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PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104/92

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PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104/92

Compendio

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Norme

La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetta Collegato lavoro) introduce, all’art. 24, significative modifiche alla disciplina dei permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità previsti dall’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La nuova norma ha mantenuto la disciplina dei requisiti di riconoscimento dello stato di handicap, che, in base al comma 3 dell’art. 3 della Legge 104, si configura come handicap in situazione di gravità e viene riconosciuto quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

È invece intervenuta sull’individuazione degli aventi diritto ai permessi retribuiti stabilendo espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Di conseguenza, il diritto a fruire dei benefici previsti, in caso di necessità di prestare assistenza nei confronti di persone in situazione di handicap grave, viene riconosciuto ad un solo lavoratore dipendente. Con tale norma si rafforza il concetto per cui i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.

Soltanto i genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire alternativamente dei tre giorni di permesso in deroga a tale norma.

La stessa poi, dispone, all’art. 23, la delega al Governo per l’adozione di disposizioni in materia di congedi, aspettative e permessi, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.

Con il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 si ridefiniscono i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi, al fine di garantirne l’applicazione certa ed uniforme della disciplina e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

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Il lavoratore con disabilità

Legge 104/92 Art. 33 comma 6

Il lavoratore dipendente disabile in situazione di gravità ha diritto a permessi retribuiti nella misura di 2 ore giornaliere, oppure, di 3 giorni di permesso mensile a prescindere dall’orario della giornata. I permessi sono senza limiti: le ore di permesso retribuito vanno, infatti, intese per ogni giornata lavorativa del mese. Le due modalità di fruizione sono alternative.

Nell’arco del mese, il lavoratore disabile in situazione di gravità potrà chiedere le due ore di permesso giornaliero retribuito oppure, in alternativa, i tre giorni di permesso mensile.

In alcuni contratti collettivi le clausole prevedono la possibilità di fruire, frazionandole ad ore, le tre giornate intere di permesso, fissando allo scopo un contingente massimo di 18 ore. Il CCNL 2007 del Comparto scuola, non ha invece recepito tale possibilità.

La modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili, fermo restando che improcrastinabili esigenze del lavoratore con disabilità non possono che prevalere sulle esigenze dell’organizzazione dell’istituzione scolastica.

In regime di part-time orizzontale, i permessi non vanno riproporzionati.

Per il personale in servizio con contratto part-time verticale, i permessi vengono computati in analogia al personale a tempo pieno.

Ovviamente tali permessi saranno connessi al periodo in cui il lavoratore presta la sua attività di servizio.

Ricordiamo infatti che il CCNL scuola del 29.11.2007 all’art. 58

“Rapporto di lavoro a tempo parziale”, al comma 8, ha disposto che:

…“Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno”.

Questo in considerazione del fatto che l’art. 33 della Legge 104 prevede esplicitamente, a tutela del soggetto diversamente abile e senza fare distinzione tra categorie di lavoratori, il diritto a tre giorni di permesso mensile.

È inoltre esclusa qualunque riduzione del trattamento accessorio sia con riferimento ai permessi orari che a quelli giornalieri.

Circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 5 settembre 2008,

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Cumulabilità dei permessi del lavoratore

con disabilità

D.L.vo 119/2011 Art. 6

Il lavoratore disabile che fruisce dei permessi per se stesso, può cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, nei cui confronti sia stato individuato quale “referente unico”, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizione di gravità.

Ferie del lavoratore con disabilità

La fruizione delle ferie non incide sul godimento dei permessi e pertanto non è previsto un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese poiché i due istituti hanno natura e carattere totalmente diversi e non interferiscono tra di loro.

Interpello Ministero Lavoro e politiche sociali n. 21/2011

Referente unico per l’assistenza

Legge 183/2010 Art. 24

Rispetto alla platea dei potenziali beneficiari, l’individuazione del soggetto a cui fa capo l’attività di assistenza con carattere di unicità, esclusività e continuità, deve avvenire anche tenendo conto delle norme che regolamentano gli obblighi di assistenza nell’ambito dei rapporti di coniugio e parentela (vedi Codice Civile artt. 143 e 433).

Fermo restando che il primo legittimato a beneficiare della fruizione dei permessi è il coniuge (laddove sia presente), la novità più rilevante è rappresentata dalla limitazione del riconoscimento ad un solo lavoratore dipendente entro il secondo grado di parentela o affinità per ciascun disabile. In presenza di più persone in situazione di gravità non è preclusa la possibilità per lo stesso lavoratore, di assistere più persone.

