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59 del 12 novembre 1991 Oggetto: Interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti sulle prestazioni assicurative di contenuto economico erogate in ritardo

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 59 del 12 novembre 1991

Oggetto: Interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti sulle prestazioni assicurative di contenuto economico erogate in ritardo. - Sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 12 aprile 1991.

L'Istituto, in attesa di indicazioni univoche della Corte di Cassazione, ha finora seguito l'orientamento di procedere alla corresponsione degli interessi moratori per tardiva liquidazione delle prestazioni assicurative di contenuto economico solo a seguito di sentenza e a decorrere dalla data della domanda giudiziale.

Peraltro, si è oramai consolidato, attraverso numerose sentenze del Supremo Collegio, l'indirizzo secondo il quale, anche in tema di prestazioni a carico dell'I.N.A.I.L., la disciplina riguardante gli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento deve rinvenirsi non già, come in precedenza sostenuto, nelle norme generali del codice civile in tema di adempimento delle obbligazioni, bensì nell'articolo 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, che, con portata generale in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed a tutti gli effetti di legge, prevede la formazione del silenzio-rifiuto con il decorso di 120 giorni dalla presentazione della richiesta di prestazione all'Istituto assicuratore senza che questo si sia pronunciato.

Stabilisce, in particolare, la Suprema Corte che l'effetto di costituzione in mora si determina, ai sensi dell'articolo 1219, secondo comma, n. 2, codice civile, a partire dal momento del rifiuto di adempimento del credito principale mediante diniego della prestazione in via esplicita o implicita, per tale ultima dovendo intendersi l'inutile decorso del termine massimo di 120 giorni di cui al citato articolo 7 della legge n. 533/1973.

Sempre in merito ai casi di ritardo nella liquidazione delle prestazioni, è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 156 dell'8/12 aprile 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

16 (1° serie speciale) del 17 aprile 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 442 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi legali, il maggior danno che eventualmente può derivare al titolare del credito se si verificano, e a decorrere dal giorno in cui si verificano, le condizioni legali di responsabilità dell'Ente per il ritardo dell'adempimento.

Il deciso orientamento della Corte di Cassazione circa la corresponsione degli interessi legali e la pronuncia della Consulta in ordine alla rivalutazione monetaria dei crediti previdenziali impongono dunque all'Istituto conseguenti comportamenti in materia alla stregua degli indirizzi di seguito precisati:

- per quanto riguarda gli interessi, se ne dispone l'erogazione d'ufficio in via automatica a partire dal 1°

dicembre 1991;

- per la rivalutazione monetaria è invece necessario fare specifico riferimento alla portata normativa della sentenza n. 156/1991, la quale ha come destinatario il giudice, tenuto - in caso di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro o previdenziali - a determinare, oltre agli interessi, il maggior danno eventualmente causato dalla diminuzione di valore del credito. In mancanza di una esplicita disposizione di legge che espressamente preveda il diritto del beneficiario delle prestazioni assicurative alla rivalutazione automatica delle somme tardivamente corrisposte, si dispone, che la rivalutazione monetaria è dovuta solo a seguito di pronuncia dell'Autorità giudiziaria.

Del resto, in materia si attende un'ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale che è stata nuovamente investita del problema a seguito di ordinanza in data 27-28 maggio 1991 del Pretore di Milano (causa Livoti c/INAIL).

E' di chiara evidenza che, allo stato non devono comunque essere impugnate le sentenze che prevedono il cumulo della rivalutazione con gli interessi.

Per l'attuazione delle disposizioni che precedono, si forniscono le seguenti istruzioni di profilo operativo.

1. INTERESSI MORATORI.

Sono dovuti nei casi in cui la costituzione della rendita e la liquidazione della indennità di temporanea e delle altre prestazioni assicurative di contenuto economico si protraggono oltre il citato termine di 120 giorni di cui alla legge n. 533/1973.

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Circa l'inizio della decorrenza del termine medesimo, si precisa che l'articolo 7 della suddetta legge fa espresso riferimento, sul piano generale, alla data di presentazione della domanda all'Ente assicuratore, cui è fatto obbligo, da tale data, di avviare le procedure necessarie per l'accertamento e l'eventuale riconoscimento del diritto rivendicato.

1.1 - Indennità per inabilità temporanea assoluta e rendita per inabilità permanente.

Applicando il principio di cui sopra nell'ambito del vigente Testo Unico approvato con D.P.R. n.

1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, la data di presentazione della domanda amministrativa, nei casi di infortunio, va assimilata, per quanto riguarda la liquidazione tanto dell'indennità per inabilità temporanea assoluta che della rendita, alla data in cui l'Istituto, venuto a conoscenza della intervenuta guarigione clinica, deve avviare:

- le operazioni contabili per liquidare l'importo del saldo relativo all'indennità per inabilità temporanea al netto degli eventuali acconti corrisposti;

- gli accertamenti necessari per determinare il grado d'inabilità permanente per la concessione della rendita (art. 102 T.U.).

