Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 53 dell'8 novembre 1979
Oggetto: Soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, assicurati in forma ordinaria, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti medesimi.
Si fa seguito alla circolare n. 38/1979 con la quale sono state impartite istruzioni in ordine alla retribuzione imponibile da valere per gli organismi rientranti nella previsione del D.P.R. 30 aprile 1970, numero 602, esercenti attività di facchinaggio e di trasporto di merci o persone a mezzo di trazione animale (prefissi 903 - 904 - 905 e 907), la cui contribuzione avviene mediante premi speciali unitari.
Al riguardo si informa che le Organizzazioni sindacali interessate si sono di recente rivolte a questa Direzione generale chiedendo che anche agli altri organismi di cui al citato D.P.R. n. 602/1970 (i quali corrispondono il premio in forma ordinaria) sia concessa la possibilità di presentare entro un certo termine la documentazione prevista dall'articolo 3 del D.P.R. stesso per poter fruire della retribuzione giornaliera di L. 3.450 stabilita dal D.M. 29 luglio 1978.
Esaminato il problema, si dispone che, ove questi ultimi organismi presentino detta documentazione entro il 15 dicembre p.v. sia anche ad essi applicata, con decorrenza 1 gennaio 1979, la suddetta retribuzione giornaliera.
Per gli organismi che non avranno presentato la prescritta documentazione entro il termine fissato, andrà invece adottata la retribuzione minima di cui al D.M. 16 marzo 1979 o la maggiore retribuzione eventualmente applicabile.
Per gli organismi oggetto della presente, diversamente da quanto stabilito con la richiamata circolare n.
38/1979 per gli organismi dei settori assicurativi la cui contribuzione è regolata mediante premi speciali unitari, le Sedi non dovranno trasmettere alcun dato relativo alle posizioni assicurative.