Beneficiari entro il secondo grado di parentela o affinità:

I parenti:

- Genitori, - nonni,

- fratelli, sorelle, - nipoti (figli dei figli), gli affini:

- suocero, - nuora, - genero, - cognati.

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Referente unico per l’assistenza

Legge 183/2010 Art. 24

Nel caso in cui i genitori o il coniuge siano - deceduti,

- mancanti,

- abbiano raggiunto il limite di età anagrafica di 65 anni, - siano stati colpiti da patologie invalidanti,

la disposizione prevede di allargare la cerchia dei famigliari legittimati a fruire dei permessi ad un solo lavoratore dipendente appartenente al terzo grado di parentela o affinità.

Beneficiari entro il terzo grado di parentela o affinità:

I parenti:

- bisnonni, - zii,

- nipoti,(figli di fratelli o sorelle), - pronipoti in linea retta,

gli affini:

- zii acquisiti, - nipoti acquisiti.

Oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (decesso, celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), vengono riconosciute anche le situazioni che abbiano carattere certo e stabile, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

Nell’ipotesi in cui il portatore di handicap assuma il domicilio per un determinato arco temporale presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, poiché dal dettato normativo non emerge più l’esplicito richiamo all’esclusività dell’assistenza, è possibile che più soggetti possano fruire dei permessi in questione.

In tal caso, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti di volta in volta l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza dichiarando la temporaneità dell’assistenza.

Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 Interpello Ministero Lavoro e politiche sociali n. 24/2011 Interpello Ministero Lavoro e politiche sociali n. 32/2011

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Alternanza nell’assistenza dei disabili da parte

dei genitori

I genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire alternativamente dei tre giorni di permesso per l’assistenza.

Pertanto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili, i permessi possono essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l’assistenza al medesimo figlio in situazione di handicap grave, anche se di età inferiore ai tre anni.

Tale facoltà si aggiunge ai riposi, ai permessi e ai congedi previsti dal D.L.vo n. 151/2001 sulla tutela della maternità.

La fruizione dei permessi e del congedo biennale nell’arco del mese, non può essere cumulata con le due ore di riposo giornaliero per allattamento, con il prolungamento del congedo parentale e con il congedo biennale e viceversa. Questi riposi e permessi potranno essere cumulati, nell’arco del mese, esclusivamente con il congedo parentale e ordinario e con il congedo per malattia del figlio.

Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010

Presupposti per il

riconoscimento dei permessi per l’assistenza

Per il riconoscimento dei permessi, la persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore, in strutture ospedaliere o comunque in strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria, ad eccezione delle seguenti circostanze:

- interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura per effettuare visite o terapie;

- ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o stato terminale;

- ricovero a tempo pieno di minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare.

Le situazioni sopra descritte dovranno risultare da idonea documentazione medica che l’amministrazione è tenuta a valutare.

! I permessi possono essere concessi nel caso di interruzione del ricovero per necessità del disabile di effettuare visite specialistiche o terapie da effettuarsi all’esterno della casa di riposo ovvero presso strutture adeguate all’assistenza sanitaria o riabilitativa.

Ministero Lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 13/2009 Circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 5 settembre 2008

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Cumulo dei permessi per l’assistenza

a più persone in situazione

di h. grave

D.L.vo n. 119/2011 Art. 6

In base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, "Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.". Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili. La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per l'assistenza nell'ambito del secondo grado di parentela o affinità.

Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012

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Patologie invalidanti

In relazione alle cosiddette “patologie invalidanti”, in mancanza di una loro definizione legislativa il riferimento per la loro individuazione è il Decreto interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53” del Ministero della salute, che ha disciplinato le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4 comma 2, della L. 53 del 2000. In particolare, si tratta delle:

“1) patologie acute e croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, amato chimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario”.

Pertanto, nel caso in cui il coniuge, o i parenti e affini entro il secondo grado di parentela della persona in situazione di handicap grave, siano affetti dalle patologie rientranti in tale elenco, l’assistenza potrà essere prestata anche da parenti e affini entro il terzo grado. Ai fini del riconoscimento del beneficio dei permessi, dette situazioni dovranno essere tutte ampiamente documentate.

