DICHIARATIVI
COMPENSAZIONI CREDITO IVA
VISTO DI CONFORMITA’
PRINCIPALI NOVITA’
DICHIRAZIONE IVA 2021
- Esenzione Iva cessione beni per contenimento e gestione Emergenza COVID-19
- Sospensione versamenti a seguito Emergenza COVID-19 - Semplificazioni in materia dichiarazioni d’intento
Esenzione Iva cessione beni COVID-19
art. 124 D.L. 34/2020
Comma 2 «…effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto…»
A partire dal 1.1.2021 alla cessione dei beni si applica l’aliquota del 5%
Esenzione Iva cessione beni COVID-19
art. 124 D.L. 34/2020
a fronte del riconoscimento dell’esenzione IVA, per le vendite, permane il diritto alla detrazione dell’IVA sugli
acquisti senza alcun pro rata
Esenzione Iva cessione beni COVID-19
art. 124 D.L. 34/2020
Assosoftware con indicazioni pubblicate il 1° giugno 2020 ritiene che tali operazioni possono essere rappresentate nella
fattura elettronica utilizzando:
• Codice Natura N4 (esente)
• Riferimento Normativo «Fattura emessa ai sensi dell’art.
124 c.2 del D.L. 34/2020»
Esenzione Iva cessione beni COVID-19
comma 453 Legge 30 dicembre 2020 n. 178
«Legge di Bilancio»
dal 20 dicembre al 31 dicembre 2022 esenzione Iva per
cessione dei vaccini Covid-19 autorizzati dalla Commissione Europea o dagli Stati Membri e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.
Esenzione Iva cessione beni COVID-19
La Dichiarazione IVA accoglie sia le operazioni attive che quelle passive riferite alle cessioni esenti COVID-19.
Esenzione Iva cessione beni COVID-19
La Dichiarazione IVA accoglie sia le operazioni attive che quelle passive riferite alle cessioni esenti COVID-19.
Vendite
Rigo VE33: operazioni esenti art.10 DPR 633/72 + operazioni esenti art. 124 DL 34/2020 +
operazioni esenti art. 1 co. 453 L. 178/2020
Esenzione Iva cessione beni COVID-19
La Dichiarazione IVA accoglie sia le operazioni attive che quelle passive riferite alle cessioni esenti COVID-19.
Rigo VF34 è stato introdotto il campo 9 per tenere conto in sede di determinazione del pro rata delle cessioni art. 124 DL 34/2020 e art. 1 co. 453 L. 178/2020
Vendite
Rigo VE33: operazioni esenti art.10 DPR 633/72 + operazioni esenti art. 124 DL 34/2020 +
operazioni esenti art. 1 co. 453 L. 178/2020
Esenzione Iva cessione beni COVID-19
Vendite Rigo VE33
Rigo VF34
Esenzione Iva cessione beni COVID-19
La Dichiarazione IVA accoglie sia le operazioni attive che quelle passive riferite alle cessioni esenti COVID-19.
Acquisti
Rigo VF16 campo 2: operazioni esenti art. 124 DL 34/2020 +
operazioni esenti art. 1 co. 453 L. 178/2020
Sospensione versamenti COVID-19
La Dichiarazione IVA accoglie un nuovo rigo VA16 per i soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti
agevolativi di sospensione dei versamenti
Sospensione versamenti COVID-19
Si necessita inserire il codice della «Tabella versamenti sospesi» presenti in Appendice
Si necessita inserire l’importo dei versamenti in base alle diverse disposizioni.
Si dovranno compilare più campi in base a ciascuna disposizione di sospensione del versamento.
