• Non ci sono risultati.

Deliberazione n.3 19.1.2005

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Deliberazione n.3 19.1.2005"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 19 GENNAIO 2005

Redazione perizia di variante – soggetti autorizzati

La redazione della perizia di variante non ha le caratteristiche dell’attività di consulenza e di supporto alla struttura interna. Detta attività deve risolversi in una serie di apporti di natura materiale e ripetitiva e non creativa e, quindi, non frutto di una idea ma applicazione concreta di esigenze tecniche che si manifestano durante la progettazione.

Legittimati all’espletamento delle attività di progettazione relative alle varianti, fatta l’eccezione di cui all’art.

11 del D.M. 19/4/2000 n. 145, risultano lo stesso direttore dei lavori, eventualmente il progettista dell’opera - che deve comunque essere sentito ai sensi dell’art. 134 del Regolamento - ovvero un diverso tecnico incaricato ai sensi dell’art.

17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (Nel caso di specie, tuttavia, le modifiche da apportare - che non comportano un aumento dell’importo contrattuale - possono considerarsi come interventi per risolvere aspetti di dettaglio, disposti dal direttore dei lavori e contenuti nell’importo non superiore al 10%, e pertanto tali da non considerare variante la perizia di che trattasi).

Riferimenti

Documenti correlati