!! Esclusivamente ai fini del congedo, in assenza di patologie invalidanti, l’età avanzata del titolare del diritto, non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo stesso da parte degli altri soggetti titolati.

Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 Ministero Lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 43/2012

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Certificazioni

Il lavoratore dipendente ha l’obbligo di presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione. Nel dettaglio:

- verbale della commissione medica dal quale risulti l’accertamento della situazione di handicap grave. In merito alla documentazione che il soggetto beneficiario dei permessi ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 è tenuto a presentare il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere UANAS del 13 luglio 2007, ha chiarito che il contenuto del verbale attestante lo stato di handicap grave, redatto dalla Commissione medica è comprovabile anche mediante dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Pertanto, i soggetti interessati potranno avvalersi di tale modalità semplificata;

- eventuale certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104;

- certificato medico di non ricovero a tempo pieno del soggetto in situazione di handicap grave;

- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile, ovvero:

- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità dovute alla propria situazione di handicap;

- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza nella quale il lavoratore, che assiste un soggetto in situazione di gravità, conferma il proprio impegno, morale oltre che giuridico, a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

- dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza circa l’onere per l’amministrazione e l’impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela dei disabili;

- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della situazione di fatto e di diritto causanti il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici.

Alla luce della nuova normativa, non risulta che altri soggetti debbano manifestare con apposite dichiarazioni sostitutive la rinuncia all’assistenza al disabile in situazione di handicap grave.

È pertanto sufficiente che venga acquisita la dichiarazione del disabile che intende essere assistito dal suddetto lavoratore nonché la dichiarazione che nessun altro familiare beneficia dei permessi per la stessa persona disabile.

Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 Parere UANAS del 13 luglio 2007

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Programmazione dei permessi

Per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente scolastico le assenze dal servizio con congruo anticipo e, nei limiti del possibile, con programma mensile, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze dell’organizzazione dell’istituzione scolastica.

Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 Ministero lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 31/2010

Controlli

Il lavoratore ha l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici.

Il datore di lavoro si avvale dei competenti organi di controllo della pubblica amministrazione per l’accertamento della sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione dei benefici previsti dall’art. 33.

Sarà possibile avviare il procedimento disciplinare a carico del lavoratore, laddove lo stesso abbia omesso di dichiarare il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, con decadenza del diritto agli stessi.

Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010

Residenza dell’assistito

e obbligo di attestazione

D.L.vo 119/2011 Art. 6

Il lavoratore che usufruisce dei permessi e che risiede in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, ha l’obbligo di attestare, con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. Ciò comporta che per distanze fino a 150 km. non sarà dovuta alcuna attestazione.

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La sede di servizio

Legge 183/2010 Art. 24

Il lavoratore, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Pertanto il lavoratore può chiedere solo ed esclusivamente il trasferimento verso il domicilio della persona da assistere. La norma è stata già anticipata, per quanto ci riguarda, dal CCNI sulla mobilità che, in riferimento alla precedenza per

“assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, ovvero assistenza del figlio unico al genitore con disabilità” prescrive e limita tale beneficio ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile.

Tutori

e amministratori di sostegno

Il Ministero del lavoro esclude la possibilità di fruire dei permessi i tutori o gli amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità anche se dimostrino di assistere con sistematicità ed adeguatezza la persona disabile.

Ministero Lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 41/2009

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Congedo biennale

D.L.vo 119/2011 Art. 4

(dal 5 al 5 quinquies)

L’art. 42 del D.L.vo n. 151/2001 viene modificato in toto dal D.L.vo 119/2011. Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 183/2010, sono ridefiniti i criteri che disciplinano il congedo, i soggetti legittimati alla fruizione del congedo, le modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico spettante.

Il congedo può essere accordato ad un unico lavoratore dipendente (referente unico) per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Può essere fruito in modo continuativo o frazionato e non può superare, nell’arco della vita lavorativa, la durata complessiva di due anni indipendentemente dal numero dei familiari assistiti.

Il diritto a fruire del congedo straordinario spetta:

- ai due genitori, anche adottivi, per i quali non corre obbligo di convivenza. Possono fruirne in maniera alternativa ma non cumulativa. I genitori possono usufruire dei tre giorni di permesso, del riposo giornaliero di due ore, del prolungamento del congedo parentale anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell’arco dello stesso mese mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno;

- al coniuge convivente del soggetto con handicap;

- a uno dei figli conviventi, in caso di mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi;

- a uno dei fratelli o sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi.

