Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 59 del 21 settembre 1987
Oggetto: Legge 9 dicembre 1977, n. 903. Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Corte costituzionale n. 20 del 7 maggio 1986, la sentenza n.
117 del 24-30 aprile 1986 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 12 della legge n. 903/1977 concernente la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro, limitatamente alle parole "deceduta posteriormente all'entrata in vigore della presente legge".
Le unità operative vorranno pertanto adeguarsi, nella trattazione delle singole pratiche, alla pronuncia in parola, del resto attesa sin da quando la stessa corte costituzionale, con sentenza n. 6 del 25-30 gennaio 1980, dichiarò l'illegittimità dello stesso inciso dell'articolo 11 della citata legge n. 903/1977 che concerne le prestazioni ai superstiti erogate dall'I.N.P.S. efficacia nel tempo.
Ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione, l'esclusione derivante dal citato inciso dell'articolo 12 della legge n. 903/1977, cessa di avere efficacia dall'8 maggio 1986, giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza stessa nella Gazzetta Ufficiale.
In base ai principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la dichiarazione della corte deve trovare però attuazione, oltre che nelle fattispecie che si sono verificate a partire dalla data suddetta, anche per i rapporti sorti precedentemente, da considerare giuridicamente esistenti all'8 maggio 1986, in quando rientrati in una delle ipotesi seguenti:
a) casi in corso di istruttoria per i quali l'istituto non ha ancora notificato il provvedimento definitivo;
b) casi in cui, in relazione ad un provvedimento negativo adottato anteriormente all'8 maggio 1986, sono in atto controversie amministrative (per opposizione anteriore o successiva alla richiamata data) o controversie giudiziarie;
c) casi già definiti negativamente in via amministrativa che alla data dell'8 maggio 1986, non risultano ancora colpiti dal termine di prescrizione triennale ex articolo 112 del testo unico a cui, come è noto, sono da aggiungere i 150 giorni previsti per l'espletamento della procedura amministrativa. Il riesame delle singole pratiche che si ritiene dovrebbero rappresentare un fenomeno del tutto limitato, deve avere luogo a domanda degli interessati.
Va precisato che, naturalmente, una volta verificata la sussistenza dei presupposti per il diritto alla rendita da parte del coniuge superstite, eventuali pregresse attribuzioni dovranno essere riviste per effetto dall'8 maggio 1986, secondo i criteri di cui all'articolo 85 del testo unico e cioè:
- coesistenza del diritto del coniuge con quello dei figli;
- soppressione delle prestazioni eventualmente liquidate ad altri superstiti (ascendenti e collaterali) con recupero di quando corrisposto dall'8 maggio 1986.
All.: n. 1