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DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA ALESSANDRO VOLTA IN COMUNE DI VALDAGNO – 1°

STRALCIO – CUP J77B17000110007 – CIG 772466640A.

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Valle Agno, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto gli interventi sommariamente descritti all’art. 1, comma 2, del CSA – Parte Amministrativa.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Comune di Valdagno n. 760 del 14/12/2018 e con disposizione dirigenziale di indizione di gara della Centrale Unica di Committenza Valle Agno n. 145 del 14/12/2018 e avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).

Ai sensi dell'art. 23 del Codice, si segnala che al fine di determinare l'importo a base di gara, i costi della manodopera sono stati individuati in Euro 261.838,79.

Si applica l’art. 30, comma 4, del Codice.

Il progetto è stato validato in data 29 novembre 2018.

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Valdagno – NUTS ITH32 Il Codice CUP dell'intervento è il seguente: J77B17000110007.

Il Codice CIG dell'intervento è il seguente: 772466640A.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Carlo Alberto Crosato, Dirigente della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Valdagno.

Il Responsabile amministrativo della procedura di gara è la dott.ssa Silvia Pastore, Capo Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato del Comune di Valdagno.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della stazione appaltante

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www.comune.valdagno.vi.it sezione CUC Valle Agno – bandi di gara e contratti.

La documentazione di gara comprende:

a) Bando di gara b) Disciplinare di gara

c) Progetto Esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Valdagno n. 135 del 4 dicembre 2018.

g) Per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla stazione appaltante la relativa modulistica:

Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), di cui € 35.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 1.265.000,00 (unmilioneduecentosessantacinquemila/00).

L’appalto è finanziato in parte con fondi propri del Comune di Valdagno e in parte con contributi di terzi (Regione Veneto e Provincia di Vicenza).

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CSA – Parte Amministrativa.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione Categoria Class. Qualificazione obbligatoria

Importo in euro

% su importo totale lavori

Prevalente o scorporabile

Note

OPERE EDILI E

STRUTTURALI OG1 III SI 878.757,88 67,60% Prevalente Limite

subappalto:

30%

dell'importo complessivo del contratto STRUTTURE IN

LEGNO OS32 I SI 218.021,96 16,77% Scorporabile

Sios > 10%

Limite subappalto:

30%

dell'importo della categoria

^^^^^^

divieto di avvalimento OPERE

STRUTTURALI SPECIALI

OS21 I SI 69.623,32 5,36% Scorporabile

Sios < 10%

Limite subappalto:

30%

dell'importo complessivo del contratto

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IMPIANTI

ELETTRICI OS30 I SI 133.596,84 10,28% Scorporabile

Sios > 10%

Limite subappalto:

30%

dell'importo della categoria

^^^^^^

divieto di avvalimento TOTALE 1.300.000,00 100,00%

Nell'importo della categoria prevalente sono ricomprese le seguenti lavorazioni di importo inferiore ai 10% previste nel progetto e indicate ai soli fini dell'eventuale affidamento in subappalto:

Categoria OS28 : impianti termici e di condizionamento – Importo: Euro 102.766,80.

Come chiarito con il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M.

37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l’aggiudicatario che non avesse dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le opere in questione, dovrà dimostrare in fase esecutiva dell’appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n.

207/2010 e s.m.i..

********************************************

PRECISAZIONI - NOTA BENE:

In relazione alle lavorazioni rientranti nella categoria OS32, a qualificazione obbligatoria, superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, scorporabile, rientrante tra strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016 n. 248, vige il divieto di avvalimento (cfr. art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e art.

1, comma 2, D.M. 10 novembre 2016 n. 248) e possono essere subappaltate solo nei limiti del 30% dell'importo della medesima categoria. Tale categoria non può essere eseguita direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OS32 deve partecipare in RTI verticale con impresa qualificata nella suddetta/e categoria/e.

In relazione alle lavorazioni rientranti nella categoria OS21, a qualificazione obbligatoria, inferiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, scorporabile, rientrante tra strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016 n. 248, se non posseduta in proprio, l'operatore economico dovrà:

a) dichiarare il subappalto al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione (OS21 classifica I ovvero possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 – cosiddetto subappalto necessario), fermo restando il limite previsto dall’articolo 105, comma 2, del Codice del 30%

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dell’importo complessivo del contratto, con aumento in prevalente dell'importo della scorporabile non posseduta;

oppure

b) costituire ATI di tipo verticale con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione (OS21 classifica I ovvero possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010);

oppure

c) stipulare contratto di avvalimento con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione (OS21 classifica I ovvero possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010).

