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Permessi ex art. 33 legge 104/92 e domicilio del disabile

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Academic year: 2022

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DFP-0038420-P-08/06/2021

1 Palazzo Vidoni – Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma

Tel. 066899-7563/7465 AM/cc

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico

Servizio per il trattamento del personale pubblico

Alla Regione omissis ASST omissis Oggetto: Parere in tema di benefici ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si fa riferimento alla nota del omissis prot. n. omissis, acquisita in pari data con protocollo DFP omissis, con la quale si richiede un parere circa la possibilità di concessione dei permessi di cui all’articolo 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 nell’ipotesi in cui la persona in situazione di gravità sia residente in un Comune con distanza stradale superiore ai 150 km, ma domiciliata presso l’abitazione del lavoratore che si occupa dell’assistenza. In particolare, si chiede se il solo domicilio possa soddisfare i requisiti previsti dalla normativa per la fruizione dei citati permessi.

La soluzione al quesito trova risposta nella Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2012, recante “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"), nella quale si chiarisce che, in base a quanto stabilito dalla legge, occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è

"nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi".

In questo caso, sempre al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l'amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R.

n. 445 del 2000. Si riporta di seguito il link della citata circolare:

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2012/circolare-n-1-del- 2012

Il Direttore dell’Ufficio F.to Riccardo Sisti

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