• Non ci sono risultati.

412 - articolo 16, 6° comma: interessi e rivalutazione monetaria dovuti sulle prestazioni assicurative di contenuto economico erogate in ritardo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "412 - articolo 16, 6° comma: interessi e rivalutazione monetaria dovuti sulle prestazioni assicurative di contenuto economico erogate in ritardo"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 14 del 24 marzo 1992

Oggetto: Legge 30 dicembre 1991, n. 412 - articolo 16, 6° comma: interessi e rivalutazione monetaria dovuti sulle prestazioni assicurative di contenuto economico erogate in ritardo.

La Legge 30 dicembre 1991, n. 412 ("Disposizioni in materia di finanza pubblica", pubblicata sulla G.U. n.

305 del 31 dicembre 1991), all'articolo 16, 6° comma, stabilisce l'obbligatorietà, per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, della corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute con effetto "dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda".

Tale norma stabilisce, altresì, che "l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".

Le disposizioni contenute in tema di interessi moratori nella circolare n. 59/1991 trovano pertanto integrale conferma nella disciplina legislativa.

Per quanto concerne, invece, la rivalutazione monetaria, mentre si ribadisce che la relativa corresponsione è subordinata all'accertamento giudiziale dei presupposti per la titolarità del rispettivo diritto, si sottolinea che il relativo importo deve essere erogato al netto degli interessi già corrisposti, stante il principio di incumulabilità, sancito dal citato articolo 16, 6° comma.

Si intende quindi abrogato il punto 2.2 a pag. 7 della richiamata circolare n. 59/1991.

Inoltre, diversamente da quanto stabilito a pag. 3 della stessa circolare, le sentenze che eventualmente dispongano il cumulo della rivalutazione con gli interessi dovranno essere oggetto di impugnativa nei vari gradi di giudizio.

Le attuali disposizioni valgono dalla data di entrata in vigore della legge n. 412/1991 (31 dicembre 1991).

Riferimenti

Documenti correlati