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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Parere sul progetto delle tabelle di organizzazione della Corte di cassazione per il triennio 2009-2011

Il progetto organizzativo della Corte dovrebbe contenere una parte generale, destinata a disciplinare alcuni profili che, per loro natura, attengono all’assetto complessivo della Corte e sono comuni ai settori civile e penale.

In particolare la parte generale dovrebbe indicare:

a) come base delle successive indicazioni la relazione della Commissione flussi, approvata nella seduta del Consiglio Direttivo del 24 giugno 2009;

b) la fonte dei dati statistici utilizzati;

c) la predisposizione di una pianta organica di ciascuna sezione e delle sezioni unite civili e penali mediante distribuzione dei 303 consiglieri e 54 presidenti di sezione previsti in organico: la pianta organica dovrebbe essere determinata sulla base dei dati relativi ai flussi e alle pendenze così come individuati dall’apposita Commissione, tenendo conto della percentuale media di scopertura e delle vacanze effettive presso ogni sezione; ogni eventuale variazione dell’organico dovrebbe avvenire sulla base di dimostrate variazioni dei dati indicati. Al fine di riequilibrare l’assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni, si potrebbe eventualmente procedere anche alla revisione delle relative competenze;

d) i criteri di assegnazione dei consiglieri alle singole sezioni: dovrebbe essere privilegiato il criterio delle attitudini specifiche con possibilità di deroga, possibilmente temporanea, solo per esigenze di servizio da indicare espressamente;

e) le funzioni dei presidenti di sezione non titolari, da valorizzare anche mediante l’espressa previsione dell’esercizio di funzioni di collaborazione organizzativa con il presidente titolare della sezione.

f) la disciplina della nomina del segretario generale e dei magistrati addetti al segretariato generale in conformità a quanto previsto dai paragrafi 33.7 e 33.8 della circolare sulle tabelle;

g) l’individuazione - previo interpello - dei magistrati addetti allo spoglio ed i criteri di selezione degli stessi; dovrebbero essere favoriti i magistrati in possesso del duplice requisito di una sufficiente anzianità di appartenenza alla sezione e della capacità di cogliere, già in sede di prima delibazione, i tratti rilevanti di ciascun ricorso;

h) una sommaria disciplina delle riunioni di sezione previste dall’art. 47-quater ord. giud.

(“scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali”) che preveda, ad esempio: la tempestiva distribuzione dell’ordine del giorno, l’eventuale nomina di uno o più relatori sui singoli punti in discussione, la distribuzione di una sintetica relazione introduttiva, l’obbligatoria partecipazione, la cadenza temporale, la redazione di un apposito verbale da trasmettere alla Prima Presidenza ed al Consiglio Direttivo per una valutazione delle eventuali proposte formulate, la distribuzione dei resoconti sommari a tutte le sezioni;

i) l’indicazione, accanto alla previsione dell’obbligo di formare i collegi (e di predisporre quindi il calendario delle udienze) prima della formazione dei ruoli d’udienza, già contenuta nella circolare vigente, anche di un termine congruo per tali adempimenti, che potrebbe essere di quattro - sei mesi prima dell’udienza; ciò allo scopo di consentire alle cancellerie di eseguire

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tempestivamente gli adempimenti di legge, reiterando quelli che risultino infruttuosi, per diminuire il numero di rinvii a nuovo ruolo; tale previsione consentirebbe altresì ai consiglieri e presidenti dei collegi di disporre degli atti processuali in modo da poterli studiare con congruo anticipo;

j) il numero di udienze (di regola tale numero dovrebbe essere non inferiore a quattro) che ciascun presidente e consigliere deve tenere presso la sezione di appartenenza ogni mese;

obbligo di indicare specificamente, con apposita motivazione, eventuali deroghe per i presidenti e per i consiglieri che, per concomitanti impegni istituzionali, siano parzialmente o totalmente esonerati dal lavoro giudiziario e/o da una o più udienze presso le sezioni di appartenenza (ad esempio, per essere impegnati alle sezioni unite, al tribunale superiore delle acque, presso la settima sezione penale, la struttura civile o l’istituenda sesta sezione civile):

k) la pubblicizzazione dell’elenco dei magistrati che godono di esenzione dal lavoro giudiziario con indicazione della ragione (omesso ogni riferimento a dati relativi allo stato di salute o a ragioni familiari, oggetto del diritto alla riservatezza) e della durata di tale esenzione;

l) la possibilità di comporre i collegi con un numero di consiglieri superiore a quattro, per ragioni da specificare in apposita motivazione, specialmente quando non vi sia un numero di consiglieri sufficiente per formare ulteriori collegi, ovvero quando il collegio allargato risponda ad esigenze organizzative o di opportunità (ad esempio, udienze monotematiche, udienze seriali);

m) la possibilità di accorpare due udienze nella stessa settimana a richiesta dei presidenti o dei consiglieri che non risiedono a Roma, ma con l’ulteriore previsione che le udienze successive non possono essere tenute nella settimana immediatamente successiva;

n) nel caso di partecipazione del presidente di sezione o del consigliere alle udienze delle sezioni unite (o del tribunale superiore delle acque pubbliche), la non assegnazione dello stesso a collegi delle sezioni semplici nel giorno precedente o in quello successivo;

o) quanto ai criteri di assegnazione degli affari ai collegi e, quindi, ai relatori, la previsione non solo che si tratta di criteri predeterminati nell’ambito di ciascuna sezione, ma anche che detti criteri devono essere oggettivi e comunque tali da consentire la verifica a posteriori della loro osservanza. Nell’ambito del sistema di assegnazione degli affari basato sull’adozione di criteri oggettivi, predeterminati e verificabili, dovrebbe essere favorita al massimo la specializzazione.

