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Schema di contratto

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Academic year: 2022

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(1)

INAIL - Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto

Conduzione, manutenzione programmata e di emergenza degli impianti tecnologici e speciali, manutenzione degli immobili e delle aree esterne

____________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE LAZIO Consulenza Tecnica per l’Edilizia

Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto (RM) (Località Traversa del Grillo)

CONDUZIONE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI EMERGENZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI, MINUTA MANUTENZIONE CONSERVATIVA DELLA FUNZIONALITA’

DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE ESTERNE CARRABILI

Schema di contratto

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SCHEMA CONTRATTO CIG 7110993110

L'anno ….. il giorno …. del mese di …. alle ore …. in Roma, presso la Direzione Regionale dell'INAIL in Via Nomentana, 74 tra:

- l'ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) codice fiscale 01165400589 - partita l.V.A. n. 00968951004, nella persona del ………., nato a ……….

(……….) il ………, in qualità di ……….., domiciliato per la carica in Roma, Via Nomentana n. 74

e

- l’Impresa ………., partita I.V.A. …………. e codice fiscale n. ……….., con sede legale in ………. , iscritta nel Registro delle Imprese al n.

…… con il numero REA ……..… presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………., indirizzo di posta elettronica: …………, nella persona di ………, nato a ……… il ………….. , in qualità di

………. dell’impresa …..……. si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

(Oggetto e documenti contrattuali)

L'INAIL, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., autorizzata con determinazione a contrarre del Direttore

Regionale Lazio n. ……….del ………, e di determinazione di aggiudicazione definitiva n. ……… del ………, affida a …………. l'esecuzione del servizio di conduzione, manutenzione programmata e di emergenza degli impianti tecnologici e speciali nonché di minuta manutenzione conservativa della funzionalità degli immobili e delle aree esterne carrabili (esclusi gli interventi per gli spazi dei soggetti che occupano il Complesso) da eseguirsi presso il Centro Polifunzionale sito

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in Castelnuovo di Porto (Rm) – Traversa del Grillo s.n.c. – Loc. Ponte Storto, di proprietà dell’INAIL

L'impresa appaltatrice accetta, obbligandosi ad eseguire a perfetta regola d'arte, tutte le opere e provviste sommariamente specificate nei seguenti documenti che, sottoscritti per accettazione dalle parti contraenti, si allegano al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale:

 Relazione tecnico-illustrativa;

 Capitolato speciale;

 Disciplinare Tecnico;

 DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze):

completo di:

Allegato 1 – Costi della sicurezza

Allegato 2 – Planimetrie area e complesso degli edifici

 Elaborati grafici descrittivi degli impianti;

 Prospetto di calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio;

 Patto d’integrità, sottoscritto dall’affidatario in data ………..

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dai predetti documenti e dagli elaborati di gara.

L'esecuzione dell'appalto è, inoltre, subordinata alla precisa ed incondizionata osservanza:

 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi;

 del codice civile;

 della legge 7 agosto 1990 n. 241

nonché delle norme richiamate all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.

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Art. 2

(Importo contrattuale)

L'importo del servizio ammonta complessivamente ad € ……… oltre I.V.A. al netto del ribasso del ….% offerto dall'impresa di cui € ..…. per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Art. 3

(Durata del servizio)

In base a quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato Speciale il servizio ha una durata di 12 (dodici) mesi consecutivi a decorrere dalla data di consegna degli impianti e degli immobili, come attestata da relativo verbale.

Art. 4

(Termini di pagamento)

Come previsto dall’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto l’INAIL si obbliga ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi contrattualmente previsti a canone, in 4 rate trimestrali posticipate, previa emissione da parte del Responsabile unico del procedimento dei relativi certificati di pagamento entro il termine di cui all’art. 113- bis, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nei suddetti certificati di pagamento saranno contabilizzati i costi per la sicurezza calcolati in quota parte nonchè detratta la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5-bis del succitato decreto.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013 n. 55 il pagamento dei corrispettivi dovuti avverrà obbligatoriamente ed esclusivamente a seguito di emissione di fattura elettronica, intestata all’INAIL – Direzione Regionale per il Lazio – Ufficio Attività Strumentali – Via Nomentana, 74 – 00161 Roma,

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firmata tramite certificato di firma qualificata e contenente i seguenti elementi essenziali oltre a tutti quelli rilevanti ai fini fiscali:

— il Codice CIG ……….., che associa la fattura al contratto di riferimento;

— il Codice Univoco Ufficio G0LPEA, che identifica l’ufficio destinatario della fattura;

— il riferimento Amministrazione SIMEA, che consente l’associazione alla procedura di pagamento.

