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Il lavoro a chiamata: dalla Riforma Fornero alle ultime novità

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Il lavoro a chiamata: dalla Riforma Fornero alle ultime novità

di Marta Bregolato

Pubblicato il 19 luglio 2013

il Governo Letta, per correggere alcuni aspetti penalizzanti della Riforma Fornero, è intervenuto anche in tema di lavoro a chiamata: ecco tutte le novità

Così come il contratto di apprendistato, anche il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, è in continua evoluzione. Ciò allo scopo di favorire la flessibilità contrattuale evitandone però gli abusi.

Alla luce di ciò, vediamo insieme le caratteristiche del contratto ponendo a confronto e coordinando gli effetti delle due più recenti modifiche normative approvate, ovvero:

Legge 92/2012 – “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, che di seguito indicheremo come Riforma Fornero, entrata in vigore il 18.07.2012, nonché il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.03.2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18.06.2013 decorrente dal 03.07.2013 per quanto concerne le modalità di comunicazioni (adempimento introdotto proprio dalla Riforma Fornero al fine di garantire la genuinità del rapporto discontinuo);

Decreto Legge n. 76 del 26.06.2013 pubblicato in G.U. IL 28.06.2013 – “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, che di seguito indicheremo come Pacchetto Lavoro.

Definizione:

Si definisce “lavoro intermittente” (lavoro a chiamata o job call) quella particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato che consente al datore di lavoro di utilizzare un lavoratore soltanto nel momento e per il tempo strettamente necessario alle proprie esigenze, secondo particolari modalità e nel rispetto di alcuni limiti previsti da specifiche disposizioni.

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Il contratto di lavoro a chiamata può essere a tempo determinato o indeterminato; è pur sempre un contratto di lavoro dipendente ma di natura atipica.

La disponibilità quindi del lavoratore è quindi di carattere “discontinuo o intermittente”, per esigenze e nei limiti individuati dalla contrattazione collettiva.

La prestazione è resa per periodi anche di durata significativa purché intervallati da una o più interruzioni, in modo che non vi sia esatta coincidenza tra la durata del contratto e quella della prestazione, questo perché se così non fosse si perderebbe la caratteristica peculiare di questo tipo di contratto che è proprio la discontinuità e si configurerebbe a tutti gli effetti un rapporto di lavoro duraturo nel tempo.

Il lavoro intermittente nella sua originaria istituzione (D.Lgs. n. 276/2003 – Legge Biagi) era applicabile in particolari momenti dell’anno per esempio: fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie o pasquali.

La Riforma Fornero ha invece previsto la possibilità di ricorrere al contratto a chiamata anche per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, compatibilmente con le esigenze aziendali e di produzione del datore di lavoro.

Come detto il contratto di lavoro a chiamata si presta molto bene a regolare quei lavori legati a particolari orari o periodi nell’arco dell’anno di intensa produzione o attività.

Riordino dei contratti:

Per quanto attiene ai contratti sottoscritti ante 18.07.2012 se incompatibili con le nuove norme imposte dalla Riforma Fornero cesseranno di produrre i propri effetti in data 31.12.2013 (inizialmente la data di cessazione degli effetti era stata indicata nel 17.07.2013 – ovvero ad un anno dall’entrata in vigore della Riforma Fornero); L’eventuale prestazione resa in violazione del divieto sarà considerata come prestazione effettuata “in nero”.

Si ricorda che questi contratti potevano essere stipulati per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo rientranti in queste tipologie:

In relazione ad esigenze individuate nei contratti collettivi;

Con soggetti di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45 anni, anche se pensionato;

In particolari periodi dell’anno (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie, vacanze pasquali ed eventuali ulteriori periodi individuati dal contratti collettivi).

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In relazione ad esigenze individuate nei contratti collettivi (nazionali o territoriali);

Con soggetti di età inferiore ai 24 anni (fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25.mo anno di età) o superiori a 55 anni di età;

In periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, sempre secondo le esigenze del datore di lavoro individuate nei contratti collettivi.

I contratti sottoscritti dal 29.06.2013 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del Pacchetto Lavoro approvato dal Governo Letta) prevedono la possibilità di utilizzare questo istituto con un limite massimo di impiego e di durata, di cui vedremo meglio le caratteristiche di seguito.