L’esigenza di specializzazione, certamente più rilevante nel settore civile, ma comunque significativa anche in quello penale, si dovrebbe realizzare con la creazione di gruppi di consiglieri (sulla base delle loro indicazioni, che non dovrebbero essere più facoltative ma obbligatorie, in quanto la specializzazione garantisce esigenze dell’ufficio), in numero adeguato al flusso dei ricorsi e con la previsione di un parziale rinnovamento dei gruppi dopo un periodo di tempo determinato, per evitare pericoli di cristallizzazione o personalizzazione della giurisprudenza. Gli affari aventi ad oggetto materie specialistiche dovrebbero essere assegnati a collegi formati dai consiglieri appartenenti al corrispondente gruppo di specialisti, secondo criteri sostanzialmente automatici, salvo deroghe motivate per esigenze di servizio.

p) la previsione di una chiara opzione a favore delle udienze monotematiche con la partecipazione del maggior numero possibile di magistrati specialisti della materia (per esperienze specifiche maturate, attività scientifica) e di un numero inferiore di consiglieri non specialisti che consenta loro di acquisire esperienza e garantire il ricambio;

q) la previsione che, in caso di mancanza di un presidente di sezione, la presidenza del collegio, trattandosi di funzione estremamente delicata e fondamentale per l’esercizio della funzione nomofilattica, che esige completa e approfondita conoscenza della giurisprudenza della Corte, autorevolezza e capacità di guida del collegio, debba essere affidata al consigliere più anziano, a condizione che questi abbia un’anzianità di servizio presso la Corte di almeno quattro anni;

dall’altro, andrebbe inserita la previsione che il magistrato condannato in sede disciplinare con sentenza passata in giudicato non possa, salvo deroga da motivare espressamente, presiedere il collegio;

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r) la previsione della necessità di rispettare, nell’assegnazione degli affari ai collegi ed ai singoli consiglieri, il valore ponderale attribuito a ogni ricorso, valore determinato sulla base dei criteri indicati nella proposta tabellare sia con riferimento al settore civile che al settore penale, salve le eventuali ulteriori determinazioni della apposita commissione istituita all’uopo nell’ambito del Consiglio Direttivo;

s) la previsione della necessità di non superare, nell’assegnazione degli affari ai singoli consiglieri, il limite massimo del valore ponderale complessivo fissato nel progetto tabellare sia con riferimento al settore civile che al settore penale e dell’obbligo di motivare ogni deroga al suddetto limite;

t) la individuazione dei criteri di valutazione delle domande di assegnazione alle sezioni unite civili e penali nel senso che si dovrebbe prevedere: un’anzianità minima di servizio presso la Corte di almeno tre anni e la possibilità di assicurare un periodo di permanenza di tre anni rispetto alla data di cessazione dal servizio; la scelta dei candidati in base alle attitudini desunte dall’esperienza giudiziaria e, in via gradata, dall’impegno nell’attività di ricerca e di studio documentata da produzione scientifica o, più in generale, culturale, mentre l’anzianità di servizio in Cassazione dovrebbe essere considerata solo nell’ipotesi in cui i richiedenti siano stimati di pari attitudini; una durata massima delle funzioni di componente delle sezioni unite di sei anni con possibilità di rinnovo dell’assegnazione dopo un congruo intervallo temporale.

Al fine di consentire un graduale ricambio dei componenti si dovrebbe procedere alla sostituzione nella misura di un terzo per il primo anno e nella stessa misura per ciascuno degli anni successivi, in modo da non modificare la “rappresentanza” delle singole sezioni; la destinazione dei consiglieri dovrebbe avvenire - previo interpello - sulla base di istanza corredata da autorelazione con elenco dei titoli allegati;

u) la previsione secondo la quale in tutte le sezioni semplici e nelle sezioni unite, nonché nella composizione dei collegi, deve essere assicurata la presenza di donne magistrato, tenuto conto dei profili professionali e delle esigenze organizzative dell’ufficio;

v) la eliminazione dal testo della proposta tabellare del riferimento al Gruppo Consultivo (pag.

63) e l’inserimento della menzione del Consiglio Direttivo;

w) la revisione e l’aggiornamento della parte relativa alla relazione del Primo Dirigente sui servizi amministrativi e la fissazione di regole per disciplinare in modo congiunto la strutturazione di quei servizi, evitando che singoli provvedimenti inerenti all’organico delle sezioni possano essere adottati senza consultazione con il Presidente Titolare e il Dirigente della cancelleria della singola sezione; dovrebbero altresì essere indicati gli organici del personale amministrativo delle singole sezioni;

x) la costituzione all’interno del Consiglio Direttivo di un gruppo di lavoro per il monitoraggio della osservanza dei criteri e delle regole previsti nel progetto organizzativo e nelle tabelle.

Settore civile

A. In base ai criteri sopra evidenziati, dovrebbero essere apportate le conseguenti modifiche al progetto tabellare.

1. In particolare, quanto ai criteri di composizione dei collegi, andrebbe escluso il requisito della permanenza minima nella sezione per la presidenza di un collegio da parte di un consigliere (pag.

20, 24, 29, 34, 39, 46), ed inserito il richiamo alla preclusione a presiedere il collegio ai consiglieri condannati in via definitiva a sanzione disciplinare.

2. Con riguardo ai criteri di assegnazione degli affari, dovrebbe essere fatto speciale riferimento al criterio della specializzazione, secondo quanto precisato sub o.