La fattura elettronica e gli eventuali allegati non dovranno essere inviati direttamente all’INAIL, ma al sistema di interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzazione da parte dell’appaltatore dei canali di trasmissione previsti dalla vigente normativa in materia.

I pagamenti, se d’importo superiore ad € 10.000,00, sono subordinati, inoltre, alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione).

La liquidazione della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura come disposto dal d. lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i. che si applica anche per quanto riguarda i tassi d’interesse dovuti dal committente in caso di ritardato pagamento.

Sull'importo del corrispettivo sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'INAIL a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

La ritenuta dello 0,50 % sarà svincolata all’atto della liquidazione finale solamente dopo l'approvazione della regolare esecuzione da parte dell'INAIL, previa acquisizione, con esito positivo, del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ai sensi dell'art. 3 comma l della legge 13 agosto 2010 n. 136 e come da autodichiarazione resa dall'appaltatore ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in allegato alla

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nota prot. n. ………. dell’…………. i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico con accredito sul conto corrente bancario dedicato n. …………..

presso la Banca ……… Filiale di ………….. – Agenzia n. ………. CAB

……… ABI ………. IBAN ……….

Il soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato sopra indicato ed avente tutti i poteri di firma idonei è il Sig. ……… , nato a ……… il

……….., codice fiscale ……….. , operante in qualità di

……… dell’Impresa ………...

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'appaltatore e di quella/quelle delegata/e ad operare sul conto corrente sopra indicato o qualsiasi variazione della modalità di pagamento rispetto a quella contrattualmente riportata dovrà essere notificata all’INAIL entro sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: lazio@postacert.inail.it, inviando, se necessario, la relativa documentazione.

In difetto di tale notificazione l'INAIL è da ritenersi esonerato da ogni responsabilità in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti o ai pagamenti già eseguiti, anche se le sostituzioni e/o variazioni sono state pubblicate a norma di legge.

Art. 5

(Obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria ex legge 13 agosto 2010 n. 136) L'appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e seguenti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli stessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati tramite il conto corrente dedicato riportato all'art. 5, con obbligo d’indicare il CIG (codice identificativo di gara) negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione eseguita nell’ambito del presente contratto.

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In ogni caso, qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l’INAIL procederà all’immediata risoluzione del contratto.

Anche i contratti sottoscritti tra l'appaltatore e le imprese subappaltatrici o i subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, l'apposita clausola di assunzione dei rispettivi obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria.

La presenza di detta clausola sarà oggetto di verifica da parte dell'INAIL all'atto del deposito del contratto di subappalto o del subcontratto.

L'appaltatore s'impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'INAIL e alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6 (Penali)

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto l’INAIL applicherà le penali, nella misura riportata, nei seguenti casi:

 € 160,00 in caso di interruzione del funzionamento di parti dell’impianto di riscaldamento-raffrescamento o dell’impianto elettrico per ogni giorno o frazione di giorno in cui l’impianto risulterà non funzionante;

 € 200,00 per ogni ora di ritardo registrata nei confronti dei tempi di intervento di cui all’art. 5 punto 5.b);

 in caso di rilevazione di assenze, accertate dal Direttore dell’esecuzione o altro dipendente incaricato dell’INAIL, sarà applicata una penale giornaliera di € 200,00.

Ove il numero di rilevazioni di assenze durante l’orario di presidio previsto sia superiore a 5, si configureranno gli estremi per grave inadempimento contrattuale con facoltà dell’INAIL di risolvere il contratto.

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le penali, in ogni caso, non potranno superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, limite

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oltre il quale l’INAIL ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatta salva ogni altra azione a tutela e per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 7

(Invariabilità dei prezzi)

I prezzi d'appalto rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.

Art. 8

(Cessioni di credito)

In conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

sono consentite le cessioni di credito che devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate all’INAIL.

Alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ove non espressamente riportato sull’atto di cessione l’appaltatore dovrà comunicare al cessionario il numero di CIG relativo al presente contratto che dovrà essere indicato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario assume l’obbligo di utilizzare conti correnti dedicati come pure di anticipare all’appaltstore i pagamenti sui conti correnti dedicati di quest’ultimo riportando il CIG del presente contratto.

