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Academic year: 2022

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OGGETTO: Pratica num. 27/XX/2021 Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università degli Studi di PARMA per il quadriennio accademico 2022-2025: richiesta del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali Prof. Giovanni Francesco Basini, pervenuta in data 14 ottobre 2021, di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n. 537.

(delibera 26 gennaio 2022)

Il Consiglio

- visto l’art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

- visto l’art. 16 del d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997;

- visto l’art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999;

- letta la nota pervenuta in data 14 ottobre 2021, con la quale il Prof. Giovanni Francesco Basini, Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di PARMA, ha chiesto al Consiglio di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, tra i quali poi designare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, due componenti effettivi per il rinnovo del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali di detta Università;

- considerato che con delibera plenaria del 4 novembre 2021 è stato disposto interpello, a seguito del quale non sono però giunte dichiarazioni di disponibilità;

- che, pertanto, si rende necessario effettuare un ulteriore interpello;

- considerato che l’art. 16, comma 4, del suddetto d.lgs. n. 398/1997 stabilisce che “nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio”;

- che l’art. 5, comma 3, del predetto d.m. n. 537/1999 stabilisce che “il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato”;

- che, in relazione all’incarico in questione, la procedura è ora disciplinata dal comma 8 dell’articolo 19 della Circolare consiliare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, secondo cui:

“L’attività di componente del consiglio direttivo della SSPL non determina alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Al fine dell’individuazione della rosa di nominativi di cui all’art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, giunta apposita richiesta da parte di ciascuna SSPL, il Consiglio bandisce un interpello rivolto a tutti i magistrati in servizio, i quali, nel dichiarare la propria disponibilità, devono rendere la propria richiesta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it producendo in quella sede le dichiarazioni di cui al comma 2, numeri 4), 5) e 6);

Il Consiglio, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, procede all’individuazione della rosa dei nominativi sulla base dei criteri indicati nell’interpello, rispetto ai quali il magistrato richiedente può produrre una sintetica autorelazione.

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A seguito della designazione, il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio, informando prontamente il Consiglio in ordine a eventuali elementi di novità rispetto alle dichiarazioni già rese ai sensi del comma 2, numeri 4), 5) e 6)”;

- osservato che le circostanze ostative allo svolgimento dell’incarico in questione sono quelle indicate dall’art. 10 della stessa circolare, legate alla condizione soggettiva del magistrato1;

- ritenuto poi che, ove le dichiarazioni di disponibilità siano quattro o meno di quattro, il Consiglio si limiterà a verificare, per ciascun magistrato dichiaratosi disponibile, se ricorra una delle condizioni ostative indicate dal predetto art. 19, comma 8, della suddetta circolare ed altresì verificherà se lo stesso magistrato interessato possieda sufficienti attitudini professionali per lo svolgimento dell’incarico; a questo proposito, il conseguimento, in anni recenti, di una valutazione di professionalità negativa o non positiva può costituire un fattore ostativo;

- che invece, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio procederà ad una selezione di natura comparativa dei magistrati richiedenti, sulla base dei seguenti e pertinenti, individuati a seguito di risoluzione approvata dal Consiglio con delibera del 19 maggio 2021 e che appare qui opportuno specificare: “si valuteranno le esperienze formative e didattiche, specie se maturate in Università pubbliche o presso la Scuola Superiore della magistratura, nonché quelle di natura scientifica, avuto specialmente riguardo a pubblicazioni monografiche o su Riviste scientifiche riconosciute come tali in base ai criteri di classificazione Anvur, preferendo i candidati con maggiori capacità attitudinali, purché in possesso, almeno, della prima valutazione di professionalità; in caso di parità attitudinale saranno preferiti i magistrati in possesso della più elevata anzianità di ruolo, come definita dall’art.125, comma 4, Circ. tabelle del 23.7.2020 e s.m.i.

Per determinate categorie di magistrati si procederà all’inserimento nella rosa soltanto in assenza di altre dichiarazioni di disponibilità ovvero quando vi sia una sola dichiarazione di disponibilità:

a) magistrati titolari di incarichi direttivi, magistrati componenti dei Consigli giudiziari, magistrati formatori decentrati; ciò in considerazione dell'impegno richiesto dallo svolgimento dell’attività di componente del Consiglio direttivo della Sspl, per il quale non è previsto esonero dall'attività giudiziaria, e della presuntiva difficile compatibilità tra tale incarico e gli impegni professionali indicati in premessa; b) magistrati che prestano servizio in distretti diversi e non confinanti con quello o con quelli in cui dovrà svolgersi l’incarico; ciò in considerazione del presuntivo impegno temporale richiesto per raggiungere la sede della Sspl per gli incontri tra i componenti del Consiglio direttivo periodicamente necessari; c) magistrati collocati fuori ruolo, considerando che il contributo della partecipazione del magistrato al consiglio direttivo delle Scuole risiede, anche e soprattutto, nell’attualità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, condizione necessaria a che si abbia un arricchimento di esperienze professionali a beneficio della programmazione didattica e scientifica dell’attività delle Scuole”.

Tanto premesso, il Consiglio

1 L’art. 10 della circolare n. 22581/2015, intitolato “Condizioni soggettive ostative all’autorizzazione”, così recita: “10.1. Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure hanno in corso procedimenti disciplinari nell’ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l’invio della relativa comunicazione all’interessato, l’inizio della procedura di trasferimento d’ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell’art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, il C.S.M. provvede negativamente sull’istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell’incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell’ordine giudiziario.

10.2. Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s’inserisce l’attività autorizzata.

10.3. Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d’ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato dispostoin forza degli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in quest’ultimo caso si applica il disposto dell’articolo 10.1. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare. 10.4. Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 10.3, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull’istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell’incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell’ordine giudiziario.”

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3 delibera

di invitare i magistrati interessati, privi delle condizioni soggettive ostative di cui sopra, a far pervenire, entro il 28 febbraio 2022, una dichiarazione, redatta con le modalità indicate dal predetto interpello del 4 novembre 2021 e corredata di sintetica autorelazione, contenente la dichiarazione di disponibilità a far parte del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di PARMA (oltre a qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare l'idoneità a ricoprire l'incarico). Si rammenta che il magistrato che sarà designato per l’incarico dovrà comunicare al Consiglio l’eventuale avvenuta designazione, informando il Consiglio in ordine a eventuali elementi di novità rispetto alle dichiarazioni già rese”

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