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3. Circa l’assegnazione di magistrati alle Sezioni unite, dovrebbe essere inserito il principio della rotazione, con la previsione della durata massima dell’assegnazione in sei anni, e della possibilità di rinnovo dell’assegnazione dopo un congruo intervallo temporale, in luogo della sostituzione di due consiglieri con maggiore anzianità di servizio tra quelli assegnati da più di dieci anni (pag. 42).

B. La recente riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2009 impone la creazione di una sesta sezione civile.

In relazione a tale adempimento legislativo:

1. La proposta dovrebbe essere integrata con la previsione dell’“apposita sezione” per l’esame preliminare dei ricorsi e la trattazione di quelli di cui all’art. 375 c.p.c. prevista dall’art. 47 della legge n. 69 del 2009; a tale fine dovrebbe cogliersi l’opportunità per procedere al maggior numero di semplificazioni e razionalizzazioni, in particolare, eliminando duplicazioni di attività sia dei magistrati che del personale amministrativo; in primo luogo garantire il coordinamento tra le attività della Cancelleria Centrale Civile e quelle dell’”apposita sezione”, partendo dal rilievo che oramai tutti i procedimenti iscritti dovranno essere “lavorati” dall’ “apposita sezione”. Ottimizzare lo sfruttamento delle potenzialità del nuovo sistema informatico della corte (SIC) nel senso di garantire la non dispersione e il rapido accesso alle informazioni che in ogni fase di “lavorazione” del fascicolo sono state acquisite. In particolare, implementare la gestione del documento elettronico che viene creato per ogni fascicolo al momento del deposito del ricorso introduttivo e della sua iscrizione a ruolo in modo da registrare nello stesso tutte le informazioni che si acquisiscono o si formano nelle successive fasi, con l’obbiettivo di consentire “lavorazioni” sempre più accurate e al tempo stesso semplificate. Prevedere che al momento dell’iscrizione a ruolo la parte debba compilare un modulo a lettura ottica contenente l’indicazione del nome delle parti, i dati di identificazione del provvedimento impugnato, il numero dei motivi, il sommario delle questioni proposte, con indicazione, se del caso, delle norme della cui applicazione si tratta, e, forse, anche delle ragioni indicate per giustificare un orientamento giurisprudenziale già formato; modulo da predisporre tenendo conto del “thesaurus” e degli schemi di classificazione, e quindi con indicazione della prima, della seconda o delle ulteriori parole chiave. Nella successiva fase di spoglio le informazioni dovrebbero essere arricchite con la predisposizione di sommarietti più analitici, secondo le modalità previste per la formazione del calepino d’udienza, e con l’annotazione dell’esistenza di precedenti conformi o difformi. Utilizzando un motore di ricerca ciò consentirebbe, attraverso la consultazione informatica, di individuare “filoni” e/o questioni nuove che consiglino per esigenze nomofilattiche una trattazione prioritaria.

2. La funzione di spoglio generalizzato previsto dalla nuova disciplina assume un ruolo centrale per il buon funzionamento della Corte, perché consente, a parità di impegno individuale dei magistrati, una più efficiente gestione del contenzioso con evidenti vantaggi per l’esercizio della funzione nomofilattica. Sarebbe necessario quindi che all’”apposita sezione” siano assegnati i magistrati più esperti e, soprattutto, specialisti delle singole materie, essendo tali presupposti indispensabili per la pronta individuazione delle questioni da esaminare.

3. L’attività dell’ “apposita sezione”, dovrebbe, secondo un progetto organizzativo da inserire nelle “tabelle”, articolarsi secondo il modulo delle “sottosezioni”, corrispondente all’organizzazione attuale della “struttura”, all’interno delle quali dovrebbero essere individuate le materie o i gruppi di materie e i “consiglieri specialisti” delle materie stesse.

Evidenti esigenze di semplificazione e celerità impongono la previa adozione, da parte del

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Primo Presidente, di un provvedimento generale che preveda l’assegnazione automatica dei ricorsi non di “competenza” delle sezioni unite all’ “apposita sezione”, la delega al Presidente di tale sezione o ai coordinatori delle sottosezioni (su ulteriore delega del primo) della nomina dei relatori e dei provvedimenti di fissazione delle udienze camerali ex art.

380-bis c.p.c. ovvero della remissione alla sezione. Tale ultimo provvedimento potrebbe essere delegato al relatore come ipotesi alternativa a quella della redazione della relazione ex art. 380-bis. I fascicoli, una volta smistati dalla cancelleria alle singole sottosezioni, dovrebbero essere assegnati all’inizio di ogni mese dal coordinatore della sezione, dopo averli divisi per materia, ai consiglieri “specialisti”, che, all’esito dello “spoglio”

predisporranno la relazione ex art. 380-bis o il provvedimento di rimessione alla sezione semplice.

Il presidente dell’ “apposita sezione” o i coordinatori all’uopo delegati dovrebbero formare i ruoli delle udienze camerali, previo accorpamento dei ricorsi che prospettino le identiche questioni e la partecipazione come relatori dei singoli ricorsi dei consiglieri “specialisti” che hanno predisposto la corrispondente relazione ex art. 380-bis. Le udienze monotematiche dovrebbero essere presiedute da magistrato “specialista” con un collegio di “specialisti” e di

“non specialisti” in modo da assicurare anche il graduale ricambio. Potrebbe essere opportuno prevedere che le questioni di natura esclusivamente processuale vengano trattate da collegi composti da consiglieri delle diverse “sottosezioni”.