L’INAIL può, in ogni caso, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili in base al presente contratto.

Qualora si contravvenga a quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia, il presente contratto è da intendersi risolto di diritto.

Art. 9

(Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto)

Salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto all’appaltatore di cedere, sotto qualsiasi forma e a pena di nullità, tutto o parte del contratto.

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E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare qualsiasi lavorazione relativa al presente contratto o di cedere, sotto qualsiasi forma, tutto o parte del contratto, a pena di risoluzione dello stesso con incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni azione che l’INAIL ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà predisposto dall’INAIL e reso immediatamente esecutivo, previa comunicazione all’impresa e senza bisogno di costituzione in mora o di pronuncia giudiziaria.

oppure in caso di subappalto Art. 9

(Subappalto - intermediazione)

Salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto all’appaltatore di cedere, sotto qualsiasi forma e a pena di nullità, tutto o parte del contratto.

In relazione a quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto e poiché in sede di offerta l'appaltatore ha espresso l'intendimento di avvalersi del subappalto relativamente alle seguenti attività: ……… è ammesso il ricorso al subappalto esclusivamente per le stesse entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale complessivo ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'appaltatore, in ogni caso, non potrà subappaltare alcuna lavorazione sino a che non sia intervenuta al riguardo la preventiva formale autorizzazione da parte dell'lNAIL.

L'affidamento in subappalto è ammesso a condizione che:

- l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto;

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto;

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- all’atto della presentazione dell’offerta siano state indicate espressamente le parti di servizi che s’intendono subappaltare;

- l’appaltatore dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

E’ obbligo dell’appaltatore depositare il contratto di subappalto presso l’INAIL – in originale o in copia autentica - almeno venti giorni prima della data d’inizio delle relative prestazioni, completo della documentazione idonea ad individuare l’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, di cui all’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comma 7 e 18.

In caso di variazione dell’oggetto del subappalto o di incremento dell’importo del subappalto dovrà essere richiesta un’autorizzazione integrativa.

Relativamente a tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto e che siano stipulati durante l’esecuzione dell’appalto, comprese le eventuali modifiche intervenute in corso d’opera, l’appaltatore è ulteriormente obbligato a comunicare per iscritto all’INAIL, prima dell’inizio della prestazione, i dati di cui all’art. 105, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’INAIL ed è responsabile in solido con il subappaltatore per quanto riguarda gli obblighi retributivi e contributivi nonchè dell’osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionali in vigore che si applicano ai propri dipendenti nel settore e nella zona in cui si svolgono i lavori.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’INAIL provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori nei seguenti casi:

 quando il subappaltatore o cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;

 in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

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Qualora si verifichi un ritardo nel pagamento delle retribuzioni nei confronti del personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi oppure risulti un’inadempienza contributiva attestata dal DURC, l’INAIL procederà ad applicare le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’appaltatore, inoltre, si obbliga a corrispondere alle ditte subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni in subappalto senza alcun ribasso, consentendo all’INAIL di effettuare le relative verifiche al riguardo in qualsiasi momento sia ritenuto necessario.

L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore anche per quanto attiene il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

E’ consentito avvalersi della somministrazione ed intermediazione di mano d'opera nel rispetto delle norne previste dagli artt. 20 e 23 del d. lgs. n. 276/2003 e s.m.i. nonché del distacco di manodopera nei limiti previsti dalla normativa in materia, con obbligo di comunicare all'INAIL gli eventuali contratti sottoscritti durante l’esecuzione dell’appalto.

Tutte le norme del presente contratto poste a tutela dei lavoratori si estendono anche al personale che opera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di mano d’opera nonché di distacco.

Art. 10

(Patto d’integrità e Codice di comportamento)

Con la sottoscrizione in data …………. del Patto d’integrità, approvato con Determina del Presidente dell’INAIL del 4 giugno 2014 n. 149 e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, l’appaltatore s’impegna ad adempiere, a pena di risoluzione o perdita del contratto e consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione, a tutti gli obblighi e gli impegni in esso previsti.

L’appaltatore si obbliga, altresì, pena la risoluzione del contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dell’INAIL

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approvato con Determina del Presidente n. 15 del 15 gennaio 2015, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 11

(Obblighi nei confronti dei lavoratori)

L’appaltatore si obbliga, anche contrattualmente, ad applicare a tutto il personale impiegato nel servizio oggetto del presente affidamento il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro di categoria in vigore per il settore e la zona di esecuzione delle prestazioni contrattuali, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il cui ambito sia strettamente connesso con le prestazioni oggetto dell’appalto.

