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E VISTO DI CONFORMITA’

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S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

MODELLO 730/2015

E VISTO DI CONFORMITA’

Renzo Radicioni

Milano, 23 marzo 2015 – Sala Convegni Corso Europa 11

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S.A.F.

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Fonti Normative:

 Decreto Legislativo 9.7.1997 n. 241

 Decreto Ministero delle Finanze 31.5.1999 n. 164

 Decreto Legislativo 21.11.2014 n. 175 (decreto semplificazioni)

 Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, Prot. 2015/25992 del 23 febbraio 2015

 Circolare 7/E del 26.2.2015

 Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, Roma 11 marzo 2015

 Modifica alle istruzioni 730/2015, Prot. 2015/39957

 Conferenza Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2015

(3)

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MODELLO 730/2015

PERIODO D’IMPOSTA 2014

(4)

Premessa:

Il provvedimento Agenzia Entrate 15.01.2015 ha approvato il Mod.

730/2015 da utilizzare da parte di coloro che nell’anno 2015 relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2014 si avvalgono di assistenza fiscale.

A partire dal 15.04.2015

in via sperimentale oltre al 730 ordinario l’Agenzia delle entrate introduce il Modello 730 precompilato reso disponibile al contribuente in base all’art. 1 del D. Lgs. 21 novembre 2014 n. 175.

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I SOGGETTI DESTINATARI

DELLA

DICHIARAZIONE

730 PRECOMPILATA

(6)

Per il primo anno di avvio sperimentale, sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

 Aver percepito per l’anno d’imposta 2014, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c) c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l) del TUIR, in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015.

 Aver presentato per l’anno d’imposta 2013, il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730.

I soggetti destinatari della dichiarazione 730 precompilata

(7)

La dichiarazione 730 precompilata viene predisposta anche nei confronti dei contribuenti che per l’anno d’imposta 2013, oltre a presentare il modello 730 hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o RW.

Il Modello 730 precompilato non viene predisposto se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, era ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata effettuata ai sensi dell’art. 36 - bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

I soggetti destinatari della dichiarazione 730 precompilata

(8)

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DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA

QUALI INFORMAZIONI CONTIENE

(9)

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

 I dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta;

 I dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’A.E. dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;

 Alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente

 Altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (es: versamenti effettuati con mod. F24).

Dichiarazione 730 precompilata quali informazioni contiene

(10)

LAVORATORI DOMESTICI 3.476.769

INTERESSI PASSIVI 7.991.761

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4.370.826

CONTRATTI E PREMI ASSICURATIVI 84.183.298

TOTALE 100.022.654

Informazioni inviate dagli enti esterni nel 2015

Dichiarazione 730 precompilata quali informazioni contiene

Le Certificazioni Uniche inviate 2015

CU dipendenti CU autonomi Arrivate al 4 marzo 11.353.937 7.449594

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INFORMAZIONI DISPONIBILI

ACCESSO AI

DOCUMENTI

(12)

Il contribuente, o gli altri soggetti delegati, accedono i seguenti documenti e informazioni:

 Il modello 730 precompilato;

 un prospetto con indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione;

 Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato;

 L’esito della liquidazione;

 Il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

L’esito della liquidazione non sarà disponibile solo in un secondo momento in caso di mancanza di elementi essenziali per cui siano necessarie integrazioni.

Documenti e informazioni disponibili

(13)

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CASI DI ESONERO DELLA DICHIARAZIONE

730/2015

(14)

La dichiarazione deve comunque essere presentata se:

 le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta;

 Sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione per fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca o se non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà;

 Anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2014.

Casi di esonero della dichiarazione 730/2015

(15)

Casi di esonero della dichiarazione 730/2015

Il modello 730 pre-compitato deve essere presentato

Il modello ordinario deve essere presentato

Dal sostituto d’imposta o in assenza direttamente all’Agenzia delle entrate

ovvero tramite Caf o professionista abilitato

Da un Caf o professionista abilitato

(16)

TIPO DI REDDITO CONDIZIONI

Abitazione principale, relative pertinenze altri fabbricati non locati

1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio.

2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Lavoro dipendente o pensione

Lavoro dipendente o pensione +Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati

Rapporti di collaborazione coordinata e collaborativa compresi i lavori a progetto.

Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive e dilettantistiche.

Redditi esenti.

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva

Es: interessi sui BOT o sugli altri titoli di debito pubblico.

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta

Casi di esonero della dichiarazione 730/2015

E’ esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

(17)

TIPO DI REDDITO LIMITEDI REDDITO (uguale o inferiore a)

CONDIZIONI

Terreni e/o fabbricati

(comprese abitazione principale e sue pertinenze) 500 Lavoro dipendente o assimilato +

altre tipologie di reddito 8.000 Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.

Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale

e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito

presentando la dichiarazione.

Pensione +

altre tipologie di reddito 7,500

Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze

7.500 (pensione) 185,92 (terreni) Pensione + altre tipologie di reddito

7.750 Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.

Contribuente di età pari o superiore a 75 anni Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre

tipologie di reddito

E’ escluso l’assegno di mantenimento dei figli 7.500 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e

altri redditi per i quali la detrazione prevista non è

rapportata al periodo di lavoro. 4.800

Compensi derivanti da attività sportive

dilettantistiche 28.158,28

Casi di esonero con limite di reddito

E’ esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte dalla terza colonna.

(18)

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

Imposta lorda

Detrazioni per carichi di famiglia

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi

Ritenute

Casi di esonero: condizione generale

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33

Importo non superiore a euro 10,33

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MODALITA’ DI

ACCESSO AI DATI

(20)

L’autorità Garante per la protezione dei dati personali ha fornito delle proprie indicazioni, sulla base delle quali il Provvedimento del 23 febbraio n.

2015/25992 emanato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità e le tempistiche per l’accesso telematico al modello 730 precompilato.

La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione del contribuente a partire dal 15 aprile attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate in un’apposita sezione che necessita un codice PIN di accesso.

Modalità di accesso ai dati

(21)

Entro il 7 luglio 2015 Il contribuente potrà scegliere

Modalità di accesso ai dati

(22)

Modalità di accesso ai dati

L’art. 4 del D.Lgs n. 175 del 2014

oltre a fissare il termine per la presentazione della dichiarazione 730

al 7 luglio, dispone che il contribuente possa scegliere se presentarla direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso il sito internet, o tramite il sostituto d’imposta ovvero tramite un CAF o un professionista abilitato

.

(23)

PRESENTAZIONE DIRETTA

PRESENTAZIONE TRAMITE DELEGATO

Richiesta del codice PIN:



Online attraverso

www.agenziaentrate.gov.it



Per telefono chiamando 848.800.444



In ufficio mediante documento d’identità



Tramite l’INPS



Sostituti d’imposta



CAF



Professionisti Abilitati

Modalità di accesso ai dati

(24)

Presentazione diretta

 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, DEVE effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

 Indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà in conguaglio;

 Compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8 del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime una scelta;

 Verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

(25)

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione il contribuente lo può accettare senza modifiche;

Se invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730 ad esempio per aggiungere un reddito non presente, ovvero oneri detraibili o deducibili;

A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet sarà messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Presentazione diretta

(26)

1

• visualizzazione e stampa;

• accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;

2

• versamento delle somme eventualmente dovute mediante Modello F24 già

compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;

• indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso; (<1000 €)

3

• consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;

• consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata

Presentazione diretta

Anche in assenza di sostituto d’imposta che effettui il conguaglio il contribuente può inoltre effettuare le seguenti operazioni:

(27)

L’accesso alle dichiarazioni precompilate da parte dei soggetti delegati è consentito fino al 10 novembre e

può essere effettuato:

Presentazione tramite delegato

Tramite file

Via web

(28)

Presentazione tramite delegato

Requisiti di accesso:



numero e data della delega;



tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante;



codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista abilitato);



codice fiscale del soggetto incaricato



l’elenco dei documenti richiesti contenente, per ciascun contribuente, i seguenti elementi:

codice fiscale del contribuente;

reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;

importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;

Per l’accesso ai documenti i sostituti d’imposta possono avvalersi

dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In tal caso, i sostituti d’imposta conservano la delega e consegnano al soggetto incaricato una

richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe. Ai fini dell’acquisizione della delega,

i sostituti d’imposta informano i contribuenti sostituiti che

intendono avvalersi degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

(29)

Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega.

Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A del Provvedimento n. 2015/25992 del 23 febbraio, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

Le dichiarazioni precompilate saranno quindi rese disponibili al soggetto che ha inviato il file entro 5 giorni dalla richiesta.

Presentazione tramite delegato: accesso tramite file

(30)

In via del tutto residuale per gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, i CAF e i professionisti abilitati, sempre previa acquisizione della delega del contribuente possono accedere ad una singola dichiarazione precompilata via web, mediante la compilazione di un apposito modulo, disponibile all’interno dell’area autenticata dei servizi telematici (Entratel).

La dichiarazione precompilata richiesta via web viene resa disponibile in tempo reale.

Presentazione tramite delegato: accesso via Web

(31)

L’ Agenzia delle entrate:

effettua controlli sulle deleghe rilasciate dai contribuenti e sull’accesso ai documenti anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, questi, sono tenuti ad individuare uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe ed annotare giornalmente in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite.

procede al tracciamento degli accessi all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d’imposta, CAF e professionista abilitato, e predispone appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati ai sistemi telematici, attivando specifici alert che individuino comportamenti anomali o a rischio.

Presentazione tramite delegato: accesso tramite file

(32)

Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate.

In tal caso, i sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta.

Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

Restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

Presentazione tramite delegato: accesso tramite file

(33)

Presentazione tramite delegato



Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;



Gli scontrini, le ricevute, le fatture e le

quietanze che provano le spese sostenute.



Gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con modello F24;



La dichiarazione Modello Unico in caso di crediti per cui è stato chiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.



In generale tutti documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

Il contribuente deve SEMPRE esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione:

(34)

Presentazione tramite delegato

I documenti relativi alla dichiarazione 730/2015 vanno conservati fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.

I CAF o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità.

(35)

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VISTO DI CONFORMITA’

E CONTROLLI NECESSARI

(36)

Il D.Lgs 21 novembre 2014 n. 175 decreto semplificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 apporta le modifiche relative alla disciplina sull’assistenza fiscale e in tema di controlli formali.

Le modifiche contenute riguardano:

le sanzioni: art. 39 del D.Lgs 9 luglio 1997, n.241;

le garanzie: artt. 6 e 22 del decreto Ministro delle finanze 31 maggio 1999 n. 164;

modalità di esecuzione dei controlli: art. 26 del predetto decreto ministeriale.

Visto di conformità

(37)

L’art. 21 del decreto del Ministero delle finanze 31

maggio 1999 n. 164 dispone che:

per l’esercizio della facoltà di rilasciare l visto

di conformità i

professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono

presentare alla Direzione regionale territoriale una preventiva comunicazione

Visto di conformità: adempimenti a carico dei professionisti

(38)

• I dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita iva;

• Il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata l’attività professionale;

• La denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci, dei componenti del

consiglio di amministrazione e collegio

sindacale, delle società di servizi delle quali in professionista intende avvalersi e le

specifiche attività che intende affidare alle stesse.

Nella

comunicazione vanno indicati:

Visto di conformità: adempimenti a carco dei professionisti

(39)

Devono essere allegati inoltre:

 Copia integrale della polizza assicurativa di cui all’art. 22 del decreto n. 14 del 1999;

 Dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;

 Dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) Non aver riportato condanne, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;

b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

c) Non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;

d) Non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali previste

dall’art. 15, comma 1 della L. 19-03-1990 n. 55 come sostituto dell’art. 1 della L 18-01-1992 n. 16;

e) Non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un

provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 39, comma 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 nei cinque anni precedenti;

Visto di conformità: adempimenti a carico dei professionisti

(40)

L’attività di assistenza fiscale e di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione 730 è riservata:

 Agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

 Agli iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro;

L’assistenza fiscale non può essere effettuata da un altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso d quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.

Non è possibile avvalersi di società di servizi.

Visto di conformità sulla dichiarazione 730

(41)

Rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione 730

La circolare n. 14/E del 2013 ha stabilito che il professionista deve essere abilitato ad apporre il visto di conformità a decorrere dal 30 giugno dell’anno nel corso del quale presta assistenza.

Riguardo alla dichiarazione 730/2015 si ritiene che il professionista debba essere abilitato dalla data dell’apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate, e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni.