! L’età avanzata del coniuge convivente non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati .

Il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio, nell’ambito dello stesso mese può fruire, sia del congedo biennale che dei permessi.

Nel caso di fruizione nello stesso mese del congedo, dei permessi, di ferie, di aspettative o di altre tipologie di assenze, non è previsto il riproporzionamento dei permessi e del congedo.

Ministero Lavoro e politiche sociali Interpello n. 24/2012

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Congedo biennale

D.L.vo 119/2011 Art. 4

(dal 5 al 5 quinquies)

La richiesta di fruizione deve essere presentata al datore di lavoro, che concede il congedo entro 60 giorni dalla richiesta a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Il congedo può essere fruito anche se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno, qualora lo richiedano i sanitari della struttura.

Fermo restando il limite dei due anni, per i lavoratori con part- time verticale la durata del congedo straordinario per l’assistenza a figli e familiari con grave disabilità va conteggiata in misura proporzionata al numero delle giornate di lavoro prestate nell’anno.

Occorre, inoltre, specificare che tale modalità applicativa continua a verificarsi sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale. Nel caso, poi, che il dipendente dovesse decidere di ritornare a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà nuovamente riproporzionato sulla base delle giornate lavorative a tempo pieno.

Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012

Dipartimento della Funzione Pubblica nota prot. n. 0036667 del 12 settembre 2012

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Trattamento economico del congedo

biennale

D.L.vo 119/2011 Art. 4 (5ter)

Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.

L'indennità di cui trattasi deve corrispondere a quella percepita quale ultima retribuzione ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter, del D.L.vo 151/2001 che espressamente prevede: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione".

A ribadire il concetto, la recente circolare della Funzione Pubblica, la n.

1 del 2012, alla lettera d) rubricata "Il trattamento spettante durante il congedo", specifica che "l'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo".

La norma rinvia a quanto previsto dall’art. 23 del D.L.vo 151/2001

“Calcolo dell’indennità” laddove la locuzione "retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità" non può che essere interpretata in modo coerente con quanto previsto dal resto delle norme e quindi inserirsi in un ragionamento ormai plausibilmente accreditato. Non ci sono dubbi, pertanto, che per "ultimo mese di lavoro" non possa che intendersi l'ultimo mese lavorato, in quanto ogni differente interpretazione, riferita al mese immediatamente antecedente il congedo, non solo contraddirebbe quanto disposto dal legislatore, ma di fatto, andrebbe anche oltre ciò che le parole esprimono.

Il periodo massimo di due anni è coperto da contribuzione figurativa fino ad un importo annuale massimo, che attualmente ammonta a € 45.471,78, rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT. L’importo si intende al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell’ente datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore.

Il congedo è valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell’Ente datore di lavoro.

Il periodo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFS/TFR.

Per quanto riguarda il calcolo dell’anzianità ai fini della ricostruzione di carriera, a nostro avviso, il congedo è valido a tal fine. Riteniamo che non vi sia ragione per sostenere una interpretazione restrittiva come quella proposta nella nota prot. n.

2285 del 15 gennaio 2023 del Dipartimento Funzione Pubblica da noi contestata. Infatti, considerando che il comma 5 quinquies espressamente elenca i casi di esclusione dal computo del congedo, risulta chiaro che l’unico aspetto non disciplinato dall’art. 42 è quello relativo alla modalità di fruizione del congedo stesso, e che, solo per tale aspetto, sarà necessario il rinvio all’art. 4, comma 2, della L.

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Concetto di convivenza

Legge 183/2010 Art. 24

Il diritto al congedo biennale è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Il requisito è provato con autodichiarazione ai sensi della Legge 445/2000 dalle quali risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione ai sensi della DPR 223/1989 art. 4. Il requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del referente unico e dell’assistito siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico).Il requisito si intende altresì soddisfatto nei casi in cui sia attestata con dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea (diversa dalla dimora abituale/residenza del dipendente e del disabile), ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 DPR 223/1989.

Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012

Computo dei periodi

Il congedo biennale rientra nell’ambito dei due anni di congedo riconosciuto ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge 8 marzo 2000 n. 53 a ciascun lavoratore dipendente per gravi e documentati motivi familiari. Pertanto, eventuali periodi già fruiti per congedo per gravi e documentati motivi familiari devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo biennale per l’assistenza all’handicap.