Sospensione versamenti COVID-19
Circolare 11/E del 2020 Liquidazione IVA di Gruppo
La risposta al quesito 2.16 l’AE precisa che si può beneficiare della sospensione qualora «…anche uno solo dei soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione IVA di gruppo abbia le caratteristiche
normativamente specificate, sempreché l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività dallo stesso svolta sia prevalente…»
Sospensione versamenti COVID-19
Circolare 11/E del 2020 Liquidazione IVA di Gruppo
L’AE precisa inoltre che «…qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo abbiano le caratteristiche che, individualmente consentono di beneficiare della sospensione…» «…è comunque
possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette
Sospensione versamenti COVID-19
Circolare 11/E del 2020 Liquidazione IVA di Gruppo
Nel rigo VA16 si dovrà indicare la componente di debito riferibile a dette società
Sospensione versamenti COVID-19
Circolare 11/E del 2020
Nel quadro VQ colonna 7 devono essere inseriti
l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione
Sospensione versamenti COVID-19
Circolare 11/E del 2020
Nei quadri VH (se si necessità la compilazione) o nel quadro VP devono essere indicati gli importi a debito
dalla liquidazioni periodiche e l’acconto dovuto
Sospensione versamenti COVID-19
Nel rigo VL41
- campo 1 differenza tra IVA periodica dovuta e versata - campo 2 differenza tra credito potenziale ed effettivo
Sospensione versamenti COVID-19
Nel rigo VL41
- campo 1 differenza tra IVA periodica dovuta e versata - campo 2 differenza tra credito potenziale ed effettivo
- campo 1 da predisporre solo se vi è differenza positiva tra VL30 campo 2 – (VL30 campi 3,4 e 5)
- campo 2 da predisporre solo se vi è differenza positiva tra (VL4 + VL11 col. 1 + VL12 col. 1 + VL24 + VL25 + VL26+VL27 + VL28 + VL29 + VL30 col 1+VL31) - (VL3 + VL20 + VL21 +VL22 + VL23)
Semplificazioni Dichiarazioni d’intento
art. 12-septies D.L. 34/2019 Prima della semplificazione quadro VI
Era previsto l’obbligo di comunicare le dichiarazioni d’intento ricevute in apposito quadro della dichiarazione IVA
Semplificazioni Dichiarazioni d’intento
art. 12-septies D.L. 34/2019
A partire dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento
Semplificazioni Dichiarazioni d’intento
art. 12-septies D.L. 34/2019
Permane l’onere di verificare che la dichiarazione d’intento sia stata emessa prima dell’effettuazione dell’operazione
COMPENSAZIONI
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020
- entro € 5.000,00 senza visto a partire dalla scadenza del 16 gennaio
- Eccedente € 5.000,00 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA Annuale con Visto di conformità
- In alternativa al Visto di Conformità è possibile far
sottoscrivere la dichiarazione dall’Organo di Controllo (il limite è elevato ad € 50.000,00)
COMPENSAZIONI
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020
- entro € 5.000,00 senza visto a partire dalla scadenza del 16 gennaio
- Eccedente € 5.000,00 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA Annuale con Visto di conformità
- Eccedente € 5.000,00 ed entro € 50.000,00 con ISA
(dichiarativo 2020 sul 2019) maggiore o uguale 8 e/o media ISA 2019 e 2018 maggiore o uguale 8,5
COMPENSAZIONI
Eccedente € 5.000,00 ed entro € 50.000,00 - senza Visto di Conformità
- dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione IVA
- barrare nel frontespizio «Esonero dall’apposizione del visto di conformità»
COMPENSAZIONI
DL 124/2019
A partire dal 1° gennaio 2020 per la compensazione con modello F24 obbligo di invio da parte dei soggetti privati, sostituti di
imposta e soggetti titolari di partita IVA.
La risoluzione 110/E precisa che per le compensazioni tramite F24 per importi superiori ad € 5.000,00 relativi ad imposte sui redditi, IRAP (comprese le addizionali regionali e comunali) vi è l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
COMPENSAZIONI
Il Decreto Rilancio era intervenuto per lo scorso anno stabilendo che il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in
conto fiscale fosse elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro
Il Decreto Sostegni-bis eleva il limite di importo utilizzabile per l’anno 2021 a 2 milioni di euro
COMPENSAZIONI
Compensazioni per contribuenti titolari di partita IVA
Saldo F24 Modalità
saldo positivo senza compensazioni Home banking e facoltà F24 online/Entratel saldo positivo con compensazioni F24 online/Entratel
Saldo zero F24 online/Entratel
COMPENSAZIONI
Compensazioni per contribuenti NON titolari di partita IVA
Saldo F24 Modalità
saldo positivo senza compensazioni Cartaceo
Home banking e facoltà F24 online/Entratel saldo positivo con compensazioni F24 online/Entratel
Saldo zero F24 online/Entratel
COMPENSAZIONI
DL 78/2010 art. 31
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
A partire del 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti erariali e relativi accessori, iscritti a ruolo, dei quali è scaduto il
termine di pagamento, se di ammontare superiore ad € 1.500,00.
