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Pratica num. 2/FT/2014

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Ex par.61, ora art 186 Nuova Circolare

OGGETTO: Pratica num. 2/FT/2014 - Modifica temporanea delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di ….. (decreti n. 903 in data 11.9.2013 integrato dal decreto n. 42 in data 16.1.2014).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 febbraio 2014, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“- vista la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011 del Tribunale di ...effettuata con decreto n. 903 in data 11.9.2013, con il quale il Presidente del Tribunale ha disposto l’affiancamento della dott. ….. con un giudice onorario;

- considerato che il Consiglio Giudiziario nella seduta del 10 ottobre 2013 ha espresso parere favorevole;

- rilevato che con decreto n. 42 in data 16 gennaio 2014 il Presidente del Tribunale di ...ha integrato il suddetto decreto n. 903, precisando che: “...vista la consistenza del ruolo complessivamente assegnato (che comprende in sede collegiale processi particolarmente impegnativi per complessità e numero delle parti) la d.ssa ... è impedita alla relativa gestione se non adeguatamente supportata, apparendo il totale carico di lavoro su di lei gravante fronteggiabile solo con l’utilizzo di un GOT cui attribuire parte degli affari.”;

- considerato, altresì, che nello stesso provvedimento il Dirigente dell’Ufficio ha precisato che con l’affiancamento è stato assegnato alla dott. ... un ruolo aggiuntivo “formato attraverso la costituzione di un ruolo H bis su cui confluiranno i procedimenti a citazione diretta con numero finale di RGT dispari (esclusi i processi con numeri di imputati in stato di custodia cautelare) che saranno assegnati al GOT dal giudice referente del GOT, il quale ultimo celebrerà udienza il 2° e 4° martedì di ogni mese”;

- ritenuto che, alla luce delle precisazioni fatte nel decreto n. 42 in data 16 gennaio 2014, la modifica tabellare appare conforme alla normativa in materia di utilizzo dell’attività di G.O.T.;

- rilevato, in particolare, che nel caso di specie è stata applicata correttamente la norma di cui al paragrafo 61 della vigente Circolare in materia di organizzazione tabellare, nella parte in cui prevede la possibilità di ricorrere all’affiancamento con un G.O.T. del magistrato togato, con assegnazione a questi di un ruolo aggiuntivo:

<<Ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti.

Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo.

Nelle sezioni penali il giudice togato, celebrata l'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali dibattimenti assegnare ai giudici onorari.

Nelle sezioni civili il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie purché non complesse, al giudice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli art. 186 bis e 423, primo comma, c.p.c….>>;

- evidenziato che il Consiglio, con risoluzione del 25 gennaio 2012, ha chiarito relativamente al modulo organizzativo dell’affiancamento e alla formazione dei ruoli aggiuntivi quanto segue:

<<... c) le modalità di formazione dei ruoli aggiuntivi.

Viene in rilievo uno degli aspetti più delicati della nuova disciplina, tesa ad evitare il carattere indistinto delle cause chiamate nelle udienze affidate ai GOT.

Punto di partenza, come sempre, è costituito dalla necessaria previsione dei criteri di formazione dei ruoli aggiuntivi nel progetto tabellare, anche allo scopo di consentire ai magistrati dell’ufficio

(2)

una consapevole scelta in ordine all’adesione all’interpello per la scelta dei giudici affidatari del ruolo aggiuntivo.

La determinazione di tali criteri di formazione dei ruoli aggiuntivi, in coerenza con le previsioni tabellari relative ai criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari illustrati nel precedente punto 4.1.2., è ovviamente rimessa al potere organizzativo del Dirigente1.

La formazione dei ruoli aggiuntivi dovrà essere calibrata, sia dal punto di vista qualitativo sia sotto il profilo quantitativo, sulla consistenza iniziale dei ruoli principali, allo scopo di realizzare finalità di maggiore efficienza nella complessiva gestione dell’ufficio e di garantire l’equilibrio tra i ruoli.

Sempre nel progetto tabellare dovrà anche essere fissata una compiuta calendarizzazione delle udienze nelle quali saranno chiamati i processi affidati ai GOT, secondo le disponibilità logistiche e di risorse amministrative dell’ufficio che ogni Dirigente – di concerto con i presidenti di sezione o con i coordinatori delle stesse, nonché, in ipotesi di variazione tabellare, previa consultazione dei giudici affidatari e dei magistrati onorari interessati – dovrà discrezionalmente valutare, anche per adeguare la consistenza quali-quantitativa del ruolo aggiuntivo alle reali possibilità di gestione dello stesso2.>>

considerato, quindi, che il modulo del c.d. affiancamento impone la ...zione di un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello di cui il giudice togato è già titolare in forza della posizione tabellare occupata (cfr. punto 5.1 della citata risoluzione del 25 gennaio 2012) e che il modello organizzativo di cui si discute presuppone in ogni caso l’individuazione già nel progetto tabellare (o, come nel caso di specie, nella variazione tabellare) di criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari (punto 4.1.2 della risoluzione), nonché la tendenziale stabilità dell’affiancamento, finalizzato a garantire il raggiungimento di obiettivi di maggiore efficienza nella gestione dei ruoli sia principale sia aggiuntivo,

delibera

di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di

…., effettuata con decreto n. 903 in data 16 gennaio 2014 così come integrato con decreto n. 42 in data 16 gennaio 2014.”

§ 61

(1) Potrebbe essere utilizzato, ad es. per il settore civile, il criterio delle cause di più antica iscrizione, in misura uguale per ciascun ruolo, anche da scorporare da tutti gli altri ruoli, soprattutto laddove venga in rilievo l’esigenza di coinvolgere i GOT in progetti di smaltimento dell’arretrato, con ruoli eventualmente implementati anche con cause di nuova iscrizione e sempre nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi tabellari previsti; altro criterio potrebbe essere quello del carattere seriale di certe controversie, ricorrente in alcune tipologie di contenzioso in certe zone del paese, o del ridotto valore economico delle stesse. Per il settore penale potrebbe, ad esempio, farsi ricorso al criterio dell’individuazione di materie specifiche nell’ambito dei procedimenti a citazione diretta (es. edilizia ed urbanistica;

alimenti; ecc.).

(2) Soprattutto nel settore civile, ad esempio, potrà essere frequente la previsione di una celebrazione “congiunta”

dell’udienza da parte del giudice togato e del giudice onorario.

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