Indici sintetici di affidabilità fiscale
Paola Rivetti
(Avvocato - Gruppo di studio EUTEKNE)
Soggetti obbligati
Esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come
“attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.
Soggetti obbligati
In presenza di diverse attività, alcune come impresa e altre come lavoro autonomo, si determina l’attività prevalente per ciascun gruppo e poi si compilano:
più ISA, se attività prevalenti non ricomprese in unico ISA;
un solo ISA per attività prevalente se codici attività ricompresi in un solo indice (quadro F e quadro G).
Cause esclusione
periodi d’imposta in cui è iniziata (cod. 1) o cessata l’attività (2), o ci sono condizioni di non normale svolgimento della stessa (4);
ricavi o compensi superiori a euro 5.164.569 (3);
utilizzo del regime forfetario, di vantaggio e altri di determinazione forfetaria del reddito (5);
contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA (6);
impresa multiattività con codici attività non rientranti nello stesso ISA, se i ricavi delle attività non rientranti nell’ISA dell’attività prevalente superano il 30% dei ricavi totali (7)
Cause di esclusione
Salvo le imprese multiattività, i soggetti con cause di esclusione non devono presentare il modello ISA.
Dichiarazione maggiori ricavi o compensi
Per migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale, i contribuenti possono indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili.
Tali componenti rilevano ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA con obbligo di versamento delle maggiori imposte entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette.
No versamento maggiorazione del 3% come avveniva per studi di settore.
Soggetti obbligati
Regime premiale
Dall’applicazione dell’ISA viene espresso un giudizio di affidabilità fiscale con scala di valori da 1 a 10 cui corrisponderanno diversi benefici fiscali:
esonero da visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo max di 50.000 euro annui per IVA e max di 20.000 euro annui per dirette e IRAP;
esonero da visto di conformità o da garanzia per i rimborsi IVA di importo max di 50.000 euro annui;
esclusione dalla disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici;
Regime premiale
anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di
accertamento, con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo;
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Ulteriori dati per il giudizio di affidabilità
Tale giudizio è espresso tenendo conto anche di:
dati desunti dai modelli dichiarativi di annualità precedenti (es. ricavi, rimanenze, reddito, eccetera);
informazioni provenienti da altre banche dati.
Tali ulteriori dati (resi disponibili nel Cassetto fiscale) sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici oppure possono essere dagli stessi modificati, laddove non corretti (provv.
23721/2019).
Sanzioni
Omissione della comunicazione o comunicazione inesatta o incompleta:
sanzione di cui all’art. 8 co. 1 del D.Lgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro).
Prima della contestazione della violazione, invito a eseguire la
comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Omissione della comunicazione: accertamento induttivo.