4. L’applicazione della nuova disciplina richiederà inevitabilmente un significativo aumento del numero dei magistrati e del personale amministrativo da assegnare alla “apposita sezione” rispetto a quello attualmente destinato alla “struttura” che, per la fase transitoria (destinata a durare, prevedibilmente, per almeno due anni), dovrà coesistere con la nuova sezione, se non altro perché alle funzioni svolte attualmente dalla “struttura” si dovrà affiancare quella di spoglio generalizzato e centralizzato. Pertanto, quanto meno, al numero dei consiglieri attualmente assegnati alla “struttura” dovrà aggiungersi quello dei magistrati che curano lo spoglio presso le sezioni semplici. Potrebbe, inoltre, nell’immediato o nel medio periodo, valutarsi la praticabilità di un progetto organizzativo che preveda come obbiettivo “strategico” il superamento della percentuale di definizione da parte dell’“apposita sezione” dei ricorsi iscritti, oggi pari a circa il 33 %, obbiettivo da raggiungere attraverso l’elaborazione di orientamenti interpretativi e soluzioni organizzative adeguate. L’esigenza unanimemente condivisa di garantire il coordinamento della “apposita sezione” con le sezioni semplici pone un duplice problema. Innanzi tutto quello di evitare che l’assegnazione di consiglieri all’ “apposita sezione”, sguarnendo l’organico delle sezioni semplici, finisca per aggravare o quanto meno per rendere insolubile il problema dell’arretrato, la cui soluzione certamente esula dallo scopo di queste osservazioni, ma la cui esistenza non può essere ignorata. Inoltre si impone una soluzione organizzativa sulla base della quale ogni consigliere assegnato all’ “apposita sezione” continui ad essere assegnato anche alla sezione semplice, in modo da garantire il costante scambio delle esperienze giurisprudenziali elaborate nell’una o nell’altra articolazione interna della Corte.

Presso l’ “apposita sezione” potranno operare anche i magistrati dell’Ufficio del Massimario e potranno essere assegnati gli “stagisti” che, in attuazione dell’apposita convenzione con le Università, saranno a breve destinati alla Corte. Le specifiche funzioni (probabilmente di ricerca e di elaborazione e gestione di schemi di provvedimenti decisori secondo tecniche modulari) che potrebbero essere svolte dagli “stagisti” dovranno essere oggetto di ulteriore riflessione, previa consultazione con la dirigenza dell’Ufficio del Massimario e con il gruppo dei magistrati della Corte ai quali dovrà essere affidato il coordinamento dell’attività degli “stagisti”.

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5. Le strutture materiali. L’aumento del personale amministrativo e dei magistrati assegnati o comunque operanti presso l’ “apposita sezione”, nonché la presenza degli “stagisti”, e la natura dell’attività da svolgere, che impone una lunga presenza in ufficio per la

“lavorazione” di una rilevante massa di documentazione cartacea, rende indispensabile reperire e arredare nuovi locali garantendone non solo la salubrità ma anche un minimo di confort. Indispensabile è soprattutto che ogni postazione di studio e di lavoro sia fornita di moderni computer (molti di quelli utilizzati in Corte sono obsoleti e malfunzionanti), ovviamente connessi con la rete intranet e con quella internet (da utilizzare per le ricerche) e di software adeguato alla gestione dello spoglio generalizzato e centralizzato con l’obbiettivo finale di consentire la formazione dei ruoli d’udienza (camerale o pubblica) sulla base delle informazioni elettroniche senza spostamento dei fascicoli cartacei.

C. La proposta tabellare dovrebbe contenere una serie di parametri, comuni a tutte le sezioni civili, per l’attribuzione del valore ponderale ai singoli ricorsi. Il dibattito sulla definizione dei suddetti criteri è ancora aperto ed il Consiglio Direttivo, accogliendo le sollecitazioni emerse dai lavori della Commissione flussi, ha già costituito nel proprio ambito un comitato per approfondire il problema e per trovare delle soluzioni adeguate e condivise.

Poiché, peraltro, appare necessario, in relazione alle esigenze ripetutamente espresse dai magistrati della Corte, che la proposta tabellare contenga delle indicazioni per l’attribuzione del valore ponderale ai singoli ricorsi, il Consiglio Direttivo propone, sia pure in via provvisoria e sperimentale, i seguenti parametri per la definizione dei valori ponderali dei ricorsi civili (i numeri esprimono il peso ponderale):

1. ricorsi su questioni di diritto già decise; vizi di motivazione; numero di motivi di ricorso non superiore a tre;

2. tutti i ricorsi che non siano riconducibili all’ipotesi precedente o a quelle successive;

3. ricorsi su questioni nuove ovvero con un notevole numero di censure che investono punti autonomi della decisione e/o con notevole numero di parti con posizioni non omogenee;

4. ricorsi su questioni nuove di particolare difficoltà;

5. ricorsi di eccezionale difficoltà per la complessità della materia e/o del quadro normativo di riferimento.

I ricorsi da assegnare per ciascun udienza non dovrebbero superare, per ciascun relatore, il valore ponderale complessivo di otto, escludendo la cumulabilità di due ricorsi di valore ponderale quattro.

Nel caso di ricorso con valore ponderale cinque, non dovrebbero essere assegnati più di due ricorsi con valore ponderale uno. Il suddetto limite di valore ponderale otto non dovrebbe trovare applicazione nel caso di ricorsi relativi a cause seriali o di ricorsi inammissibili. Negli altri casi dovrebbe prevedersi che il limite suddetto possa essere, in via eccezionale, superato sulla base di un provvedimento motivato del Presidente titolare della sezione.

Nei sensi sopra indicati andrebbe modificato il progetto tabellare quanto ai criteri di assegnazione degli affari ai collegi e ai relatori (pagg. 20, 25, 30, 37, 40).

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Settore penale

Le tabelle allegate al presente parere costituiscono il frutto di una stratificazione dei provvedimenti attinenti all’organizzazione del settore penale della Corte di cassazione, adottati dai Primi Presidenti nel corso degli ultimi decenni.

