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Regione LazioDIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

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Academic year: 2022

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Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 dicembre 2020, n. G16038

Attuazione delle azioni previste nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 e dalle delibere di Giunta n. 661 del 29 settembre e n. 689 del 6 ottobre 2020.

Integrazioni alla determinazione n. G13769 del 19 novembre 2020 relativa a "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2020 relativo all'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del SSR da privato accreditato" in attuazione del DCA n. 151/2019.

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OGGETTO: Attuazione delle azioni previste nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 e dalle delibere di Giunta n. 661 del 29 settembre e n. 689 del 6 ottobre 2020. Integrazioni alla determinazione n. G13769 del 19 novembre 2020 relativa a “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2020 relativo all’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del SSR da privato accreditato” in attuazione del DCA n. 151/2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA dell’Area remunerazione, budget e contratti;

VISTI:

 lo Statuto della Regione Lazio;

 la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 271, con cui è stato conferito al Dott.

Renato Botti, soggetto esterno all’amministrazione regionale, l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO il decreto dirigenziale del 14 luglio 2020, n. G08246 “Delega, ai sensi degli articoli 164 e 166 del r.r. n. 1/2002, alla dott.ssa Pamela Maddaloni, dirigente dell’Area Coordinamento contenzioso, affari legali e generali, ad adottare gli atti indifferibili e urgenti del Direttore della direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria”.

VISTI:

 la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;

 il D.Lgs 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i.;

il DPCM 12 gennaio 2017, avente ad oggetto “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

 l’Intesa Stato - Regioni e Province autonome del 18 dicembre 2019 rep. N. 209/CSR, concerente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2019-2021;

RICHIAMATO il D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. ed in particolare i seguenti articoli:

l’art. 8-bis, comma 1, che prevede che “le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità

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sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istitu ti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies”;

l’art. 8-quater, comma 2, che prevede che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8-quinquies”;

l’art. 8-quater, comma 7, secondo cui “Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneo concesso”;

l’art. 8-quater, comma 8, secondo cui “in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque no n superiore a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale”;

l’art. 8-quinquies, comma 2, che disciplina la stipula dei contratti tra le Aziende sanitarie locali e le strutture private e con i professionisti accreditati, che indicano, tra l’altro:

o il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8-quinquies, comma 2, lettera d);

o la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), ….omissis….(art. 8-quinquies, comma 2, lettera e- bis);

 l’art 8-quinquies, comma 2-quinquies, che prevede in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, la sospensione dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater;

RICHIAMATI altresì:

- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss. mm. ii.;

- la Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii., che disciplina il processo di accreditamento istituzionale definitivo delle strutture che erogano prestazioni con onere a carico del SSR;

- il DCA n. U0090/2010 del 10 novembre 2010, recante: “Approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie - Requisiti ulteriori per l’accreditamento” Sistema informativo per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie (SAAS) Manuale d’uso. Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1 commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private. L.R. n. 3/2010) e s.m.i.;

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- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011, avente ad oggetto “Modifica dell’Allegato 1 al decreto del Commissario ad Acta 90/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione testo integrato e coordinato denominato

“Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” e s.m.i.;

- il DCA n. U00469 del 7 novembre 2017 di aggiornamento, tra l’altro, dei requisiti di accreditamento;

- il Regolamento Regionale 6 novembre 2019 n. 20;

VISTI i provvedimenti amministrativi relativi alle prestazioni ambulatoriali erogabili dal settore privato accreditato:

 DCA n. 313 del 4 luglio 2013, recante “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale (D.M. 18/10/2012)”;

 DCA n. 241 del 18 luglio 2014, recante “Definizione del limite massimo delle risorse assegnabili per l'anno 2014 in relazione all'attività di «Laboratorio Analisi» e per gli anni 2014 - 2015 per l'attività di «Altra Specialistica» svolte dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR. - Aggiornamento Allegato A DCA 313/2013”, che ha previsto, tra l’altro, di estendere la possibilità di erogare le prestazioni della branca di radioterapia alle strutture private accreditate (ambulatori e case di cura), esclusivamente per percorsi clinico assistenziali dedicati direttamente al trattamento della malattia neoplastica, nonché l’indicazione che alle suddette prestazioni in regime ambulatoriale venga riconosciuta la remunerazione della produzione complessivamente erogata;

 DCA n. 332 del 13 luglio 2015, recante “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2015 alle strutture erogatrici di prestazioni ospedaliere (acuzie e post-acuzie)”, con il quale sono stati individuati l’elenco di DRG da trasferire in regime ambulatoriale (APA) nonché l’elenco delle strutture di ricovero coinvolte dal processo di deospedalizzazione;