Qualora il professionista risulti abilitato in data successiva al 7 luglio 2015 potrà prestare assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione 730 solo a partire dall’anno seguente.

Visto di conformità

(42)

L’art. 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto semplificazioni ha modificato l’art. 6, comma 1 e l’art. 22, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, contenenti disposizioni in merito alla polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale rispettivamente riguardanti i Caf e i professionisti e certificatori.

In particolare il nuovo testo degli art. 6 e 22 del citato decreto n. 164, prevede l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciate.

Il massimale in entrambe le norme deve rispettare la soglia minima.

Visto di conformità: le garanzie

(43)

Le modifiche apportate, che decorrono dal 13 dicembre 2014 data di entrata in vigore del decreto semplificazioni riguardano:

 L’innalzamento a 3 milioni di euro della soglia del massimale, precedente fissata a 2 miliardi di lire (€ 1.032.913,80);

 L’estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un modello 730, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

Visto di conformità: le garanzie

(44)

I soggetti abilitati sono al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni.

Il professionista e il responsabile dell’assistenza fiscale che devono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione 730 sono tenuti, inoltre ad integrare la polizza con previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio del visto infedele, previsto dall’art. 39 del D.Lgs.

n.241 del 1997.

Visto di conformità: le garanzie

(45)

Visto di conformità: le garanzie

COPERTURA DANNI STATO

O ALTRO ENTE IMPOSITORE

COPERTURA DANNI CONTRIBUENTE

NO FRANCHIGIE O SCOPERTI

RISARCIMENTO ENTRO 5 ANNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL

CONTRATTO LA POLIZZA

ASSICURATIVA RC DEVE GARANTIRE:

(46)

I professionisti che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito nella norma.

Per mantenere l’abilitazione, il requisito della copertura assicurativa deve permanere nel tempo:

Pertanto il professionista è tenuto a tramettere alla Direzione regionale copia del rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento, utilizzando preferibilmente la PEC.

Visto di conformità: le garanzie

(47)

Ai sensi degli artt. 9 e 21 del decreto n. 164 del 1999, i professionisti e i Caf sono tenuti a comunicare all’Amministrazione finanziaria eventuali variazioni dei dati già comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano le variazioni stesse.

Il massimale garantito è riferito al numero dei dati complessivamente rilasciati, a prescindere dal numero dei professionisti abilitati e indicati distintamente nella polizza.

Visto di conformità: le garanzie

(48)

Il rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35 comma 2, lettera b) de decreto legislativo n. 241 del 1997 sulla dichiarazione 730 consegue alla verifica:

 della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (C.U., certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, ecc.);

 Degli attestati degli acconti versati o trattenuti;

 Delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e dalla corrispondenza e alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai famigliari a carico;

segue…

Visto di conformità: i controlli

(49)

. . .

 delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;

 dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;

 Dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per il quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;

Visto di conformità: i controlli

(50)

Deve essere inoltre verificata:

tutta la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente per il riconoscimento delle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni d’imposta;

In relazione alle spese ripartite su più annualità, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta.

Visto di conformità: i controlli

(51)

Visto di conformità: i controlli

Qualora soggetto che presta l’assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia conservato copia.

Riguardo all’ ammontare ai redditi indicati nella dichiarazione (es: visure catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, raccomandata all’inquilino) come prescritto dall’art. 3 comma11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Documenti relativi alle situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute, ad esempio, il certificato di residenza per la deduzione dal reddito dell’abitazione principale ovvero lo stato di famiglia per l’applicazione delle detrazioni soggettive d’imposta.

Il contribuente non è tenuto all’ esibizione della documentazione:

(52)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

RESPONSABILITA’ PER L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ SUL

MODELLO 730

(53)

L’ art. 5 del decreto semplificazioni ha introdotto differenze sostanziali in tema di controlli formali previsti dall’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1963, distinguendo il caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione 730 precompilata direttamente, o tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, dal caso in cui il contribuente presenti il modello dichiarativo tramite Caf o professionista abilitato.

Inoltre, la norma opera una distinzione nell’ipotesi in cui il contribuente accetti la dichiarazione 730 precompilata senza modifiche, ovvero vi apporti modifiche e/o integrazioni

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul

Modello 730

(54)

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul Modello 730

La dichiarazione precompilata è accettata dal contribuente direttamente o tramite sostituto d’imposta senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito d’imposta.