Occorre, pertanto, valutare l’attualità delle stesse alla luce dell’attività già svolta dalla Commissione flussi e pendenze di questo Consiglio e delle conclusioni esposte dalla medesima.

È indiscutibile che negli ultimi anni pur essendo rimaste sufficientemente stabili le sopravvenienze dei ricorsi (circa quarantacinquemila all’anno) il lavoro dei magistrati si è accresciuto in modo rilevante. Si è, così, ottenuto il risultato di ridurre le pendenze in quasi tutte le sezioni, in alcune delle quali i ricorsi vengono fissati alla data della loro sopravvenienza.

Vanno, però, individuati criteri omogenei per evitare che vi sia un’accentuata disparità nel lavoro espletato dai magistrati delle diverse sezioni e che il carico del lavoro divenga insostenibile, con conseguenze non determinabili allo stato in ordine al modo d’espletamento delle udienze, alla redazione dei provvedimenti che devono essere il più possibile esenti da errori, alla sostenibilità in relazione all’aggiornamento professionale indispensabile per garantire un’elevata qualità delle decisioni. Il consiglio direttivo a tal fine ha promosso la istituzione di un’apposita commissione al fine di predisporre una proposta di adozione di criteri di attribuzione dei valori ponderali ai ricorsi penali e civili.

Nel merito dello schema di proposta tabellare si osserva:

sembra opportuno introdurre forme di partecipazione alla direzione della sezione, prevedendo che i presidenti titolari possano avvalersi degli altri presidenti di sezione nell’espletamento dei compiti relativi, coinvolgendo ove possibile anche i magistrati del massimario, con il consenso di questi ultimi, al fine di studiare specifici temi sollevati oggetto di ricorsi; indispensabile sarebbe anche prevedere l’opportunità di riunioni periodiche (almeno trimestrali) sezionali al fine di assicurare la partecipazione di tutti i magistrati all’organizzazione della sezione, redigendo un apposito verbale da trasmettere alla Prima Presidenza ed al C.D. per una valutazione delle eventuali proposte formulate;

per la settima sezione penale sarebbe opportuno introdurre la previsione del tetto massimo di 150 ricorsi da assegnare all’udienza, salvo eccezionale possibilità di deroga correlata a specifiche esigenze da indicare con provvedimento motivato;

per le sezioni unite penali, in relazione all’esiguo numero di decisioni assunte ogni anno, dovrebbe prevedersi un numero di consiglieri non superiore a tre per ogni sezione, esclusa la settima, oltre i presidenti titolari delle sezioni; la destinazione dei consiglieri deve avvenire previo interpello, l’istanza degli interessati dovrebbe essere corredata da autorelazione e dai titoli alla stessa allegati, il criterio di scelta dovrebbe consistere esclusivamente nell’attitudine, mentre l’anzianità di servizio in Cassazione dovrebbe essere considerata solo nell’ipotesi in cui i richiedenti siano stimati di pari attitudini; per la partecipazione all’interpello dovrebbe prevedersi un’anzianità di servizio minima di tre anni e la necessità che sia assicurato un periodo di permanenza di tre anni rispetto alla data di cessazione dal servizio, la permanenza alle sezioni unite dovrebbe al massimo arrivare a un periodo di sei anni; al fine di consentire un graduale ricambio dei componenti si dovrebbe procedere alla sostituzione nella misura di un terzo, per il primo anno e per i restanti due terzi nella stessa percentuale negli anni successivi, garantendo che rimanda immutata la

“rappresentanza” delle singole sezioni all’interno del collegio;

nella parte in cui sono stabilite le regole per l’assegnazione dei ricorsi ai relatori, appare necessario aggiornare le stesse, perché la Commissione flussi e pendenze incaricata di formulare proposte di criteri di formazione dell’organico delle singole sezioni, ha constatato che unanimemente il tetto massimo dei valori ponderali dei ricorsi da destinare a ogni udienza è stato ritenuto inadeguato all’esigenza costituzionale di tempestività dei processi ed a quella istituzionale, collegata al buon funzionamento, di riduzione dell’arretrato; il tetto massimo del valore ponderale

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complessivo dei ricorsi assegnati non dovrebbe superare il numero di 19, salvo esigenze eccezionali da motivare specificamente; dovrebbe essere prevista l’introduzione di un registro dei ricorsi di maggiore rilevanza e da segnalare per particolari motivi; trimestralmente dovrebbe essere trasmessa alla Prima Presidenza, con le preventive osservazioni del Consiglio Direttivo, la statistica della partecipazione alle udienze dei singoli magistrati con la specificazione dei valori ponderali dei ricorsi ad ognuno assegnati;

il Consiglio Direttivo deve provvedere, avvalendosi di appositi studi da affidare alla Commissione flussi e pendenze, all’individuazione dei criteri per la composizione dell’organico sezionale, nonché per la composizione l’eventuale revisione delle competenze delle singole sezioni al fine di riequilibrare l’assegnazione dei ricorsi che sopravvengono nell’anno tra le singole sezioni;

occorre eliminare dal testo della proposta tabellare il riferimento al Gruppo Consultivo (pag. 63) e inserire la menzione del Consiglio Direttivo;

occorre eliminare nelle premesse generali l’indicazione dei nomi dei magistrati in pensione o destinati ad altro ufficio o servizio. In particolare, nella parte iniziale andrebbero eliminati i riferimenti ai nomi di singoli magistrati, richiamando soltanto la funzione (es. Direttore del Massimario ecc.) in tal modo le indicazioni rimangono attuali anche in ipotesi di mutamento della persona fisica;

sarebbe indispensabile rivedere ed aggiornare la parte relativa alla relazione del Primo Dirigente sui servizi amministrativi e dettare regole per disciplinare in modo congiunto la strutturazione di quei servizi, evitando che singoli provvedimenti inerenti all’organico delle sezioni possano essere adottati senza consultazione con il Presidente Titolare e il Dirigente della cancelleria della singola sezione; occorrerebbe altresì che siano indicati gli organici del personale amministrativo delle singole sezioni.