Disponibilità del lavoratore:

Se il lavoratore si impegna contrattualmente a rispondere alla chiamata, entro determinati periodi temporali:

È obbligato a rispondere alla chiamata (con rispetto di specifici termini di preavviso da parte del datore di lavoro: il termine minimo di preavviso è di un giorno ma può essere un maggior termine se lo stesso è eventualmente previsto nel contratto individuale);

Ha diritto ad una indennità di disponibilità non inferiore al 20% della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; tale indennità, corrisposta in aggiunta al normale trattamento economico per i periodi effettivamente lavorati, non è computabile agli effetti delle varie voci di retribuzione differita o indiretta (quali ad esempio tredicesima, quattordicesima o trattamento di fine rapporto);

In caso di rifiuto ingiustificato a rispondere da parte del lavoratore che si è obbligato contrattualmente a rispondere, il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il contratto, per giusta causa, rivendicando la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto ingiustificato nonché l’eventuale risarcimento del maggior danno subito.

Se il lavoratore non si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata:

percepisce unicamente il compenso per il lavoro effettivamente prestato;

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ha piena facoltà di rispondere o no alla chiamata senza che l’eventuale non risposta produca effetti negativi a suo carico.

Si ricorda che in materia di rapporti di lavoro intermittenti, vige il principio di non discriminazione; ovvero il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte.

Il trattamento economico deve essere riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda la retribuzione globale e le relative componenti, le ferie, i trattamenti per la malattia, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale, maternità e congedi parentali.

Le tipologie di lavoro per cui è maggiormente utilizzato questo tipo di contratto sono:

Cameriere

Custode

Commesso

Portinaio

Personale di servizio

Turismo

Per la stipulazione del contratto, che ai fini probatori deve essere redatto in forma scritta, è obbligatoriamente prevista la presenza di alcuni elementi, ovvero:

Indicazione della durata delle ipotesi, oggettive o soggettive, tra quelle previste dall’articolo 34 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi) che consentono la stipulazione del contratto a chiamata;

Luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

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Trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;

Indicazione delle forme e delle modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione delle presenze;

Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della eventuale indennità di disponibilità;

Eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

Vediamo ora quelle che sono le novità introdotte dalle due più recenti riforme, indicate in premessa, coordinandone tra loro gli effetti:

Limiti di età:

La Riforma Fornero all’art. 1 commi 21 e 22, entrata in vigore come abbiamo detto il 18 luglio 2012, ha introdotto nuovi limiti di età entro i quali è applicabile il contratto a chiamata: tale contratto infatti può essere stipulato con disoccupati dai 24 anni (purché le prestazioni contrattuali siano rese entro il 25^ anno di età) e fino a più di 55 anni.

In tal senso nessuna modifica è stata apportata dal Pacchetto Lavoro del 26.06.2013, essendosi lo stesso concentrato più sulla durata del rapporto, come potremo vedere qui di seguito.

Durata:

Infattiil Pacchetto Lavoro ha previsto che il limite massimo di utilizzo dei lavoratori con contratto a chiamata sia di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.

Qualora questo limite temporale sia superato il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.

Comunicazione preventiva:

La Riforma Fornero ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva del datore di lavoro, con modalità semplificate, alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, del ricorso ad una prestazione lavorativa, di durata superiore a 30 giorni, sulla base di un contratto di lavoro intermittente.

Circa la comunicazione del “ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni”, sul piano applicativo si ritiene che i 30 giorni possano essere considerati quali giorni di chiamata

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di ciascun lavoratore e non più come arco temporale massimo all’interno del quale individuare i periodi di attività dello stesso. Dunque potranno essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all’interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.

Come abbiamo detto tale comunicazione deve essere preventiva, quindi anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione quello che importa e che deve avvenire prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata comunque non superiore ai 30 giorni.

Per quanto attiene alla segnalazione preventiva alla Direzione Territoriale, si ricorda che sempre la Riforma Fornero aveva introdotto, in caso di inadempimento una sanzione pecuniaria da un minimo di € 400 ad un massimo di € 2.400 a carico del datore di lavoro e per ogni lavoratore intermittente per il quale si accerta l’omissione.

A questo proposito, il Pacchetto Lavoro tende ad alleggerire il peso degli adempimenti amministrativi a carico dell’azienda stabilendo che la sanzione non si applica quando, attraverso il comportamento del datore di lavoro in materia di obblighi contributivi, sia evidente la sua non volontà di celare ed occultare la prestazione di lavoro a chiamata.

La comunicazione inoltre si precisa che può essere eseguita via fax, tramite posta elettronica oppure via sms, secondo le linee guida che sono state individuate con Nota del Ministero del Lavoro del 09 agosto 2012 nonché con Decreto del Ministero del 27.03.2013 la cui efficacia ha avuto inizio il 03.07.2013.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012 ha comunque precisato che la comunicazione potrà inoltre essere modificata o annullata attraverso l’invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell’inizio della prestazione, ovvero nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.