L’impresa appaltatrice è obbligata ad applicare il contratto e i suddetti accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla propria struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’appaltatore si obbliga, inoltre, alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti previste in materia di trattamento retributivo, tutela, sicurezza e antinfortunistica, salute e igiene del lavoro, assicurazione contributiva e previdenziale, assumendo a proprio carico l'onere di corrispondere le retribuzioni previste nonché il pagamento di tutti i contributi posti a carico dei datori di lavoro.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente e previo preventivo invito per iscritto ad adempiere, l’INAIL procederà, qualora

l’affidatario non ottemperi direttamente, secondo quanto previsto dall’art. 6 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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Qualora in corso di esecuzione risulti a carico dell'affidatario una situazione d'inadempienza contributiva attestata dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva), l’INAIL provvederà a trattenere il corrispondente importo, detraendolo dal corrispettivo indicato sul certificato di pagamento, e ad effettuare il versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti effettuati per le finalità di cui al presente articolo o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'appaltatore, quest'ultimo non potrà opporre eccezione alcuna o vantare titolo per richieste risarcitorie.

Art. 12

(Denuncia agli Enti previdenziali)

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere all'INAIL, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 13

(Misure di sicurezza)

L'appaltatore è tenuto ad osservare puntualmente le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, in particolar modo dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché quelle contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

In particolare l’appaltatore si impegna ad assicurare l'idonea formazione ed informazione delle maestranze nonché a rispettare le esigenze di coordinamento per lavorazioni interferenti.

Art. 14

(Regolare esecuzione)

Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’INAIL provvederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali.

(14)

La regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del relativo certificato.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, a condizione che siano denunciati dall’INAIL prima che il certificato di regolare esecuzione diventi definitivo.

Al fine di consentire l’emissione della fattura per il pagamento della rata di saldo l’INAIL provvederà ad emettere apposito certificato di pagamento entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 113-bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procedendo, nel contempo, allo svincolo della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del medesimo decreto.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato, in ogni caso, alla presentazione di apposita cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, costituita per l’importo e secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 15

(Obblighi di comunicazione)

Ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 l’appaltatore si obbliga, anche contrattualmente, a comunicare tempestivamente all’INAIL:

 ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;

 ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di presentazione dell’offerta se trattasi di società di capitali o consorzio.

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Art. 16

(Garanzia definitiva)

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni conseguenti all’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime e del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale l'Impresa ………. ha costituito apposito deposito cauzionale ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante polizza fideiussoria n. …. . Detta garanzia definitiva viene prestata dalla Società………, iscritta negli elenchi delle imprese autorizzate ad operare nel ramo assicurativo dell’IVASS, fino alla concorrenza di € …….., corrispondente all'ammontare del deposito cauzionale richiesto per i lavori di cui al presente atto, costituita (a seconda dei casi):

 in misura ridotta del 50% ai sensi dell’art. 103, comma 1 e dell’art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 in quanto l’Impresa ……….. è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

oppure:

 in misura ridotta del 50% ai sensi dell’art. 103, comma 1 e dell’art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di microimpresa/piccola o media impresa/ raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese/piccole e medie imprese;

 in misura ridotta del 30% (oppure ulteriormente ridotta del 30%) considerato che l’impresa è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

 in misura ridotta del 20% (o ulteriormente ridotta del 20%) poiché l’impresa è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNIENISO14001;

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 in misura ridotta del 20% (o ulteriormente ridotta del 20%) in quanto l’impresa è in possesso, in relazione ai servizi di ……….. che costituiscono almeno il 50% del valore dei servizi oggetto del presente contratto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

 in misura ridotta del 15% (o ulteriormente ridotta del 15%) poiché l’impresa sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 ovvero un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI IS/TS 14067;

 in misura ridotta del 30% (non cumulabile con le precedenti riduzioni) poiché l’impresa è in possesso di attestazione del modello organizzativo ai sensi del d. lgs. n.

231/2001/certificazione social accountability 8000/certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori/certificazione OHSAS 18001/certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia/certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici/certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La suddetta garanzia prevede il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta dell'INAIL entro 15 giorni, con espressa rinuncia a qualsiasi preventiva contestazione od eccezione ed anche in caso di opposizione da parte del debitore principale.

