• Non ci sono risultati.

Contributi a fondo perduto: rettifica dall’Agenzia delle Entrate

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Contributi a fondo perduto: rettifica dall’Agenzia delle Entrate"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

1 Prot. n. 82454/2021

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, è apportata la seguente modifica:

1.1 al paragrafo 2.4 – seconda alinea, sono eliminate le parole “negativa ma inferiore al 30 per cento”.

2 Sono adeguate le istruzioni allegate al provvedimento del 23 marzo 2021.

MOTIVAZIONI

Al fine di una più puntuale interpretazione sulla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019, si interviene sul paragrafo 2.4 – seconda alinea.

In particolare, si chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

(2)

2

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.

Le modifiche non incidono sulle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 23 marzo 2021.

A seguito di tale chiarimento, sono approvate le modifiche alle istruzioni al modello.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate, (art. 5, comma 1; art. 6)

˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

˗ Codice Penale

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

˗ Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

˗ Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

˗ Legge 30 dicembre 2004, n. 311

˗ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2,

(3)

3

˗ Decreto-legge 1 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

˗ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

˗ Regolamento (UE) 2016/679

˗ Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225

˗ Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche

˗ Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

˗ Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013;

˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5 novembre 2018;

˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 77923 del 23 marzo 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 marzo 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

Riferimenti

Documenti correlati

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del contributo di cui all'articolo 59

- corsi di formazione professionale, quale Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Beta, fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del

Modalità di fruizione – I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle

Ai sensi del comma 3, «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei

della popolazione studentesca dovrà essere realizzata secondo le azioni delineate dai piani operativi derivanti dall'attività dei ‘tavoli prefettizi', di cui al DPCM

Il giorno 18 marzo 2019 in riferimento all’attività Produzione di olio di oliva da olive prevalente- mente non di produzione propria, persone non fisiche, per la Regione Calabria, si

Il contribuente ritiene che la verifica del rispetto della soglia di "ricavi", che devono essere inferiori ad Euro 5 milioni per poter aver accesso al contributo a

Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che il calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto rilancio deve