• Non ci sono risultati.

OGGETTO: Pratica num. 142/FT/2014 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di ….. (decreto n. 1206 in data 21.10.2013).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "OGGETTO: Pratica num. 142/FT/2014 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di ….. (decreto n. 1206 in data 21.10.2013)."

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Ex par. 61 ora art. 186 nuova circolare

OGGETTO: Pratica num. 142/FT/2014 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di ….. (decreto n. 1206 in data 21.10.2013).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 aprile 2014, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“vista la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di ………, disposta con decreto n.

1206 del 21 ottobre 2013, con il quale il Presidente del Tribunale di ... ha riorganizzato l’ufficio in seguito all’assunzione della sua funzione dirigenziale, osserva quanto segue.

1. Il citato provvedimento è conforme alla normativa tabellare, salvo per quanto disposto nella parte relativa ai criteri in ordine all’utilizzazione dei giudici onorari (punto 4 del decreto del 21 ottobre 2013).

In particolare, va rilevato che, nell’adottare il modulo organizzativo dell’affiancamento da parte dei G.O.T., il dirigente non ha creato ruoli di procedimenti aggiuntivi (rispetto a quelli di cui i giudici togati sono già titolari), giustificando tale scelta con la circostanza che “l’affiancamento riguarda tutti i giudici della sezione”.

Non è stata, quindi, applicata correttamente la norma di cui al paragrafo 61 della Circolare in materia di organizzazione tabellare degli uffici giudicanti, nella parte in cui prevede la possibilità di ricorrere all’affiancamento del magistrato togato con un G.O.T., solo previa assegnazione a questi di un ruolo aggiuntivo:

<<Ciascun giudice togato può essere affiancato da un giudice onorario di tribunale nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti.

Al giudice togato deve, in questo caso, essere affidato un ruolo aggiuntivo.

Nelle sezioni penali il giudice togato, celebrata l'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., stabilisce quale dei procedimenti speciali e quali dibattimenti assegnare ai giudici onorari.

Nelle sezioni civili il giudice togato, con riferimento a ciascun procedimento, delega compiti e attività, anche istruttorie purché non complesse, al giudice onorario, affidandogli con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli art. 186 bis e 423, primo comma, c.p.c….>>

Il modulo del c.d. affiancamento impone, dunque, la creazione di un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello del quale il giudice togato è già titolare in forza della posizione tabellare occupata (cfr. punto 5.1 della Risoluzione del 25 gennaio 2012) e il modello organizzativo di cui si discute presuppone in ogni caso l’individuazione già nel progetto tabellare (o, come nel caso di specie, nel provvedimento di variazione tabellare) di criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari (punto 4.1.2 della citata Risoluzione), nonché la tendenziale stabilità dell’affiancamento, finalizzato a garantire il raggiungimento di obiettivi di maggiore efficienza nella gestione dei ruoli sia principale sia aggiuntivo.

Nel caso in esame, invece, l’affiancamento con G.O.T. dei magistrati delle sezioni civili non è stato disposto con coeva assegnazione di ruoli aggiuntivi, mentre è stato previsto un sistema automatico di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari, con “delega generale” a questi ultimi, lasciando il “giudice assegnatario…..legittimato ad emettere qualsiasi provvedimento”.

2. L’utilizzo dei G.O.T. è stato giustificato dal Presidente del Tribunale con il riferimento al complessivo aggravio dei carichi di lavoro delle sezioni civili; può ritenersi, dunque, che nel caso in esame ricorra una ipotesi di impedimento dei giudici togati, nella nozione c.d. estesa, che è prospettabile in tutte quelle situazioni in cui debba comunque considerarsi il complessivo carico di lavoro dei magistrati in un determinato arco temporale, tale da poter essere fronteggiato solo con

(2)

l’utilizzazione di un GOT, cui attribuire parte degli affari, fatti ovviamente salvi gli affari che il magistrato onorario non può comunque trattare per divieto normativo o per previsione tabellare.

Nel caso di specie il Presidente del Tribunale può, quindi, eventualmente fare ricorso all’istituto della “supplenza” dei G.O.T. nei ruoli dei giudici delle sezioni civili, con adeguata motivazione in ordine al presupposto della sussistenza dell’impedimento dei magistrati togati in ragione del loro complessivo carico di lavoro ed attenendosi alla normativa specifica prevista dagli artt. 4 e ss. della Circolare in materia di applicazioni e supplenze.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di approvare la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di ..., disposta con decreto n. 1206 del 21 ottobre 2013, con il quale il Presidente ha riorganizzato l’ufficio in seguito all’assunzione della sua funzione dirigenziale, salvo per quanto disposto nella parte relativa ai criteri in ordine all’utilizzazione dei giudici onorari (punto 4 del decreto del 21 ottobre 2013);

- di invitare il Presidente del Tribunale di ... ad attenersi alle indicazioni formulate in motivazione”.

OMISSIS

F.to IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA F.to IL MAGISTRATO SEGRETARIO

DELLA SEDUTA

g

§ 61

Riferimenti

Documenti correlati

Esprimeva il Consiglio Giudiziario di Alpha in conseguenza di ciò parere negativo anche in ordine alla assegnazione della dott.ssa Undicesima alla sezione IV civile (essa

&lt;&lt;L’attuale organizzazione tabellare del Tribunale di Alpha prevede l’assegnazione delle procedure in materia societaria ad una Sezione specializzata, la Settima

Ritenuto che da tale ragionamento derivi la conseguenza che il magistrato destinato a presiedere il Tribunale di Sorveglianza, in caso di mancanza o di impedimento del titolare,

del Tribunale ha disposto la nomina del dott. del Tribunale di ..., nominato precedentemente Vicario dal deceduto Presidente ……. ha provveduto a sua volta a nominare il

affiancamento impone la ...zione di un ruolo di procedimenti aggiuntivo rispetto a quello di cui il giudice togato è già titolare in forza della posizione

di ruoli autonomi e sul presupposto dell’accertata sussistenza di “significative vacanze nell’organico dell’ufficio”, quanto segue: &lt;&lt;Premesso che, negli uffici

vista la pratica avente ad oggetto la &lt;&lt; modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto n. 67 del 13 settembre 2011 il Presidente del

Il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Epsilon rilevava inizialmente, con parere del 14 settembre 2011, l'impossibilità per la dott.ssa Prima di esercitare