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MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO, TRA NORMATIVA E BUONE PRASSI

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MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO, TRA NORMATIVA E BUONE PRASSI

Orietta Mariotti - ATS Montagna

Donatella Placidi - Università di Brescia

Milano 12/11/2021 - «Il contributo del Medico Competente nel processo di valutazione dei rischi: esperienze in atto»

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Il MEDICO COMPETENTE …

COLLABORA con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione a

 valutazione dei rischi

 programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria

 predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

 formazione e informazione dei lavoratori

 organizzazione del servizio sanitario nel luogo di lavoro, considerando le peculiarità organizzative del lavoro

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1) sorveglianza delle infezioni

2) sorveglianza delle esposizioni accidentali dei lavoratori

3) informazioni derivanti dalla sorveglianza sanitaria dei lavoratori

4) ambiente di lavoro, attrezzature, organizzazione del lavoro, DPI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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ESPOSIZIONI ACCIDENTALI

Elevata frequenza

Sottonotifica

Potenziale gravità

Sorveglianza post-esposizione

profilassi

idoneità lavorativa costo-beneficio

PREVENZIONE efficace

 Gestione del fenomeno infortunistico

Costi complessivi

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Il punto di vista dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria

Infortunio a rischio biologico occorso in un infermiere di Pronto Soccorso

Modalità di accadimento  prelievo di sangue venoso mediante dispositivo ago cannula 18 G (dopo aver inserito l'ago cannula, durante la estrazione del mandrino del dispositivo, la pz ha

mosso il braccio e l’ago è penetrato nell’avambraccio dell’operatore)

Sorveglianza post-esposizione  paziente fonte HCVpositiva;

operatore sviluppa positività HCV-RNA al follow up; sottoposto a terapia, la viremia è azzerata

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Il punto di vista dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria

Documentazione di interesse ai fini dell'indagine

- stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (Titolo X, DL 81/08 e smi), relativo al rischio derivante dalla esposizione ad agenti biologici

- procedure e protocolli “ove si specificano le modalità operative e i DPI da utilizzare”

- verbali delle riunioni periodiche annuali ex art. 35 DL 81/08

- stralcio del protocollo sanitario predisposto dal Medico Competente relativo alla Sorveglianza sanitaria

- verbali dei sopralluoghi effettuati dal Medico Competente negli ambienti di lavoro

- ordini di materiali ed eventuali segnalazione riguardanti le forniture

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

- Rischio da agenti biologici calcolato mediante il ricorso ad un Software e mediante il calcolo di un indice numerico, graduato in funzione di mansione e reparto

- Comitato Infezioni Ospedaliere  “Gestione dell'isolamento del paziente in ospedale”

- Collaborazione del Medico Competente (art. 25, comma1, lettera a del D.L. 81/08)

- agenti biologici significativi per il rischio occupazionale e malattie possibile

- prevenzione tecnica (es. dispositivi sicuri) per la protezione dell’operatore

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Il rischio derivante da punture accidentali con ago dipende da:

• il numero delle “manovre a rischio” effettuate

• il calibro degli aghi,

• le caratteristiche del paziente fonte

• fattore umano (probabilità di errore)

• ambienti e condizioni di lavoro

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

- riferimento a condizioni di suscettibilità o a patologie riscontrate (o non riscontrate) in lavoratori, da porre in correlazione diretta con l'attività lavorativa svolta (art. 271, c.1 del DL 81/08),

- verbali delle riunioni periodiche annuali ex art. 35  l'art. 25

comma 1 lettera i) del D.Lgs 81/08 e smi prevede che: “Il Medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di

prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza

sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti

risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”

- procedure e protocolli aziendali con modalità operative

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 e smi

1) Art. 271, comma 1 Valutazione del rischio da agenti biologici

 documento di valutazione del rischio

2) Art. 25 comma 1, lettera a) contributo del Medico Competente alla Valutazione del Rischio

3) Art. 25 comma 1 lettera b) relativamente ai contenuti del protocollo sanitario redatto dal medico competente per la sorveglianza dei lavoratori

4) Art. 272 comma 2, lettera c) ago-cannula priva del sistema di protezione sull'ago, atto a proteggere dall'esposizione

accidentale ad agenti biologici

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PROTOCOLLI SANITARI

• Il contenuto del protocollo sanitario per l'esposizione a rischio da agenti biologici è il medesimo nelle varie UO e Servizi, a prescindere dal rischio effettivo legato all'attività lavorativa; il protocollo prevede (ad es.) l'effettuazione di markers per HBV, HCV e HIV con periodicità biennale anche per operatori del

Servizio Farmacia, per operatori del “Magazzino economale”, per gli operatori di “lavanderia e guardaroba”, per gli operatori tecnici del “Servizio Tecnico Patrimoniale”

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PROTOCOLLI SANITARI

- non risulta specificata la periodicità con cui viene ripetuto il test di Mantoux negli operatori sanitari delle U.O. a maggior rischio

- non è chiaro quali sono gli operatori sanitari (di quale Servizio / UO) che effettuano il testo di Mantoux solo in assunzione e in caso di stretto contatto e quali sono gli operatori che ripetono periodicamente l'accertamento

- il protocollo sanitario prevede per tutti gli operatori in

assunzione, l'effettuazione in occasione della visita medica preventiva, di tampone faringeo e coprocultura; tale

accertamento non trova attualmente nessuna appropriatezza e giustificazione; tali accertamenti, volti ad accertare lo stato di

portatore asintomatico di batteri, da tempo non sono più ritenuti

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PROTOCOLLI SANITARI

Il protocollo sanitario prevede per tutti gli operatori in assunzione, l'effettuazione in occasione della visita medica preventiva, di

tampone faringeo e coprocultura; tale accertamento non trova attualmente nessuna appropriatezza e giustificazione; tali

accertamenti, volti ad accertare lo stato di portatore asintomatico di batteri, da tempo non sono più ritenuti utili in considerazione del rapporto costo/beneficio sfavorevole e del fatto che la

condizione di portatore non indica necessariamente un rischio per se stessi o per gli altri o la necessità di terapia

Il protocollo sanitario prevede per gli operatori in assunzione, l'effettuazione in occasione della visita medica preventiva, di

“sifilide EIA”; anche tale accertamento non trova nessuna appropriatezza e giustificazione

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PROTOCOLLI SANITARI

- non è chiara la modalità con cui viene eventualmente verificata la copertura antitetanica

- il protocollo sanitario prevede l'effettuazione di “rubeo test”; non è prevista la verifica della copertura anticorpale o vaccinale

contro morbillo, parotite e varicella

- è necessario distinguere nel protocollo sanitario gli

accertamenti obbligatori, definiti in base ai rischi specifici, dagli accertamenti effettuati come benefit aziendale nell'ambito di

iniziative di promozione della salute in azienda (ad es. la determinazione dell' assetto lipidico e della glicemia)

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MEDICO COMPETENTE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO, TRA NORMATIVA E BUONE PRASSI

Orietta Mariotti - ATS Montagna

Donatella Placidi - Università di Brescia

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