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Registrato a Pistoia il al numero 6651 serie 1T 356,00

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(1)

Registrato a Pistoia il 18.11.2020

al numero 6651 serie 1T

€ 356,00

Depositato al Reg. Imprese di Pistoia-Prato il

18/11/2020 Prot. N. 101.429 N. 01851830479 Repertorio N. 45.526 Raccolta N. 22.058

VERBALE DI ASSEMBLEA DI CONSORZIO Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi e questo giorno ventisette del mese di ottobre (27.10.2020) in Pistoia, Via Bonellina n. 46, alle ore diciannove.

Innanzi a me Dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il Signor:

- PELUFFO ALBERTO, promotore finanziario, nato a Pistoia il 23 agosto 1976 e domiciliato per la carica ove appresso.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella dichiarata sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO PISTOIA BASKET CITY", con sede in Pistoia (PT), Via Fermi n.

100, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia - Prato 01851830479, R.E.A. n. PT- 184872; mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria di detto Consorzio qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)Proposta di modifica dell’articolo 4 primo paragrafo dello statuto vigente in questo modo:

"Il Consorzio non ha fini di lucro e lo scopo che i Consorziati intendono perseguire è quello di creare una organizzazione comune per promuovere la propria immagine, i propri marchi ed i propri prodotti e/o servizi, sia attraverso l'attività svolta da realtà sportive presenti sul territorio della Provincia di Pistoia tra le quali, in particolare, la squadra di basket AS Pistoia Basket 2000 srl sia attraverso lo svolgimento dell’attività editoriale.";

2)Proposta di modifica dell’articolo 4 quarto paragrafo dello statuto vigente con l’aggiunta del seguente punto f):

"f) il Consorzio, nel rispetto della normativa sulla stampa e l’editoria e previa assunzione delle prescritte autorizzazioni, potrà:

- gestire un sito web di informazione potendo acquistare, vendere, concedere in uso e gestire i prodotti editoriali;

- pubblicare libri, opuscoli e giornali;

- stampare e diffondere prodotti editoriali;

- organizzare campagne di diffusione di prodotti editoriali in Italia e all’estero;

- stipulare contratti pubblicitari, con Consorziati o con terzi, legati alla gestione editoriale;

- organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, tutte le attività comunque inerenti l’attività editoriale.".

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il Comparente Sig. Peluffo Alberto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara:

(a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata

(2)

ai sensi di legge e di statuto;

(b) che sono intervenuti con le modalità in appresso specificate, numero trentuno (31) consorziati su di un totale di quarantotto (48) consorziati aventi diritto di voto; e che di questi: numero undici (11) consorziati sono presenti in proprio; e numero venti (20) consorziati sono rappresentati in ordine a regolari deleghe scritte opportunamente acquisita agli atti;

(d) che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona di sé medesimo (Presidente) e di Mati Paolo (Consigliere);

(e) che il Consorzio non è dotato di organo di controllo, non ricorrendo le condizioni di legge che ne rendono obbligatoria la presenza;

(f) che pertanto la presente assemblea, essendo stata regolarmente convocata, è validamente costituita ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si confermano informati.

Passandosi all'esame degli argomenti in discussione, il Presidente illustra le ragioni per le quali si rende opportuno ampliare l'oggetto del Consorzio prevedendo per quest'ultimo la facoltà di perseguire i propri obiettivi anche tramite lo svolgimento dell'attività editoriale.

Udita la relazione del Presidente ed in accoglimento della proposta dallo stesso illustrata, l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i Consorziati intervenuti in proprio o per delega - espresso in modo palese, nessuno contrario o astenuto, secondo l'accertamento fattone dal Sig. Peluffo Alberto nell'indicata sua qualità,

DELIBERA QUANTO SEGUE

(1) ampliare l'oggetto del Consorzio prevedendo per quest'ultimo la facoltà di perseguire i propri obiettivi anche tramite lo svolgimento dell'attività editoriale;

(2) in ragione di quanto sopra:

(2.1) riformulare il primo periodo dell'articolo 4 dello statuto vigente, il quale verrà dunque ad assumere il seguente tenore testuale:

"Il Consorzio non ha fini di lucro e lo scopo che i Consorziati intendono perseguire è quello di creare una organizzazione comune per promuovere la propria immagine, i propri marchi ed i propri prodotti e/o servizi, sia attraverso l'attività svolta da realtà sportive presenti sul territorio della Provincia di Pistoia tra le quali, in particolare, la squadra di basket AS Pistoia Basket 2000 srl sia attraverso lo svolgimento dell’attività editoriale.";

(2.2) sempre al citato articolo 4, immediatamente dopo il passaggio contrassegnato con la lettera e), introdurre un ulteriore periodo del seguente tenore testuale:

"Il Consorzio, nel rispetto della normativa sulla stampa e l'editoria e previa assunzione delle prescritte autorizzazioni, potrà:

(3)

- gestire un sito web di informazione potendo acquistare, vendere, concedere in uso e gestire i prodotti editoriali;

- pubblicare libri, opuscoli e giornali;

- stampare e diffondere prodotti editoriali;

- organizzare campagne di diffusione di prodotti editoriali in Italia e all’estero;

- stipulare contratti pubblicitari, con Consorziati o con terzi, legati alla gestione editoriale;

- organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, tutte le attività comunque inerenti l’attività editoriale.";

(3) dare atto che, a seguito e per effetto delle modifiche in questa sede deliberate, lo statuto del Consorzio viene ad assumere il tenore testuale esattamente risultante dal documento che, ad ogni effetto di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura da parte di me Notaio per dispensa avutane dal Comparente;

(4) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per la migliore esecuzione di tutto quanto in questa sede deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e venti minuti.

Il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio in un solo foglio del quale lo scritturato occupa due intere pagine oltre la presente, è da me Notaio letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive qui in fine, alle ore diciannove e trenta minuti.

F.TO: ALBERTO PELUFFO, LORENZO ZOGHERI.

(4)

Allegato "A" all'atto Rep.n. 45.526 Racc.n. 22.58 STATUTO

1) - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, il Consorzio volontario denominato: CONSORZIO PISTOIA BASKET CITY.

2 – SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Pistoia, Via Fermi n. 100. Con delibera dell’Organo Amministrativo potranno essere istituite, modificate o soppresse unità locali operative comunque denominate quali filiali e uffici all’interno del territorio nazionale e potrà essere trasferito l’indirizzo della sede sociale nell’ambito dello stesso comune.

3 – DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 agosto 2050 (trentuno agosto duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea.

4 - OGGETTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio non ha fini di lucro e lo scopo che i Consorziati intendono perseguire è quello di creare una organizzazione comune per promuovere la propria immagine, i propri marchi ed i propri prodotti e/o servizi, sia attraverso l'attività svolta da realtà sportive presenti sul territorio della Provincia di Pistoia tra le quali, in particolare, la squadra di basket AS Pistoia Basket 2000 srl sia attraverso lo svolgimento dell’attività editoriale. Tale fine potrà essere sviluppato sotto ogni profilo: formativo, culturale ed educativo, ivi compreso quello per la crescita dei settori giovanili della squadra.

Il mezzo principale tramite cui raggiungere lo scopo ed il fine consortile è lo sviluppo, la gestione e lo sfruttamento a favore dei Consorziati di un nuovo sistema comunicativo e mediatico denominato “Video Integrated System” (anche V.I.S.) al cui sviluppo ed implementamento saranno indirizzati gli sforzi dei suoi organi gestori: tale sistema potrà essere utilizzato in ogni ambito sportivo.

Il Consorzio potrà anche organizzare e gestire, nell’interesse comune dei Consorziati, iniziative a scopo promozionale in ogni settore della vita di relazione e, segnatamente, nel settore delle competizioni sportive ed agonistiche per la diffusione dell’immagine e del prestigio dei Consorziati sui mercati nazionali ed esteri.