COMPENSAZIONI
DL 78/2010 art. 31
La circolare 13/E del 11 marzo 2011 fornisce chiarimenti e nel dettaglio crediti e debiti per i quali opera il divieto di
compensazione:
Crediti:
Imposte dirette, IVA, altre imposte indirette, addizionali ed IRAP esclusi tributi locali e contributi previdenziali ed
assistenziali
COMPENSAZIONI
DL 78/2010 art. 31
La circolare 13/E del 11 marzo 2011 fornisce chiarimenti e nel dettaglio crediti e debiti per i quali opera il divieto di
compensazione:
Crediti:
Imposte dirette, IVA, altre imposte indirette, addizionali ed IRAP esclusi tributi locali e contributi previdenziali ed
assistenziali Debiti:
Oltre a quanto previsto per i crediti anche ritenute alla fonte,
COMPENSAZIONI
DL 78/2010 art. 31 Il limite non vige se:
- è stata concessa una sospensione
- è stata concessa una rateazione e le rate vengono
puntualmente pagate (la rata non pagata si considera per la soglia)
- per le imposte iscritte a ruolo dei soggetti falliti
CREDITO IVA
- Dichiarazione IVA Annuale
- Rimborso o compensazione del credito IVA Trimestrale e/o Infrannuale
CREDITO IVA
Credito IVA Infrannuale (IVA TR)
- Dai contribuenti che esercitano esclusivamente o
prevalentemente attività a cui applicano aliquote inferiori a quelle applicate per gli acquisti
- Dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili art. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72
- Dai contribuenti che effettuano acquisti e importazioni di beni strumentali
CREDITO IVA
Credito IVA Infrannuale (IVA TR)
- Dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello stato
- Dai soggetti che effettuano in un trimestre solare
operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in italia
CREDITO IVA
Credito IVA Infrannuale (IVA TR)
1. Operazioni attive con aliquote inferiori a quelle applicate per gli acquisti
Il diritto al rimborso o alla compensazione del credito spetta solo se l’aliquota media applicata sugli acquisti è superiore del 10% a quella applicata per le operazioni attive
Dal calcolo devono essere esclusi sia gli acquisti che le cessioni dei beni ammortizzabili
CREDITO IVA
Credito IVA Infrannuale (IVA TR)
2. Dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili art. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72
Soggetti cha hanno effettuato operazioni non imponibili
indicate nel rigo TA30 per importo superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate
CREDITO IVA
Credito IVA Infrannuale (IVA TR)
3. Dai contribuenti che effettuano acquisti e importazioni di beni strumentali
Soggetti che hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili superiore ai 2/3 del totale degli acquisti
CREDITO IVA
Credito IVA Infrannuale (IVA TR)
4. Dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello stato
Soggetti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter nominando un rappresentante fiscale in Italia
CREDITO IVA
Credito IVA Infrannuale (IVA TR)
5. Dai soggetti che effettuano in un trimestre solare
operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in italia
Soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate.
VISTO DI CONFORMITA’
I professionisti per poter apporre il Visto di Conformità devono presentare una comunicazione alla Direzione
Regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.
VISTO DI CONFORMITA’
Dati della comunicazione:
- dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita iva
- domicilio e luoghi in cui viene esercitata l’attività professionale
- denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e componenti del CdA o collegio sindacale
- denominazione o ragione sociale delle società di servizi dei quali il professionista intende avvalersi
VISTO DI CONFORMITA’
Documenti da allegare:
- copia polizza assicurativa
- dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza
- dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti (es. non avere condanne penali, etc)
- copia documento d’identità
VISTO DI CONFORMITA’
VISTO DI CONFORMITA’
VISTO DI CONFORMITA’
A quale ufficio inviare la comunicazione?
Alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni Provinciali di Bolzano o Trento territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del professionista richiedente.
VISTO DI CONFORMITA’
A quale ufficio inviare la comunicazione?
Alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni Provinciali di Bolzano o Trento territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del professionista richiedente.
- Consegnata a mano
- Posta raccomandata a/r
- Posta elettronica certificata (PEC)
VISTO DI CONFORMITA’
VISTO DI CONFORMITA’
Cosa deve precisare la polizza assicurativa?
- prestazione dell’assistenza fiscale mediante
apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241
- il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, ed al numero dei visti di conformità, asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciati e, non deve essere inferiore a € 3.000.000
VISTO DI CONFORMITA’
Cosa deve precisare la polizza assicurativa?
- la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti. Scoperti o franchigie sono ammessi solo se la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato
- la polizza deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto
VISTO DI CONFORMITA’
La polizza assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza, garantendone la continuità.