E’ escluso il controllo documentale formale a carico del contribuente stesso per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate.

Resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni agevolazioni.

Non si applica in tale ipotesi la disposizione relativa ai controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai 4000 euro in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative alla precedente dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 comma 586, della legge 27 dicembre 2013. n. 147

(55)

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul Modello 730

La dichiarazione precompilata è presentata direttamente dal contribuente o al sostituto d’imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

Il controllo formale è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione

(56)

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul Modello 730

La dichiarazione è presentata ad un Caf o a un professionista abilitato, con o senza modifiche.

Il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità anche con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi.

Anche nel caso di presentazione della dichiarazione ad un Caf o a un professionista abilitato non si applica la disposizione relativa ai controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai 4000 euro in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative alla precedente dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 comma 586, della legge 27 dicembre 2013. n. 147

Nei riguardi del contribuente permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

(57)

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul Modello 730

Le modifiche apportate dall’art. 6 all’art. 39 del D.Lgs.

n. 241 del 1997 stabiliscono che in caso di visto infedele, i Caf e i professionisti abilitati sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30%, che sarebbe stata richiesta dal contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973.

(58)

Si chiarisce che la responsabilità in capo al Caf o al professionista sorge solo in caso di visto infedele ed è espressamente esclusa qualora l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Es: nel caso in cui abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta.

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul

Modello 730

(59)

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul Modello 730

Il Caf e il professionista che riscontrano errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, avvisano il contribuente al fine di procedere alla elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza.

Segue…

(60)

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul Modello 730

. . .

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf e il professionista possono comunicare entro la stessa data all’Agenzia delle entrate i dati rettificati.

In questi casi la responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente

(61)

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul Modello 730: sanzioni

Se il versamento della sanzione è effettuato entro il 10 novembre, si applica la riduzione di un ottavo del minimo della sanzione prevista ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, si errori che non la comportino, la responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all’errore che configura il visto infedele.

(62)

A seguito dell’introduzione della nuova lettera a-bis) dell’art. 39 comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, in caso vi visto infedele relativo a una dichiarazione modello 730, non si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 prevista in relazione ai visti infedeli apposti sugli altri modelli dichiarativi.

Si precisa che in caso di presentazione della dichiarazione modello 730 con le modalità ordinarie (non precompilata) si applica la disciplina prevista dall’art.

6 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 decreto semplificazioni in materia di visto infedele, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n.

241 del 1997.

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul

Modello 730: sanzioni

(63)

L’ art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 prevede che, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi, è attribuita all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere la facoltà di rilasciare il visto di conformità, o l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni fino ad inibire tale facoltà in caso di ripetute violazioni, commesse successivamente al periodo di sospensione.

Inoltre il comma 4 dello stesso art. 39, prevede la sospensione per un periodo da 3 a 12 mesi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli art. 34 e 35 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quando gli elementi forniti all’Amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente.

In caso di ripetute violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’attività di assistenza.

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul

Modello 730: sanzioni

(64)

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul Modello 730: sanzioni

L’apposizione del visto di conformità su una dichiarazione che contiene dati palesemente ed eccessivamente difformi dalla relativa documentazione

es: indicazione di crediti inesistenti

Alterazione della scelta del contribuente in merito alla destinazione del due, del cinque o dell’otto per mille dell’imposta del reddito delle persone fisiche, che costituisce un dato indicato nella dichiarazione fiscale benché non reddituale.

Assenza dei requisiti oggettivi o soggettivi negli intermediari (Caf e professionisti abilitati) tra i quali la copertura assicurativa per la specifica attività di apposizione

del visto.

Sussistenza di provvedimenti di sospensione dell’Ordine di appartenenza o dei requisiti di cui all’art. 8 del decreto n. 164 del 1999, ovvero i cosiddetti requisiti di

onorabilità.

Mancato pagamento delle sanzioni previste per l’apposizione di un visto di conformità infedele.