Utilizzati i due anni, ad esempio, per il congedo ex art. 42, il dipendente avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi e documentati motivi familiari"ex art. 5 legge 53/2000. Al contrario, un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito, ad es., di un anno e quattro mesi di permessi non retribuiti "per gravi e documentati motivi familiari", il congedo potrà essere riconosciuto ma solo nel limite di ulteriori otto mesi.

Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012

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Configurabilità del congedo

in presenza di attività lavorativa del disabile assistito

Il diritto alla fruizione del congedo nel medesimo periodo in cui il disabile assistito svolga attività lavorativa non può essere escluso a priori. Infatti l’assistenza può consistere in attività collaterali ed ausiliarie al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, attività di assistenza che non richieda necessariamente la presenza del disabile ma che risulti di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro esami clinici ecc.).

Non si esclude, inoltre, che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia necessità di assentarsi per svolgere l’attività per conto del disabile, nella quale non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile assistita si rechi regolarmente al lavoro.

Funzione pubblica nota n. 44274 del 5/11/2012

Ministero lavoro e politiche sociali Interpello n. 30/2010

Fruizione frazionata e ripresa di servizio

Il congedo è fruibile anche in modo frazionato a giorni interi, ma non ad ore. Nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tuttavia, laddove un periodo di congedo venga seguito, dopo un’interruzione festiva, da altra tipologia di assenza (ferie, malattia o altro) la ripresa del servizio da parte del lavoratore non è dovuta. Di conseguenza, in caso di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (ipotesi di settimana corta) il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro non sono conteggiati laddove il lavoratore si assenti per altra causa.

Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012

Riproporzionamento giorni di permesso

Nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente, nel corso del mese, fruisca di altre tipologie di assenza, quali ad esempio assenza per malattia, maternità, ecc. non è possibile legittimare un riproporzionamento del diritto ai permessi, in quanto tali assenze giustificate sono riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. Al contrario, nell’ipotesi in cui il dipendente presenti istanza per la prima volta nel corso del

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Rapporto di lavoro part-time

Il CCNL scuola del 29.11.2007 all’art. 58 “Rapporto di lavoro a tempo parziale”, al comma 8, ha disposto che:

…“nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno”.

Questo in considerazione del fatto che l’art. 33 della Legge 104 prevede esplicitamente, a tutela del soggetto diversamente abile e senza fare distinzione tra categorie di lavoratori, il diritto a tre giorni di permesso mensile.

Quindi anche i tre giorni di permesso ex art. 33 legge 104, di cui beneficia il personale in servizio con contratto part-time verticale, vengono computati in analogia a quanto previsto per il personale a tempo pieno.

Ovviamente tali permessi saranno connessi al periodo in cui il lavoratore presta la sua attività di servizio, sottraendo i periodi in cui non è prevista l'attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time.

Anche per la durata del congedo straordinario dei due anni del personale beneficiario della legge 104/92, il calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua attività in regime di part-time verticale.

Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell’orario su 5 giorni settimanali) ricadenti nel periodo non lavorativo devono essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo, se al termine dello stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.

Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà detratto dal complessivo periodo biennale, per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile da parte del lavoratore.

(18)

18

NORME DI RIFERIMENTO

LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)

Art. 23 - Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;

d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;

e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;

decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi

(19)

19 Art. 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente";

b) al comma 5, le parole da: "Il genitore" fino a: "handicappato" sono sostituite dalle seguenti: "Il lavoratore di cui al comma 3" e le parole:

"al proprio domicilio" sono sostituite dalle seguenti: "al domicilio della persona da assistere";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese";

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: "nonché" fino a: "non convivente" sono soppresse.

(20)

20 b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119

Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al

Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e

permessi. (11G0162)

(21)

21 a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.

104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(22)

22 previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

Art. 6 - Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.».

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Art. 3 - Soggetti aventi diritto

1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi

(23)

23 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. ((Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.))

((3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.))

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (11)

(24)

24

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

Art. 42 - Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

((2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.

104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.))

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

((5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

(25)

25 di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33

.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.))

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

AGGIORNAMENTO

La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 16 giugno 2005, n. 233 (in G.U. 1a s.s. 22/6/2005, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili".

La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 158 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2007, n.

19) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del congedo ivi indicato".

La Corte costituzionale con sentenza 26 - 30 gennaio 2009, n. 19 (in G.U. 1a s.s. 4/2/2009, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo

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