TASI è dovuta:

• dal possessore (proprietario/titolare di diritto reale) nella misura del 70%;

• dal detentore dell’immobile (locatario/comodatario) nella misura del 30% dell’ammontare complessivo del tributo.

PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing), la TASI invece è interamente dovuta DAL LOCATARIO a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna.

In caso di DETENZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A 6 MESI nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione e superficie.Il detentore verserà l’importo spettante solo se la detenzione in un anno solare è superiore a 6

TASI

componente della IUC volto a finanziare i servizi indivisibili erogati dal Comune

CHI DEVE PAGARE

POSSESSORE

DETENTORE

(3)

Esempio:

L’inquilino detiene l’appartamento fino al 31 Luglio (7 mesi) e nel rimanente parte dell’anno (5 mesi) l’immobile rimane sfitto. Per l’anno in oggetto la TASI sarà versata:

- per i primi sette mesi dell’anno (gennaio-Luglio) dall’inquilino per la quota del 30% e dal proprietario per la quota rimanente del 70%;

- per gli ultimi 5 mesi dell’anno (agosto-dicembre) interamente dal proprietario.

OGGETTO DELLA TASI

FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e relative PERTINENZE ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7, comprese LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO RIENTRANTI NELLE cat.

A/1 (abitazioni di tipo signorile) A/8 (ville) A/9 (palazzi storici e castelli) e pertinenze.

L’abitazione principale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenza dell’abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (NUMERO LEGALE), pur se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa. Qualora il soggetto passivo sia proprietario di più unità immobiliari appartenenti alla medesima categoria catastale C/2, C/6, C/7, si considerano “altre unità immobiliari” sui quali va corrisposta oltre alla TASI e anche l’IMU.

ALTRI IMMOBILI ADIBITI AD USI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

immobili a disposizione, seconde case, altre pertinenze oltre il numero legale, fabbricati non di residenza del possessore, immobili adibiti a uso commerciale e artigianale, negozi e botteghe, uffici, laboratori, ricompresi nelle categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, A/10, gli immobili adibiti ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

AREE FABBRICABILI

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/07/2014, l’Amministrazione Comunale ha stabilito l’azzeramento dell’aliquota TASI per tutte le aree fabbricabili a qualsiasi uso adibite pertanto, sulle stesse, è dovuta soltanto l’IMU.

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

IMMOBILI ASSIMILATI PER LEGGE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE (dalla lett. A alla lett.F):

A) immobili e relative pertinenze posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

B) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

C) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

D) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

E) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

F) unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

(4)

RIDUZIONI La base imponibile dei fabbricati è ridotta del 50% per:

- i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico, come definiti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;

- i fabbricati inagibili o inabitabili con autocertificazione o perizia a carico del proprietario

SCADENZE DI VERSAMENTO

ACCONTO

VERSANDO IL 50% DELLA TASSA DOVUTA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE

DELIBERATE DAL COMUNE

ENTRO IL 16 OTTOBRE 2014

SALDO PARI AL RESTANTE 50%

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

E’ consentito il pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 16 OTTOBRE 2014.

SOGLIA PER IL VERSAMENTO MINIMO

Non sono effettuati versamenti quando l’importo risulta non superiore a Euro 5,00.

CALCOLO DEL TRIBUTO

Per calcolare la TASI si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell’immobile determinato con gli stessi criteri adottati per l’IMU pertanto per i fabbricati iscritti in catasto è data dal valore della rendita catastale risultante in catasto (la rendita catastale degli immobili emerge dalla visura catastale), rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti stabiliti per l’IMU e precisamente:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, stalle, scuderie) e C/7 (Tettoie chiuse od aperte);

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro), C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro);

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati) e D/5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro);

65 per i fabbricati di gruppo catastale D (fabbricati produttivi, opifici, alberghi etc..) (escluso D/5);

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

Alla base imponibile (data dalla rendita catastale x rivalutazione del 5% x coefficiente moltiplicatore), si

FATTISPECIE IMU TASI

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (per il concetto di pertinenze vedasi quanto previsto a pag.3)

NO SI

ABITAZIONE PRINCIPALE A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE

SI SI

ALTRI FABBRICATI SI SI

AREE EDIFICABILI SI NO

(ESCLUSE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL

22/07/2014)

TERRENI AGRICOLI SI NO

(ESCLUSI AI SENSI DI LEGGE)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE NO SI

(5)