In ogni caso i diritti dell'INAIL derivanti dalla garanzia fideiussoria rimarranno salvi fino all'integrale estinzione di ogni e qualsiasi esposizione nei confronti della ditta affidataria senza che per l'INAIL - in espressa deroga all'art. 1957 C.C. - sia tenuto conto di alcun limite di tempo ad escutere in via giudiziaria e stragiudiziale l'appaltatore o il debitore principale.

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L'lNAIL si obbliga, da parte sua, a comunicare l'avvenuta approvazione della regolare esecuzione alla società assicuratrice, con conseguente estinzione della garanzia fidejussoria.

Art. 17

(Polizza di assicurazione per danni di esecuzione-responsabilità civile verso terzi )

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nonché di danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio che comportino la responsabilità civile, l’appaltatore ha stipulato:

- polizza assicurativa n. ………., rilasciata in data ……….. dalla

…..……., con sede legale in ……… per danni di esecuzione alle opere con i seguenti massimali:

Sezione A – somme assicurate alla stipula:

 per opere € ………..

 per opere preesistenti € ………

 per spese di demolizione e sgombero € ………..

Sezione B

 per responsabilità civile verso terzi con un massimale fino ad € ………..

(e per garanzia di manutenzione).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna degli impianti e cesserà alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 18 (Recesso)

Ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'INAIL può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, mediante preavviso da comunicare all’appaltatore almeno 20 giorni prima a mezzo posta elettronica certificata, e con diritto

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dell'appaltatore ad ottenere il pagamento dei soli lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in magazzino, maggiorati del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Decorsi i 20 giorni dal preavviso l’INAIL prenderà in consegna gli impianti ed emetterà il certificato di regolare esecuzione.

L’appaltatore si obbliga a rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione e a rendere completamente disponibili i magazzini per l’INAIL entro il termine concordato accettando, in caso contrario, che lo sgombero sia effettuato dalla stazione appaltante d’ufficio e interamente a sue spese.

Art. 19

(Risoluzione contrattuale)

L’INAIL può risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Costituiscono, invece, causa di risoluzione espressa le seguenti fattispecie:

— intervenuta decadenza dell’attestazione di qualificazione nei confronti dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

— emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;

— cessione totale o parziale del contratto

— subappalto non autorizzato;

— intervenuta ricorrenza, durante l’esecuzione dell’appalto, di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell’appaltatore e dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;

— violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;

(19)

— violazione degli obblighi e degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d’Integrità di cui all’art. 11 del presente contratto e debitamente accertati dall’INAIL, fatte salve le altre sanzioni previste e le specifiche ulteriori previsioni di legge;

— violazione del Codice di comportamento di cui all’art. 11 del presente atto.

L’INAIL, inoltre, si riserva di risolvere il contratto anche nei casi di grave ed accertato inadempimento delle obbligazioni contrattuali, compresa la fattispecie di cui al predetto art. 6, comma 1 II° capoverso, e di negligenza da parte dell’appaltatore, previa attivazione del procedimento in contraddittorio tra le parti di cui al citato art. 108, comma 3 e 4.

E’ in facoltà dell’INAIL procedere alla risoluzione contrattuale in caso di applicazione delle penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale.

In tutti i casi previsti resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’INAIL ad avviare azione di risarcimento per i danni subiti in conseguenza della risoluzione contrattuale.

Art. 20

(Spese di contratto, di registro e accessorie)

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, compresi gli oneri tributari (bollo, ecc.) sono a totale carico della Ditta appaltatrice.

Il presente atto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso, con relativa imposta a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che la cessione di beni e la prestazione

di servizio vengono effettuate nell'esercizio d'impresa art. 4 del d.p.r. 26.10.1972 n. 633 - e che, pertanto, esse, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, sono soggette

all'imposta sul valore aggiunto, la quale resta, invece, a carico dell'INAIL.

A decorrere dall’1 luglio 2017 ed in conformità a quanto previsto dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, che ha esteso anche all’INAIL l’applicazione del meccanismo

(20)

della scissione dei pagamenti (“Split payment I.V.A.”), l’imposta sul valore aggiunto sarà corrisposta direttamente all’erario.

Art. 21

(Risoluzione di controversie) Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

Art. 22 (Elezione domicilio)

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio in ………… . Art. 23

(Rinvio normativo)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme contenute nel d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., negli atti attuativi e nel codice civile.

II presente atto, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Roma,

I.N.A.I.L. Impresa

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