Il professionista deve verificare la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo e deve verificare che coincidano il giorno di scadenza del contratto con la data di inizio.
Il professionista deve trasmettere, entro 30 giorni dal rinnovo, copia del contratto assicurativo, oppure, quietanza di
pagamento
VISTO DI CONFORMITA’
Nel caso di omissione nella trasmissione del rinnovo, la Direzione Regionale provvede a richiederne l’invio al fine di aggiornarne la posizione.
In mancanza di regolarizzazione il professionista non è più legittimato ad apporre il visto dalla data di
scadenza della polizza
VISTO DI CONFORMITA’
La possibilità di apporre il visto inizia a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione.
Nel caso di carenze o irregolarità, la Direzione
Regionale richiede integrazioni al fine o regolarizzare la comunicazione prodotta
VISTO DI CONFORMITA’
In caso di intervenute modifiche a quanto dichiarato o comunicato, il professionista deve comunicare alla
Direzione Regionale competente le variazioni dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si sono verificati.
VISTO DI CONFORMITA’
Soggetti che possono rilasciare il Visto:
- Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- Soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla CCIAA sub categoria tributi in possesso di laurea in
Giurisprudenza o Economia e Commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
- Responsabili Assistenza Fiscale (RAF) dei CAF
VISTO DI CONFORMITA’
Introdotto dal D.Lgs 241/97 come «visto leggero» e costituisce uno dei livelli di controllo sulla corretta applicazione delle
norme tributarie.
VISTO DI CONFORMITA’
Con l’apposizione del Visto il legislatore ha intenso:
- garantire ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi comunitari
VISTO DI CONFORMITA’
Con l’apposizione del Visto il legislatore ha intenso:
- garantire ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi comunitari
- Agevolare Amministrazione Finanziaria nelle posizioni da controllare
VISTO DI CONFORMITA’
Con l’apposizione del Visto il legislatore ha intenso:
- garantire ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi comunitari
- Agevolare Amministrazione Finanziaria nelle posizioni da controllare
- Contrastare fenomeno compensazioni crediti inesistenti
VISTO DI CONFORMITA’
Con l’apposizione del Visto il legislatore ha intenso:
- garantire ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi comunitari
- Agevolare Amministrazione Finanziaria nelle posizioni da controllare
- Contrastare fenomeno compensazioni crediti inesistenti - Semplificare procedure richiesta rimborso IVA
VISTO DI CONFORMITA’
Con l’apposizione del Visto il legislatore ha intenso:
- garantire ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi comunitari
- Agevolare Amministrazione Finanziaria nelle posizioni da controllare
- Contrastare fenomeno compensazioni crediti inesistenti - Semplificare procedure richiesta rimborso IVA
- Contrastare indebite cessioni di credito di imposta o sconti in fattura (recupero patrimonio edilizio)
VISTO DI CONFORMITA’
Il professionista autorizzato al rilascio deve rispondere a
requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da garantire l’Erario e il contribuente
VISTO DI CONFORMITA’
Oltre al Visto esistono due ulteriori livelli di controllo:
Asseverazione (sottoscrizione da parte ei soggetti che esercitano il controllo contabile):
Ai fini degli Studi di Settore/ISA il professionista attesta che gli elementi contabili ed extracontabili corrispondono alle scritture contabili ed altra documentazione idonea
VISTO DI CONFORMITA’
Oltre al Visto esistono due ulteriori livelli di controllo:
Certificazione Tributaria Visto Pesante :
Qualora vengano effettuati i controlli indicati annualmente dal decreto del Ministero delle Finanze (art. 36 co. 2 del D.Lgs 241/97).
In questo caso si devono tenere conto anche dei principi di revisione fiscale elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro
VISTO DI CONFORMITA’
La Certificazione Tributaria può essere rilasciata solo da
coloro che sono iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed all’Albo dei Consulenti del Lavoro che
esercitano la professione da almeno cinque anni.
VISTO DI CONFORMITA’
La Certificazione Tributaria può essere rilasciata solo da
coloro che sono iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed all’Albo dei Consulenti del Lavoro che
esercitano la professione da almeno cinque anni.