Di conseguenza, il termine di 120 giorni per la costituzione in mora decorre dalla data del ricevimento del certificato medico che attesta l'esito definitivo della lesione oppure, se tale esito è accertato direttamente dalla Sede, dalla data della relativa certificazione e gli interessi saranno liquidati a partire dal 121° giorno.

Per l'indennità per inabilità temporanea assoluta le disposizioni che precedono si intendono riferite all'ipotesi di diretto pagamento all'interessato.

Circa la costituzione di rendita per inabilità permanente da malattia professionale, il termine decorre dalla data di segnalazione del caso all'Istituto e cioè dalla data di ricevimento del certificato medico o della denuncia del datore di lavoro, indipendentemente dalla contestualità prevista dall'articolo 53 del Testo Unico.

1.2 - Revisione della rendita per inabilità permanente.

Per le variazioni della rendita scaturenti da visita medica di revisione, sia se disposta dall'Istituto sia se richiesta dall'assicurato, l'inizio del termine di che trattasi coincide con la data di decorrenza della variazione conseguente agli accertamenti sanitari dai quali è risultato l'aggravamento dei postumi.

Analogamente dovrà operarsi nei casi di rendita costituita a seguito di revisione.

1.3 - Integrazione rendita.

Il termine di 120 giorni decorre dalla data della guarigione clinica conseguente alla ricaduta o dalla data di conclusione di un periodo di cure, anche riabilitative, qualora l'integrazione sia riferita a tale periodo.

1.4 - Liquidazione di rendita su elementi provvisori.

Nei casi di liquidazione tardiva di rendita sulla base di elementi provvisori, ai sensi della circolare n.

9/1980, in sede di riliquidazione della rendita medesima conseguente alla acquisizione degli elementi definitivi, anche gli interessi andranno ricalcolati con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione, oppure, se questo è accertato direttamente dalla Sede, dalla data della relativa certificazione.

1.5 - Liquidazione in capitale.

Trattasi di prestazione particolare per la quale è già prevista la corresponsione di "interessi compensativi", per cui si rimanda a quanto disposto dalla circolare n. 24 del 20 marzo 1991.

1.6 - Rendita a superstiti.

Il termine decorre dalla data di segnalazione del caso all'I.N.A.I.L. ai sensi dell'articolo 53 - II° comma - del Testo Unico, ovvero dalla data di presentazione della domanda.

1.7 - Altre prestazioni erogabili a domanda.

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Alla luce del riferito principio di carattere generale contenuto nell'articolo 7 della legge n. 533/1973 a proposito di decorrenza del termine di 120 giorni, è evidente che per tutte le prestazioni economiche erogabili dall'Istituto su domanda degli interessati (quote integrative di rendita, rendita di passaggio, assegno per assistenza personale continuativa, speciale assegno continuativo mensile ai superstiti ex legge n. 248/1976), gli interessi decorreranno dal 121° giorno successivo alla data di ricevimento della relativa domanda.

1.8 - Prestazioni da erogare a seguito di ricorso amministrativo.

In questa eventualità, il termine di 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della opposizione ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico, con l'avvertenza che, ove si renda necessario l'esperimento di collegiale medica, il termine decorre dalla data della collegiale stessa in quanto momento conclusivo per l'accertamento del diritto.

1.9 - Misura degli interessi.

Si ricorda che, ai sensi della legge n. 353 del 26 novembre 1990, il tasso annuo degli interessi legali e, a decorrere dal 16 dicembre 1990, del 10%. Ovviamente, nel caso debbano essere corrisposti interessi relativamente a periodi antecedenti tale data, il tasso da applicare sarà quello, allora in vigore, del 5%.

Al riguardo si fa presente che i coefficienti per il calcolo degli interessi sono quelli già utilizzati dalle Unità periferiche per la trattazione delle pratiche di surroga e regresso.

2. RIVALUTAZIONE MONETARIA.

Ribadito che la liquidazione della rivalutazione monetaria va limitata alle fattispecie per le quali sia prevista in sentenza e che rimane fermo l'obbligo per l'Istituto di quantificare i relativi importi secondo le modalità indicate dal Giudice, si forniscono le seguenti precisazioni circa il procedimento di calcolo da seguire nell'eventualità che la sentenza stessa non preveda a tal fine precisi criteri:

2.1 - il diritto alla rivalutazione monetaria deve essere riconosciuto con la stessa decorrenza prevista per gli interessi moratori di cui al precedente punto 1 e fino alla data di pagamento degli arretrati;

2.2 - gli interessi legali di mora devono essere calcolati sulla somma, oggetto del credito, già rivalutata, per cui, l'operazione di rivalutazione monetaria deve precedere quella della liquidazione degli interessi.