De =

ALIQUOTE TASI - ANNO 2014

Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 22/07/2014

IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. catastale A) + UNA PERTINENZA PER CATEGORIE cat. C/2, C/6, C/7, (cd. numero legale delle pertinenze) come definite ai fini IMU, occupate da soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, incluse le abitazioni principali di lusso ricomprese nelle categorie A/1-A/8-A/9

2,1 ‰

ALTRI IMMOBILI ADIBITI AD USI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (immobili a disposizione, seconde case, altre pertinenze oltre il numero legale, fabbricati non di residenza del possessore, immobili detenuti da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale)

IMMOBILI ADIBITI AD USO COMMERCIALE E ARTIGIANALE, RICOMPRESI NELLE CATEGORIE CATASTALI C/1 (NEGOZI E BOTTEGHE)-C/3 (LABORATORI) -C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) - C/5 (Stabilimenti balneari) -A/10 (UFFICI E STUDI PRIVATI), IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA’ INDUSTRIALE E AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

2,5 ‰

AREE FABBRICABILI 0 ‰

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1 ‰

DETRAZIONI NO

FABBRICATI ASSIMILATI PER LEGGE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:

A) immobili e relative pertinenze posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

B) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

C) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

D) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008

E) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

F) unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla propria quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta è importante individuare il momento in cui per il soggetto, nasce il diritto (proprietà, usufrutto ecc..) in forza del quale è tenuto al versamento dell’imposta. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Nel caso di unico proprietario, il soggetto sarà tenuto a corrispondere l’intero importo del tributo.

Nel caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria (quindi marito e moglie che possiedono l’immobile pagheranno la Tasi congiuntamente) proporzionalmente alla propria quota di possesso.

Determinazione dell’imposta

Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione 5%) x coefficiente moltiplicatore x aliquota TASI

(6)

__________________________________________________________________________________

ESEMPIO DI CALCOLO TASI

1) Sig. Rossi proprietario al 100% di un immobile destinato ad abitazione principale (cat. A/2) con rendita catastale pari a € 1.000,00 Aliquota TASI abitazione principale 2,1 per mille

IMU: esente perchè si tratta di abitazione principale “non di lusso”

BASE IMPONIBILE TASI: € 1.000,00 x 1,05 x 160 = € 168.000,00 x aliquota TASI ALIQUOTA TASI = 2,1 per mille

TASI dovuta in acconto: 168.000,00 x 2,1/1000= € 352,80 (arrotondato 353,00 -tasi annua) → : 2 acconto 50% = € 176,40 (arrotondato) TASI dovuta a saldo € 176,40 (176,00 arrotondato)

CODICE TRIBUTO 3958

2) sig. Neri proprietario di un immobile categoria A/2 rendita catastale € 500,00

+ relativa pertinenza (cat. C/6) rendita catastale € 150,00 aliquota TASI 2,5 per mille DESTINAZIONE: AFFITTATO

Sig. Bianchi: Locatario

Rendita catastale dell’abitazione affittata : € 500,00 Base imponibile: € 500,00 x 1,05 x 160= 84.000,00 Mesi di possesso:12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 100%

Aliquota TASI: 0,25% (2,5 per mille)

TASI annua: € 500,00 x1,05x160x2,5:1000= € 210,00

Rendita catastale della pertinenza affitata : € 150,00 Base imponibile: € 150,00 x 1,05 x 160= 25.200,00 Mesi di possesso:12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 100%

Aliquota TASI: 0,25% (2,5 per mille)

TASI annua: € 150,00 x1,05 x 160 x 2,5:1000= € 63,00 Tasi annua totale: (210,00 + 63,00) = € 273,00

Quota del 70% a carico del proprietario

Sig. NERI Tasi annua dovuta (€ 273,00 X 70% )= € 191,10 Sig. Bianchi Tasi annua dovuta (273,00 x30%) = € 81,90

TASI annua totale dovuta dal sig. NERI (273,00X 70%)= € 191,10 (ARROTONDATO 191,00)

Importo Scadenza Codici tributo

1^ RATA TASI (50%) € 95,00 16 OTTOBRE 2014 2^ RATA TASI (50%) € 95,00 16 DICEMBRE 2014

3961 (TASI_altri fabbricati)

TASI annua totale dovuta dal sig. BIANCHI (273,00X 30%)= € 81,90 (ARROTONDATO 82,00)

Importo Scadenza Codici tributo

1^ RATA TASI (50%) € 41,00 16 OTTOBRE 2014 2^ RATA TASI (50%) € 41,00 16 DICEMBRE 2014

3961 (TASI_altri fabbricati)

