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Per effetto di tale variazione i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera (cfr

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 26 dell'8 maggio 1981

Oggetto: Determinazione, per l'anno 1981, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.

153, e successive modificazioni ed integrazioni, è risultata pari a + 17,1 (v. art. 2 del decreto ministeriale del 10 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 26 gennaio 1981).

Per effetto di tale variazione i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera (cfr. circ. n.32/1980), vanno incrementati della stessa misura percentuale.

Agli effetti contributivi di particolari categorie di assicurati, si comunicano le retribuzioni convenzionali giornaliere, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1981:

a) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: L. 7.030.

b) Lavoratori a domicilio: L. 7.030.

c) Artigiani titolari di aziende artigiane, soci lavoratori di società tra artigiani nonché familiari coadiuvanti del titolare: L. 10.680.

Di conseguenza, la retribuzione minima annua ammonta a lire 3.204.000, cioè ad una classe di retribuzione non prevista dalle vigenti norme.

In attesa che i competenti Organi determino la nuova classe minima di retribuzione annua e le correlative misure di premio, si fa riserva di istruzioni per le posizioni assicurative in corso.

Per quelle di nuova istituzione - per le quali gli interessati dichiarino di voler scegliere la classe minima - si applicheranno, in via provvisoria, le vigenti misure di premio relative alla classe di retribuzione annua di L.

3.000.000, a quella, cioè, immediatamente inferiore alla nuova retribuzione annua. Agli interessati dovrà comunque formularsi esplicita riserva di conguaglio in relazione alle nuove misure di premio che risulteranno dovute dal 1° gennaio 1981.

All'adempimento provvederanno le Sedi mediante apposito timbro da apporre sul certificato di assicurazione Mod. 2SM.

d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: L. 10.680. Pertanto, le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

Le Sedi provvederanno, con la massima sollecitudine, alle operazioni di conguaglio relative alle posizioni assicurative in corso.

e) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: L. 7.030. Pertanto, le misure del premio, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

I settore L. 15.550

1) facchini: II settore L. 36.080

2) Barrocciai: L. 27.570

I settore L. 11.130

1) Facchini

(2)

f) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250:

L.7.030.

Pertanto la misura minima del premio a persona, per mese o frazione di mese, è di L. 2.530.

Le Sedi provvederanno, con la massima sollecitudine, alle operazioni di conguaglio relative alle posizioni assicurative in corso.

g) Persone addette ai lavori di frangitura e di spremitura delle olive: L. 10.680. Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1981-82, i premi minimi saranno i seguenti:

1) Frantoi di tipo A

per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 73.700

per la intera campagna olearia L. 109.500

2) Frantoi di tipo B

per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 147.400

per l'intera campagna olearia L. 218.900

3) Frantoi di tipo C

per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 221.100

per l'intera campagna olearia L. 328.400

Detti premi dovranno essere comunque rapportati proporzionalmente alla retribuzione percepita dal lavoratore meglio retribuito nell'ambito del frantoio (v. lettera del 18 luglio 1980 del Servizio rischi, uff.IV/2, n.580/PG 5 ter).

h) Addetti ai servizi domestici e familiari: le retribuzioni sono modificate come da tabella allegata.

Agli effetti risarcitivi si fa presente quanto segue:

a) Indennità per inabilità temporanea assoluta: il calcolo dell'indennità dovrà essere effettuato in base ai minimi di retribuzione rivalutati nella ipotesi sia con retribuzione effettiva che convenzionale e nell'ambito delle gestioni "ordinaria" e "per conto" del settore industria.

Le unità periferiche provvederanno, conseguentemente, all'adeguamento della suddetta indennità nelle fattispecie che si siano verificate dal 1° gennaio 1981 nonché nei casi in precedenza accaduti, per i quali, alla stessa data, risulti in corso il trattamento economico in questione.

Procederanno altresì, alle operazioni di conguaglio utilizzando, per l'individuazione dei casi già definiti, i tabulati che saranno all'uopo inviati da questa Direzione generale. All'atto dell'invio del relativo titolo agli interessati, sul modulo Ch/16 speciale, nella parte riservata alle comunicazioni del traente, ovvero sulla quietanza di pagamento modulo 6/bis C, sarà apposta, mediante timbro, la dicitura: legge 29 febbraio 1980, n. 33;

conguaglio indennità temporanea dal...al...;

b) Rendita per inabilità permanente ed ai superstiti: in analogia ai criteri sopra delineati, i nuovi minimi

II settore L. 26.460

2) Barrocciai: L. 20.350

(3)

retributivi giornalieri dovrebbero costituire la base per determinare l'importo minimo della retribuzione annua su cui calcolare le rendite afferenti alle gestioni "ordinaria" e "per conto" del settore industria, da liquidarsi a favore di soggetti assicurati su salari sia convenzionali che effettivi.

Va tuttavia tenuto presente che, ad eccezione di talune classi salariali relative agli addetti ai servizi domestici e familiari, le nuove misure retributive fissate con il citato decreto non trovano concreta applicazione, atteso che la retribuzione giornaliera più alta (L. 10.680 pari a L. 3.204.000 annue) risulta comunque inferiore al minimale fissato per il settore industria per il triennio 1° luglio 1980 - 30 giugno 1983.

Pertanto, a tale ultimo limite di legge dovrà farsi riferimento per la liquidazione delle prestazioni.

All. n. 1

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