In relazione alle lavorazioni rientranti nella categoria OS30, a qualificazione obbligatoria, superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, scorporabile, rientrante tra strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016 n. 248, vige il divieto di avvalimento (cfr. art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e art.

1, comma 2, D.M. 10 novembre 2016 n. 248) e possono essere subappaltate solo nei limiti del 30% dell'importo della medesima categoria. Tale categoria non può essere eseguita direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OS30 (possesso SOA o possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010) deve partecipare in RTI verticale con impresa qualificata nella suddetta/e categoria/e.

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

→operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;

→operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;

→operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo Regolamento).

ART 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

→i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

→le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

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concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane / consorzi stabili), ai sensi dell’art.

48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

ART. 4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice.

Nel caso vengano indicati i soggetti subappaltatori ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, i subappaltatori indicati devono generare il proprio PASSOE.

ART. 5 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ALLA PRESENZA DEL TECNICO COMUNALE

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Considerata la particolarità del cantiere, il sopralluogo sarà effettuato in presenza del tecnico comunale all'uopo incaricato.

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono contattare la Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato al n. 0445/428187 (signora Cinzia Maiolini) per fissare un appuntamento e dovranno poi inviare una mail di conferma dello stesso all'indirizzo [email protected] dove saranno indicati i dati completi della ditta con nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La mail di conferma deve specificare l’indirizzo di posta elettronica/PEC e il n. telefonico di riferimento della ditta richiedente; dovranno inoltre essere allegati i documenti utili a consentire alla stazione appaltante di verificare la legittimità dei soggetti che effettueranno il sopralluogo.

Il sopralluogo verrà effettuato nel giorno concordato con l'Ufficio Tecnico del Comune di Valdagno come confermato via mail.

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento di presa visione, a conferma dell’effettuato e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Ad avvenuto sopralluogo verrà rilasciata la Lista delle Lavorazioni e delle Forniture, vistata in originale dal Rup del Comune di Valdagno.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un rappresentante legale, da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, da soggetto diverso munito di delega sottoscritta e autenticata ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, purché dipendente dell’operatore economico concorrente o da un procuratore munito di apposita procura notarile. È esclusa la possibilità di delegare un incaricato estraneo all'impresa o avente con questa un rapporto di collaborazione in via autonoma.

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In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

ART. 6 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo pec [email protected], almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet della stazione appaltante www.comune.valdagno.vi.it sezione CUC Valle Agno – bandi di gara e contratti – Faq.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge.

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione in firma autografa del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);

b) potranno essere sottoscritte in firma autografa anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte in firma autografa dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,

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deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Sarà accettata la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all’art. 85 del Codice, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

L'inutile decorso del termine di regolarizzazione di elementi essenziali alle richieste della stazione appaltante, costituisce causa di esclusione.

ART. 8 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nell'art. 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC [email protected] e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 9 SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per le categorie non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara (cosiddetto subappalto necessario) .

Ai sensi dell’art. 105, commi 2 e 5, si segnala che il subappalto non potrà superare la quota del 30%

dell’importo complessivo del contratto.

Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice, l'ente aderente non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i.

Si segnala che l'art. 105, comma 4, del Codice dispone il divieto di subappaltare a ditte concorrenti

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alla medesima procedura.

E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora le lavorazioni oggetto di subappalto riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che si configurino come subappalto in quanto superano entrambe le condizioni di cui all’art. 105 comma 2 del Codice. La terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea indicate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La mancata indicazione della/e terna/e comporta l’impossibilità di autorizzare il subappalto. I subappaltatori della/e terna/e devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di una dichiarazione; il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso di subappalto necessario, i subappaltatori della/e terna/e devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto (qualificazione esecuzione lavori).

La verifica dei requisiti in capo al subappaltatore della/e terna/e viene effettuata dalla Stazione Appaltante tramite il sistema Avcpass attraverso il codice Passoe che il subappaltatore dovrà acquisire con riferimento al CIG della gara.