La Certificazione Tributaria può essere rilasciata solo a
condizione che nei confronti dello stesso contribuente siano stati rilasciati sia il Visto di Conformità che l’asseverazione se applicabili gli Studi di Settore/ISA
VISTO DI CONFORMITA’
I professionisti che rilasciano in Visto di Conformità devono essere abilitati al servizio telematico Entratel
VISTO DI CONFORMITA’
I professionisti che rilasciano in Visto di Conformità devono essere abilitati al servizio telematico Entratel
Vi deve essere identità soggettiva tra colui che appone il Visto ed il soggetto che trasmette la dichiarazione
(cfr. Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019)
VISTO DI CONFORMITA’
I professionisti che rilasciano in Visto di Conformità devono essere abilitati al servizio telematico Entratel
Vi deve essere identità soggettiva tra colui che appone il Visto ed il soggetto che trasmette la dichiarazione
(cfr. Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019)
Accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare i dati dei professionisti legittimati con espressa indicazione per il modello 730
VISTO DI CONFORMITA’
Il Visto non si considera validamente rilasciato se:
- Il professionista non risulta iscritto nell’elenco informatizzato
VISTO DI CONFORMITA’
Il Visto non si considera validamente rilasciato se:
- Il professionista non risulta iscritto nell’elenco informatizzato
- Se il professionista che rilascia il Visto non ha trasmesso la dichiarazione
VISTO DI CONFORMITA’
Il Visto non si considera validamente rilasciato se:
- Il professionista non risulta iscritto nell’elenco informatizzato
- Se il professionista che rilascia il Visto non ha trasmesso la dichiarazione
- Se il professionista che rilascia il Visto non risulta collegato con l’associazione professionale o società di servizi che
trasmesso la dichiarazione
VISTO DI CONFORMITA’
Il Visto non si considera validamente rilasciato se:
- Il professionista non risulta iscritto nell’elenco informatizzato
- Se il professionista che rilascia il Visto non ha trasmesso la dichiarazione
- Se il professionista che rilascia il Visto non risulta collegato con l’associazione professionale o società di servizi che
trasmesso la dichiarazione
- Se il professionista che rilascia il Visto non risulta collegato alla società partecipata del Consiglio Nazionale, Ordine e
VISTO DI CONFORMITA’
Il Visto non validamente rilasciato comporta:
- Il recupero nei confronti del contribuente dei crediti utilizzati in compensazione maggiorati di sanzioni ed interessi
VISTO DI CONFORMITA’
Il Visto non validamente rilasciato comporta:
- Il recupero nei confronti del contribuente dei crediti utilizzati in compensazione maggiorati di sanzioni ed interessi
- In caso di rimborso verrà richiesta al contribuente apposita polizza fideiussoria
VISTO DI CONFORMITA’
Il Visto non validamente rilasciato comporta:
- Il recupero nei confronti del contribuente dei crediti utilizzati in compensazione maggiorati di sanzioni ed interessi
- In caso di rimborso verrà richiesta al contribuente apposita polizza fideiussoria
- Al professionista verranno applicate apposite penalità
VISTO DI CONFORMITA’
Penalità al professionista che ha rilasciato il Visto
(art. 39 D.Lgs 241/97)
- Sanzioni da min € 258 a max € 2.582
- L’art. 7.bis del DL 4/2019 ha modificato l’art. 39 del D.Lgs 241/97 e prevede il pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata a meno che il Visto Infedele non sia
stato indotto da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente
VISTO DI CONFORMITA’
Il professionista può trasmettere una dichiarazione
rettificativa e se il contribuente non intende presentarla il professionista può trasmettere una comunicazione
rettificativa dei dati sempreché l’infedeltà non sia stata già contestata.
La maggiore imposta e gli interessi sono richiesti al contribuente
Si segnala il mancato coordinamento tra art. 26 co. 3-quater e la citata riforma delle sanzioni art 39 D.Lgs 241/97
VISTO DI CONFORMITA’
Controlli per rilascio Visto per compensazioni IVA
- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.
VISTO DI CONFORMITA’
Nello specifico
- prevalenti operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto alle aliquote sulle operazioni di acquisto e importazione;
- presenza operazioni attive non imponibili;
- presenza operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- presenza operazioni non soggette all’imposta;
- operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
VISTO DI CONFORMITA’
- eventuale credito anno precedente;
- verifica del codice di attività;
- nel caso di credito superiore al volume d’affari è
necessaria l’integrale verifica tra documentazione e scritture contabili;
- Nel caso in cui non si rientri nel punto che precede è richiesta la verifica delle operazioni con imposta
superiore al 10% della complessiva IVA detratta;