Esclusivamente per il conseguimento dello scopo consortile il Consorzio, che agirà quale strumento operativo per conto e nell’interesse dei Consorziati, potrà anche:

a) acquisire partecipazioni in Enti e/o

Società pubbliche e private, con oggetto analogo, affine, connesso e/o complementare al proprio o comunque ritenuto strategico ed utile per l’attività dei Consorziati;

b) favorire la cooperazione e la comunanza di intenti dei soci

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Consorziati al fine di consolidarne l’immagine, attraverso l’abbinamento della propria impresa con le varie attività sportive provinciali ed in particolare con quelle della società AS Pistoia Basket 2000 srl;

c) organizzare e gestire eventi di ogni genere con l’intento di promuovere una immagine positiva dei Consorziati in ambito nazionale ed internazionale;

d) promuovere i prodotti e/o i servizi realizzati dal Consorzio e dai Consorziati;

e) promuovere la formazione e la ricerca in ambito sportivo o comunque in ambiti ritenuti utili al miglioramento dell’immagine esterna dei Consorziati;

f) il Consorzio, nel rispetto della normativa sulla stampa e l'editoria e previa assunzione delle prescritte autorizzazioni, potrà:

- gestire un sito web di informazione potendo acquistare, vendere, concedere in uso e gestire i prodotti editoriali;

- pubblicare libri, opuscoli e giornali;

- stampare e diffondere prodotti editoriali;

- organizzare campagne di diffusione di prodotti editoriali in Italia e all’estero;

- stipulare contratti pubblicitari, con Consorziati o con terzi, legati alla gestione editoriale;

- organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, tutte le attività comunque inerenti l’attività editoriale.

Nell’organizzare la propria attività il Consorzio si avvarrà dei fondi che i Consorziati si impegneranno a versare annualmente sulla base del programma di attività che, su proposta dell’Organo Amministrativo, verrà approvato dall’assemblea dei Consorziati.

5 – CONSORZIATI

I Consorziati si distinguono in "ordinari" e "sostenitori".

I Consorziati ordinari hanno tutti i diritti e gli obblighi previsti dal vigente statuto.

I Consorziati sostenitori:

- hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, alle assemblee;

- non sono computati ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi;

- sono privi del diritto di elettorato, tanto attivo che passivo, per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

- hanno tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dal presente statuto.

E' data facoltà ai Consorziati sostenitori di presentare formale domanda scritta con la quale chiedere di essere ammessi nella categoria di Consorziati ordinari.

Possono entrare a far parte del Consorzio tutti coloro che, dotati di partita iva o codice fiscale (e quindi mai persone fisiche che non siano nell'esercizio della propria impresa individuale) seguano i seguenti dettami le cui linee guida

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programmatiche saranno decise dall’Organo Amministrativo del Consorzio:

1) vogliano sviluppare la propria immagine legandola all’utilizzo in ogni ambito sportivo del sistema “Video Integrated System”;

2) vogliano avere la possibilità di partecipare ad altre iniziative che il Consorzio stesso andrà a svolgere e sviluppare.

La qualità di consorziato non è trasferibile.

Per l’ammissione al Consorzio gli aspiranti Consorziati dovranno inoltrare domanda all’Organo Amministrativo che entro 30 (trenta) giorni deliberera' sulla richiesta, verificando se sono stati rispettati i requisiti di Legge e/o Statuto.

La domanda dovrà contenere:

- l’esatta denominazione dell’aspirante Consorziato e le generalità complete del suo Organo Amministrativo;

- le attività svolte e gli indirizzi delle sedi sociali;

- la dichiarazione del Legale Rappresentante di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente Statuto e di eventuali Regolamenti Interni;

- l'indicazione della categoria (Cosorziati ordinari o Consorziati sostenitori) nella quale il richiedente intende essere ammesso.

6 – OBBLIGHI DEI CONSORZIATI I soci si obbligano a:

1. rispettare le norme statutarie ed ad ottemperare alle decisioni degli organi consortili;

2. corrispondere la quota iniziale di iscrizione al Consorzio che andrà ad alimentare il Fondo Consortile e, annualmente, il contributo (quota variabile) al Fondo di Gestione stabilito secondo le modalità e termini definiti dall’Organo Amministrativo;

3. non divulgare fatti o vicende relative all’attività del Consorzio, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati in ossequio del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.174 - Supplemento Ordinario n.123);

4. comunicare all’Organo Amministrativo ogni variazione concernente l’impresa per la quale la normativa vigente prevede la pubblicazione e/o iscrizione in qualsivoglia pubblico registro ed ogni variazione della compagine sociale.