Ancora, sempre per quanto contenuto nella Circolare n. 18/2012 si ritiene che in assenza di modifiche rispetto alla comunicazione preventiva la prestazione sia da considerarsi eseguita effettivamente e quindi in funzione di questo graveranno anche i connessi obblighi retributivi e contributivi.

La Riforma Fornero aveva previsto, come tra l’altro confermato dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 01.08.2012 i contratti a chiamata, sia a tempo determinato che indeterminato, si dovessero esaurire entro il 18 luglio 2013, in caso contrario sarebbero comunque cessati ex lege.

A ribadire questo concetto la circolare del Ministero del Lavoro, secondo cui l’eventuale prosecuzione della prestazione oltre la data del 18 luglio 2013, esattamente dopo un anno dall’entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro, sarebbe considerata “in nero”, poiché vietata, prevedendo tra l’altro anche pesanti sanzioni in capo al datore di lavoro.

Ricordiamo che tale termine è stato prorogato al 31.12.2013.

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inequivocabile rispetto a questo termine perentorio; se non all’articolo 7 comma 3, lì dove si indica che ai fini dei conteggi delle giornate di lavoro di cui all’articolo 7 comma 2 lettera a) si dovranno computare esclusivamente le giornate effettivamente lavorate dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Divieto di applicazione del contratto intermittente:

Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:

per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso le unità produttive in cui si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o sia operante una sospensione dei rapporto o una riduzione di orario con diritto all’integrazione salariale, se il contratto di lavoro intermittente si riferisce a lavoratori da adibire alle medesime mansioni svolte da lavoratori licenziati, sospesi o ad orario ridotto;

da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Per quanto riguarda le novità introdotte in materia di contratti a chiamata, la Riforma Fornero non ha previsto un periodo transitorio pertanto le stesse sono entrate immediatamente in vigore.

Come abbiamo detto nelle premesse in data 18.06.2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 141 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro del 27.03.2013 che ha stabilito le modalità con cui dovranno essere effettuate le comunicazioni preventive, in vigore dal 03.07.2013.

Inizialmente l’avvio dell’attività ispettiva, anche su suggerimento dello stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato prudente e garantista, ed in tal senso novità importanti arrivano proprio dal Pacchetto Lavoro che tende più che a punire indistintamente ogni inadempienza a valutare il comportamento concludente e se vogliamo “la buona fede” del datore di lavoro.

Le comunicazioni preventive dovranno essere effettuate attraverso un modello denominato UNI-Intermittente, divulgato dal Ministero del Lavoro con la propria Nota n. 16639 del 2012, che dovrà obbligatoriamente contenere:

i dati identificativi del lavoratore;

i dati identificativi del datore di lavoro;

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la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce

e possono essere effettuate:

on line attraverso il portale clic lavoro, previa registrazione del datore di lavoro o del professionista delegato,

per posta elettronica certificata, tramite il modello UNI-Intermittente all’indirizzo:

intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;

con un sms (nel caso di prestazione da effettuare entro le 12 ore dalla comunicazione) al n. 339 9942256; la stessa modalità può essere utilizzata anche per comunicare l’annullamento della chiamata

tramite fax al n. 848 800 131; questa procedura è utilizzabile solo in caso di mal funzionamento del sistema; in questo caso la prova del corretto adempimento è costituita dalla ricevuta della trasmissione via fax e dalla comunicazione di mal funzionamento.

Note operative: data inizio e data fine della prestazione: queste informazioni possono essere fornite in modalità multipla, ossia possono essere comunicati più periodi di lavoro indicando, per ogni periodo, sia la data di inizio della prestazione lavorativa sia la data fine. Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni (ad es. tutti i sabati di un mese), è sufficiente compilare il campo data inizio relativo al giorno interessato.

Si ricorda inoltre che eventuali comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle indicate nel Decreto non saranno ritenute idonee ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto per legge.

La comunicazione preventiva è unica anche nel caso di chiamata di più di un lavoratore.

Ricordiamo inoltre che:

il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa ai fini dell’applicazione di normative di legge in proporzione all’attività svolta nell’arco di ciascun semestre;

per il periodo durante il quale il lavoratore intermittente non presta attività non ha alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo, eventualmente, l’indennità di disponibilità secondo le previsioni normative;

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il datore di lavoro deve comunicare la richiesta di lavoro intermittente alla Direzione Territoriale del Lavoro, includendo la programmazione dei successivi 30 giorni.

19 luglio 2013 Marta Bregolato

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