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LAVORI PUBBLICI. MODIFICHE DELL’ANAC AL REGOLAMENTO DEL CASELLARIO INFORMATICO

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Academic year: 2022

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ANAC - Via Marco Minghetti 10 – 00186 ROMA pec: [email protected]

NOTA ESPLICATIVA

Oggetto: Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 262 dell’8.11.2019, modificato con delibera n. 721 del 29 luglio 2020.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso dell’adunanza del 29.07.2020, ha approvato la modifica del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 262 dell’8.11.2019.

In particolare, l’art. 8, c. 2, è integrato come segue:

lett l): le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa, comunque rientranti nell’elenco di cui all’art. 80, c. 1, d. lgs. 50/2016, nei confronti di persone fisiche che rivestono, all’interno degli oo.ee., ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, c. 3, d. lgs. 50/2016.

Inoltre, è stata disposta l’introduzione dell’art. 34bis (Annotazione di misure cautelari personali):

1. Il dirigente, a seguito di comunicazione dell’applicazione di misure cautelari personali da parte dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa e rientranti nell’elenco di cui all’art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016, avvia il procedimento nei confronti degli oo.ee. nei quali le persone fisiche destinatarie di misure cautelari rivestono ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, c. 3, d. lgs. 50/2016.

2. Gli o.e., entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’avvio del procedimento, possono presentare una memoria scritta che viene valutata dall’Ufficio.

3. Il dirigente predispone una comunicazione di conclusione del procedimento motivata con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento, dando conto dei motivi in base ai quali la stessa annotazione assume il carattere della conferenza ed utilità ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore economico.

4. L’annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante, all’interno dell’o.e., da più di un anno.

Il testo consolidato del Regolamento, approvato con delibera n.721 del 29 luglio 2020 è disponibile nella sezione Regolamenti, Anno 2020, accedendo alla pagina web

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/RegolamentiANAC

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