Sono violazioni particolarmente gravi:

(65)

 per il Caf è prevista la decadenza dall’autorizzazione con cancellazione dall’Albo;

 per i professionisti, la revoca dall’abilitazione telematica, nonché la comunicazione all’Ordine professionale per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

Nei casi di irregolarità molto gravi può essere disposta la sospensione cautelare dell’attività di assistenza. Es: il venir meno del requisito di cui all’art. 8 del decreto 164 del 1999, tenuto conto della rilevanza del requisito di onorabilità e moralità di alto profilo richiesto agli intermediari, al fine di garantire all’Erario la conformità dell’attività posta in essere dagli stessi.

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul Modello 730: sanzioni

In caso di mancata

regolarizzazione delle violazioni:

(66)

Nell’ipotesi in cui il soggetto eserciti l’attività di assistenza fiscale in assenza della necessaria abilitazione (mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 21 del decreto n. 164 del 1999) possono configurarsi le gravi e ripetute inadempienze determinano la revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 8 del decreto 31 luglio 1998;

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul Modello 730: sanzioni

Attività svolta in assenza di comunicazione:

(67)

LA RESPONSABILITÀ CIVILE SUI 730 PRE-COMPILATI SARÀ COMPETENZA

DELL’ISTITUTO PER LA VIGILANZA DELLE ASSICURAZIONI

L’IVASS DOVRA’ FORNIRE UN PARERE SULLA FATTIBILITA’ GIURIDICA DEL NUOVO REGIME DI

RESPONSABILITA’ PER I PROFESSINISTI CHE APPONGONO IL VISTO DI CONFORMITA’ ALLE

DICHIARAZIONI…

QUALE SARA’ IL PERIMETRO DI

RESPONSABILITA’ CHE POTRA’ ESSERE ASSICURATA??

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul

Modello 730: sanzioni

(68)

SI

ASSICURAZIONE A CAF E

PROFESSIONISTI PER IL VISTO SUL 730 PRECOMPILATO

GLI IMPORTI DOVUTI DAL CAF E DAL PROFESSIONSTA HANNO NATURA RISARCITORIA E NON

SANZIONATORIA

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul

Modello 730: sanzioni

(69)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

I RIMBORSI LIQUIDATI DALL’AGENZIA

DELLE ENTRATE

(70)

A partire dalla retribuzione di competenza di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico devono effettuare i rimborsi relativi alle imposte emergenti dalla dichiarazione, salvo che il credito relativo alla singola imposta non sia di importo inferiore a € 12.

L’Agenzia delle entrate predispone dei controlli preventivi nell’ipotesi in cui il credito, al netto di eventuali compensazioni sia:

 d’importo superiore ad € 4.000,00;

 Riconducibile a detrazioni per carichi di famiglia ovvero a crediti risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

In tal caso, entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione delle dichiarazioni, l’Agenzia delle entrate procede ad eseguire i suddetti controlli, anche mediante la richiesta di documenti, e successivamente entro il settimo mese successivo alla presentazione (31.01.2016) procede direttamente al rimborso (art. 1, co.856-587, L.

27.12.2013, n. 147)

I rimborsi liquidati dall’Agenzia delle entrate

(71)

IMPORTO DEL CREDITO MODALITA’ DI RIMBORSO

< € 12,00 Importo minimo non rimborsato

< € 4.000,00

< € 4.000,00 anche se derivante da detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze pregresse

Rimborso tramite sostituto d’imposta o Agenzia delle entrate (qualora non vi sia il sostituto d’imposta) a partire dai mesi di luglio/agosto 2015

> € 4.000,00 derivante da detrazioni per familiari a carico e/o eccedenze pregresse

Controllo preventivo e rimborso erogato dall’Agenzia delle entrate entro il 31.1.2016

> € 4.000,00 derivante da detrazioni diverse da quelle per carichi di famiglia e da eccedenze pregresse

Rimborso tramite sostituto d’imposta o Agenzia delle entrate a partire dai mesi di luglio/agosto 2015

I rimborsi liquidati dall’Agenzia delle entrate

Rimborso dei crediti emergenti dalla dichiarazione:

(72)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(73)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(74)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(75)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(76)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(77)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(78)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(79)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(80)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(81)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(82)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

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Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(84)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(85)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(86)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

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Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

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Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(89)

Conferenza Agenzia delle Entrate 19 marzo 2015

(90)

Grazie per l’attenzione

prestata

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