INFORMATIVA - TASI 2014
Tributo Servizi Indivisibili
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Iil presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.La TASI non trova applicazione ai terreni agricoli.
SOGGETTI D’IMPOSTA
La TASI è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore delle suddette unità immobiliari a qualunque uso possedute o detenute. Nel regolamento comunale della TASI sarà stabilita la percentuale del tributo posta a carico dell’utilizzatore. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari ciascuno di un’autonoma obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà’ e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento
della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree
in uso esclusivo
SCADENZE DI VERSAMENTO
Per ABITAZIONE PRINCIPALE PERTINENZE e immobili DIVERSI dall’abitazione principale
- VERSAMENTO :
1^ rata 16 OTTOBRE 2014
1^ rata 16 DICEMBRE 2014
N.B. per il 2014 l’aliquota per tutti gli immobili è pari a “1 per mille”
Le Delibere, le Aliquote ed i Regolamenti Comunali sono consultabili on-line dal seguente link:
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
Tutte le restanti informazioni, programmi di calcolo, informative, modulistica, dichiarazioni, modello F/24 per versamento e materiale di approfondimento in
materia IUC sono consultabili on-line dal seguente link: www.comune-pernumia.it
ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014
N.B. le Aliquote TASI adottate con delibera di Consiglio Comunale in data 23/05/2014
Comune
ABITAZIONE PRINCIPALE come definita ai fini IMU - Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - pertanto il soggetto residente (detentore/occupante) deve essere anche possessore del fabbricato (anche in quota parte) che verserà l’imposta TASI in percentuale alla sua quota di possesso (coincidenza tra occupante e possessore)
DETRAZIONE per Abitazione
Principale e relative Pertinenze
per fabbricati diversi da abitazione principale e pertinenze e per le aree edificabili
Per l’utilizzatore di unità immobiliari diverse da abitazione principale (esclusi gli utilizzatori con contatto di leasing per i quali la percentuale a carico è del 100%)
ALIQUOTA DETRAZIONE ALIQUOTA PERCENTUALE A CARICO
DELL’UTILIZZATORE
PERNUMIA 1,0 per mille 0” ZERO 1,0 per mille 10%
CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI
CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo fabbricati, compresa abitazione principale, ed aree edificabili.
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - DICHIARAZIONE TASI
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE
PRINCIPALE
Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE
PRINCIPALE
Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6 - C/7
Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione TASI, apposita dichiarazione/ comunicazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale in assenza di dichiarazione/comunicazione, sarà tenuta come pertinenza all’abitazione principale, quella che ha la rendita catastale più elevata, così da permettere al Comune la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione.
DICHIARAZIONE TASI
Entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione
CODICE COMUNE VERSAMENTO MODELLO F24
PERNUMIA G461
CODICI TRIBUTO TASI VERSAMENTO MODELLO F24
DESCRIZIONE TRIBUTO CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze –
art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1,
c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n.
147/2013 e succ. modif. 3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013
e succ. modif. 3961
Per informazioni :
- Ufficio Tributi comunale tel. 0429779240 int.3 Sito web: www.comune-pernumia.it
26 Maggio 2014