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giudice onorario del Tribunale ordinario di … avente ad oggetto: “quesito su incompatibilità funzione G.O.T

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(1)

Sussistenza dei requisiti in ordine allo svolgimento della funzione di GOT svolta esclusivamente in uno Studio Legale Associato.

(Risposta a quesito del 9 novembre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 novembre 2016, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota pervenuta in data 30 giugno 2016 dell'avv. …, giudice onorario del Tribunale ordinario di … avente ad oggetto: “quesito su incompatibilità funzione G.O.T. e attività professionale di Avvocato svolta esclusivamente in uno Studio Legale Associato”. Nello specifico il magistrato onorario, chiede di sapere: “1) se il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente con espresso riferimento ai Giudici di Pace debba intendersi esteso integralmente anche ai Giudici onorari di Tribunale, nonché l'esatto perimetro delle incompatibilità in considerazione del mio inquadramento nell'ambito di uno Studio Legale Associato…; 2) se l'attività lavorativa svolta da mio marito in …, presso la Banca … possa rappresentare essa stessa causa d'incompatibilità; 3) se durante il periodo di tirocinio vi sia esercizio della funzione e dunque siano da ritenersi operanti le ipotesi d'incompatibilità oppure se la cessazione dell'attività da parte mia per lo Studio Legale Associato di cui faccio parte potrà avvenire al termine del prescritto tirocinio”;

- visto l'art. 42 quater, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, il quale prevede: “Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie”;

- visto l'art. 7, della circ. CSM P - 793/2016, relativo alle cause d'incompatibilità dei giudici onorari di tribunale e in particolare il comma 1, ai sensi del quale: “1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

(2)

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.”;

- ritenuto: 1) in relazione al tirocinio, che dalla lettura complessiva, letterale e logica, della normativa richiamata si evince che le incompatibilità dei giudici onorari sono legate all'assunzione effettiva delle funzioni giudiziarie, dopo il positivo svolgimento del periodo di tirocinio;

diversamente vi sarebbe una costrizione eccessiva e non funzionale alle esigenze dei soggetti che svolgono la professione forense e che sono stati nominati giudici onorari senza assumerne ancora le relative funzioni; 2) in relazione alle incompatibilità riguardanti gli associati di studio, che il divieto per gli stessi di esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari nei quali opera il giudice onorario, anche se non testualmente previsto dal citato art. 42-quater (come è invece previsto dalla normativa sui giudici di pace) è ricavabile dai principi di indipendenza e imparzialità che governano l'attività giurisdizionale, tanto più in una situazione nella quale gli associati di studio condividono con il giudice onorario la medesima clientela; 3) in relazione all'incompatibilità relativa all'attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato onorario, come si ricava dalla disciplina su indicata (in particolare le lettere e) tanto dell'art. 42 quater del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che dell'art. 7, della circ. CSM P-793/2016) al di là della natura e delle caratteristiche dell'attività svolta dal coniuge presso la Banca … (non precisata nel quesito) le incompatibilità riguardano esclusivamente il giudice onorario e non altri soggetti, anche se parenti o affini del magistrato;

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini: 1) l'incompatibilità è funzionale ed opera solo in seguito all'assegnazione in concreto delle funzioni giurisdizionali; 2) in relazione alle incompatibilità riguardanti gli associati di studio, sussiste il divieto per gli stessi di esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari nei quali opera il giudice onorario; 3) in relazione all'incompatibilità relativa all'attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato onorario, che le incompatibilità previste dalla vigente normativa riguardano esclusivamente il giudice onorario e non altri soggetti anche se parenti o affini del magistrato."

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