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OGGETTO: Pratica num. 21/XX/2020

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OGGETTO: Pratica num. 21/XX/2020 Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università degli Studi di Messina per il prossimo quadriennio: richiesta del Prof. Francesco ASTONE Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della citata Università - pervenuta in data 17 novembre 2020 - di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3°

comma, del D.M. 21.12.1999, n. 537.

(delibera 9 dicembre 2020) Il Consiglio

- visto l’art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

- visto l’art. 16 del d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997;

- visto l’art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999;

- letta la nota pervenuta in data 17 novembre 2020, con la quale il Prof. Francesco ASTONE Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di MESSINA ha chiesto al Consiglio di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, tra i quali poi designare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, due componenti effettivi per il rinnovo del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali di detta Università;

- considerato che l’art. 16, comma 4, del suddetto d.lgs. n. 398/1997 stabilisce che “nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio”;

- che l’art. 5, comma 3, del predetto d.m. n. 537/1999 stabilisce che “il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato”;

- che né la normativa primaria né la normativa secondaria statuale stabiliscono i criteri valutativi in base ai quali il Consiglio superiore della magistratura deve selezionare i magistrati che abbiano dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento di tale attività;

- che, invero, la normativa statuale non prevede neppure specifiche preclusioni ostative allo svolgimento della stessa attività;

- ritenuto in proposito che l’attività in questione costituisca un incarico extragiudiziario, come tale disciplinato dall’art. 16 del regio decreto n. 12/1941 e dalla circolare consiliare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015, e successive modifiche;

- che, quanto alla procedura da seguire, seguendo la regolamentazione contenuta in tale circolare l’incarico in questione non rientra tra le attività liberamente espletabili di cui all’art. 1 della stessa circolare ma è un incarico soggetto ad autorizzazione;

- che la procedura applicabile deve essere quella di cui all’art. 19 della suddetta circolare, che, come evidente dalla rubrica, non si riferisce soltanto agli incarichi di docenza ma a tutti gli incarichi conferiti dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali (Sspl);

- che tale procedura andrà seguita, dal magistrato prescelto, all’atto della designazione da parte del Comitato direttivo, in quanto la procedura autorizzativa per incarichi extragiudiziari va svolta soltanto quando l’incarico sia stato effettivamente attribuito;

- ritenuto poi che le circostanze ostative allo svolgimento dell’incarico in questione devono essere quelle indicate dall’art. 10 di tale circolare, legate alla condizione soggettiva del magistrato1;

1 L’art. 10 della circolare n. 22581/2015, intitolato “Condizioni soggettive ostative all’autorizzazione”, così recita: “10.1. Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure hanno in corso procedimenti disciplinari nell’ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l’invio della relativa comunicazione all’interessato, l’inizio della procedura di trasferimento d’ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell’art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, il C.S.M. provvede negativamente sull’istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell’incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell’ordine giudiziario.

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- considerato inoltre che il Consiglio, sin dalla deliberazione dell'11 maggio 2000, e poi con susseguente e costante prassi amministrativa, ha stabilito che l’incarico in oggetto fosse gratuito (salva diversa determinazione di ciascuna Scuola), avesse durata quadriennale e non contemplasse alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell’attività giudiziaria e che la dichiarazione di disponibilità dei magistrati interessati, corredata di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, dovesse essere trasmessa per via informatica attraverso un apposito modulo accessibile da intranet;

- che tali previsioni e condizioni vanno qui riaffermate;

- ritenuto poi che, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio debba procedere ad una selezione di natura comparativa dei magistrati richiedenti, sulla base dei seguenti criteri che appare opportuno specificare per ragioni di trasparenza: saranno preferiti i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità; tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, si valuteranno le esperienze formative e didattiche, specie se maturate in Università pubbliche e presso la Scuola Superiore della magistratura, e quelle di natura scientifica, specie se maturate su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche tenuto conto dei criteri di classificazione Anvur; in caso di parità attitudinale tra magistrati che abbiano tutti conseguito la seconda valutazione di professionalità, saranno preferiti i magistrati che siano anteriormente collocati nel ruolo di anzianità della magistratura;

- considerato infine che, in considerazione dell'impegno richiesto dallo svolgimento dell’attività di componente del Consiglio direttivo (per cui non è appunto previsto esonero dall'attività giudiziaria), i magistrati titolari di incarichi direttivi, i magistrati componenti dei Consigli giudiziari, i magistrati formatori decentrati ed i magistrati che prestano servizio in distretti diversi e non confinanti con quello o con quelli in cui dovrà svolgersi l’incarico, saranno indicati nella rosa soltanto in assenza di altre dichiarazioni di disponibilità (e anche tra tali magistrati varranno i criteri valutativi di cui sopra):

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di invitare i magistrati interessati, privi delle condizioni soggettive ostative di cui sopra, a far pervenire entro il 31 gennaio 2021, una dichiarazione, redatta con le modalità in precedenza specificate, corredata di autorelazione contenente la specificazione della disponibilità a far parte del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli studi di MESSINA, oltre a qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare l'idoneità a ricoprire l'incarico.

10.2. Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s’inserisce l’attività autorizzata.

10.3. Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d’ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato dispostoin forza degli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in quest’ultimo caso si applica il disposto dell’articolo 10.1. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare. 10.4. Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 10.3, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull’istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell’incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell’ordine giudiziario.”

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