PROPOSTE DI MODIFICHE DA INSERIRE NELLA TABELLA AI PUNTI CORRISPONDENTI.

FORMAZIONE DEI COLLEGI

Il Presidente Titolare della sezione deve formulare i progetti tabellari relativi alle udienze ed alla composizione dei collegi per singoli semestri ed all’assegnazione dei ricorsi, facendosi coadiuvare dai presidenti di collegio e dai magistrati dello spoglio, chiamati a collaborare per assicurare un’equa distribuzione dei carichi di lavoro anche tramite, ove occorra, la revisione dei valori ponderali dei singoli ricorsi.

Qualora il numero dei Presidenti di sezione sia insufficiente, la presidenza dei collegi viene attribuita ai magistrati più anziani designando per due volte al mese i due magistrati di maggiore anzianità nel ruolo generale e per una volta al mese i magistrati di anzianità immediatamente inferiore in senso decrescente fino all’esaurimento dell’esigenza di formazione dei collegi (v., poi, sub lettera q della parte generale).

Ogni semestre i Cancellieri dirigenti delle sezioni penali trasmettono al Consiglio Direttivo un prospetto statistico circa il numero delle udienze tenute mensilmente dai singoli magistrati con la specificazione degli esoneri eventuali e delle altre attività concretamente espletate nel tempo esaminato nonché dei valori ponderali complessivi dei ricorsi assegnati per ogni udienza ai singoli magistrati.

Nella formazione dei collegi relativi ai singoli semestri, fino a quando non sarà completato il programma informatico, a cura del Presidente titolare, coadiuvato dagli altri magistrati innanzi indicati, sarà adottata una procedura semplificata con l’anticipata indicazione dei collegi e dei giorni d’udienza dei singoli magistrati, comunicata ai predetti a cura della cancelleria, che riceverà anche le motivate richieste di variazione, che dovranno essere depositate tempestivamente almeno quindici giorni prima dell’evento, salvo casi di estrema urgenza.

Il progetto semestrale sarà comunicato immediatamente alla Prima Presidenza che con eventuali osservazioni le trasmetterà al Consiglio Direttivo per la formulazione di eventuali osservazioni.

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SETTIMA SEZIONE PENALE

Con riferimento ai collegi della Settima Sezione indicati nel progetto in esame ed in relazione ad ambedue i modelli proposti il numero delle udienze da tenere sarà indicato dal Presidente della Settima Sezione che terrà conto delle proposte dei Presidenti delle singole sezioni, dei Presidenti dei singoli collegi e del numero dei ricorsi trasmessi dalle singole sezioni.

Nella Settima sezione penale i ricorsi vengono assegnati secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo, in numero massimo di centocinquanta o minore ove il carico sia inferiore. Tale numero può essere aumentato per ogni udienza fino a duecento, qualora si verifichino situazione di urgenza particolari, appositamente motivate. I menzionati ricorsi vanno egualmente distribuiti tra i componenti del collegio, escluso il Presidente salvo specifiche necessità.

Dei centocinquanta provvedimenti selezionati per l'udienza, vengono preliminarmente individuati quelli pertinenti a materie che secondo le disposizioni tabellari avrebbero dovuto essere trattate dalle sezioni di provenienza dei componenti del collegio, a ciascuno dei quali vengono assegnati i ricorsi pertinenti.

SEZIONI UNITE PENALI

Il numero di magistrati addetti non dovrà essere superiore a tre consiglieri per ogni sezione, oltre i presidenti titolari delle Sezioni. I magistrati componenti vengono designati previo interpello e successiva presentazione di domanda con l’allegazione di autorelazione e dei titoli scelti a cura del richiedente. Il Primo Presidente può disporre che siano valutati anche altri provvedimenti ai fini della predetta selezione. L’anzianità di servizio in Cassazione viene considerata solo nell’ipotesi in cui i richiedenti siano giudicati di pari attitudine. I magistrati prescelti devono assicurare un periodo di permanenza di tre anni rispetto alla data di cessazione dal servizio. Il periodo massimo di permanenza come componente delle Sezioni Unite penali è di sei anni. In previsione di tale scadenza tre mesi prima viene bandita la vacanza.

Per le Sezioni Unite penali le udienze (normalmente una al mese, escluso il periodo feriale) e, per ciascuna di esse, la composizione dei Collegi vengono predisposte, con congruo anticipo e per semestri, dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano dei Presidenti titolari di una delle Sezioni penali.

Presiedono i Collegi il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano dei Presidenti titolari di una delle Sezioni penali.

Ogni Collegio é composto, oltre che dal Presidente del Collegio, da almeno un Presidente titolare di sezione, da sei (o da un numero minore nel caso di presenza di più Presidenti titolari) Consiglieri, componenti effettivi, nonché da due Consiglieri, componenti supplenti.

Il Primo Presidente e il Presidente Aggiunto, per le attività concernenti il lavoro delle Sezioni Unite penali sono coadiuvati dal Magistrato addetto agli specifici compiti di: a) spoglio dei ricorsi assegnati alle Sezioni Unite (con particolare riferimento all'apprezzamento del valore ponderale degli stessi ed ai termini di prescrizione e di custodia cautelare); b) verifica dell'effettività e della persistenza del denunziato contrasto di giurisprudenza; c) individuazione delle questioni controverse e collegamento con l'Ufficio del Massimario per la tempestiva redazione della relazione; d) vigilanza sulla completezza e puntualità delle operazioni della Cancelleria; e) preparazione e coordinamento delle udienze; f) verifica della corretta massimazione dei principi affermati.