7 – FONDO CONSORTILE

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile alla formazione del quale contribuiscono tutti i Consorziati con il versamento iniziale della quota di partecipazione stabilita in Euro 500,00 (cinquecento/00).

Ciascun Consorziato non potrà sottoscrivere più di una quota ed avrà dunque diritto ad un unico voto in assemblea.

Potranno partecipare al Fondo Consortile Enti pubblici e/o privati ma non soggetti privati.

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La quota di partecipazione al Fondo Consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

I Consorziati non potranno chiedere la divisione del Fondo Consortile né pretendere la restituzione delle rispettive quote ed i creditori particolari dei singoli Consorziati non potranno far valere i propri diritti sul fondo stesso.

8 – FONDO DI GESTIONE DEL CONSORZIO

1. Il Fondo di Gestione è costituito per il mantenimento per far fronte alle spese di funzionamento dello stesso Consorzio ed è alimentato dalle quote dei Consorziati;

2. è destinato alla realizzazione dell’oggetto del Consorzio;

3. è determinato dall’Organo Amministrativo come una quota variabile in proporzione alla sfruttamento del sistema V.I.S.;

4. l’Organo Amministrativo determina anche le condizioni con cui la quota al Fondo Consortile debba essere versata dal Consorziato;

5. il versamento della quota consortile libera ciascun Consorziato dal relativo obbligo nei confronti del Consorzio sia per il mese in corso alla data del versamento che per gli ulteriori undici mesi successivi.

9 – AMMISSIONE DEI CONSORZIATI

Per essere ammessi al Consorzio i Consorziati devono presentare domanda scritta all’Organo Amministrativo. Nella domanda dovranno espressamente dichiarare di essere a conoscenza dello scopo e dell’oggetto del Consorzio e delle norme che lo regolano, dichiarando inoltre di accettarle integralmente.

Non possono essere in ogni caso ammessi soggetti con procedure concorsuali in corso.

L’Organo Amministrativo si pronuncia inappellabilmente sull’accoglimento delle domande di ammissione, con decisione insindacabile e discrezionale, determinando le condizioni dei versamenti da effettuare.

10 – DOVERI DEI CONSORZIATI

Ogni Consorziato ammesso deve versare l’importo fissato quale quota al Fondo Consortile, il contributo al Fondo di Gestione con le modalità determinate dall’Organo Amministrativo:

l’ammissione ed il mantenimento attivo della qualifica di Consorziato (con relativi diritti di votazione in Assemblea) è sempre e comunque subordinata al regolare pagamento delle quote in questione.

Ciascun socio Consorziato inoltre assume l’obbligo di mettere a disposizione del Consorzio le risorse occorrenti per l’esecuzione delle iniziative comuni e dell’attività annuale programmata dall’Organo Amministrativo e deliberata dall’Assemblea.

I Consorziati si impegnano anche a collaborare e mettere a disposizione degli organi consortili, quando possibile e gratuitamente (o almeno solo con la ricompensa di un rimborso spese), i propri beni e/o strutture e/o conoscenze e/o risorse

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aziendali di ogni genere al fine di organizzare eventi e manifestazioni che perseguano gli scopi sociali del Consorzio.

Al Consorzio possono dare il proprio sostegno con contribuzioni “una tantum” o continuative, qualsiasi Ente pubblico o privato, dei quali a cura dell’Organo Amministrativo dovrà essere tenuto un apposito Albo e senza che ciò attribuisca diritti di alcun genere nei confronti del Consorzio e senza diritto alcuno di usufruire dell’organizzazione del Consorzio e senza che ciò sia considerato o costituisca raccolta di risparmio.

