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34 del 28 maggio 1986 Oggetto: Articolo 85 del Testo Unico approvato con D.P.R

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 34 del 28 maggio 1986

Oggetto: Articolo 85 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Rendita agli orfani dell'unico genitore naturale che li ha riconosciuti.

Con sentenza n. 360 del 18 dicembre 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 bis del 31 dicembre 1985, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 85 del Testo Unico nella parte in cui - nel disporre, per il caso di infortunio mortale dell'assicurato, che agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita - esclude che tale rendita spetti nella stessa misura del quaranta per cento anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.

Le unità operative vorranno pertanto adeguarsi, nella trattazione delle singole fattispecie, alla pronuncia in parola, del resto conforme nella sostanza allo spirito che ha informato la normativa di cui alla circolare n.

64/51 T.U. 1982.

Efficacia nel tempo.

Ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione, l'esclusione derivante dal punto 2 dell'articolo 85 del Testo Unico, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza in esame, cessa di avere efficacia dal 1°

gennaio 1986, giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza stessa nella Gazzetta Ufficiale.

In base ai principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la dichiarazione della Corte deve trovare però attuazione, oltre che nelle fattispecie che si sono verificate a partire dalla data suddetta, anche per i rapporti sorti precedentemente, da considerare giuridicamente esistenti al 1° gennaio 1986, in quanto rientranti in una delle ipotesi seguenti:

a) casi in corso di istruttoria per i quali l'Istituto non ha ancora notificato il provvedimento definitivo;

b) casi in cui, relativamente ad un provvedimento negativo adottato anteriormente al 1° gennaio 1986, sono in atto controversie amministrative (per opposizione anteriore o successiva alla richiamata data) o controversie giudiziarie;

c) casi già definiti negativamente in via amministrativa che alla citata data del 1° gennaio 1986 non risultano ancora colpiti dal termine di prescrizione triennale ex articolo 112 del Testo Unico a cui, come e noto, sono da aggiungere i 150 giorni previsti per l'espletamento della procedura amministrativa.

Il riesame delle singole pratiche - che si ritiene dovrebbero rappresentare un fenomeno del tutto limitato - deve avere luogo anche per le fattispecie che, indipendentemente da una precisa iniziativa degli interessati, vengano comunque a conoscenza o alla evidenza delle unità operative.

Riferimenti

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