3) Due fratelli sono proprietari al 50% di un appartamento utilizzato come abitazione principale solo da uno dei due:

L’aliquota TASI per l’abitazione principale al 2,1 per mille;

l’aliquota TASI per gli altri fabbricati al 2,5 per mille;

3) Società GAMMA = proprietaria al 100% di:

Laboratorio (cat. C/3) con rendita di euro 650,00 Aliquota TASI 2,5 per mille Rendita catastale del laboratorio: € 650,00

Base imponibile: € 650,00 x 1,05 x 140 = € 95.550,00 Mesi di possesso:12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 100%

Aliquota TASI: 0,25% (2,5 per mille)

TASI annua Laboratorio: € 650,00 x1,05 x 140 x 2,5:1000= € 238,87 (arrotondato 239,00)

TASI annua totale dovuta dalla ditta Gamma € 238,88 (ARROTONDATO 239,00)

Importo Scadenza Codici tributo

1^ RATA TASI (50%) € 119,00 16 OTTOBRE 2014 2^ RATA TASI (50%) € 120,00 16 DICEMBRE 2014

3961 (TASI_altri fabbricati)

(7)

DICHIARAZIONE TASI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili o da quando sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Il modello è lo stesso della TARI. Per le variazioni intervenute nel 2014 la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2015. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino variazioni dei dati o elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 26 giugno 2014, di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni.La dichiarazione riguarda gli immobili per i quali è prevista l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs n. 504 del 1992 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive etc, oltre a quelle di ricerca scientifica a partire dal 2014).Il decreto prevede che, per gli anni 2012 e 2013, il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2014 e comprenderà l’insieme degli immobili posseduti dagli enti non commerciali

COME PAGARE

Il versamento della TASI deve essere effettuato in AUTOLIQUIDAZIONE dai contribuenti utilizzando il modello F24 disponibile presso banche, uffici postali e agenti della riscossione; inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel compilare il modello F24, il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione l’esatto

“Codice Comune”, per il Comune di Samarate

Esistono due tipi di modello F24 utilizzabili per il pagamento della TASI:

- F24 “ordinario” in tale modello deve essere utilizzata la sezione “IMU e altri tributi locali”

- F24 “semplificato” (unica pagina, divisa in due parti che consente di indicare anche un maggiore numero di codici tributo rispetto al modello normale). In tale modello deve essere utilizzata la sezione “Motivo del pagamento”: in questo caso indicare anche il destinatario delle somme, nella colonna sezione, con la sigla

EL

(indica Enti Locali).

CODICI TRIBUTO TASI

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E/2014)

TIPOLOGIA IMMOBILI CODICE TRIBUTO

TASI TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 3958 TASI- tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 TASI- tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili (azzeramento aliquota TASI

per l’anno 2014)

3960 TASI- tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 3961 Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

TASI - tributo per i servizi indivisibili - INTERESSI 3962

TASI- tributo per i servizi indivisibili - SANZIONI 3963

H736

(8)

Il pagamento può essere eseguito presso sportelli bancari o postali o mediante i servizi di home banking del proprio istituto di credito.

Per agevolare il contribuente, il Comune di Samarate ha reso disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.samarate.va.it/ un’applicativo web per il CALCOLO IMU E TASI ON LINE che genera in automatico l’F24 permettendo anche la stampa del modello compilato con l’importo da corrispondere, utile in particolare per chi non si avvale di CAF o dei professionisti.

COMPENSAZIONE

La Tasi può essere compensata con altri crediti di imposta dovuti a titolo di tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario responsabile.

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in essa contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un’analisi di dettaglio sull’applicazione delle aliquote deliberate per l’anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative del tributo, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall’Amministrazione comunale ed alla normativa nazionale che regola la TASI.

Per ottenere informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Tributi, situato al piano terra del Comune in Via Vittorio Veneto, 40 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico:

LUN, MAR, MER, GIOV, VEN: 10.30 - 12.50.

GIOV. : anche nelle ore pomeridiane dalle ore 17.00 alle ore 18.50.

Fax: 0331/221423 - Tel. 0331/221420-221421-221422.

e-mail:monica.martorana@samarate.net; denise.mainini@samarate.net;margherita.lacava@samarate.net;chiara.giamporcaro@samarate.net tari@samarate.net

Samarate, 6 Agosto 2014

IL COORDINATORE DELL’AREA RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI

f.to Dott. Paolo Pastori

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