In particolare il magistrato addetto, designato con provvedimento biennale del Primo Presidente cura l'aggiornamento necessario ai fini delle decisioni sui contrasti e assicura la presenza continua nei collegi con l'incarico specifico di segnalare l'avvenuta discussione di ricorsi identici o analoghi in precedenti udienze, allo scopo di evitare che si verifichino contrasti inconsapevoli nell'ambito delle Sezioni Unite.

Gli altri componenti alternano la loro presenza nei Collegi secondo il criterio automatico della rotazione fra essi ad iniziare dal più anziano e dal più giovane, sì che ne resta comunque esclusa la partecipazione alle udienze successive, alle quali saranno chiamati a partecipare altri magistrati

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della medesima Sezione, in modo da garantire la necessaria presenza di almeno un Componente in rappresentanza di ogni Sezione semplice, esclusa la Settima.

Alla designazione dei due consiglieri supplenti si provvede secondo il criterio automatico della rotazione.

Il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto possono derogare ai criteri sopra indicati ed alle designazioni che scaturiscono dalla procedura automatica, con provvedimento motivato per esigenze d’ufficio specificamente indicate.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI RELATORI.

Individuazione dell'udienza di trattazione e del relatore.

Per le sezioni penali diverse dalla settima, il Presidente - valutata la consistenza qualitativa e quantitativa delle pendenze e delle prevedibili sopravvenienze - individua con congruo anticipo, per il periodo di uno (o più) semestre, le udienze da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in pubblica udienza, quelle da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in camera di consiglio (partecipata e non), ed un’udienza da riservare per gli affari urgenti che si rendesse necessario fissare nel corso del periodo di riferimento.

Il ruolo della prima udienza del periodo di riferimento viene determinato seguendo la lista delle relative pendenze urgenti, a partire da quella di più remota iscrizione, fino al limite di carico, dopo di che si procede con l'udienza immediatamente successiva. Ultimata con le udienze più prossime l'assegnazione dei procedimenti urgenti, e seguendo l'elenco allo scopo predisposto, vengono progressivamente assegnati gli ulteriori procedimenti, fino all'esaurimento delle udienze disponibili per il periodo di riferimento (l'udienza riservata ai processi urgenti sopravvenuti serve solo per assicurare la possibilità di immediata trattazione dei processi che giungono nel corso del periodo di riferimento e che sia necessario fissare senza indugio).

2. Per i ricorsi particolarmente urgenti sopravvenuti nel corso del trimestre - che sia assolutamente necessario fissare prima ed indipendentemente dalla formazione della lista dei procedimenti urgenti per il trimestre successivo - il Presidente, con provvedimento motivato, dispone l'assegnazione nell’udienza previamente riservata ai processi indifferibili, individuando il consigliere relatore nell'ambito dei Magistrati del collegio già formato, secondo l'ordine decrescente di anzianità, tenendo conto di un elenco nel quale sono riportati, per ciascun mese, i procedimenti con valore ponderale superiore a 4 assegnati a ciascun relatore.

All’uopo, in ogni sezione deve essere tenuto un apposito registro nel quale sono indicati i ricorsi assegnati e da assegnare con valore ponderale superiore a quattro. I presidenti titolari assicureranno la rotazione nelle assegnazioni di questi ricorsi iniziando dal magistrato più giovane in ordine di anzianità di servizio nel ruolo. Nell’assegnazione il Titolare potrà escludere i magistrati che non abbiano un’anzianità di servizio in sezione di sei mesi. A cura del cancelliere dirigente della sezione tempestivamente detti ricorsi saranno segnalati al Procuratore Generale al momento dell’inserimento in lista. Il Procuratore Generale potrà esprimere parere sull’inclusione. L’udienza nella quale siano fissati ricorsi particolarmente complessi e di valore ponderale superiore a 4 deve essere segnalata al Procuratore Generale almeno un mese prima dell’udienza a cura del Cancelliere Dirigente.

3. Per ogni udienza ordinaria, salve le eccezioni che seguono, vengono assegnati e fissati affari di numero e qualità tali che ogni relatore tratti non meno di tre processi di pubblica udienza e tre di camera di consiglio. Il valore ponderale complessivo non deve essere superiore a 12 per la pubblica udienza, e 7 per la camera di consiglio. In caso di considerevole aumento delle pendenze il Presidente della sezione, con provvedimento motivato, può modificare in via generale e per l'intero trimestre di riferimento detti limiti di carico ovvero per singole udienze, mantenendo inalterato il

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rapporto del carico di lavoro tra i vari magistrati della sezione. L’aumento non potrà comunque superare la percentuale del quindici per cento dei valori ponderali massimi. Il Presidente Titolare dovrà anche in caso di fissazione di procedimenti da trattare solo in pubblica udienza od in camera di consiglio non superare il valore ponderale massimo complessivo per magistrato (19). I provvedimenti di aumento del carico devono essere specificamente motivati, comunicati al Consiglio Direttivo, che deve esprimere parere per la definitiva approvazione del Primo Presidente, che può provvedere sui medesimi, eccezionalmente con motivato provvedimento d’urgenza.

Se tra i processi assegnati ad un Magistrato ve ne è uno con valore ponderale compreso tra 6 ed 8, nessun altro processo da trattare in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata può essere assegnato a detto magistrato, ed eventuali affari da trattare in camera di consiglio non partecipata non potranno avere, complessivamente, valore ponderale superiore a 5.