ART. 10 MODIFICHE CONTRATTUALI

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, si stabiliscono le seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto:

■ lavori aggiuntivi di completamento, complementari o di miglioramento per opere simili e analoghe a quelle oggetto di affidamento fino all’importo massimo in aumento del 50%

dell’importo di affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento iniziale.

Nell'ambito dei lavori di completamento rientrano le lavorazioni del secondo stralcio della realizzazione della nuova struttura di via A. Volta il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 16.10.2018. In base a tale progetto l’importo dei lavori ammonta ad € 270.000,00 (oltre ad € 10.000,00 per oneri per la sicurezza) e lo stesso valore potrà, in ogni caso, essere oggetto di successivi aggiornamenti con lo sviluppo delle fasi progettuali definitiva ed esecutiva.

Si precisa che qualora le eventuali modifiche comprendano lavorazioni o l'impiego di materiali non previsti nel contratto originario, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi.

Tali nuovi prezzi sono definiti attraverso le seguenti modalità, da adottare in ordine successivo:

a) utilizzo del prezziario della Regione Veneto con l'avvertenza che verrà applicata una riduzione del 17,50% in analogia alla determinazione dei prezzi risultanti dal computo metrico estimativo dei lavori oggetto della presente procedura di gara;

b) utilizzo prezzario Camera di Commercio di Vicenza;

c) utilizzo del prezziario di Regioni limitrofi (Friuli Venezia Giulia/Lombardia/Emilia Romagna/Trentino Alto Adige);

d) effettuazione di nuove analisi utilizzando i prezzi di cui ai punti precedenti.

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Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso formulato dall'appaltatore in sede di gara.

ART. 11 CAUZIONI E GARANZIE

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base di gara e precisamente di € 26.000,00 (ventiseimila/00).

La cauzione provvisoria dovrà indicare come beneficiario il Comune di Valdagno - P.I.

00404250243.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt.

103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto del servizio di Tesoreria n. 148, intestato al Comune di Valdagno;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico

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di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore

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inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:

1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;

2. la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata come indicato nell'art. 37 del CSA.

NOTA BENE:

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai sensi dello stesso art 93, comma 7, ultimo periodo, del Codice, in ogni caso di cumulo delle

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riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

ART. 12 PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1300 del 20 dicembre 2017. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

ART. 13 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) ATTESTAZIONE, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere.

Per partecipare alla gara, essendo la categoria prevalente OG1 con classifica superiore alla II, i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in

misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 49, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 49 del Codice e dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.

In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

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Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 14 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, far pervenire, tramite il servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo del Comune di Valdagno – piazza del Comune, 8 – 36078 Valdagno (VI) entro il termine perentorio:

delle ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2019

la loro offerta redatta in lingua italiana, contenuta in un plico chiuso, sigillato con modalità di sigillatura idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura del plico, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura e recante, in modo chiaro all’esterno, la denominazione e l’indirizzo del proponente, la data e l’ora della gara, con la seguente dicitura:

“NON APRIRE - CUC VALLE DELL'AGNO – Procedura Aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione nuova struttura sportiva in via A. Volta – COMUNE DI VALDAGNO – CIG...”.

Si applica l'art. 36 comma 9 del Codice.

In caso di RTI non ancora formalmente costituito dovrà essere riportata la denominazione di tutti i componenti del raggruppamento e, in caso di R.T.I. formalmente costituito al momento della presentazione dell’offerta, l’indirizzo dell’impresa mandataria.

Il plico potrà essere consegnato anche a mano, entro lo stesso termine perentorio, esclusivamente al personale del citato Ufficio, il quale apporrà all’esterno del plico l’ora e la data di consegna, controfirmandola alla presenza del consegnatario. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; resta esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo fede esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo della stazione appaltante.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e non verranno ammessi al procedimento di gara.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l’offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre distinte buste, non trasparenti, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca o equivalente modalità di sigillatura comunque idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura del plico, controfirmata sui lembi di chiusura recanti all’esterno, oltre alla denominazione ed all’indirizzo del soggetto concorrente, le seguenti diciture:

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“BUSTA A – Documentazione Amministrativa”

“BUSTA B – Offerta Tecnica”

“BUSTA C – Offerta Economica”

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

ART. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta A denominata “Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1) sottoscritta firma autografa dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.