Qualora, in precedenza, questi siano stati già liquidati d'ufficio, deve procedersi alla detrazione dell'importo corrisposto per tale titolo, da quello complessivo;

2.3 - la pronuncia della Corte Costituzionale prevede l'utilizzazione degli indici calcolati dall'ISTAT per la scala mobile del settore dell'industria.

Sono state predisposte quindi a cura della Consulenza Statistico-Attuariale due distinte tabelle elaborate sulla base degli indici ISTAT semestrali più aggiornati, contenenti i coefficienti da applicare agli importi delle prestazioni assicurative economiche per ottenere sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali prodotti dalle prestazioni già rivalutate, relativamente ai vari periodi che vanno dal semestre di insorgenza del diritto alle prestazioni sino al semestre di pagamento del credito accumulato.

Le tabelle, che saranno aggiornate con cadenza semestrale (in corrispondenza all'emanazione dell'indice ufficiale da parte dell'ISTAT), verranno inviate periodicamente da questa Direzione generale.

3. Si richiama l'attenzione sulla necessità che dagli importi della rivalutazione monetaria e degli interessi, da corrispondere agli aventi diritto per il ritardato pagamento delle prestazioni di cui ai punti precedenti, siano detratti quelli determinati sulle somme versate eventualmente in acconto, prima del pagamento del saldo degli arretrati maturati.

4. E' d'uopo precisare che ne le varie pronunce della Corte di Cassazione nella sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale in materia, rispettivamente, di interessi legali di mora e di rivalutazione monetaria fanno venir meno la possibilità, in taluni casi espressamente sottolineata, che l'Istituto eviti la presunzione di colpa, derivante dall'inutile decorso del ripetuto termine, per la tardiva erogazione delle prestazioni economiche, ricorrendo al disposto dell'articolo 1218 c.c., applicabile anche alla Pubblica Amministrazione, in base al quale l'obbligo del risarcimento non sussiste se il debitore prova che

"l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile".

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Si raccomanda quindi la massima attenzione acchè le pratiche inerenti l'erogazione di prestazioni economiche raccolgano ogni atto utile al fine di poter superare con prova contraria, nella sede giudiziaria che dovesse essere adita a seguito di diniego, da parte dell'Istituto, della corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, la presunzione di colpa connessa all'inutile decorso del termine imposto dalla legge.

5. NORME TRIBUTARIE.

a) Interessi moratori.

Il Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, in vigore dal 1°

gennaio 1988, ha escluso dall'elenco dei redditi di capitale gli interessi moratori, i quali, pertanto, sono intassabili.

b) Rivalutazione monetaria.

Secondo consolidata giurisprudenza ed indirizzi ministeriali, la rivalutazione monetaria dovuta ai sensi dell'articolo 429 c.p.c. costituisce una componente essenziale del credito soddisfatto tardivamente connessa al credito originario; conseguentemente essa è soggetta allo stesso regime fiscale del credito al quale accede.

Pertanto, considerato che le prestazioni economiche assicurative, sono esenti da imposizione fiscale ad eccezione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, e che per quest'ultima l'Istituto non assume la figura di sostituto d'imposta, nessuna ritenuta dovrà essere operata per detto titolo.

6. PROCEDURA MECCANOGRAFICA.

a) Interessi moratori.

Il relativo importo dovrà essere determinato utilizzando il programma del P.C. per il calcolo dell'ante biennio, tenendo presente che occorre:

- digitare l'importo così ottenuto:

* per le rendite dirette, nella mappa "elementi accessori basi di calcolo", nel campo

"Imp.Int.Mora", completando con la data il campo "Dec. Int. Mora".

* per le rendite a superstiti, nella mappa "basi di calcolo nucleo", nel campo "Importo Inter.Mora", completando con la data il campo "Dec. Inter. Mora".

- verificare, validare e trasmettere il caso al Centro secondo le procedure in uso.

b) Rivalutazione monetaria.

Non essendo disponibile un apposito campo atto alla ricezione di somme aggiuntive per rivalutazione monetaria, deve essere utilizzata la stessa mappa di cui sopra, indicando nel campo "Imp. Int. Mora"

anche tali somme aggiuntive.

Si osserva, pertanto, che le somme erogate per rivalutazione monetaria, sia direttamente, tramite l'Unità periferica, sia indirettamente, tramite la procedura meccanizzata, non possono, allo stato, costituire oggetto di rilevazione separata dagli interessi.

Data la delicatezza della materia ed i connessi profili di responsabilità, si richiamano le Unità operative al massimo impegno perché le situazioni di morosità dell'Istituto nei confronti degli aventi diritto a prestazioni assicurative di contenuto economico risultino quanto più possibile limitate.

Eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente circolare dovranno essere tempestivamente rappresentate a questa Direzione generale - Servizio normativo per le gestioni assicurative.

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