 DCA n. U00071 del 3 giugno 2020, relativo a: “Nomenclatore tariffario: estensione dell’erogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale”, che ha previsto l’apertura integrale del Nomenclatore tariffario al privato accreditato, ad eccezione della branca di Medicina fisica e riabilitativa – recupero e riabilitazione, per la quale è prevista la costituzione di una Commissione tecnica composta da membri delle Società scientifiche, allo scopo di fornire supporto in merito all’eventuale valutazione e revisione della declaratoria a definizione di presupposti, soggetti destinatari della prescrizione e modalità di esecuzione;

VISTO il DCA n. 115 del 2 maggio 2017, recante “Attuazione del Programma Operativo Regionale 2016-2018. Revoca del DCA n. 270 del 26 giugno 2015 concernente l'approvazione del

«Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio». Approvazione delle nuove direttive e dell’Allegato «Modalità organizzative della medicina di laboratorio nel settore privato accreditato»”, che ha previsto, tra l’altro, che il laboratorio accreditato sotto soglia, al fine di continuare ad operare per il SSR, può aderire ad aggregazioni che prevedano l’effettuazione dell’attività analitica presso uno o più laboratori, individuando, per la contrattualizzazione, un unico soggetto quale esclusivo interlocutore della Regione;

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TENUTO CONTO dei provvedimenti attuativi, che in esito al sopra citato percorso, hanno approvato l’elenco delle aggregazioni costituite ai sensi del DCA n. 115/2017, nonché l’elenco dei laboratori autonomi;

VISTO il DCA n. U00243 del 25 giugno 2019 concernente: “Approvazione modifiche allo schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui ai DCA n. 249/2017 – n. 555/2015 – n. 324/2015”, con il quale è stato approvato lo schema triennale di accordo/contratto di budget ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Regione/le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale;

PRESO ATTO, tra l’altro, dei seguenti atti riguardanti il Piano di Rientro dal deficit nel settore sanitario ed il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021:

 Deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 21 gennaio 2020, avente ad oggetto: “Presa d’atto e recepimento del “Piano di rientro Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L.

191/2009, secondo periodo”, adottato in via definitiva con il Decreto del Commissario ad acta n. U00018 del 20.01.2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento;

 Decreto del Commissario ad Acta n. 81 del 25 giugno 2020, che adotta il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definisce il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 406 del 26 giugno 2020, che prende atto del DCA n.

81/20 e recepisce il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo;

 parere favorevole espresso dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze in merito al Decreto del Commissario ad Acta n. 81 del 25 giugno 2020 e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 406 del 26 giugno 2020, di cui alla comunicazione prot. LAZIO-DGPROGS-14/07/2020- 0000072P;

 la Deliberazione di Giunta Regionale 29 settembre 2020 n. 661, concernente “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”, adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020 che prevede, tra altro, che spetta al Direttore pro tempore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria dare attuazione alle azioni previste nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021;

 la deliberazione di Giunta Regionale 6 ottobre 2020 n. 689 concernente: “Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2020 per l’assistenza sanitaria e disciplina delle regole di erogazione, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e socio-

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sanitarie, incluse quelle erogate nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Approvazione Addendum al contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019. Approvazione dello schema di accordo/contratto integrativo ex art. 8 quinques D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e D.L. n. 18/2020 per le strutture private che hanno partecipato alla gestione dell’emergenza Covid-19. Contrattualizzazione delle strutture interessate dal percorso di riconversione”;

CONSIDERATO che con la DGR n. 689/2020, il livello massimo di finanziamento per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale dai soggetti erogatori privati accreditati per l’anno 2020, è stato determinato in misura pari a quello per l’anno 2019, ovvero:

1. euro 220.515.712 per le prestazioni di Altra Specialistica + Laboratorio di analisi (fatte salve eventuali integrazioni per le strutture cd “extra ordinem”);

2. euro 38.893.349 per le prestazioni APA (fatte salve eventuali integrazioni per le strutture cd

“extra ordinem”);

3. euro 34.509.344 per le prestazioni di Risonanza Magnetica;

4. euro 86.702.213 per le prestazioni di Dialisi;

5. euro 50.846.261 per le prestazioni di Radioterapia;

6. euro 4.000.000 per la copertura degli oneri posti a carico delle ASL a seguito della abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti a partire dal 1°settembre 2020, ex art.1, commi 446-448, l. 27.12. 2019, n. 160;

RICHIAMATI:

- il DCA n. 246 del 1° luglio 2019, di “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2019 relativo all’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSR da privato accreditato. Direttive alle ASL”;

- il DCA n. 356 del 9 agosto 2019 di “Definizione del livello massimo di finanziamento per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i presidi: Policlinico Casilino di Via Casilina 1049 e Poliambulatorio di Via Casilina 1040 – Roma, gestiti dalla Società Eurosanità S.p.A. per l’anno 2019”;

- il DCA n. 346 del 6 agosto 2019 di “Definizione del livello massimo di finanziamento per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per il Presidio Policlinico Luigi Di Liegro gestito dalla società Policlinico Portuense S.p.A. per l’anno 2019”;

ATTESO che nella Regione Lazio le strutture private c.d. “ex Pio Istituto”- tra cui il Policlinico Casilino e il Policlinico Luigi Di Liegro - che operavano in regime di convenzionamento con le aziende territoriali - sono state ricondotte nell’ambito della disciplina di cui all’art. 8 del D. Lgs.

n. 502/92 e ss.mm.ii. e pertanto, nel corso del 2019 sono state assegnatarie del livello massimo di finanziamento per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in analogia con le altre strutture private accreditate;

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CONSIDERATO che il budget 2019 attribuito al Policlinico Di Liegro con il DCA 346/2019, aveva decorrenza dal 1 agosto 2019 al 31 dicembre 2019 e pertanto, per l’anno 2020, i valori andavano riproporzionati su base annua;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, il riproporzionamento del valore delle prestazioni critiche per il Policlinico Di Liegro è stato calcolato su cinque mesi anziché su sei, come previsto per tutte le altre strutture dal DCA 246/2019, il che ha generato una differenza in difetto di € 42.360,92 del livello massimo di finanziamento della ASL RM 3 di cui alla determinazione n. G13769/2020, di cui si dispone l’integrazione con il presente provvedimento, fermo restando che le strutture cd “extra ordinem” non concorrono ai tetti di spesa fissati con la DGR n. 689/2020;

VISTA la determinazione n. G13769 del 19 novembre 2020 con la quale si è proceduto all’assegnazione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2020 alle Aziende sanitarie del Lazio per l’acquisito di prestazioni di specialistica ambulatoriale soggette al tetto di spesa , ovvero: altra specialistica, laboratorio analisi, APA e RMN;

VISTA la determinazione n. G14302 del 27 novembre 2020 con la quale si è proceduto alla definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione pos t-acuzie e lungodegenza medica, con onere a carico del servizio sanitario regionale, nonché alla definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 2, del D.

Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate – Anno 2020;

VISTO il DCA n. 151 del 30 aprile 2019 relativo a: “Definizione del livello massimo di finanziamento delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post- acuzie codice 56 e lungodegenza medica codice 60 - Annualità 2019. Criteri di definizione del livello massimo di finanziamento delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie codice 56 e lungodegenza medica codice 60 - Annualità 2020. Regole di remunerazione 2019-2021”;

RICHIAMATA, in particolare, la disposizione del citato decreto con la quale è previsto che nel 2020, le ASL possano trasferire fino ad un massimo del 10% di budget per acuti (escluso pertanto il F.R.A.C.) assegnato alle singole strutture private accreditate, incrementando per un equivalente valore il budget previsto per l’assistenza specialistica ambulatoriale della medesima struttura;

VISTA la nota Prot. n. 0584120 del 2 luglio 2020 con la quale è stato chiesto alle aziende, ognuno per la parte di propria competenza, il numero delle strutture che ha fatto richiesta di trasferimento del budget dal setting ospedaliero al setting della specialistica, nonché l’esito dell’istruttoria condotta dalla ASL;

TENUTO CONTO delle note di riscontro delle Aziende sanitarie ed in particolare, della ASL RM1 e della ASL di Frosinone, che hanno trasmesso le istanze prodotte nonché il parere positivo, rispettivamente per:

ASL RM 1 - Casa di Cura Marco Polo (10%) e Istituto Dermatologico Italiano - IDI (10%)

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ASL DI Frosinone - Casa di cura Villa Gioia di Sora (5%) e Casa di Cura Villa Serena di Cassino (10%)

RICHIAMATA la DGR 689/2020 nella parte in cui prevede, per le mutate esigenze di salute della popolazione e per il calo di produzione dovuto all’emergenza COVID-19, che il trasferimento di budget dal setting ospedaliero a quello ambulatoriale per l’anno 2020 è incrementato fino ad un massimo del 20% con la riapertura dei termini per la presentazione dell’istanza alla propria ASL di appartenenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul BURl;