Nelle udienze in cui la sequenza comporta l'assegnazione di procedimenti con trenta ricorrenti ed oltre, o altrimenti complessi, nessun altro ricorso sarà fissato (salva deroga motivata del presidente).

Il Presidente titolare provvederà ad esonerare il magistrato assegnatario di procedimenti di particolare complessità e di valore superiore a 5 per due udienze prima di quella all’uopo fissata e per le due successive; sentito il magistrato designato, ridurrà il valore ponderale dei ricorsi assegnati al magistrato predetto.

4. Il primo procedimento della sequenza viene assegnato al più anziano dei componenti del collegio, ed i successivi tre vengono attribuiti agli ulteriori tre relatori, in ordine decrescente di anzianità.

Per i procedimenti successivi viene individuato il Magistrato il cui carico d'udienza presenta il valore ponderale più basso (in caso di pari valore, vale l'ordine decrescente di anzianità), fino a quando tutti i quattro relatori abbiano raggiunto il carico massimo alla luce delle disposizioni che precedono.

Se la sequenza indica un procedimento con l'assegnazione del quale anche il meno gravato dei Magistrati del collegio supererebbe il limite di carico per l'udienza, vengono assegnati i procedimenti successivi con indice compatibile, fino alla realizzazione del carico massimo individuale e collettivo. Il procedimento od i procedimenti scartati sono recuperati, in ordine di iscrizione, per l'udienza immediatamente successiva.

In tale udienza, esauriti gli affari eventualmente "saltati", si assegnano gli ulteriori procedimenti della lista, secondo l'ordine sopra indicato, così proseguendo fino all'esaurimento del trimestre di riferimento.

Nel caso di udienze destinate tanto alla trattazione di ricorsi in pubblica udienza quanto alla trattazione di ricorsi in camera di consiglio (partecipata o non) si procede, con il metodo sopra descritto, prima all’assegnazione dei ricorsi da trattare in pubblica udienza e poi all’assegnazione dei ricorsi da trattare in camera di consiglio, rispettando, per ciascuna categoria, il limite di carico stabilito per il trimestre di riferimento.

L'assegnazione ad un Magistrato di un ricorso cui siano collegati procedimenti da definire mediante la soluzione di identiche questioni giuridiche comporterà l'assegnazione automatica, al medesimo consigliere, di tutti i procedimenti collegati, anche oltre il limite di carico per singola udienza, salva diversa e motivata disposizione del Presidente, volta anche a non attribuire ad uno stesso magistrato un numero eccessivo di ricorsi. Nel caso di gruppi di procedimenti come sopra formati si provvederà ad un'assegnazione che non faccia pervenire più di un gruppo in capo allo stesso magistrato. Salva diversa disposizione, il valore ponderale di tali ultimi procedimenti non viene considerato dal sistema nella prosecuzione delle operazioni di assegnazione.

……….

5 bis. È ammessa la deroga ai criteri sopra indicati, mediante provvedimento specificamente motivato del presidente della sezione ed approvato dal primo presidente e dal consiglio direttivo, per esigenze di nomofilachia, di buona organizzazione o di adeguamento ad altre norme di legge.

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Ufficio del Massimario

Con riguardo al progetto tabellare concernente l’Ufficio del Massimario della Corte, si sottolinea anzitutto la esigenza - giustificata dal richiamo ad una prassi che voleva attribuita, in passato, la responsabilità della direzione del Massimario ad un Presidente di sezione – di inserire, accanto ai consiglieri, anche i Presidenti di sezione tra i magistrati della Corte tra i quali designare il Direttore del Massimario.

Appare, inoltre, necessario– alla luce della considerazione della particolare delicatezza del compito di selezione delle sentenze da massimare, e della inopportunità dell’affidamento dello stesso alla esclusiva e discrezionale valutazione personale del singolo magistrato cui sia di volta in volta conferito l’incarico dello spoglio, ai fini in esame, delle sentenze pubblicate – aggiungere all’elenco delle funzioni del Direttore quella di formulare i criteri di selezione, e di curare, con il coordinatore, la verifica delle soluzioni adottate.

Vengono ulteriormente segnalate: a) la esigenza di sintetizzare, rispetto alla formulazione di cui alla proposta in esame, la specificazione dei compiti dei Vice direttori, operando altresì un più diretto riferimento al raccordo con le funzioni del Direttore, attraverso la espressione <coadiuvano il Direttore nell’espletamento delle sue funzioni curandone l’attuazione>; b) la necessità di una specificazione dei possibili <altri incarichi di collaborazione interna> cui, sulla base della circolare del C.S.M. in materia, fa riferimento la proposta tabellare e della previsione, tra i criteri per il conferimento di detti incarichi, dell’anzianità di servizio presso la Corte.

Richiamata la esigenza di una maggiore valorizzazione dell’attività di massimazione, che, in quanto funzionale all’esercizio del ruolo di nomofilachia della Corte di Cassazione, rappresenta la principale funzione cui l’Ufficio del Massimario è istituzionalmente chiamato, e rispetto alla quale, allo stato, sembrano privilegiarsi le altre, pur rilevanti, attività, si sottolinea il rischio, insito nei criteri di conferimento degli incarichi di collaborazione interna, quali indicati nella proposta in esame, di una burocratizzazione del sistema.

Si segnala, infine, la opportunità di eliminare il riferimento al criterio del <merito>, che potrebbe dar luogo ad una arbitraria graduatoria tra magistrati all’interno dell’ufficio, e di sostituirlo con quello relativo alle <pregresse esperienze>.

Roma, 21 settembre 2009

Il Segretario

(f.to Maria Rosaria San Giorgio)

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