Alla domanda di partecipazione va allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Si precisa che:

a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

b) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

15.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 2) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice:

− dei direttori tecnici;

− del titolare per le ditte individuali;

− per le società in nome collettivo: dei soci;

− per le società in accomandita semplice: soci accomandatari;

− per altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione

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o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per

cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci);

2. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

3. attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del Codice e precisamente che nei propri confronti e dei soggetti indicati nell’art.

80, comma 3, del Codice (di cui ai precedenti punti 1. e 2.), non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati [comma 1, lettere da a) a g) - comma 2]:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,321,322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

OPPURE in presenza di condanne ovvero di misure interdittive andranno tutte indicate, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di condanne a carico di soggetti cessati di cui al precedente punto 2. dovranno essere dichiarate le misure adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

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pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (comma 4);

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice [comma 5, lett.

a)];

6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice [comma 5, lett. b)];

7. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità4 [comma 5, lett. c)];

8. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile [comma 5, lett. d)];

9. di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 [comma 5, lett.

e)];

10. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [comma 5, lett. f)];

11. di non aver presentato per questa procedura documentazione o dichiarazioni non veritiere [comma 5 lett. f-bis)];

12. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti [comma 5 lett. f-ter)]:

13. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione) [comma 5, lett. g)];

14. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, comunque, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa [comma 5, lett. h)];

15. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 [comma 5 lett. i)] (specificando se l’impresa non è assoggettabile o se ha ottemperato);

16. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (comma 5, lett. l);

17. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale [comma 5, lett. m)];

OPPURE con riferimento alla dichiarazione di cui al punto … (specificare) di trovarsi nella seguente situazione … (dettagliare) e di allegare la seguente documentazione … (specificare ed elencare i documenti allegati).

15.3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 2) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

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a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (le Società Coop. e i Consorzi di Coop. indicheranno anche gli estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative), ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

b. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Valdagno cessati da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001).

15.4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 1) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice, di cui allega copia.

15.5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 1) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, che l’impresa:

- non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice;

O, IN ALTERNATIVA

- è una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice.

15.6 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 1) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;

2) di aver visto i luoghi di esecuzione dei lavori;

3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;

5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile;

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6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

7) di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

8) di avere preso visione e di accettare senza riserve la documentazione di gara.

15.7 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 1) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

a pena di esclusione, di ricorrere al subappalto per le categorie _________________ qualora non in possesso della corrispondente qualificazione (subappalto necessario).

15.8 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 1) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare e, se del caso, indica, la terna dei subappaltatori secondo quanto indicato nell'art. 9 del presente disciplinare.

15.9 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 2) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo PEC, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, per le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, l'eventuale sito internet;

b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio;

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.10 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 1) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente dichiara di impegnarsi ad iniziare i lavori in pendenza del contratto.

15.11 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 1) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione di Giunta n. 2 in data 27 gennaio 2017 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

15.12 DICHIARAZIONE (Allegato 2), fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall’art. 53 del Codice, di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, OVVERO di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata (se si allega la dichiarazione nella stessa si dovranno indicare anche le parti

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sottratte all’accesso), segreti tecnici o commerciali. In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva.

Si precisa che:

→Le attestazioni di cui ai paragrafi 15.2, 15.3, 15.9 e 15.12, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Inoltre, in caso di avvalimento, le attestazioni devono essere rese anche dall’impresa ausiliaria.

→Le attestazioni di cui ai paragrafi 15.2, 15.3 e 15.9, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

→Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del Codice, l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

15.13 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. In caso di RTI /consorzi o ditte ausiliarie il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate/ausiliarie. Nel caso di soggetti subappaltatori ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, il documento PASSOE generato da ogni subappaltatore stampato e firmato.

15.14 RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ di € 140,00 (euro centoquaranta/00) di cui all'art. 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.

15.15 ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI, in carta libera, rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Valdagno attestante la presa visione da parte della Ditta concorrente dei luoghi oggetto dell'appalto. Si precisa che, nel caso in cui nel plico non sia stata inserita l’attestazione di cui sopra, il concorrente non sarà escluso se la presa visione è stata effettuata, come risulta dall’attestazione, in duplice copia, in possesso della stazione appaltante.

15.16 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITA’ IN ORIGINALE O COPIA CONFORME E CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE.

I concorrenti devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui al DPR

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