ATTESO che, per le quattro strutture che hanno già prodotto istanza ottenendo il parere favorevole dalla propria ASL per il trasferimento del budget dal setting ospedaliero a quello ambulatoriale, si è già proceduto all’adeguamento del budget con determinazione n. G13769/2020;

RILEVATO che, a seguito della riapertura dei termini per la richiesta di trasferimento di budget dal setting ospedaliero a quello ambulatoriale di cui alla DGR n. 689/2020, sono pervenute nei termini, due ulteriori istanze da parte dell’Istituto Dermatologico Italiano – IDI (ASL RM 1) e della Casa di cura Fabia Mater (ASL RM 2);

ACQUISITI i pareri favorevoli, a seguito di istruttoria formale dalle aziende sanitarie ASL RM 2 e ASL RM 1, rilasciati con note prot. n. 0993889 del 18/11/2020 (RM 2) e prot. n. 1056419 del 3/12/2020 (RM 1);

ATTESO che, a seguito della valutazione favorevole da parte delle aziende sulle istanze prodotte, i tetti massimi di finanziamento 2020 per assistenza ospedaliera e specialistica subiscono ulteriori modifiche in relazione alle richieste di rimodulazione, ferma restando l’invarianza del tetto massimo complessivo previsto per i due setting assistenziali;

RICHAMATA la determinazione n. G14302 del 27 novembre 2020 con la quale si è proceduto alla definizione dei livelli massimi di finanziamento 2020 per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica, con onere a carico del servizio sanitario regionale, con la quale sono state recepite le variazioni autorizzate dalle aziende, comprensive anche delle due successive istanze presentate dalle strutture Istituto Dermatologico Italiano – IDI (ASL RM 1) e Casa di cura Fabia Mater (ASL RM 2);

RITENUTO pertanto, di autorizzare un incremento del tetto di spesa definito con la determinazione n. G13769/2020 per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, con contestuale decremento per il medesimo importo del valore di spesa dall’ospedaliera, secondo la seguente tabella:

Ente Struttura APA dedicato indistinto Totale

RM 1 IDI 150.000,00 150.000,00 145.075,00 445.075,00

RM 2 Fabia Mater 210.397,78 210.397,78

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STABILITO che le variazioni in tabella sono finalizzate esclusivamente agli incrementi di budget per le strutture Istituto Dermatologico Italiano – IDI (ASL RM 1) e Casa di cura Fabia Mater (ASL RM 2) che hanno presentato regolare istanza ai sensi della DGR 689/2020;

RITENUTO altresi, di prevedere un incremento di € 42.360,92 da assegnare alla ASL RM 3 per la corretta attribuzione del budget 2020 alla struttura Policlinico Di Liegro, fermo restando che le strutture cd “extra ordinem” non concorrono ai tetti di spesa di cui alla DGR 689/2020;

STABILITO che, per quanto non integrato dal presente provvedimento, resta fermo il contenuto della determinazione n. G13769 del 19 novembre 2020;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

- di dare attuazione alle azioni previste nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 e dalle delibere di Giunta n. 661 del 29 settembre e n. 689 del 6 ottobre 2020 per la definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2020 relativo all’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSR da privato accreditato;

-di integrare la determinazione n. G13769/2020, autorizzando un incremento del tetto di spesa delle ASL RM1 e RM 2, definito con la citata determinazione, per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, per gli importi e le specialità riportate nella successiva tabella, in applicazione della DGR n. 689/2020:

Ente Struttura APA dedicato indistinto Totale

RM 1 IDI 150.000,00 150.000,00 145.075,00 445.075,00

RM 2 Fabia Mater 210.397,78 210.397,78

-di stabilire che le variazioni in tabella sono finalizzate esclusivamente agli incrementi di budget per le strutture Istituto Dermatologico Italiano – IDI (ASL RM 1) e Casa di cura Fabia Mater (ASL RM 2) che hanno presentato regolare istanza alle proprie azienda, ai sensi della DGR 689/2020;

- di prevedere un incremento di € 42.360,92 per la ASL RM 3 per l’integrazione del budget 2020 alla struttura Policlinico Di Liegro, fermo restando che le strutture cd “extra ordinem” non concorrono ai tetti di spesa di cui alla DGR 689/2020;

- per quanto non integrato dal presente provvedimento, resta fermo il contenuto della determinazione n. G13769 del 19 novembre 2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi (120).

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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e comunicato alle Aziende ed agli Enti interessati.

RENATO BOTTI

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