11 – ESCLUSIONE

L’esclusione è deliberata dall’Organo Amministrativo osservate le disposizioni del presente articolo, nei confronti del Consorziato che:

a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio;

b) non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio e non provveda, senza giustificato motivo, a sanare la propria esposizione debitoria a qualsiasi titolo essa sia maturata, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta scritta del Consiglio di Amministrazione;

c) per grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

d) sia sottoposto a procedure concorsuali o, se persona fisica, sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o che abbia ricorso alla legge 3/2012;

e) arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio od agli altri Consorziati;

f) sia punito, se persona fisica, con condanna penale.

In ogni caso l’Organo Amministrativo non può deliberare l’esclusione del Consorziato che si sia reso in qualsiasi modo inadempiente se lo stesso non sia stato formalmente invitato per iscritto, a cura dell’Organo Amministrativo, a regolarizzare la propria posizione od a far pervenire, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti e giustificazioni.

Oltre che nel caso di esclusione i Consorziati cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza o morte se persona fisica, oppure per recesso, decadenza, scioglimento o liquidazione se Società.

12 – RECESSO E DECADENZA

E’ ammesso il recesso del Consorziato al termine di ogni esercizio, con preavviso da darsi almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio con lettera raccomandata A/R oppure attraverso posta elettronica certificata indirizzata all’Organo Amministrativo (vale la data di ricevimento del Consorzio). Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicato tre mesi prima oppure, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

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Il recesso sarà accettato ed avrà comunque efficacia dal momento in cui il Consorziato abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio stesso ed in particolare abbia adempiuto agli impegni finanziari assunti:

nelle more degli adempimenti di cui sopra la domanda di recesso sarà considerata sospesa fino all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

La decadenza dal Consorzio ha luogo in qualsiasi caso di vendita, cessione, trasferimento o cessazione dell’attività del Consorziato cui consegua la perdita dei requisiti per l’ammissione al Consorzio oppure in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale.

13 - RIMBORSO

Al Consorziato receduto od escluso o non ammesso a seguito di trasferimento di azienda non spetta alcun diritto di rimborso sulla quota versata né al Fondo Consortile nè al Fondo di Gestione, da lui o dal suo dante causa.

14 - ORGANI DEL CONSORZIO Gli organi del consorzio sono:

- L’Assemblea dei Consorziati;

- Il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico;

- Il Segretario;

- L’Organo Revisore se nominato.

15 – ASSEMBLEA

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i Consorziati, anche se non presenti o dissenzienti.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico, con avviso da inviare mediante posta elettronica certificata, posta elettronica con avviso di ricezione, raccomandata A/R o fax, almeno otto giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale:

a) per l’approvazione del bilancio annuale;

b) per l’emanazione delle linee guida programmatiche dell’esercizio in corso alla data dell’assemblea.

L’Assemblea nomina le cariche consortili e decide sulla eventuale nomina dell’Organo Revisore.

L’Assemblea può essere convocata inoltre dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico ogni qualvolta lo ritenga opportuno per porre all’attenzione dei Consorziati alcune decisioni strategiche. L’Assemblea potrà anche essere convocata su richiesta di tanti Consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei Consorziati complessivi.

L’Assemblea è valida, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentato il 50%

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(cinquanta per cento) più uno dei Consorziati e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati e delibera sempre a maggioranza dei presenti.

Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell’oggetto sociale, dello Statuto, sullo scioglimento del Consorzio in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta dei Consorziati ed in seconda convocazione delibera con almeno il voto favorevole del 33,33% dei Consorziati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall’Amministratore Unico. I verbali sono redatti dal Segretario.

16 – VOTAZIONI

Ogni Consorziato ordinario, purché in regola con i contributi consortili di ogni genere, ha diritto ad un voto.

Nel momento in cui l’Organo Amministrativo convocherà l’Assemblea darà pubblicità dei Consorziati che, in regola con i contributi, potranno votare e avviserà i Consorziati non in regola che potranno sanare la propria posizione nei 5 giorni antecedenti all’Assemblea potendo in questo caso esprimere un voto valido.

Ciascun Consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Consorziato mediante delega scritta in cui sia specificato il nome del soggetto persona fisica che partecipi all’Assemblea. Ogni Consorziato delegato non può avere più di quattro deleghe; non si potranno delegare soggetti facenti parte degli organi amministrativi del Consorzio.

E’ ammesso l’istituto della rappresentanza. Le votazioni sono sempre palesi: nel caso ne venga fatta richiesta da un terzo dei voti presenti in Assemblea si può modificare la metodologia della votazione.

17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO

L’Organo Amministrativo potrà essere un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione.

L'amministratore unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea e durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina e sono rieleggibili.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabili da 3 (tre) a 11 (undici) a scelta dell'assemblea che procede alla nomina.

Qualora venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri in carica, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere con sollecitudine convocata l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio è convocato direttamente dal Presidente, quando lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda un terzo dei consiglieri: l’avviso deve arrivare al consigliere almeno tre giorni prima attraverso posta elettronica, lettera raccomandata o fax.

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Il consiglio si intenderà validamente costituito con la presenza di almeno il 50% dei Consiglieri. Le deliberazioni sono a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

18 – COMPITI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

L’Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione non riservati all’Assemblea dal presente statuto e dalla Legge e gli sono conferite tutte le facoltà per l’attuazione dell’oggetto del Consorzio e delle direttive programmatiche emanate dall’Assemblea.

In particolare:

a) propone all’Assemblea la politica di gestione e di amministrazione del Consorzio;

b) delibera sulle eventuali ammissioni di nuovi Consorziati, sulle eventuali richieste di passaggio dalla categoria dei Consorziati sostenitori alla categoria dei Consorziati ordinari, nonché sulle esclusioni dei singoli Consorziati;

c) provvede alla gestione del Fondo Consortile e del Fondo di Gestione ed al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;

d) provvede a determinare il contributo consortile di ogni Consorziato al Fondo di Gestione come dall’articolo 8 del presente Statuto;

e) nel caso di Consiglio di Amministrazione, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

L’Organo Amministrativo può anche costituire commissioni tecniche, consultive ed esecutive, alle quali affidare particolari compiti.

19 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico rappresentano il Consorzio a tutti gli effetti e con ogni più ampio potere.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio.

La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico.

Se presente il Consiglio di Amministrazione in caso di sopravvenuto impedimento non temporaneo del Presidente ad adempiere regolarmente al proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione nominerà un nuovo Presidente che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

20 – ORGANO DI REVISIONE

L’attività dell’Organo Amministrativo è sottoposta, quando e se nominato dall’Assemblea, al controllo ed alla vigilanza di un Organo Revisore, composto da un membro effettivo ed un supplente, nominati dall’Assemblea ed operanti secondo le disposizioni di legge sulle società di capitali in materia di

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Collegio Sindacale. L’Organo Revisore resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

21 – BILANCIO

Gli esercizi annuali si chiudono al 31 agosto di ogni anno, per cui l’anno sociale abbraccia il periodo: dal primo settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel termine massimo di due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a cura dell’Organo Amministrativo, dovrà essere redatto e presentato all’Assemblea per l’approvazione il bilancio del consorzio, con la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico.

Eventuali avanzi di gestione non potranno essere in alcun modo distribuiti fra i Consorziati ma dovranno essere destinati al miglioramento del Consorzio.

22 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea nomina un Liquidatore che avrà i poteri di cui all’articolo 2278 del Codice Civile e l’eventuale residuo verrà assegnato, in conformità a specifica deliberazione dell’Assemblea, ad altre organizzazioni senza scopo di lucro e con finalità sportive.

23 – REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potrà essere eventualmente disciplinato da apposito regolamento interno da compilarsi da parte dell’Organo Amministrativo che lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea.

24- CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia inerente al patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere tra il Consorzio ed i Consorziati, ovvero tra i Consorziati stessi, sarà definita dal giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle Parti in contestazione ed il terzo eletto d’accordo tra i primi due, o in mancanza d’accordo, dal Presidente della Camera di Commercio della città di appartenenza del Consorzio.

L’intero procedimento sarà regolato dalle norme in materia di arbitrato del codice di procedura civile.

25 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di Consorzi (articoli 2602 – 2611 C.C.).

F.TO: ALBERTO PELUFFO, LORENZO ZOGHERI.

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